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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/10/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 299/2024 Reg. V.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I T O R I N O
SEZIONE PER I MINORENNI E LA FAMIGLIA
Composta dai IGnori Magistrati
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Presidente
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
Dott.ssa Valentina CARATTO Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vittoria BOSSOLASCO Consigliere on.
Dott. Tommaso ERRICHELLI Consigliere on. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 299/2024 Reg. V.G. promossa in grado di appello da:
nata a [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...], Persona_2
in qualità di genitori della minore, rappresentati e difesi dall'avv. Mirella MIANO presso il cui studio in Torino, piazza Savoia n. 4 sono elettivamente domiciliati in forza di procura in atti;
APPELLANTI nei confronti di:
CURATORE SPECIALE della minore, avv. Stefania CACCIABUE (con studio in Torino, via Assarotti n. 3);
e con l'intervento di:
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA;
TUTORE PROVVISORIO della minore, Assessore al Welfare, Diritti e Pari Opportunità del . Controparte_1 avente ad oggetto l'impugnazione ex art. 17 l. 184/1983 della sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 372/2024 del 18.7.2024, depositata il 25.7.2024, resa a definizione del procedimento n. 1421/2023 R.G. Cont., notificata dalla Cancelleria a mezzo pec in pari data ai genitori, al curatore speciale, al Tutore e al P.M., con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore:
, nata in [...] il [...]; figlia di Persona_3 [...]
e . Persona_2 Persona_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa degli appellanti, SIi e . Persona_1 Persona_2
Conclusioni rese all'udienza del 16.9.2025: “…richiama tutte le conclusioni di cui all'atto di appello in data 22.08.2024, integrandole con la richiesta, in via subordinata, di riconoscere l'adozione
“aperta” con mantenimento dei rapporti con i genitori biologici”.
Conclusioni di cui all'atto di appello: “Nel merito. Riformare/annullare e/o dichiarare nulla per violazione degli art. 12, 15 e 17 della L. 184/1983, la sentenza emessa il 18/07/2024 dal Tribunale per
i Minorenni per il Piemonte e la Valle d' avente n. 372/2024 nel proc. R.G. n. 1421/2023, Pt_1 depositata in data 25/07/2024, e notificata in pari data, unitamente al decreto di correzione avente pari data, per le ragioni su esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore , dichiarando non sussistenti i presupposti per la dichiarazione Persona_3 di adottabilità. Conseguentemente: Ordinare che la minore riprenda ad incontrare i genitori, congiuntamente o separatamente, con frequenza settimanale e colloqui telefonici, disponendo eventualmente le modalità e la supervisione, al fine di ricostituire il nucleo originario. Disporre un percorso di recupero del rapporto tra la minore ed i genitori, anche differenziando le posizioni dei genitori al fine di disporre il rientro della minore nel nucleo familiare. Revocare la sospensione della responsabilità genitoriale. Autorizzare incontri anche telefonici della minore con i nonni paterni, SI e SIa , e con la sorella . Persona_4 CP_2 Persona_5
In subordine. Disporre, previ i necessari accertamenti tramite autorità consolare, l'affidamento della minore ai nonni paterni SI , nato a [...] il [...] e la SIa Persona_4
, nata a [...] il [...] e/o alla sorella , nata a [...]_5 Persona_5
Bucarest il 25/11/2001, aventi residenza in Bucarest (Romania), come da richiesta depositata tramite autorità consolare in data 19/08/2024. In via istruttoria. Si chiede che venga disposta nuova C.T.U.
o integrazione della stessa per un nuovo esame e valutazione delle capacità genitoriali e che si acquisiscano relazioni aggiornate dai servizi sociali e dal SerD, nonché si chiede che la Corte d'Appello proceda all'ascolto della minore, autorizzando la presenza dei genitori, nonché all'audizione dei genitori, dei nonni paterni e della sorella della minore anche tramite l'Autorità consolare, disponendo la nomina di interprete e la traduzione della richiesta di affidamento inviata tramite autorità consolare
e depositata in data 19/08/2024. Con vittoria di spese e di competenze.”.
Curatore speciale della minore, avv. Stefania CACCIABUE:
Conclusioni rese all'udienza del 16.9.2025: “…chiede la conferma della sentenza di primo grado, con rigetto di tutte le istanze presentate dagli appellanti. Ribadisce, infine, che l'istanza di affidamento da parte del nonno paterno è pervenuta tardivamente e che la minore non ha alcun legame con il suo Paese di origine, ove ha vissuto per pochissimo tempo”.
Tutore della minore:
Conclusioni rese all'udienza del 16.9.2025: “chiede… la conferma della sentenza in primo grado”.
Sostituto Procuratore Generale:
Conclusioni rese all'udienza del 16.9.2025: “…chiede la conferma della sentenza di primo grado…”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
§1. La storia familiare e processuale pregressa e il procedimento di adottabilità di primo grado.
Con la sentenza impugnata, datata 18.7.2024, il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità della minore , disponendo il Persona_3
suo inserimento in una famiglia in possesso dei requisiti per la sua futura adozione e confermando la sospensione degli incontri con i genitori.
Nella parte motiva della decisione, il Tribunale minorile ricostruiva le vicende familiari e processuali che avevano coinvolto la minore sin dal 2018, a seguito di un intervento amministrativo urgente di messa in protezione della stessa, resosi necessario alla luce dell'immediata emersione di una situazione familiare molto preoccupante, caratterizzata da violenza intrafamiliare, dipendenza da sostanze stupefacenti dei genitori e fragilità psichica della madre. In particolare, dagli atti complessivamente acquisiti alla procedura di adottabilità di primo grado e sintetizzati nella sentenza impugnata emergeva quanto segue:
- In data 18.9.2018, era stata collocata in luogo protetto, con provvedimento Per_3 amministrativo urgente ex art. 403 c.c., a seguito di un intervento della Polizia di Stato presso l'abitazione del nucleo familiare, in quanto il padre della minore - appena scarcerato, con applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di atti persecutori commesso ai danni della madre della minore - veniva nuovamente arrestato in flagranza per condotte analoghe, sempre ai danni della SIa;
in quel frangente, emergeva che la donna aveva posto in Persona_1
essere, poco prima dell'intervento del personale di Polizia, un gesto anticonservativo all'interno dell'abitazione, nella quale si trovava anche la figlia;
gli operanti rilevavano, inoltre, le pessime condizioni igienico-sanitarie in cui versava l'abitazione familiare e si determinavano, pertanto, a richiedere l'intervento dei servizi sociali, che provvedevano a collocare la minore in luogo sicuro.
- Dagli approfondimenti successivamente svolti, emergeva che la SIa era Persona_1 già stata valutata inidonea a prendersi cura del figlio primogenito , nato nel 2004, Per_6
rispetto al quale il T.M. l'aveva dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, disponendo l'inserimento del minore in una famiglia affidataria sin dall'età di sei anni.
- A seguito del collocamento protetto di si apriva, su ricorso del P.M.M., una Per_3
procedura di volontaria giurisdizione, nell'ambito della quale il Tribunale per i
Minorenni, in un primo momento, confermava il collocamento extra-familiare della minore e, con successivi provvedimenti provvisori, ne disponeva l'inserimento, insieme alla madre – la quale, nel frattempo, risultava aver interrotto la relazione con il padre della minore - in comunità mamma-bambino e, infine, autorizzava il rientro della diade sul territorio, con attivazione di intensi interventi di sostegno in favore della minore e del nucleo, intervento del C.S.M. in favore della madre (alla quale era stato nel frattempo diagnosticato un disturbo borderline di personalità) e del Ser.D. in favore del padre.
- Nel 2021, i genitori riprendevano la relazione e la convivenza e si trasferivano insieme in
Romania con la bambina.
- Al rientro in Italia, nel 2022, il padre ricadeva nell'uso di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina), emergevano nuove manifestazioni di intenso disagio psichico da parte della madre e la coppia genitoriale, sempre più conflittuale, si separava nuovamente, condizioni che, complessivamente considerate, conducevano il Tribunale per i Minorenni
a disporre, con provvedimento definitivo del 20.6.2022, il collocamento di in Per_3 famiglia affidataria (di fatto realizzatosi con un inserimento in casa-famiglia); detto provvedimento, impugnato dalla madre, veniva confermato in sede di gravame, con pronuncia di questa Corte d'Appello del 16.11.2022.
- Nell'estate 2023, i servizi Sociale e di NPI/psicologia dell'età evolutiva inoltravano ulteriori segnalazioni in merito alle condotte dei genitori, sintomatiche di grave inadeguatezza genitoriale, che la Procura Minorile poneva a fondamento di una nuova iniziativa a tutela della minore, finalizzata all'apertura di una procedura per l'accertamento del suo stato di abbandono. In particolare, con ricorso del 10.10.2023, il
P.M.M., richiamando le articolate relazioni dei servizi, evidenziava che il SI Per_2
non aveva più presenziato agli incontri con la figlia dall'ottobre 2022 e non aveva accettato i colloqui con il Servizio Sociale;
gli incontri con la madre erano proseguiti in modo più regolare fino al marzo 2023, allorché il servizio aveva ritenuto di interromperli a seguito di un episodio in cui la SIa aveva inveito contro le educatrici, Persona_1 in quanto la bambina aveva avuto delle perdite di feci in auto mentre raggiungeva il luogo neutro dalla sede della casa-famiglia, coinvolgendo pesantemente la figlia, e dimostrando apertamente di essersi fatta accompagnare sul luogo dal padre di da Per_3 lei stessa descritto come soggetto violento e pericoloso. Emergeva, inoltre, che la SIa
aveva avuto una ricaduta nell'abuso di stupefacenti e alcolici e che la sua Persona_1
relazione con la figlia, pur significativa, risultava contraddistinta da inversione di ruoli, con iperadultizzazione della minore e tendenza della stessa a compiacere la madre.
- Con decreto provvisorio del 17.10.2023, il Tribunale per i Minorenni, accogliendo le valutazioni e istanze del P.M., disponeva, accanto alla doverosa apertura della procedura di adottabilità, la sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre, con nomina di un tutore provvisorio e di un curatore speciale in favore della minore, confermava il collocamento etero-familiare di e le prese in carico da parte dei Per_3
servizi Sociale e di dell'età evolutiva, del Ser.D. e del C.S.M., autorizzava CP_3
la ripresa di incontri in luogo neutro tra la minore e i genitori, condizionati alla verifica della collaborazione dei genitori e della negatività dei loro controlli presso il Ser.D., e disponeva C.T.U. finalizzata a valutare le condizioni psico-evolutive della minore, il profilo di personalità e le competenze genitoriali di madre e padre (oltre a quelle vicarianti di eventuali parenti istanti l'affidamento), e a verificare, in presenza di profili di inadeguatezza genitoriale, la loro eventuale recuperabilità in tempi compatibili con i bisogni di crescita della minore.
- Acquisita la relazione di C.T.U. e le relazioni di aggiornamento dei servizi incaricati e disposta l'audizione dei genitori e dei responsabili della casa-famiglia che ospitava Per_3 il Tribunale per i Minorenni pronunciava, in data 18.7.2024, sentenza dichiarativa dello stato di abbandono della minore, motivata alla luce delle seguenti osservazioni e valutazioni:
• entrambi i genitori avevano avuto prima di altri figli di cui non erano stati in Per_3
grado di occuparsi, neppure a fronte dei sostegni offerti dai servizi (risultava, peraltro, che la madre avesse effettuato un percorso in comunità con il primo figlio , con Per_6
esiti fallimentari);
• entrambi i genitori si trovavano in condizioni di salute precarie (il padre risultava HIV positivo e la madre in condizioni di grave fragilità psichica);
• la relazione tra i genitori risultava da sempre caratterizzata da uso di sostanze, conflittualità, violenza messa in atto dal padre ai danni della madre e ambivalenza;
• Dal certificato del casellario giudiziale risultavano diversi precedenti penali a carico del SI per i reati di furto in abitazione, ricettazione, detenzione illegale di Per_2
armi e resistenza a pubblico ufficiale, che lo stesso non aveva mai problematizzato;
• il SI aveva presenziato solo ad un colloquio peritale ed i consulenti Per_2
d'ufficio avevano così sintetizzato la loro valutazione: “…gli elementi emersi chiaramente, sia dalla lettura della documentazione che dall'osservazione diretta, depongono per la presenza di una evidente strutturazione antisociale della personalità unita ad un
Disturbo da Uso di Sostanze… non accede ad alcun tipo di percorso di cura verosimilmente per mancanza di adeguata coscienza di malattia e per assenza di motivazione al cambiamento della propria condizione esistenziale. Tutto questo inficia gravemente le sue capacità genitoriali”;
• la madre aveva presenziato a due soli colloqui peritali, adducendo malesseri che poi non aveva documentato;
gli ausiliari del giudice avevano concluso evidenziando gravi fragilità personali ed inadeguatezze sotto il profilo genitoriale (“…dall'esame complessivo del soggetto si evince una estrema immaturità ed una struttura di personalità con evidenti tratti di tipo borderline di chiara natura post-traumatica su cui si è innestato l'abuso di sostanze (cannabinoidi, cocaina, sostanze attivanti). Ella non presenta una sufficiente coscienza di malattia, non mostra consapevolezza dei propri limiti, tende a minimizzare le proprie difficoltà, emergono pertanto elementi assoluti di pregiudizio rispetto all'esercizio delle capacità genitoriali. Non è emersa dai colloqui alcuna consapevolezza reale del significato protettivo dei provvedimenti posti in essere dai Servizi e dalla Autorità Giudiziaria, inoltre Ella non pare realmente giovarsi degli interventi da parte degli Operatori dei Servizi che la seguono
a cui fornisce una adesione incostante e solo formale. In merito alla possibile recuperabilità di adeguate capacità genitoriali si ritiene che l'immaturità e i limiti di consapevolezza da parte della sig.ra rappresentino un ostacolo arduo da superare e sicuramente questo non Persona_1
potrebbe avvenire nei tempi utili al corretto sviluppo psico evolutivo di sua figlia”);
• la mancata collaborazione dei genitori con i lavori peritali aveva impedito l'attivazione dell'osservazione in luogo neutro con la figlia, peraltro subordinata ai controlli presso il Ser.D., anch'essi disertati dai genitori, frustrando ancora una volta le aspettative della bambina, sollecitate dalla procedura e dall'iter peritale;
• l'indagine peritale risultava aver riattivato ricordi di esperienze sfavorevoli ed acutizzato la preoccupazione della bambina per lo stato di salute della madre (a tale riguardo, veniva evidenziato che la minore, appena collocata in affidamento, aveva raccontato che le mancava un mignolo del piede in quanto, durante un litigio tra i genitori, un mobile le era caduto addosso;
dopo l'inizio dei colloqui peritali, la stessa aveva riferito agli affidatari dei flash back in cui la mamma inseguiva il papà con una spranga, e aveva avuto episodi di incubi ed enuresi notturna);
• veniva descritta dai periti d'ufficio come una bambina con vissuti di forte Per_3 ambivalenza emotivo-affettiva nei confronti dei propri genitori, con conseguente esposizione della stessa ad un forte rischio di strutturare psicopatologicamente tratti ossessivo-compulsivi (“L'ambivalenza di vissuti da parte di verso i propri genitori, è Per_3 forte e i comportamenti di questi ultimi, anche alla fase attuale, non appaiono in grado di rispondere adeguatamente agli urgenti bisogni di sicurezza e protezione della bambina, la quale necessita di trovare al più presto un nucleo etero-familiare capace di accogliere e rassicurare la sua urgente necessità psico-emozionale di chiarezza e di un contesto stabile, supportivo e continuativo. Diversamente, in caso di eccessiva procrastinazione di un intervento efficace in tal senso, per la minore, potrebbero intensificarsi gli elementi di rischio psicopatologico. Per tale motivo, attualmente, si considera il legame di con entrambi i genitori rescindibile e si Per_3 ritiene necessario permettere alla minore di proseguire nel “ri-orientamento” dei propri modelli operativi interni così da bonificare il proprio percorso evolutivo, favorendo la costruzione di un legame di attaccamento sicuro all'interno di un contesto relazionale stabile, focalizzato in modo maggiormente esclusivo sui suoi bisogni più profondi, in grado di consentire esperienze che possano divenire “nutritive-riparative” degli aspetti deficitari verso cui si stava orientando, e che possa favorire una rielaborazione e significazione della propria storia di vita e familiare”). • nessuna recuperabilità concreta delle funzioni genitoriali poteva essere ipotizzata in un contesto di totale assenza di consapevolezza da parte dei genitori, dopo sei anni dall'inizio della presa in carico e dell'iter giudiziario, sì da poter ritenere acclarato lo stato di abbandono della minore, per le gravi inadeguatezze di madre e padre e per la loro incapacità di consolidare una positiva evoluzione.
§2. L'appello dei genitori.
Avverso la sentenza di adottabilità pronunciata in data 18.7.2024 dal Tribunale per i
Minorenni di Torino, con ricorso in appello ex art. 17 L. 184/1983 e contestuale istanza di sospensione, i genitori della minore hanno proposto tempestiva impugnazione, chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, nel merito, di riformare/annullare e/o dichiarare nulla per violazione degli art. 12, 15 e 17 della l.
184/1983 la predetta sentenza, con conseguente ripristino degli incontri con la figlia minore, avvio di un percorso di recupero della relazione tra loro e revoca della sospensione della responsabilità genitoriale.
§2.1. Quanto alla lamentata nullità della sentenza per violazione dell'art. 12 della l.
184/1983, gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale per i Minorenni avrebbe dichiarato l'adottabilità della minore senza prima avere provveduto alla convocazione ed audizione dei parenti entro il quarto grado ed in particolare dei nonni paterni e della sorella della minore, figlia del SI , i quali, pur vivendo in Romania, erano conosciuti dai Per_2 servizi ed avevano sempre mantenuto rapporti significativi con la nipote nata in Per_3
Romania. A tale proposito, gli appellanti hanno evidenziato che, nel 2021, la minore era stata portata dai genitori in Romania, ed ivi aveva vissuto presso i nonni paterni e frequentato la scuola;
gli stessi hanno, inoltre, richiamato una richiesta dell'Autorità Consolare della
Romania, datata 12.8.2024 ed inserita nel fascicolo di primo grado, di rimpatrio della minore, in quanto cittadina romena, a supporto della quale era stata allegata l'inchiesta sociale inviata dalla competente Autorità Nazionale per la protezione del bambino della
Romania, dalla quale si evinceva una situazione economicamente stabile, buone condizioni di salute e disponibilità all'accoglienza della nipote da parte dei nonni e della zia paterni.
§2.2. Quanto alla lamentata nullità della sentenza per violazione del disposto dei cui agli artt. 15 e ss. della l. 184/1983, gli appellanti hanno dedotto l'omessa indicazione nella sentenza impugnata dell'avviso alle parti del loro diritto di proporre impugnazione nei termini di cui all'art. 17 della legge cit., con conseguente pregiudizio del loro diritto di difesa.
§2.3. Quanto all'insussistenza dello stato di abbandono della minore e alla recuperabilità di adeguate capacità genitoriali, gli appellanti hanno dedotto:
1. Che il giudice di primo grado avrebbe dovuto fondare il proprio convincimento effettuando indagini e approfondimenti con riguardo alla situazione presente, non passata e che, in ogni caso, la figlia del SI oggi ha 32 anni, una figlia ed un Per_2
profondo legame con il padre, mentre con riferimento al primo figlio della SIa
[...]
, il giudice non avrebbe dovuto porre a fondamento della sua decisione una Per_1
precedente pronuncia emessa in altra procedura di adottabilità, di cui non si conoscevano le motivazioni, relativa ad un minore diverso e a vicende legate ad un passato lontano, e che, in ogni caso, il fatto che in quel frangente la madre avesse fatto un percorso in comunità con il figlio avrebbe dovuto essere valutato positivamente, in quanto sintomatico della sua collaborazione con i servizi.
2. Che il riferimento alla condizione del padre, HIV positivo, sarebbe discriminatorio e inidoneo a supportare la decisione di adottabilità, in quanto il padre risultava HIV positivo sin dalla nascita della bambina e tale condizione non aveva mai inciso sulla sua persona, né aveva mai rappresentato un pericolo per la figlia.
3. Che il Tribunale aveva valutato la relazione della coppia genitoriale come da sempre caratterizzata da uso di sostanze, litigi e ambivalenze, senza considerare, innanzitutto, Part che entrambi i genitori avevano sempre seguito con continuità il percorso presso il D
e si erano regolarmente sottoposti agli esami delle urine, con risultati negativi e che solo il padre aveva avuto una ricaduta nell'uso di sostanze, per un solo mese quando si trovava in Romania, mentre la madre aveva assunto metadone per i fortissimi dolori che accusava per le sue patologie;
che appena rientrato in Italia, il SI aveva Per_2
segnalato il fatto ai servizi ed al proprio medico curante del Ser.D. a cui aveva chiesto aiuto e di potere accedere alla terapia con il metadone, proprio al fine di superare il problema;
che l'interruzione degli incontri con la figlia nell'ottobre del 2022 era stata decisa dai servizi, ma anche volontariamente proseguita dal SI , proprio al Per_2
fine di potere riacquisire un buono stato psico-fisico e successivamente riprendere gli incontri con che le interruzioni e riprese della convivenza non erano riavvii della Per_3
relazione sentimentale, ma una semplice offerta di aiuto che la SIa , Persona_1 spinta dall'educazione cattolica ricevuta presso la scuola di suore frequentata, si era sentita di rivolgere al SI in un momento di difficoltà di quest'ultimo; che i Per_2
litigi all'interno della coppia genitoriale erano risalenti al 2018 e, comunque, precedenti alla decisione del Tribunale di rientro della bambina nel nucleo con la madre;
che al rientro dalla Romania, la SIa aveva immediatamente interrotto il Persona_1
rapporto con il SI a causa della sua ricaduta nell'uso di sostanze, ritenendola Per_2
un “tradimento”, pur continuando a sostenerlo da un punto di vista umano;
4. Che i precedenti penali del SI , valorizzati dal Tribunale di prime cure nella Per_2 propria decisione, attenevano esclusivamente a reati contro il patrimonio e non in danno della compagna e, comunque, risultavano risalenti nel tempo, ovvero ad un furto del 2006
e ad altri reati contro il patrimonio commessi tra il giugno 2011 ed il gennaio 2012, fatti successivamente ai quali il SI aveva svolto attività lavorativa come tatuatore, Per_2
allontanandosi da un passato di illiceità.
5. che rispetto al rilievo circa la partecipazione del SI ad un solo colloquio Per_2 peritale, il Tribunale aveva omesso di considerare che lo stesso aveva avuto una ricaduta nell'uso di sostanze, dopo un'interruzione di circa undici anni, quando la famiglia si trovava in Romania, ma in quell'occasione la condotta di entrambi i genitori era stata responsabile (egli si era rivolto al Ser.D. e a maggio 2022, era stato preso in carico ed era stata predisposta una terapia metadonica, sospesa ad ottobre 2022, poi ripristinata a febbraio 2023); che alla luce del percorso intrapreso volontariamente dal SI , Per_2
risultava erronea la valutazione dei C.T.U., fatta propria dal Tribunale, in merito all'assenza di coscienza di malattia da parte del SI;
che anche la valutazione Per_2 psichiatrica riportata dai periti doveva ritenersi priva di valenza probatoria in quanto non basata su documentazione medica o su esami specifici;
che i successivi aggiornamenti pervenuti dal Ser.D. e allegati al ricorso in appello davano atto di una progressiva diminuzione della terapia metadonica da parte dei SI e dei Per_2
risultati negativi ai controlli delle urine effettuati nel periodo 20 luglio – 27 novembre
2023 e 5 dicembre – 12 gennaio 2024 (ad esclusione di una positività per i cannabinoidi ritenuta compatibile per esposizione a “fumo passivo”).
6. che rispetto alla valutazione complessiva della madre, il Tribunale, nel riportare che la stessa aveva presenziato a soli due colloqui peritali, adducendo malesseri mai documentati, non aveva tenuto conto delle mail scambiate dalla SIa con Persona_1 la dott.ssa - prodotte con la memoria conclusiva – dalle quali risultavano Per_7
gravi malesseri della SIa e la sua continua richiesta di aiuto. Quanto all'uso di sostanze da parte della madre, gli appellanti hanno evidenziato che la SIa
[...]
, sentita dai consulenti, aveva spiegato che ella non era ricaduta nell'uso delle Per_1
sostanze, ma aveva gravi problemi alla colonna vertebrale, nonché una fibromialgia ed un'artrite reumatoide e che, scoppiata la pandemia da Covid, e trovatasi in Romania ove non riusciva a reperire i farmaci per il controllo del dolore, era stata costretta ad utilizzare pastiglie di metadone, assolutamente necessarie visti i suoi gravosi impegni di lavoro
(dodici ore in un ristorante) ma che, non appena rientrata in Italia, aveva subito chiesto di andare al Ser.D. ed iniziato a scalare il dosaggio. Sull'argomento, gli appellanti hanno richiamato la relazione del Ser.D. del 31.5.2023, laddove riportava che la SIa aveva effettuato i controlli, seppure saltandone alcuni a causa del suo malessere fisico per varie problematiche di tipo sanitario, e che aveva avuto una grandissima sofferenza a causa dell'allontanamento della bambina, circostanza che il medico aveva riportato quale causa della ricaduta nell'uso delle sostanze. Quanto alla valutazione delle capacità genitoriali materne, gli appellanti hanno evidenziato che la madre aveva sempre collaborato con i servizi e che il supporto era stato proficuo, tanto che dopo l'inserimento in comunità con la bambina era stato disposto il rientro a casa della diade, ma che, successivamente, ella non era stata più aiutata e supportata, proprio in un momento che poteva essere decisivo per un proficuo superamento delle sue difficoltà. Gli appellanti hanno contestato, inoltre, il giudizio di immaturità formulato dai periti rispetto alla madre, evidenziando che ella, come risultava dalle relazioni, si era sempre preoccupata di portare alla figlia cose necessarie per il suo benessere (vestiti adeguati, aerosol, burro cacao, e non solo giochi), aveva sempre dimostrato interesse per la sua crescita personale (le insegnava parole in inglese, le raccontava storie di donne positive e sviluppava la sua creatività con giochi e creazione di storie), aveva sempre chiesto aiuto ai servizi, consapevole dei propri limiti e difficoltà, anche connesse ad un decorso di vita molto faticoso (grave malattia della madre, la cecità del padre, la morte di entrambi quando ella era ancora giovanissima), ma che, ciò nonostante, non era stata aiutata dai servizi proprio nel momento più delicato e le era stata rifiutata la richiesta di un nuovo ingresso in comunità con la figlia, che avrebbe potuto consentirle di acquisire autonomia “sotto ogni profilo”.
7. che rispetto alle conseguenze sulla minore della mancata partecipazione dei genitori ai lavori peritali, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che il padre, successivamente al primo incontro con i periti d'ufficio, aveva avuto gravi problemi di salute che lo avevano portato ad un primo ricovero ospedaliero, poi seguito da altri ricoveri per un'infezione sovra-aortica, e che la madre aveva comunque partecipato a due colloqui, in cui aveva collaborato e risposto ad ogni domanda, nonostante la grande sofferenza emotiva, mentre successivamente non era più stata in grado per gravissimi dolori fisici e ansia, ma era sempre rimasta in contatto con il medico curante del Ser.D., dott. e con la psichiatra dott.ssa , a cui aveva chiesto aiuto e supporto. Per_8 Per_7
Gli appellanti hanno, poi, rilevato che è stata descritta come una bambina ben Per_3
inserita, che si relaziona adeguatamente, intelligente e capace e che tali caratteristiche non potevano essere frutto dei soli meccanismi di resilienza della bambina, ma certamente anche del grande amore dei genitori e dei nonni con cui aveva vissuto durante il periodo in Romania, e della capacità della madre di attuare meccanismi di protezione a tutela della figlia.
8. che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato il fortissimo legame esistente tra la bambina e la madre, che non poteva essere reciso se non a costo di un gravissimo trauma per la bambina, e ha richiamato, a riprova di ciò, la relazione dei servizi del 28.4.2023, ove veniva riportata la difficoltà della minore di salutare la madre alla fine dell'incontro, chiedendo di poter rimanere con lei. Gli appellanti hanno riportato anche il profondo legame esistente tra padre e figlia, comprovato dalla grande sofferenza provata dal SI
per l'allontanamento della minore e hanno contestato la decisione del giudice di Per_2 prime cure in merito all'interruzione dei rapporti genitori-figlia, ritenuta sproporzionata e causa di grave sofferenza e pregiudizio per la sana crescita psichica della bambina, come risultava anche dalla relazione NPI del 7.2.2024 a firma della dott.ssa e dalla Per_9
stessa indagine peritale, dalla quale emergeva come nel corso di un colloquio con i consulenti, la minore avesse espresso il suo forte legame con la sua famiglia, la sua mamma e il suo papà, nonché con gli i animali che aveva ed a cui era fortemente legata.
3. La costituzione in appello del curatore speciale della minore.
Con comparsa depositata il 10.1.2025, si è costituito il curatore speciale della minore il quale, preliminarmente, ha chiesto respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris, in assenza di fondatezza dei motivi dell'appello, e del periculum in mora, posto che gli incontri tra la minore e i genitori, interrotti ormai da lungo tempo, erano stati valutati quale causa di forte destabilizzazione e pregiudizio per la minore. Nel merito, il curatore speciale ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di appello deducendo, in particolare:
- che non corrispondeva al vero che fra d i familiari entro il quarto grado menzionati Per_3
dai genitori vi fossero stati nel tempo rapporti significativi o una frequentazione assidua e che i possibili contatti avvenuti nel periodo in cui il nucleo familiare aveva vissuto in
Romania erano da circoscriversi, in ogni caso, ad un periodo di pochi mesi, fra l'estate del 2021 e la primavera del 2022, di cui la minore non risultava avere ricordi significativi;
- che non corrispondeva al vero che la bambina avesse un legame di attaccamento con il suo Paese di origine, con cui non si identificava e a cui non aveva mai fatto alcun riferimento;
- che non vi era alcuna traccia nel fascicolo di primo grado di richieste formulate dai nonni paterni e dalla sorella della minore al Servizio Sociale o al Tribunale per i Minorenni e che, solo una volta definita la procedura di primo grado, successivamente alla pubblicazione della sentenza di adottabilità di i predetti familiari avevano fatto Per_3
pervenire la loro richiesta per il tramite dell'Autorità Consolare;
- che gli affidatari della minore, presso i quali la bambina viveva ormai dal mese di luglio del 2022, nel corso della loro audizione, nel riportare i ricordi che aveva condiviso Per_3
con loro relativi a momenti belli, non aveva mai menzionato i nonni paterni;
- che rispetto alla sorella consanguinea, per contro, gli affidatari avevano espressamente rilevato che la minore aveva raccontato loro “…che ha una sorella in Romania, non l'ha conosciuta ma le hanno raccontato qualcosa i genitori” (cfr. verbale di audizione degli affidatari del 6.6.2024), a riprova dell'assenza di pregressi rapporti tra la minore e la predetta parente;
- che appariva conseguentemente inammissibile, oltre che infondata, la richiesta formulata dagli appellanti di autorizzare incontri, anche telefonici, fra la minore, i nonni paterni e la sorella maggiore;
- che appariva del tutto priva di fondamento la domanda proposta dai genitori in via subordinata di disporre l'affidamento della minore ai nonni paterni e alla sorella paterna, che prevederebbe peraltro il trasferimento della bambina in Romania, Paese con cui la stessa non aveva alcun legame e che non rappresentava in alcun modo il luogo in cui avevano sede i suoi affetti e interessi, dato che, fatta eccezione per brevissimi periodi nella sua vita, veva sempre vissuto in Italia;
Per_3
- che rispetto all'infondatezza della pretesa nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 15 L. 184/1983, l'avviso relativo alla possibilità di proporre impugnazione non costituiva elemento essenziale della sentenza previsto a pena di nullità e che, anzi trattandosi di avvertimento di competenza della Cancelleria, al più tale omessa indicazione poteva costituire un'irregolarità dell'iter del procedimento notificatorio, non suscettibile di inficiare la sentenza;
- che, fatti salvi i casi espressamente previsti per legge, l'appello costituiva il mezzo generale di impugnazione contro le sentenze di primo grado e che la tempestiva proposizione dell'impugnazione da parte dei genitori della minore, contrariamente a quanto da loro osservato, risultava idonea a sanare eventuali vizi.
- che, con riferimento all'asserita insussistenza dello stato di abbandono della minore sostenuta dagli appellanti per errata valutazione di elementi rilevanti, essa risultava smentita alla luce delle considerazioni che seguono:
1. l'Autorità Giudiziaria Minorile aveva ripetutamente tentato di attuare interventi di sostegno in favore dei genitori della minore, della madre in particolare, che si erano rivelati purtroppo infruttuosi e che avevano esposto a gravi pregiudizi, anche per la sua incolumità fisica oltre che Per_3 psicologica, nel corso dei primi sette anni della sua vita;
2. i genitori si erano di fatto sottratti alla C.T.U., partecipando il padre ad un solo colloquio e la madre ai primi due incontri e poi vanificando ogni ulteriore tentativo di contatto;
3. la gravità della situazione dei genitori, insieme all'assenza di consapevolezza della loro condizione psico-fisica, era stata ritenuta dai consulenti non recuperabile in termini generali e in ogni caso non in tempi compatibili con le esigenze della minore;
4. nell'atto di appello i genitori erano giunti persino a sostenere di essere seguiti con continuità dal Ser.D., omettendo tuttavia di riferire i lunghi periodi nei quali i contatti con il servizio erano stati da loro interrotti o in cui entrambi non si erano sottoposti ai controlli, come emergeva in modo evidente dalla lettura delle relazioni del Ser.D. del 22.12.2020, 5.6.2023 e 28.12.2023; 5. il C.S.M. da tempo aveva rilevato che la SIa era affetta da un “disturbo post traumatico Persona_1 da stress in disturbo di personalità borderline e disturbo da uso di sostanze” (cfr. relazione el 22.12.2023), diagnosi che era stata confermata anche dai periti d'ufficio; il CSM Pt_3 aveva, inoltre, rilevato che la madre aveva sempre avuto una consapevolezza di malattia solo parziale, in cui “a periodi alterni ha saputo riconoscere alcune difficoltà e le manifestazioni del disturbo d'ansia, mentre rispetto alle fragilità psicologiche è apparsa meno consapevole” (cfr. relazione 22.12.2023 cit.) e tale dato era stato poi osservato anche dai periti all'esito della loro indagine;
6. le condotte dei genitori avevano purtroppo determinato in capo alla bambina una serie di gravi danni psico-fisici, senza trascurare il fatto che la bimba presentava un'amputazione dell'ultimo dito di un piede a causa del suo coinvolgimento in un litigio fra i genitori, nel corso del quale il padre aveva scagliato un mobile colpendola la figlia;
7. il fatto segnalato dagli appellanti circa la preoccupazione manifestata dalla minore per lo stato di salute dei genitori, in particolare per quello della madre, era frutto di una precocissima adultizzazione della bimba, che aveva interiorizzato un'inversione di ruoli;
8. L'affetto che la madre nutriva nei confronti della figlia era certamente autentico e profondo, ma le gravi condizioni della stessa, affetta da una doppia e difficile diagnosi, rendevano quell'affetto fine a sé stesso e non declinabile in compiti e doveri di protezione e cura che dovrebbero essere propri dell'esercizio di una genitorialità sana e adeguata;
9. La richiesta di audizione della minore, infradecenne, formulata dagli appellanti, doveva ritenersi contraria al suo interesse e certamente inammissibile era la richiesta di autorizzazione alla partecipazione a tale ascolto formulata dai genitori.
4. Il giudizio di appello
Il 14.1.2025 veniva depositata relazione di aggiornamento da parte del in Controparte_4
cui si dava atto della positiva prosecuzione, nell'ultimo anno, dell'inserimento di in Per_3 casa-famiglia e dell'assenza di contatti o richieste da parte dei genitori.
Con lettera di accompagnamento del Tutore provvisorio della minore, veniva depositata, in data 17.1.2024, relazione di aggiornamento del Servizio Sociale, del seguente tenore: “…I contatti tra il Servizio scrivente ed i IGg.ri e sono avvenuti sino alla scorsa estate Persona_1 Per_2
e poi interrottisi. In occasione della festività di Halloween la coppia genitoriale si è presentata al
Servizio per chiedere di consegnare alla figlia un dono a tema per la festività. La scrivente ha poi recentemente ricevuto una richiesta di contatto telefonico da parte della IGnora che Persona_1 chiedeva supporto per il reperimento di un'altra abitazione per sé ed il IG. stante la precarietà Per_2 delle loro attuali condizioni abitative e la decadenza prossima dall'assegnazione dell'abitazione popolare per stratto. Solo pochi giorni or sono, in data 9.01.2025 la IG.ra è stata inserita Persona_1 presso una comunità terapeutica individuata dal Ser.d. come comunicato alla scrivente da parte dello stesso servizio del quale si allega relazione di aggiornamento. Il IG. sarebbe invece rimasto Per_2 presso l'abitazione della IG.ra . Appare evidente come, nonostante tutti gli interventi Persona_1 messi in atto a favore del nucleo negli anni, la coppia genitoriale non sia riuscita ad emanciparsi da una condizione di grave disagio sociale, personale e sanitario. Permane una grave fragilità anche derivante dal loro rapporto di coppia altamente ambivalente e disfunzionale, che ha delle ripercussioni gravi sulla loro capacità di esercitare e svolgere il ruolo genitoriale…”).
Alla predetta relazione era allegato un aggiornamento del Ser.D. del 9.1.2025, in cui si dava atto di quanto segue rispetto al percorso terapeutico dei SIi e : Per_2 Persona_1
“…Entrambi proseguono il trattamento con il metadone. Tre mesi fa circa è iniziata, su loro richiesta, una valutazione per un eventuale percorso comunitario possibilmente di coppia ma a causa delle difficoltà nel reperire una risorsa adeguata ci si è orientati verso percorsi individuali. In data odierna
(9.1.25) la sig.ra ha fatto ingresso nella struttura terapeutica “Merlino-Peter Pan” di Persona_1
Chieri (TO). Il sig. ha riferito che al momento preferisce prendersi cura dell'alloggio e degli Per_2 animali domestici e sostenere dall'esterno il percorso della sig.ra ”. Persona_1
All'udienza avanti al Collegio del 4.2.2025, le parti non comparivano personalmente. La difesa degli appellanti riferiva che i SIi non erano presenti a causa di una patologia influenzale e si riservava di trasmettere documentazione medica. La Corte, ascoltate le istanze delle parti, si riservava e, in pari data, pronunciava ordinanza con cui respingeva l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata, richiedeva al Ser.D.
l'invio di una relazione di aggiornamento in merito alla situazione personale dei SIi
e e rinviava il processo per l'audizione degli affidatari della minore e Per_2 Persona_1 per la discussione.
Si riportano, per chiarezza ed esaustività, le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza
4.2.2025, ut supra richiamata: “…PREMESSO CHE l'art. 283 c.p.c. richiede per la sospensiva in tutto
o in parte della sentenza la manifesta fondatezza dell'impugnazione ovvero la circostanza che dall'esecuzione della sentenza derivi un pregiudizio grave ed irreparabile;
nel caso di specie l'istanza di sospensiva, ribadita all'udienza dalla difesa di parte appellante, è stata inserita nelle conclusioni dell'atto di gravame senza essere ancorata ad alcuno dei requisiti di cui sopra;
tale istanza appare generica e tautologica, facendo riferimento al merito della decisione OSSERVA Gli incontri della minore con il padre sono stati interrotti dall'ottobre Per_3
22 e quelli con la madre dal mese di marzo 23. Le relazioni di aggiornamento agli atti ( cfr. relazione tutore in data 23.12.2024; relazione ASL -Servizio NPI in data 9.1.2025 ) evidenziano in capo alla minore una forte adultizzazione con preoccupazione per le condizioni di salute e personali dei genitori. E' dato pacifico che durante l'espletamento della C.T.U. in primo grado la piccola abbia manifestato plurimi malesseri psicosomatici, come episodi di enuresi notturna, risvegli notturni con incubi, attacchi di ansia e cali nel rendimento scolastico;
tali criticità sono rientrate con il termine dei lavori peritali. Tutte le emergenze processuali sottolineano l'esigenza per la bambina di un contesto stabile e sicuro e, di conseguenza, appare inopportuna e contraria agli interessi della minore la riattivazione degli incontri con i genitori o anche solo con la madre, come richiesto dalla difesa. Per le stesse ragioni di protezione della minore debbono essere rigettate tutte le istanze istruttorie avanzate dalla appellante ed in particolare quella di ascolto della minore ne comprometterebbero la stabilità”.
In data 11.9.2025, perveniva relazione di aggiornamento da parte del Ser.D., in cui si riportava l'impossibilità di attestare l'astensione dei genitori dall'utilizzo di sostanze a causa della loro mancata sottoposizione, negli ultimi mesi, ai relativi controlli. Quanto al percorso della madre in struttura terapeutica, la relazione dava atto che lo stesso si era protratto per diciotto giorni, dal 9.1.2025 al 27.1.2025, quando la SIa decideva “…di interrompere temporaneamente il programma comunitario per poter preparare con l'avvocato la documentazione per l'udienza in Tribunale e regolarizzare la situazione della casa”. La relazione proseguiva evidenziando che “…Le condizioni fisiche e psicologiche della sig.ra continuano a Persona_1 rendere difficile affrontare in modo completamente autonomo gli impegni e le responsabilità che la gestione della quotidianità richiede. Per aiutare la paziente in questo periodo particolarmente delicato si è pensato di ricorrere ad un ricovero in casa di cura per cui è stata inoltrata richiesta alla casa di cura "Villa di Salute" di Trofarello”. Quanto al SI , il servizio riferiva che il predetto Per_2
non aveva ancora intrapreso un percorso terapeutico residenziale, in quanto “…la sua intenzione è quella di intraprendere un progetto comunitario quando la SIa avrà Persona_1 iniziato un percorso residenziale… ll sig. presenta un funzionamento diverso, Per_2 apparentemente più autonomo ed introverso con difficoltà a fidarsi degli altri e dei Servizi coinvolti nella gestione della loro situazione. Nell'ultimo periodo viene riferita una certa tensione nella loro relazione in parte determinata dalle difficoltà che devono affrontare quotidianamente e molto dal timore della separazione definitiva dalla figlia”.
All'udienza del 16.9.2025, si procedeva all'audizione degli affidatari “a rischio giuridico” presso i quali la minore era stata collocata a decorrere dal 22.3.2025. Gli stessi riferivano che l'inserimento era avvenuto in modo sereno, favorito anche dalla presenza in casa loro di molti animali. Fin dall'inizio, non erano emerse difficoltà nell'alimentazione o nel sonno, e lo sviluppo fisico procedeva regolarmente. La minore aveva iniziato la quinta elementare in un nuovo istituto, ove l'inserimento appariva positivo, avendo già stretto rapporti di amicizia sia a scuola sia con i bambini del vicinato. Rispetto ai genitori, la bambina ne parlava spontaneamente, ma in rare occasioni (circa una volta al mese). Aveva ricordi della
Romania, essenzialmente dei numerosi gatti presenti presso la casa dei nonni. Quanto alla madre, conservava ricordi ambivalenti: da un lato la descriveva come aggressiva, avendola vista picchiare il padre, e ricorda che fumava molto e beveva;
dall'altro aveva raccontato di un episodio in cui la mamma le curò una ferita al ginocchio e di un altro di lei a cavallo, con la mamma vicino, di cui conservava una fotografia nel “cassetto dei ricordi”. Tale cassetto veniva aperto meno di un tempo, essenzialmente in occasione delle sedute con la psicologa, che la minore frequentava con cadenza quindicinale. Quanto ad altri parenti, gli affidatari riferivano che sapeva di avere una sorella in Romania e di un fratello, ma non era Per_3
sicura se si trattasse del figlio della madre o del padre.
Esaurita l'audizione degli affidatari a rischio giuridico, l'udienza proseguiva per la discussione, alla presenza anche del SI . In aula erano altresì Persona_2
presenti il nonno paterno della minore, , nonché il dott. del Persona_4 Per_8
Ser.D., i quali venivano invitati ad allontanarsi dall'aula su richiesta del Procuratore
Generale, ritenendo che la discussione dovesse avvenire alla sola presenza delle parti. Nel corso dell'udienza, il SI ha più volte preso la parola con atteggiamento agitato Per_2
e scomposto, tanto che la Presidente lo richiamava più volte a mantenere un comportamento adeguato. L'avv. Miano, per gli appellanti, comunicava che la SIa era stata Persona_1 ricoverata quella mattina per un presunto avvelenamento, e chiedeva un differimento della discussione;
la Corte, preso peraltro atto della impossibilità della difesa di documentare l'impedimento a comparire della madre, disponeva procedersi alla discussione, riservando ogni valutazione sull'istanza della difesa alla fase decisoria.
Le parti concludevano come in epigrafe. Il P.G. depositava in formato cartaceo relazione di aggiornamento del Servizio Sociale datata 12.9.2025, relativa all'andamento del percorso di inserimento di n famiglia idonea all'adozione. Il SI insisteva più volte per Per_3 Per_2
rilasciare dichiarazioni personali e la Corte, chiusa la discussione, riservava la decisione.
Con nota depositata il pomeriggio dello stesso giorno di celebrazione dell'udienza, la difesa dei genitori produceva documento di accettazione della SIa al Pronto Persona_1
Soccorso dell'Ospedale “Maria Vittoria” di Torino con codice rosso e insisteva per un rinvio dell'udienza di discussione onde consentire la partecipazione personale della sua assistita.
********************************* § 5. La decisione del giudizio di appello.
L'appello è infondato e non può essere accolto, rispetto a tutti i motivi proposti, che di seguito appare opportuno trattare e valutare separatamente.
§ 5.1. Preliminarmente, non può essere accolta l'istanza formulata dalla difesa degli appellanti di fissazione di una nuova udienza di discussione al fine di consentire la partecipazione personale della SIa . Ed invero, pur avendo la difesa Persona_1
giustificato l'assenza della madre all'udienza del 16 settembre 2025 mediante produzione di attestazione di accesso al Pronto Soccorso con codice rosso, occorre tuttavia considerare che:
a) L'udienza del 16.9.2025 era destinata alla discussione conclusiva del giudizio di appello e non alla comparizione personale delle parti e alla loro eventuale audizione, fase che era stata rimessa alla precedente udienza del 4.2.2025. In quella data, peraltro, nessuno dei due genitori si era presentato e l'avv. Miano aveva allegato un presunto stato influenzale dei propri assistiti che, tuttavia, non è mai stato in alcun modo documentato, nonostante la riserva in tal senso formulata in udienza da parte della difesa.
b) In ogni caso, va precisato che la presenza personale delle parti non è richiesta nel giudizio di appello a pena di nullità. L'art. 17 L. 184/1983, come modificato dalla l. 149/2001, garantisce il contraddittorio prevedendo che la Corte d'appello decida “sentite le parti” in senso processuale e il P.M., ma non attribuisce ai genitori un diritto incondizionato ad essere ascoltati personalmente, né impone alla Corte un obbligo di procedere alla loro audizione1.
Deve dunque ritenersi che la mancata comparizione della madre all'udienza di discussione non costituisca vizio procedurale, né lesione del diritto di difesa, posto che i genitori sono stati regolarmente rappresentati e difesi nel presente giudizio dal loro avvocato difensore.
§ 5.2. Sul motivo di nullità ex art. 12 L. 184/1983 (omessa convocazione/audizione parenti entro il IV grado).
La doglianza non merita accoglimento.
L'art. 12 L. 184/1983 impone al giudice di verificare l'eventuale disponibilità e idoneità dei parenti entro il quarto grado, secondo una priorità condizionata all'interesse del minore, ma non attribuisce ai medesimi un diritto incondizionato all'affidamento, né determina nullità automatica della decisione in assenza di audizione formale, quando difettino, come nel caso di specie, relazioni significative e indici favorevoli in merito alle loro capacità genitoriali vicarianti. Nel primo grado di giudizio, i nonni e la zia paterni non si sono mai costituiti e non hanno mai proposto formale istanza di affidamento della nipote. L'unica iniziativa è pervenuta solo dopo la pubblicazione della sentenza di adottabilità, per il tramite dell'Autorità consolare romena (risalente all'agosto 2024). Tale tardività, unita all'assenza di un pregresso ruolo di cura da parte dei predetti parenti, esclude qualsivoglia vizio processuale riferibile alla decisione di prime cure.
Del resto, dagli atti acquisiti alla procedura, non risulta che i predetti parenti abbiano mai manifestato una disponibilità all'accoglienza della nipote nel corso del complesso iter processuale che ha coinvolto la nipotina sino dal 2018; ed invero, gli stessi non hanno avanzato richieste di incontri con la nipote, né hanno preso contatti con i servizi o con l'Autorità giudiziaria durante l'istruttoria di primo grado;
non sono mai giunti in Italia per interloquire con gli operatori, per informarsi sullo stato di salute della nipote o dei suoi genitori (uno dei quali era loro figlio o fratello) o per assumere impegni di aiuto e sostegno nei confronti del nucleo.
Quanto al periodo trascorso da in Romania (estate 2021 – primavera 2022), la Per_3
documentazione agli atti attesta che proprio in quel frangente il padre aveva avuto una ricaduta nell'uso di sostanze: circostanza che comprova come il contesto parentale allargato non abbia svolto alcuna funzione di protezione, non essendo stato in grado di prevenire o contenere condotte gravemente pregiudizievoli per la bambina, la quale, del resto, era poi rientrata in Italia insieme ai propri genitori, senza incontrare alcun ostacolo od opposizione da parte dei nonni e della zia paterni.
Conclusivamente, questa Corte, alla luce delle emergenze istruttorie e anche riesaminando la prospettiva di affidamento intrafamiliare prospettata dalla difesa, ritiene che essa non sia conforme all'interesse della minore. Sin dal 2018, ha vissuto in comunità e in affido Per_3 etero-familiare, senza che i nonni e la zia abbiano assunto un ruolo di riferimento nei suoi confronti;
il breve periodo trascorso in Romania non può sovvertire tale dato, né risulta agli atti prova dell'esistenza di un legame di cura o di attaccamento consolidatosi in quel frangente. Del resto, come emerge dalle relazioni dei servizi e dall'audizione degli affidatari,
i ricordi riferiti dalla bambina circa la Romania riguardano soltanto aspetti marginali (“i tanti gatti” presenti in casa dei nonni), senza che vi sia traccia di un vissuto affettivo significativo nei loro confronti.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello sul punto formulato.
§ 5.3. Sul motivo di nullità per violazione degli artt. 15 e 17 l. 184/1983.
Gli appellanti deducono la nullità della sentenza per omessa indicazione, nel provvedimento impugnato, dell'avviso alle parti circa la facoltà di proporre impugnazione nei termini previsti dall'art. 17 L. 184/1983.
Il motivo è infondato.
L'avviso in questione non costituisce elemento essenziale della sentenza e la sua mancanza non è prevista dalla legge a pena di nullità. L'obbligo di dare comunicazione del diritto di impugnare attiene al diverso piano degli adempimenti di Cancelleria e non incide sulla validità del provvedimento giurisdizionale. Del resto, tale omissione non risulta aver in alcun modo leso il diritto di difesa degli appellanti: i genitori hanno, infatti, tempestivamente proposto appello, così instaurando correttamente il presente giudizio, circostanza idonea a sanare eventuali irregolarità della sentenza impugnata.
§ 5.4. I motivi di merito (stato di abbandono della minore, valutazione delle capacità genitoriali e loro recuperabilità).
§5.4.1. Sulla necessità di valutare la situazione “attuale”.
Gli appellanti contestano che il Tribunale abbia valorizzato fatti “remoti” (la decadenza materna rispetto al primogenito;
la relazione tra il padre e la prima figlia ormai maggiorenne, i precedenti penali del padre), piuttosto che fondare la propria decisione sullo stato attuale della situazione.
La censura non coglie nel segno.
La decisione di primo grado e quella di questa Corte si fondano sul quadro attuale, come emerso alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, delle numerose relazioni acquisite in primo grado dai servizi sociali e sanitari e degli aggiornamenti più recenti inviati dai predetti servizi nel corso di questo giudizio di appello, che attestano la perdurante incapacità genitoriale e l'assenza di recuperabilità in tempi compatibili con i bisogni di crescita di Appare, del resto, evidente, come i precedenti familiari siano stati Per_3
richiamati dal giudice di prime cure non come automatismi, ma quali indici prognostici di permanenza nel tempo di identiche criticità che, nonostante tutti gli anni trascorsi e i molteplici interventi attuati – a partire dal primo inserimento della madre in comunità con il figlio primogenito e, poi, durante tutto il periodo trascorso dal primo intervento di tutela della minore el 2018 sino ad oggi - sono rimaste sostanzialmente invariate, senza che Per_3
si consolidasse alcun reale percorso evolutivo o di crescita dei genitori sotto il profilo personale e genitoriale.
§ 5.4.2. Sulla condizione sanitaria del padre.
Gli appellanti lamentano un richiamo discriminatorio, nella sentenza impugnata, alla sieropositività del padre.
A parere di questo Collegio, la condizione clinica del SI non è mai stata posta a Per_2
fondamento della dichiarazione dello stato abbandono della figlia minore. La valutazione giudiziale ha riguardato esclusivamente la strutturazione antisociale della personalità e il disturbo da uso di sostanze accertati in sede peritale, unitamente alla persistente assenza di percorsi terapeutici stabili e motivati. La sieropositività è rimasta sullo sfondo, quale dato sanitario, ma non risulta aver inciso sulla decisione, fondata invece sul quadro personale e relazionale del genitore, gravemente compromesso e tuttora non modificato.
§ 5.4.3. Sull'uso di sostanze da parte dei genitori, sulla qualità della loro relazione e sulla collaborazione con i servizi.
La prospettazione difensiva – che riduce la ricaduta paterna ad un episodio isolato e descrive un rapporto costante e collaborativo con il Ser.D. – non trova riscontro negli atti.
Le relazioni del Ser.D. documentano ampie interruzioni nei controlli e nell'adesione ai programmi terapeutici;
l'ultima relazione pervenuta (datata 11.9.2025) ha evidenziato l'impossibilità di attestare l'astensione dalle sostanze del SI proprio a causa Per_2
della mancata presentazione ai controlli periodici dei metaboliti, così confermando un percorso del tutto discontinuo, che vede ancora oggi il padre assumere terapia con metadone, sottoporsi solo sporadicamente (e a sua scelta e discrezione) ai controlli, opponendosi, in un primo momento, ad un percorso terapeutico residenziale (“il sig. Per_2 ha riferito che al momento preferisce prendersi cura dell'alloggio e degli animali domestici e sostenere dall'esterno il percorso della sig.ra ” – cfr. relazione Ser.D. del 15.1.2025) o comunque Persona_1 procrastinandolo ad un ipotetico futuro momento in cui “…la sig.ra avrà iniziato Persona_1
un percorso residenziale” (cfr. relazione del Ser.D. 11.9.2025 cit.).
Quanto alla madre, le diagnosi convergenti (disturbo post-traumatico con tratti borderline e uso di sostanze) descrivono un quadro complesso e cronicizzato, di cui la SIa risulta avere una consapevolezza solo parziale e altalenante. L'ingresso in comunità terapeutica del gennaio 2025 si è risolto, dopo soli diciotto giorni, in un'interruzione volontaria del programma. Tali elementi confermano che, pur a fronte di lunghi anni di interventi di sostegno, non vi è stata alcuna reale stabilizzazione, situazione che non consente di ritenere ipotizzabile un reale recupero di sufficienti competenze genitoriali in tempi compatibili con i bisogni evolutivi di Per_3
§ 5.4.4. Sui precedenti penali del padre.
La difesa degli appellanti sostiene che i precedenti penali del SI siano risalenti Per_2
e circoscritti a reati contro il patrimonio, dunque privi di attualità e di incidenza ai fini della valutazione della sua personalità e delle sue capacità genitoriali.
La censura non è fondata.
Dagli atti risulta che i precedenti penali del padre non riguardano soltanto reati contro il patrimonio, ma comprendono anche il rato di resistenza a pubblico ufficiale, qualificato dalla messa in atto di condotte violente o minacciose. In tale prospettiva, il tempo trascorso da tali fatti non appare, dunque, decisivo, poiché l'indole aggressiva del SI non Per_2 può essere misurata solo in base ad un mero dato temporale, ma in considerazione della persistenza di un quadro comportamentale complessivo che non ha visto reali evoluzioni.
Del resto, è indubbio che il SI abbia posto in essere, anche successivamente al Per_2 predetto reato di cui all'art. 337 c.p., condotte violente e minacciose nei confronti della compagna, che, pur non risultando cristallizzate in una condanna penale definitiva, emergono chiaramente dalle relazioni dei servizi, dalle dichiarazioni della stessa figlia minore (in merito alle liti tra i genitori e alle conseguenze anche per la sua stessa salute fisica) e dall'intervento della Polizia di Stato del 2018, culminato nell'allontanamento urgente ex art. 403 c.c. di tutti elementi che documentano una relazione genitoriale Per_3
connotata da gravi episodi di violenza domestica, minacce e atteggiamenti intimidatori, tanto da indurre la SIa a manifestare timore per la sua stessa incolumità. Persona_1
Del resto, il fatto che tali episodi non abbiano mai portato ad una condanna definitiva del SI non può essere interpretato quale indice di maturazione o di presa di Per_2 coscienza della gravità delle proprie condotte da parte del padre, bensì quale mera conseguenza della fragilità e ambivalenza della madre che, pur allontanandosi più volte dall'uomo, vi è ritornava ciclicamente, rinunciando ad intraprendere percorsi giudiziari lineari nei suoi confronti;
una rinuncia dettata dalla dipendenza affettiva e dal desiderio di
“aiutarlo”, non certo da un effettivo superamento della violenza da parte del compagno.
Ne deriva che i precedenti penali e, più in generale, la storia giudiziaria e relazionale del padre, lungi dall'essere un dato remoto e irrilevante, confermano la persistenza di un quadro personale problematico e privo di evoluzione critica, che si riflette negativamente sulla sua affidabilità genitoriale.
§ 5.4.5. Sulla mancata collaborazione dei genitori alla C.T.U.
È pacifico che entrambi i genitori abbiano prestato scarsissima collaborazione all'indagine peritale: il padre ha partecipato ad un solo colloquio, la madre a due, sottraendosi poi ai successivi nonostante la riserva di documentare i malesseri addotti, mai concretizzata.
Tale condotta ha reso impossibile svolgere l'osservazione in luogo neutro con la bambina, già subordinata ai controlli presso il Ser.D., a loro volta non adempiuti con continuità.
Le conseguenze per sono state gravi: l'attivazione della procedura peritale ha Per_3 determinato la ricomparsa di sintomi psicosomatici (ansia, incubi, enuresi), che sono cessati solo con la conclusione dei colloqui e la sospensione delle sollecitazioni.
La difesa sul punto articolata dagli appellanti appare, innanzitutto, contraddittoria: da un lato contesta la decisione impugnata nella parte in cui valorizza la mancata partecipazione alla C.T.U. e la collaborazione discontinua con il Ser.D. da parte del padre;
dall'altro sostiene che lo stesso avesse invece ripreso un percorso terapeutico regolare: a dire della difesa, egli si sarebbe rivolto spontaneamente al Ser.D. nel maggio 2022 chiedendo aiuto, con predisposizione di una terapia metadonica, sospesa nell'ottobre 2022 ma poi ripristinata nel febbraio 2023 su sua stessa richiesta, con inserimento in un percorso presso un centro crisi.
Le relazioni del Ser.D. del 21 giugno e del 20 agosto 2024 danno effettivamente atto della prosecuzione della presa in carico e della terapia metadonica, ma riferiscono, altresì, di controlli con frequenza discontinua, con intervalli significativi di mancata presentazione e monitoraggi altalenanti. In particolare, la relazione del 20 agosto 2024 indica che il SI
ha effettuato soli sei controlli urinari tra il 20 luglio e il 27 novembre 2023, un Per_2 monitoraggio bisettimanale regolare soltanto nel periodo tra il 5 dicembre 2023 e il 12 gennaio 2024 (con esito positivo ai cannabinoidi il 12 gennaio, giustificato come “fumo passivo”), e un unico ulteriore controllo il 28 giugno 2024. Lo stesso documento segnala, inoltre, che l'esame tricologico non era ancora tecnicamente possibile a causa della scarsa lunghezza dei capelli, a ulteriore riprova della frammentarietà del monitoraggio.
Non si comprende, del resto, per quale motivo, se davvero il SI aveva ripreso Per_2
dal febbraio 2023 con continuità la presa in carico, mostrandosi collaborativo e astinente, egli si sia poi reso irreperibile durante lo svolgimento della C.T.U., non presentandosi agli ulteriori colloqui fissati. La relazione peritale, depositata l'11 aprile 2024, dà infatti atto di tale irreperibilità dopo il primo ed unico colloquio del 30 novembre 2023. Anche sul piano processuale il dato trova conferma, poiché nello stesso periodo il difensore del padre aveva dismesso il mandato in suo favore, proprio a fronte dell'impossibilità di mantenere i contatti con il proprio assistito.
È vero che la difesa ha richiamato anche la relazione del Ser.D. del 28 dicembre 2023, nella quale si fa menzione di ricoveri ospedalieri del padre;
tuttavia, se davvero la mancata partecipazione alla C.T.U. fosse dipesa da tali problematiche di salute, la circostanza avrebbe potuto e dovuto essere documentata in giudizio, attraverso la difesa tecnica, cosa che non è mai avvenuta.
Le osservazioni conclusive della C.T.U. hanno quindi correttamente evidenziato la presenza di una strutturazione antisociale di personalità unita a disturbo da uso di sostanze, nonché la totale assenza di coscienza di malattia e di motivazione al cambiamento. Tali conclusioni sono state condivise dal consulente tecnico del curatore speciale e dallo stesso difensore dei genitori (rectius, della madre, avendo lo stesso dismesso il mandato per il padre) e non efficacemente contestate da altri elementi.
Analogamente, la difesa ha giustificato la mancata collaborazione della madre, affermando che ella non fosse in realtà ricaduta nell'uso di sostanze, ma avesse sofferto di gravi problemi alla colonna vertebrale, fibromialgia e artrite reumatoide, che – durante il soggiorno in
Romania in piena emergenza Covid – l'avrebbero indotta a ricorrere a pastiglie di metadone per reggere turni di lavoro di dodici ore in un ristorante, senza però ricadere in una vera dipendenza. Al rientro in Italia, la SIa si sarebbe subito rivolta al Ser.D. ed avrebbe iniziato a scalare il metadone.
Tuttavia, anche in questo caso le allegazioni difensive si rivelano contraddittorie e non supportate da dati oggettivi. La SIa ha, infatti, partecipato soltanto a due Persona_1
colloqui in C.T.U. ed è stata assente ai successivi. I controlli documentati dal Ser.D. risultano parziali e discontinui: uno a fine ottobre 2023, uno a fine novembre 2023, controlli bisettimanali regolari solo nel periodo 13 dicembre 2023-16 gennaio 2024, e un solo ulteriore controllo il 28 giugno 2024. La stessa relazione Ser.D. del 20 agosto 2024 collega tale discontinuità anche alle condizioni di salute della madre, ma ciò non giustifica in alcun modo la mancata partecipazione alla C.T.U., che non è stata supportata da alcuna documentazione sanitaria prodotta in giudizio.
Del resto, la discontinuità e irresponsabilità dei genitori ha trovato nuove conferme anche in tempi più recenti: l'ultima relazione del Ser.D. acquisita in atti attesta nuovamente l'impossibilità di certificare l'astinenza dall'uso di sostanze dei genitori, proprio a causa della mancata regolarità nei controlli, e riferisce che il primo tentativo di inserimento terapeutico residenziale della madre si è interrotto dopo soli diciotto giorni, mentre il padre non ha mai intrapreso un percorso residenziale (cfr. relazione Ser.D. 11.9.2025).
La mancata collaborazione dei genitori alla C.T.U. non può dunque essere ridotta a semplice disguido, ma rappresenta un ulteriore indice della loro incapacità di assumere impegni stabili e di comprendere la centralità degli accertamenti disposti nell'interesse della figlia.
§ 5.4.6 Sulle condizioni personali della madre e sulla capacità genitoriale.
Gli appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale per i minorenni nella parte in cui non avrebbe adeguatamente valorizzato la collaborazione mostrata dalla madre con i servizi e, soprattutto, l'intenso legame affettivo che la unisce alla figlia.
La censura non può essere accolta.
I progressi iniziali emersi durante il percorso comunitario mamma-bambina sono stati purtroppo superati dal riemergere delle fragilità strutturali della madre, la cui collaborazione con i percorsi di cura, pur in alcuni momenti avviata, si è rivelata discontinua, anche in ragione delle sue condizioni sanitarie, delle sue fragilità psichiche e della relazione disfunzionale con il padre della minore.
La consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato, per la sig.ra , un disturbo borderline Persona_1
di personalità e un disturbo correlato all'uso di sostanze, connotati da significativa fragilità
e da scarsa consapevolezza rispetto al proprio ruolo genitoriale. La C.T.U. ha dato atto del legame esistente con la figlia evidenziandone la natura affettivamente intensa ma, al Per_3
tempo stesso, fortemente disfunzionale: una relazione caratterizzata da inversione di ruoli, in cui la bambina tende a farsi carico delle fragilità della madre, a preoccuparsi per il suo stato di salute e ad assumere atteggiamenti accuditivi e adultizzati, con conseguente rischio di ricadute sul suo equilibrio evolutivo. Secondo i consulenti, tale modalità relazionale espone a vissuti di ambivalenza, con possibili derive ossessivo-compulsivi e di Per_3
irrigidimento psicologico, suscettibili di consolidarsi nel tempo (cfr. pagg. 47-52 C.T.U.).
Analoghe valutazioni sono state sviluppate, del resto, dalla dott.ssa del servizio Per_9
di Neuropsichiatria Infantile (cfr. relazione NPI del 9.1.2025), che ha descritto come Per_3
una bambina legata alla madre da un vincolo affettivo intenso ma caratterizzato da iperadultizzazione e inversione di ruolo: è la figlia che si preoccupa per lo stato di salute della madre e chiede ai sanitari di “curarla” perché possa tornare con lei.
La SIa ha evidenziato, inoltre, significative difficoltà di regolazione Persona_1
emotiva, emerse tanto nei luoghi neutri – con l'episodio che ha determinato la sospensione degli incontri, in cui la reazione della madre si è rivelata sproporzionata e totalmente incurante della presenza della bambina – quanto nel rapporto con i progetti terapeutici. In particolare, la presa in carico presso il Ser.D. è stata discontinua (nella relazione del Ser.D. dell'11.9.2025 si fa riferimento, rispetto ai mesi precedenti, ad un unico controllo effettuato in data 3.3.2025), il collocamento in comunità terapeutica è stato interrotto volontariamente dalla SIa dopo pochi giorni e la stessa – così come il SI - non Persona_1 Per_2 risulta aver più preso contatti con il servizio di NPI/psicologia dell'età evolutiva (cfr. relazione NPI 9.1.2025 “…presso il servizio di NPI i genitori non si sono più presentati né hanno fatto richiesta di ascolto tramite canali altri”). Tali condotte, pur riconducibili anche alle oggettive difficoltà sanitarie e psichiche della SIa, confermano, tuttavia la sua incapacità di garantire alla figlia quella continuità e stabilità che costituiscono presupposto irrinunciabile per un sano e sereno sviluppo psico-fisico della minore.
Il Tutore della minore ha dato atto dei significativi progressi compiuti da el percorso Per_3
di affido a rischio giuridico, sottolineando la qualità della relazione instaurata con gli affidatari e la capacità della coppia di offrirle un contesto affettivo sicuro, in cui la bambina ha potuto integrare la propria storia con gradualità, mostrando buone risorse cognitive e relazionali (cfr. rel. 12.9.2025).
Tali elementi hanno trovato conferma anche nell'audizione diretta degli affidatari, i quali hanno riferito della serenità raggiunta da della sua crescita armonica e della Per_3
possibilità di affrontare le residue difficoltà nell'ambito del percorso psicologico in atto in suo favore. Appare, dunque, evidente come l'attuale funzionamento positivo della bambina – ben inserita a scuola, capace di relazioni serene, libera da sintomi ansiosi – sia il risultato della stabilità del collocamento eterofamiliare, non di un recupero genitoriale.
Conclusivamente, il lungo percorso processuale sin qui svolto dimostra come, nonostante sei anni di interventi intensivi (comunità madre-bambino, affidamenti assistiti, sostegno psicologico e psichiatrico, presa in carico presso il Ser.D. e progetto terapeutico residenziale), i SIi e non siano stati in grado di consolidare alcun Persona_1 Per_2
reale percorso di crescita personale.
L'affetto materno, pur autentico, non è stato sufficiente a garantire la protezione della figlia: esso è rimasto privo di traduzione in capacità stabili di cura, perché neutralizzato da fragilità psichiche e da dipendenze, affettive e da sostanze, non risolte.
Anche l'ipotesi di un nuovo sostegno comunitario, più volte evocata, si presenta oggi non come reale prospettiva evolutiva, ma come ennesima riproposizione di tentativi già falliti, non più compatibili con i tempi di crescita della minore e forieri di ulteriori destabilizzazioni, frustrazioni e ferite emotive per la bambina, non più tollerabili se non a costo di porre a rischio la sua stessa salute psico-fisica.
§ 5.5 Sulla sospensione degli incontri e sulla domanda subordinata degli appellanti di riconoscimento della c.d. “adozione aperta”.
Come già evidenziato nelle relazioni dei servizi e nella consulenza tecnica d'ufficio, la sospensione degli incontri della minore con i genitori è intervenuta da tempo ed è divenuta ormai stabile.
Per quanto riguarda il padre, gli incontri sono stati interrotti fin dall'ottobre 2022, a causa delle condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti in cui egli versava. Tale sospensione è poi perdurata per sua stessa volontà, avendo egli ritenuto di non trovarsi nelle condizioni psico-fisiche per riprendere i rapporti con la figlia, come espressamente dichiarato anche nell'atto di appello. Tale interruzione è stata poi confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio e recepita dalla sentenza di primo grado, quale misura necessaria nel superiore interesse della minore.
Quanto alla madre, la sospensione dei rapporti con la figlia è intervenuta a seguito del grave episodio verificatosi durante un incontro in luogo neutro, che ha reso necessario interrompere immediatamente la frequentazione per la tutela della bambina.
Successivamente, tale sospensione è perdurata, poiché la ripresa degli incontri era stata subordinata a una partecipazione continuativa ai percorsi di cura e alla verifica, tramite accertamenti specifici, dell'astensione dall'uso di sostanze, condizioni che non si sono mai realizzate. In seguito, la sospensione è stata confermata alla luce delle conclusioni della
C.T.U., che hanno sottolineato il carattere disfunzionale e destabilizzante della relazione madre-figlia, ed è stata recepita nella sentenza di primo grado quale misura tutelante per il benessere psico-fisico della minore. Tale assetto è stato infine ribadito da questa Corte in sede cautelare, con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Fatte queste doverose premesse, ritiene questa Corte che la domanda subordinata formulata dagli appellanti di mantenimento di rapporti genitori-figlia nell'ambito della cosiddetta
“adozione aperta” non possa essere accolta. È infatti evidente, alla luce di tutto quanto sopra osservato, la rescindibilità del legame della minore con entrambi i genitori e che un'eventuale prosecuzione della frequentazione non risulterebbe significativa, né portatrice di beneficio per Per_3
Su tale aspetto, va richiamata la sentenza n. 183 del 5 luglio 2023 della Corte costituzionale, che ha affrontato in modo sistematico la questione della cosiddetta “adozione aperta”. La
Corte ha chiarito come l'espressione “adozione aperta” compendi l'esigenza di coniugare l'istituto dell'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessità di preservare – e mantenere dunque aperte – alcune relazioni di tipo socio- affettivo con componenti della famiglia biologica con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali.
La Consulta ha precisato che l'art. 27, comma 3, della legge n. 184/1983, laddove prevede la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine, va inteso nel senso che detta recisione riguarda solo i legami giuridici, mentre per quanto concerne i rapporti di fatto opera una presunzione solo relativa, superabile ove emerga nel caso concreto il preminente interesse del minore a veder preservate alcune relazioni socio-affettive. La rottura dei rapporti di fatto con i familiari biologici non costituisce, quindi, una conseguenza automatica dell'adozione, ma deve essere valutata in concreto, alla luce del superiore interesse del minore.
È dunque configurabile, accanto alla presunzione di coincidenza tra stato di abbandono e interruzione dei rapporti anche di fatto, la possibilità di prova contraria, qualora emergano indici che depongano per la significatività e la valenza nutritiva dei rapporti personali intrattenuti dal minore con la famiglia di origine. Nel caso in esame, tuttavia, tutto quanto sopra rilevato consente di affermare che tale presunzione relativa non possa essere superata. Le relazioni di aggiornamento dei servizi
(relazioni del Tutore del 23.12.2024 e del 12.9.2025 e relazione N.P.I. del 9.1.2025) – in parte già recepite nell'ordinanza di questa Corte del 4.2.2025 - hanno chiarito che la riattivazione dei contatti comporterebbe gravi rischi di destabilizzazione, con riemersione dei sintomi regressivi già osservati durante la C.T.U.
Il legame di con la madre e con il padre si è progressivamente rivelato non Per_3
significativo, né psicologicamente nutriente per lei, ma anzi fonte di confusione e di sofferenza, con il rischio di aggravare ulteriormente la sua fragilità evolutiva.
La sospensione dei rapporti con i genitori si configura, quindi, non come misura punitiva, ma come decisione necessaria per tutelare la stabilità emotiva di preservandone i Per_3 progressi acquisiti. La prospettiva primaria resta quella di un'adozione stabile, che richiede l'assenza di interferenze disfunzionali da parte della famiglia d'origine.
§ 6. Conclusioni.
Tutto ciò evidenziato, ritiene questa Corte che l'appello proposto debba essere integralmente respinto, con conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01,
RESPINGE l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 372/2024 del 18.7.2024
(dep. il 25.7.2024) emessa dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento alla minore , nata in [...] il [...]; figlia di Persona_3 [...]
e . Persona_2 Persona_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 16.9.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina CARATTO
Il Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDA' 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7959, Rv. 612611: “In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n.
149, disponendo che la sentenza di primo grado può essere impugnata dinanzi alla corte d'appello dal P.M. e dalle altre parti e che la corte d'appello decide "sentite le parti e il P.M. ed effettuato ogni altro accertamento", fa riferimento alle parti in senso processuale ed al P.M. presso la corte d'appello; quest'ultima può peraltro invitare le parti, ed in particolare i genitori, a comparire personalmente al fine di "ogni opportuno accertamento" e salva la facoltà di queste di comparire per rendere dichiarazioni, rimanendo, comunque, priva di conseguenze giuridiche la loro mancata audizione, sanzionata solo con riguardo al giudizio di primo grado, ex art. 15, primo comma, lett. a) della legge cit., ove il tribunale non l'abbia disposta.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I T O R I N O
SEZIONE PER I MINORENNI E LA FAMIGLIA
Composta dai IGnori Magistrati
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Presidente
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere
Dott.ssa Valentina CARATTO Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Vittoria BOSSOLASCO Consigliere on.
Dott. Tommaso ERRICHELLI Consigliere on. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 299/2024 Reg. V.G. promossa in grado di appello da:
nata a [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...], Persona_2
in qualità di genitori della minore, rappresentati e difesi dall'avv. Mirella MIANO presso il cui studio in Torino, piazza Savoia n. 4 sono elettivamente domiciliati in forza di procura in atti;
APPELLANTI nei confronti di:
CURATORE SPECIALE della minore, avv. Stefania CACCIABUE (con studio in Torino, via Assarotti n. 3);
e con l'intervento di:
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA;
TUTORE PROVVISORIO della minore, Assessore al Welfare, Diritti e Pari Opportunità del . Controparte_1 avente ad oggetto l'impugnazione ex art. 17 l. 184/1983 della sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 372/2024 del 18.7.2024, depositata il 25.7.2024, resa a definizione del procedimento n. 1421/2023 R.G. Cont., notificata dalla Cancelleria a mezzo pec in pari data ai genitori, al curatore speciale, al Tutore e al P.M., con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore:
, nata in [...] il [...]; figlia di Persona_3 [...]
e . Persona_2 Persona_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa degli appellanti, SIi e . Persona_1 Persona_2
Conclusioni rese all'udienza del 16.9.2025: “…richiama tutte le conclusioni di cui all'atto di appello in data 22.08.2024, integrandole con la richiesta, in via subordinata, di riconoscere l'adozione
“aperta” con mantenimento dei rapporti con i genitori biologici”.
Conclusioni di cui all'atto di appello: “Nel merito. Riformare/annullare e/o dichiarare nulla per violazione degli art. 12, 15 e 17 della L. 184/1983, la sentenza emessa il 18/07/2024 dal Tribunale per
i Minorenni per il Piemonte e la Valle d' avente n. 372/2024 nel proc. R.G. n. 1421/2023, Pt_1 depositata in data 25/07/2024, e notificata in pari data, unitamente al decreto di correzione avente pari data, per le ragioni su esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore , dichiarando non sussistenti i presupposti per la dichiarazione Persona_3 di adottabilità. Conseguentemente: Ordinare che la minore riprenda ad incontrare i genitori, congiuntamente o separatamente, con frequenza settimanale e colloqui telefonici, disponendo eventualmente le modalità e la supervisione, al fine di ricostituire il nucleo originario. Disporre un percorso di recupero del rapporto tra la minore ed i genitori, anche differenziando le posizioni dei genitori al fine di disporre il rientro della minore nel nucleo familiare. Revocare la sospensione della responsabilità genitoriale. Autorizzare incontri anche telefonici della minore con i nonni paterni, SI e SIa , e con la sorella . Persona_4 CP_2 Persona_5
In subordine. Disporre, previ i necessari accertamenti tramite autorità consolare, l'affidamento della minore ai nonni paterni SI , nato a [...] il [...] e la SIa Persona_4
, nata a [...] il [...] e/o alla sorella , nata a [...]_5 Persona_5
Bucarest il 25/11/2001, aventi residenza in Bucarest (Romania), come da richiesta depositata tramite autorità consolare in data 19/08/2024. In via istruttoria. Si chiede che venga disposta nuova C.T.U.
o integrazione della stessa per un nuovo esame e valutazione delle capacità genitoriali e che si acquisiscano relazioni aggiornate dai servizi sociali e dal SerD, nonché si chiede che la Corte d'Appello proceda all'ascolto della minore, autorizzando la presenza dei genitori, nonché all'audizione dei genitori, dei nonni paterni e della sorella della minore anche tramite l'Autorità consolare, disponendo la nomina di interprete e la traduzione della richiesta di affidamento inviata tramite autorità consolare
e depositata in data 19/08/2024. Con vittoria di spese e di competenze.”.
Curatore speciale della minore, avv. Stefania CACCIABUE:
Conclusioni rese all'udienza del 16.9.2025: “…chiede la conferma della sentenza di primo grado, con rigetto di tutte le istanze presentate dagli appellanti. Ribadisce, infine, che l'istanza di affidamento da parte del nonno paterno è pervenuta tardivamente e che la minore non ha alcun legame con il suo Paese di origine, ove ha vissuto per pochissimo tempo”.
Tutore della minore:
Conclusioni rese all'udienza del 16.9.2025: “chiede… la conferma della sentenza in primo grado”.
Sostituto Procuratore Generale:
Conclusioni rese all'udienza del 16.9.2025: “…chiede la conferma della sentenza di primo grado…”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
§1. La storia familiare e processuale pregressa e il procedimento di adottabilità di primo grado.
Con la sentenza impugnata, datata 18.7.2024, il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità della minore , disponendo il Persona_3
suo inserimento in una famiglia in possesso dei requisiti per la sua futura adozione e confermando la sospensione degli incontri con i genitori.
Nella parte motiva della decisione, il Tribunale minorile ricostruiva le vicende familiari e processuali che avevano coinvolto la minore sin dal 2018, a seguito di un intervento amministrativo urgente di messa in protezione della stessa, resosi necessario alla luce dell'immediata emersione di una situazione familiare molto preoccupante, caratterizzata da violenza intrafamiliare, dipendenza da sostanze stupefacenti dei genitori e fragilità psichica della madre. In particolare, dagli atti complessivamente acquisiti alla procedura di adottabilità di primo grado e sintetizzati nella sentenza impugnata emergeva quanto segue:
- In data 18.9.2018, era stata collocata in luogo protetto, con provvedimento Per_3 amministrativo urgente ex art. 403 c.c., a seguito di un intervento della Polizia di Stato presso l'abitazione del nucleo familiare, in quanto il padre della minore - appena scarcerato, con applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di atti persecutori commesso ai danni della madre della minore - veniva nuovamente arrestato in flagranza per condotte analoghe, sempre ai danni della SIa;
in quel frangente, emergeva che la donna aveva posto in Persona_1
essere, poco prima dell'intervento del personale di Polizia, un gesto anticonservativo all'interno dell'abitazione, nella quale si trovava anche la figlia;
gli operanti rilevavano, inoltre, le pessime condizioni igienico-sanitarie in cui versava l'abitazione familiare e si determinavano, pertanto, a richiedere l'intervento dei servizi sociali, che provvedevano a collocare la minore in luogo sicuro.
- Dagli approfondimenti successivamente svolti, emergeva che la SIa era Persona_1 già stata valutata inidonea a prendersi cura del figlio primogenito , nato nel 2004, Per_6
rispetto al quale il T.M. l'aveva dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, disponendo l'inserimento del minore in una famiglia affidataria sin dall'età di sei anni.
- A seguito del collocamento protetto di si apriva, su ricorso del P.M.M., una Per_3
procedura di volontaria giurisdizione, nell'ambito della quale il Tribunale per i
Minorenni, in un primo momento, confermava il collocamento extra-familiare della minore e, con successivi provvedimenti provvisori, ne disponeva l'inserimento, insieme alla madre – la quale, nel frattempo, risultava aver interrotto la relazione con il padre della minore - in comunità mamma-bambino e, infine, autorizzava il rientro della diade sul territorio, con attivazione di intensi interventi di sostegno in favore della minore e del nucleo, intervento del C.S.M. in favore della madre (alla quale era stato nel frattempo diagnosticato un disturbo borderline di personalità) e del Ser.D. in favore del padre.
- Nel 2021, i genitori riprendevano la relazione e la convivenza e si trasferivano insieme in
Romania con la bambina.
- Al rientro in Italia, nel 2022, il padre ricadeva nell'uso di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina), emergevano nuove manifestazioni di intenso disagio psichico da parte della madre e la coppia genitoriale, sempre più conflittuale, si separava nuovamente, condizioni che, complessivamente considerate, conducevano il Tribunale per i Minorenni
a disporre, con provvedimento definitivo del 20.6.2022, il collocamento di in Per_3 famiglia affidataria (di fatto realizzatosi con un inserimento in casa-famiglia); detto provvedimento, impugnato dalla madre, veniva confermato in sede di gravame, con pronuncia di questa Corte d'Appello del 16.11.2022.
- Nell'estate 2023, i servizi Sociale e di NPI/psicologia dell'età evolutiva inoltravano ulteriori segnalazioni in merito alle condotte dei genitori, sintomatiche di grave inadeguatezza genitoriale, che la Procura Minorile poneva a fondamento di una nuova iniziativa a tutela della minore, finalizzata all'apertura di una procedura per l'accertamento del suo stato di abbandono. In particolare, con ricorso del 10.10.2023, il
P.M.M., richiamando le articolate relazioni dei servizi, evidenziava che il SI Per_2
non aveva più presenziato agli incontri con la figlia dall'ottobre 2022 e non aveva accettato i colloqui con il Servizio Sociale;
gli incontri con la madre erano proseguiti in modo più regolare fino al marzo 2023, allorché il servizio aveva ritenuto di interromperli a seguito di un episodio in cui la SIa aveva inveito contro le educatrici, Persona_1 in quanto la bambina aveva avuto delle perdite di feci in auto mentre raggiungeva il luogo neutro dalla sede della casa-famiglia, coinvolgendo pesantemente la figlia, e dimostrando apertamente di essersi fatta accompagnare sul luogo dal padre di da Per_3 lei stessa descritto come soggetto violento e pericoloso. Emergeva, inoltre, che la SIa
aveva avuto una ricaduta nell'abuso di stupefacenti e alcolici e che la sua Persona_1
relazione con la figlia, pur significativa, risultava contraddistinta da inversione di ruoli, con iperadultizzazione della minore e tendenza della stessa a compiacere la madre.
- Con decreto provvisorio del 17.10.2023, il Tribunale per i Minorenni, accogliendo le valutazioni e istanze del P.M., disponeva, accanto alla doverosa apertura della procedura di adottabilità, la sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre, con nomina di un tutore provvisorio e di un curatore speciale in favore della minore, confermava il collocamento etero-familiare di e le prese in carico da parte dei Per_3
servizi Sociale e di dell'età evolutiva, del Ser.D. e del C.S.M., autorizzava CP_3
la ripresa di incontri in luogo neutro tra la minore e i genitori, condizionati alla verifica della collaborazione dei genitori e della negatività dei loro controlli presso il Ser.D., e disponeva C.T.U. finalizzata a valutare le condizioni psico-evolutive della minore, il profilo di personalità e le competenze genitoriali di madre e padre (oltre a quelle vicarianti di eventuali parenti istanti l'affidamento), e a verificare, in presenza di profili di inadeguatezza genitoriale, la loro eventuale recuperabilità in tempi compatibili con i bisogni di crescita della minore.
- Acquisita la relazione di C.T.U. e le relazioni di aggiornamento dei servizi incaricati e disposta l'audizione dei genitori e dei responsabili della casa-famiglia che ospitava Per_3 il Tribunale per i Minorenni pronunciava, in data 18.7.2024, sentenza dichiarativa dello stato di abbandono della minore, motivata alla luce delle seguenti osservazioni e valutazioni:
• entrambi i genitori avevano avuto prima di altri figli di cui non erano stati in Per_3
grado di occuparsi, neppure a fronte dei sostegni offerti dai servizi (risultava, peraltro, che la madre avesse effettuato un percorso in comunità con il primo figlio , con Per_6
esiti fallimentari);
• entrambi i genitori si trovavano in condizioni di salute precarie (il padre risultava HIV positivo e la madre in condizioni di grave fragilità psichica);
• la relazione tra i genitori risultava da sempre caratterizzata da uso di sostanze, conflittualità, violenza messa in atto dal padre ai danni della madre e ambivalenza;
• Dal certificato del casellario giudiziale risultavano diversi precedenti penali a carico del SI per i reati di furto in abitazione, ricettazione, detenzione illegale di Per_2
armi e resistenza a pubblico ufficiale, che lo stesso non aveva mai problematizzato;
• il SI aveva presenziato solo ad un colloquio peritale ed i consulenti Per_2
d'ufficio avevano così sintetizzato la loro valutazione: “…gli elementi emersi chiaramente, sia dalla lettura della documentazione che dall'osservazione diretta, depongono per la presenza di una evidente strutturazione antisociale della personalità unita ad un
Disturbo da Uso di Sostanze… non accede ad alcun tipo di percorso di cura verosimilmente per mancanza di adeguata coscienza di malattia e per assenza di motivazione al cambiamento della propria condizione esistenziale. Tutto questo inficia gravemente le sue capacità genitoriali”;
• la madre aveva presenziato a due soli colloqui peritali, adducendo malesseri che poi non aveva documentato;
gli ausiliari del giudice avevano concluso evidenziando gravi fragilità personali ed inadeguatezze sotto il profilo genitoriale (“…dall'esame complessivo del soggetto si evince una estrema immaturità ed una struttura di personalità con evidenti tratti di tipo borderline di chiara natura post-traumatica su cui si è innestato l'abuso di sostanze (cannabinoidi, cocaina, sostanze attivanti). Ella non presenta una sufficiente coscienza di malattia, non mostra consapevolezza dei propri limiti, tende a minimizzare le proprie difficoltà, emergono pertanto elementi assoluti di pregiudizio rispetto all'esercizio delle capacità genitoriali. Non è emersa dai colloqui alcuna consapevolezza reale del significato protettivo dei provvedimenti posti in essere dai Servizi e dalla Autorità Giudiziaria, inoltre Ella non pare realmente giovarsi degli interventi da parte degli Operatori dei Servizi che la seguono
a cui fornisce una adesione incostante e solo formale. In merito alla possibile recuperabilità di adeguate capacità genitoriali si ritiene che l'immaturità e i limiti di consapevolezza da parte della sig.ra rappresentino un ostacolo arduo da superare e sicuramente questo non Persona_1
potrebbe avvenire nei tempi utili al corretto sviluppo psico evolutivo di sua figlia”);
• la mancata collaborazione dei genitori con i lavori peritali aveva impedito l'attivazione dell'osservazione in luogo neutro con la figlia, peraltro subordinata ai controlli presso il Ser.D., anch'essi disertati dai genitori, frustrando ancora una volta le aspettative della bambina, sollecitate dalla procedura e dall'iter peritale;
• l'indagine peritale risultava aver riattivato ricordi di esperienze sfavorevoli ed acutizzato la preoccupazione della bambina per lo stato di salute della madre (a tale riguardo, veniva evidenziato che la minore, appena collocata in affidamento, aveva raccontato che le mancava un mignolo del piede in quanto, durante un litigio tra i genitori, un mobile le era caduto addosso;
dopo l'inizio dei colloqui peritali, la stessa aveva riferito agli affidatari dei flash back in cui la mamma inseguiva il papà con una spranga, e aveva avuto episodi di incubi ed enuresi notturna);
• veniva descritta dai periti d'ufficio come una bambina con vissuti di forte Per_3 ambivalenza emotivo-affettiva nei confronti dei propri genitori, con conseguente esposizione della stessa ad un forte rischio di strutturare psicopatologicamente tratti ossessivo-compulsivi (“L'ambivalenza di vissuti da parte di verso i propri genitori, è Per_3 forte e i comportamenti di questi ultimi, anche alla fase attuale, non appaiono in grado di rispondere adeguatamente agli urgenti bisogni di sicurezza e protezione della bambina, la quale necessita di trovare al più presto un nucleo etero-familiare capace di accogliere e rassicurare la sua urgente necessità psico-emozionale di chiarezza e di un contesto stabile, supportivo e continuativo. Diversamente, in caso di eccessiva procrastinazione di un intervento efficace in tal senso, per la minore, potrebbero intensificarsi gli elementi di rischio psicopatologico. Per tale motivo, attualmente, si considera il legame di con entrambi i genitori rescindibile e si Per_3 ritiene necessario permettere alla minore di proseguire nel “ri-orientamento” dei propri modelli operativi interni così da bonificare il proprio percorso evolutivo, favorendo la costruzione di un legame di attaccamento sicuro all'interno di un contesto relazionale stabile, focalizzato in modo maggiormente esclusivo sui suoi bisogni più profondi, in grado di consentire esperienze che possano divenire “nutritive-riparative” degli aspetti deficitari verso cui si stava orientando, e che possa favorire una rielaborazione e significazione della propria storia di vita e familiare”). • nessuna recuperabilità concreta delle funzioni genitoriali poteva essere ipotizzata in un contesto di totale assenza di consapevolezza da parte dei genitori, dopo sei anni dall'inizio della presa in carico e dell'iter giudiziario, sì da poter ritenere acclarato lo stato di abbandono della minore, per le gravi inadeguatezze di madre e padre e per la loro incapacità di consolidare una positiva evoluzione.
§2. L'appello dei genitori.
Avverso la sentenza di adottabilità pronunciata in data 18.7.2024 dal Tribunale per i
Minorenni di Torino, con ricorso in appello ex art. 17 L. 184/1983 e contestuale istanza di sospensione, i genitori della minore hanno proposto tempestiva impugnazione, chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, nel merito, di riformare/annullare e/o dichiarare nulla per violazione degli art. 12, 15 e 17 della l.
184/1983 la predetta sentenza, con conseguente ripristino degli incontri con la figlia minore, avvio di un percorso di recupero della relazione tra loro e revoca della sospensione della responsabilità genitoriale.
§2.1. Quanto alla lamentata nullità della sentenza per violazione dell'art. 12 della l.
184/1983, gli appellanti hanno dedotto che il Tribunale per i Minorenni avrebbe dichiarato l'adottabilità della minore senza prima avere provveduto alla convocazione ed audizione dei parenti entro il quarto grado ed in particolare dei nonni paterni e della sorella della minore, figlia del SI , i quali, pur vivendo in Romania, erano conosciuti dai Per_2 servizi ed avevano sempre mantenuto rapporti significativi con la nipote nata in Per_3
Romania. A tale proposito, gli appellanti hanno evidenziato che, nel 2021, la minore era stata portata dai genitori in Romania, ed ivi aveva vissuto presso i nonni paterni e frequentato la scuola;
gli stessi hanno, inoltre, richiamato una richiesta dell'Autorità Consolare della
Romania, datata 12.8.2024 ed inserita nel fascicolo di primo grado, di rimpatrio della minore, in quanto cittadina romena, a supporto della quale era stata allegata l'inchiesta sociale inviata dalla competente Autorità Nazionale per la protezione del bambino della
Romania, dalla quale si evinceva una situazione economicamente stabile, buone condizioni di salute e disponibilità all'accoglienza della nipote da parte dei nonni e della zia paterni.
§2.2. Quanto alla lamentata nullità della sentenza per violazione del disposto dei cui agli artt. 15 e ss. della l. 184/1983, gli appellanti hanno dedotto l'omessa indicazione nella sentenza impugnata dell'avviso alle parti del loro diritto di proporre impugnazione nei termini di cui all'art. 17 della legge cit., con conseguente pregiudizio del loro diritto di difesa.
§2.3. Quanto all'insussistenza dello stato di abbandono della minore e alla recuperabilità di adeguate capacità genitoriali, gli appellanti hanno dedotto:
1. Che il giudice di primo grado avrebbe dovuto fondare il proprio convincimento effettuando indagini e approfondimenti con riguardo alla situazione presente, non passata e che, in ogni caso, la figlia del SI oggi ha 32 anni, una figlia ed un Per_2
profondo legame con il padre, mentre con riferimento al primo figlio della SIa
[...]
, il giudice non avrebbe dovuto porre a fondamento della sua decisione una Per_1
precedente pronuncia emessa in altra procedura di adottabilità, di cui non si conoscevano le motivazioni, relativa ad un minore diverso e a vicende legate ad un passato lontano, e che, in ogni caso, il fatto che in quel frangente la madre avesse fatto un percorso in comunità con il figlio avrebbe dovuto essere valutato positivamente, in quanto sintomatico della sua collaborazione con i servizi.
2. Che il riferimento alla condizione del padre, HIV positivo, sarebbe discriminatorio e inidoneo a supportare la decisione di adottabilità, in quanto il padre risultava HIV positivo sin dalla nascita della bambina e tale condizione non aveva mai inciso sulla sua persona, né aveva mai rappresentato un pericolo per la figlia.
3. Che il Tribunale aveva valutato la relazione della coppia genitoriale come da sempre caratterizzata da uso di sostanze, litigi e ambivalenze, senza considerare, innanzitutto, Part che entrambi i genitori avevano sempre seguito con continuità il percorso presso il D
e si erano regolarmente sottoposti agli esami delle urine, con risultati negativi e che solo il padre aveva avuto una ricaduta nell'uso di sostanze, per un solo mese quando si trovava in Romania, mentre la madre aveva assunto metadone per i fortissimi dolori che accusava per le sue patologie;
che appena rientrato in Italia, il SI aveva Per_2
segnalato il fatto ai servizi ed al proprio medico curante del Ser.D. a cui aveva chiesto aiuto e di potere accedere alla terapia con il metadone, proprio al fine di superare il problema;
che l'interruzione degli incontri con la figlia nell'ottobre del 2022 era stata decisa dai servizi, ma anche volontariamente proseguita dal SI , proprio al Per_2
fine di potere riacquisire un buono stato psico-fisico e successivamente riprendere gli incontri con che le interruzioni e riprese della convivenza non erano riavvii della Per_3
relazione sentimentale, ma una semplice offerta di aiuto che la SIa , Persona_1 spinta dall'educazione cattolica ricevuta presso la scuola di suore frequentata, si era sentita di rivolgere al SI in un momento di difficoltà di quest'ultimo; che i Per_2
litigi all'interno della coppia genitoriale erano risalenti al 2018 e, comunque, precedenti alla decisione del Tribunale di rientro della bambina nel nucleo con la madre;
che al rientro dalla Romania, la SIa aveva immediatamente interrotto il Persona_1
rapporto con il SI a causa della sua ricaduta nell'uso di sostanze, ritenendola Per_2
un “tradimento”, pur continuando a sostenerlo da un punto di vista umano;
4. Che i precedenti penali del SI , valorizzati dal Tribunale di prime cure nella Per_2 propria decisione, attenevano esclusivamente a reati contro il patrimonio e non in danno della compagna e, comunque, risultavano risalenti nel tempo, ovvero ad un furto del 2006
e ad altri reati contro il patrimonio commessi tra il giugno 2011 ed il gennaio 2012, fatti successivamente ai quali il SI aveva svolto attività lavorativa come tatuatore, Per_2
allontanandosi da un passato di illiceità.
5. che rispetto al rilievo circa la partecipazione del SI ad un solo colloquio Per_2 peritale, il Tribunale aveva omesso di considerare che lo stesso aveva avuto una ricaduta nell'uso di sostanze, dopo un'interruzione di circa undici anni, quando la famiglia si trovava in Romania, ma in quell'occasione la condotta di entrambi i genitori era stata responsabile (egli si era rivolto al Ser.D. e a maggio 2022, era stato preso in carico ed era stata predisposta una terapia metadonica, sospesa ad ottobre 2022, poi ripristinata a febbraio 2023); che alla luce del percorso intrapreso volontariamente dal SI , Per_2
risultava erronea la valutazione dei C.T.U., fatta propria dal Tribunale, in merito all'assenza di coscienza di malattia da parte del SI;
che anche la valutazione Per_2 psichiatrica riportata dai periti doveva ritenersi priva di valenza probatoria in quanto non basata su documentazione medica o su esami specifici;
che i successivi aggiornamenti pervenuti dal Ser.D. e allegati al ricorso in appello davano atto di una progressiva diminuzione della terapia metadonica da parte dei SI e dei Per_2
risultati negativi ai controlli delle urine effettuati nel periodo 20 luglio – 27 novembre
2023 e 5 dicembre – 12 gennaio 2024 (ad esclusione di una positività per i cannabinoidi ritenuta compatibile per esposizione a “fumo passivo”).
6. che rispetto alla valutazione complessiva della madre, il Tribunale, nel riportare che la stessa aveva presenziato a soli due colloqui peritali, adducendo malesseri mai documentati, non aveva tenuto conto delle mail scambiate dalla SIa con Persona_1 la dott.ssa - prodotte con la memoria conclusiva – dalle quali risultavano Per_7
gravi malesseri della SIa e la sua continua richiesta di aiuto. Quanto all'uso di sostanze da parte della madre, gli appellanti hanno evidenziato che la SIa
[...]
, sentita dai consulenti, aveva spiegato che ella non era ricaduta nell'uso delle Per_1
sostanze, ma aveva gravi problemi alla colonna vertebrale, nonché una fibromialgia ed un'artrite reumatoide e che, scoppiata la pandemia da Covid, e trovatasi in Romania ove non riusciva a reperire i farmaci per il controllo del dolore, era stata costretta ad utilizzare pastiglie di metadone, assolutamente necessarie visti i suoi gravosi impegni di lavoro
(dodici ore in un ristorante) ma che, non appena rientrata in Italia, aveva subito chiesto di andare al Ser.D. ed iniziato a scalare il dosaggio. Sull'argomento, gli appellanti hanno richiamato la relazione del Ser.D. del 31.5.2023, laddove riportava che la SIa aveva effettuato i controlli, seppure saltandone alcuni a causa del suo malessere fisico per varie problematiche di tipo sanitario, e che aveva avuto una grandissima sofferenza a causa dell'allontanamento della bambina, circostanza che il medico aveva riportato quale causa della ricaduta nell'uso delle sostanze. Quanto alla valutazione delle capacità genitoriali materne, gli appellanti hanno evidenziato che la madre aveva sempre collaborato con i servizi e che il supporto era stato proficuo, tanto che dopo l'inserimento in comunità con la bambina era stato disposto il rientro a casa della diade, ma che, successivamente, ella non era stata più aiutata e supportata, proprio in un momento che poteva essere decisivo per un proficuo superamento delle sue difficoltà. Gli appellanti hanno contestato, inoltre, il giudizio di immaturità formulato dai periti rispetto alla madre, evidenziando che ella, come risultava dalle relazioni, si era sempre preoccupata di portare alla figlia cose necessarie per il suo benessere (vestiti adeguati, aerosol, burro cacao, e non solo giochi), aveva sempre dimostrato interesse per la sua crescita personale (le insegnava parole in inglese, le raccontava storie di donne positive e sviluppava la sua creatività con giochi e creazione di storie), aveva sempre chiesto aiuto ai servizi, consapevole dei propri limiti e difficoltà, anche connesse ad un decorso di vita molto faticoso (grave malattia della madre, la cecità del padre, la morte di entrambi quando ella era ancora giovanissima), ma che, ciò nonostante, non era stata aiutata dai servizi proprio nel momento più delicato e le era stata rifiutata la richiesta di un nuovo ingresso in comunità con la figlia, che avrebbe potuto consentirle di acquisire autonomia “sotto ogni profilo”.
7. che rispetto alle conseguenze sulla minore della mancata partecipazione dei genitori ai lavori peritali, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che il padre, successivamente al primo incontro con i periti d'ufficio, aveva avuto gravi problemi di salute che lo avevano portato ad un primo ricovero ospedaliero, poi seguito da altri ricoveri per un'infezione sovra-aortica, e che la madre aveva comunque partecipato a due colloqui, in cui aveva collaborato e risposto ad ogni domanda, nonostante la grande sofferenza emotiva, mentre successivamente non era più stata in grado per gravissimi dolori fisici e ansia, ma era sempre rimasta in contatto con il medico curante del Ser.D., dott. e con la psichiatra dott.ssa , a cui aveva chiesto aiuto e supporto. Per_8 Per_7
Gli appellanti hanno, poi, rilevato che è stata descritta come una bambina ben Per_3
inserita, che si relaziona adeguatamente, intelligente e capace e che tali caratteristiche non potevano essere frutto dei soli meccanismi di resilienza della bambina, ma certamente anche del grande amore dei genitori e dei nonni con cui aveva vissuto durante il periodo in Romania, e della capacità della madre di attuare meccanismi di protezione a tutela della figlia.
8. che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato il fortissimo legame esistente tra la bambina e la madre, che non poteva essere reciso se non a costo di un gravissimo trauma per la bambina, e ha richiamato, a riprova di ciò, la relazione dei servizi del 28.4.2023, ove veniva riportata la difficoltà della minore di salutare la madre alla fine dell'incontro, chiedendo di poter rimanere con lei. Gli appellanti hanno riportato anche il profondo legame esistente tra padre e figlia, comprovato dalla grande sofferenza provata dal SI
per l'allontanamento della minore e hanno contestato la decisione del giudice di Per_2 prime cure in merito all'interruzione dei rapporti genitori-figlia, ritenuta sproporzionata e causa di grave sofferenza e pregiudizio per la sana crescita psichica della bambina, come risultava anche dalla relazione NPI del 7.2.2024 a firma della dott.ssa e dalla Per_9
stessa indagine peritale, dalla quale emergeva come nel corso di un colloquio con i consulenti, la minore avesse espresso il suo forte legame con la sua famiglia, la sua mamma e il suo papà, nonché con gli i animali che aveva ed a cui era fortemente legata.
3. La costituzione in appello del curatore speciale della minore.
Con comparsa depositata il 10.1.2025, si è costituito il curatore speciale della minore il quale, preliminarmente, ha chiesto respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris, in assenza di fondatezza dei motivi dell'appello, e del periculum in mora, posto che gli incontri tra la minore e i genitori, interrotti ormai da lungo tempo, erano stati valutati quale causa di forte destabilizzazione e pregiudizio per la minore. Nel merito, il curatore speciale ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di appello deducendo, in particolare:
- che non corrispondeva al vero che fra d i familiari entro il quarto grado menzionati Per_3
dai genitori vi fossero stati nel tempo rapporti significativi o una frequentazione assidua e che i possibili contatti avvenuti nel periodo in cui il nucleo familiare aveva vissuto in
Romania erano da circoscriversi, in ogni caso, ad un periodo di pochi mesi, fra l'estate del 2021 e la primavera del 2022, di cui la minore non risultava avere ricordi significativi;
- che non corrispondeva al vero che la bambina avesse un legame di attaccamento con il suo Paese di origine, con cui non si identificava e a cui non aveva mai fatto alcun riferimento;
- che non vi era alcuna traccia nel fascicolo di primo grado di richieste formulate dai nonni paterni e dalla sorella della minore al Servizio Sociale o al Tribunale per i Minorenni e che, solo una volta definita la procedura di primo grado, successivamente alla pubblicazione della sentenza di adottabilità di i predetti familiari avevano fatto Per_3
pervenire la loro richiesta per il tramite dell'Autorità Consolare;
- che gli affidatari della minore, presso i quali la bambina viveva ormai dal mese di luglio del 2022, nel corso della loro audizione, nel riportare i ricordi che aveva condiviso Per_3
con loro relativi a momenti belli, non aveva mai menzionato i nonni paterni;
- che rispetto alla sorella consanguinea, per contro, gli affidatari avevano espressamente rilevato che la minore aveva raccontato loro “…che ha una sorella in Romania, non l'ha conosciuta ma le hanno raccontato qualcosa i genitori” (cfr. verbale di audizione degli affidatari del 6.6.2024), a riprova dell'assenza di pregressi rapporti tra la minore e la predetta parente;
- che appariva conseguentemente inammissibile, oltre che infondata, la richiesta formulata dagli appellanti di autorizzare incontri, anche telefonici, fra la minore, i nonni paterni e la sorella maggiore;
- che appariva del tutto priva di fondamento la domanda proposta dai genitori in via subordinata di disporre l'affidamento della minore ai nonni paterni e alla sorella paterna, che prevederebbe peraltro il trasferimento della bambina in Romania, Paese con cui la stessa non aveva alcun legame e che non rappresentava in alcun modo il luogo in cui avevano sede i suoi affetti e interessi, dato che, fatta eccezione per brevissimi periodi nella sua vita, veva sempre vissuto in Italia;
Per_3
- che rispetto all'infondatezza della pretesa nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 15 L. 184/1983, l'avviso relativo alla possibilità di proporre impugnazione non costituiva elemento essenziale della sentenza previsto a pena di nullità e che, anzi trattandosi di avvertimento di competenza della Cancelleria, al più tale omessa indicazione poteva costituire un'irregolarità dell'iter del procedimento notificatorio, non suscettibile di inficiare la sentenza;
- che, fatti salvi i casi espressamente previsti per legge, l'appello costituiva il mezzo generale di impugnazione contro le sentenze di primo grado e che la tempestiva proposizione dell'impugnazione da parte dei genitori della minore, contrariamente a quanto da loro osservato, risultava idonea a sanare eventuali vizi.
- che, con riferimento all'asserita insussistenza dello stato di abbandono della minore sostenuta dagli appellanti per errata valutazione di elementi rilevanti, essa risultava smentita alla luce delle considerazioni che seguono:
1. l'Autorità Giudiziaria Minorile aveva ripetutamente tentato di attuare interventi di sostegno in favore dei genitori della minore, della madre in particolare, che si erano rivelati purtroppo infruttuosi e che avevano esposto a gravi pregiudizi, anche per la sua incolumità fisica oltre che Per_3 psicologica, nel corso dei primi sette anni della sua vita;
2. i genitori si erano di fatto sottratti alla C.T.U., partecipando il padre ad un solo colloquio e la madre ai primi due incontri e poi vanificando ogni ulteriore tentativo di contatto;
3. la gravità della situazione dei genitori, insieme all'assenza di consapevolezza della loro condizione psico-fisica, era stata ritenuta dai consulenti non recuperabile in termini generali e in ogni caso non in tempi compatibili con le esigenze della minore;
4. nell'atto di appello i genitori erano giunti persino a sostenere di essere seguiti con continuità dal Ser.D., omettendo tuttavia di riferire i lunghi periodi nei quali i contatti con il servizio erano stati da loro interrotti o in cui entrambi non si erano sottoposti ai controlli, come emergeva in modo evidente dalla lettura delle relazioni del Ser.D. del 22.12.2020, 5.6.2023 e 28.12.2023; 5. il C.S.M. da tempo aveva rilevato che la SIa era affetta da un “disturbo post traumatico Persona_1 da stress in disturbo di personalità borderline e disturbo da uso di sostanze” (cfr. relazione el 22.12.2023), diagnosi che era stata confermata anche dai periti d'ufficio; il CSM Pt_3 aveva, inoltre, rilevato che la madre aveva sempre avuto una consapevolezza di malattia solo parziale, in cui “a periodi alterni ha saputo riconoscere alcune difficoltà e le manifestazioni del disturbo d'ansia, mentre rispetto alle fragilità psicologiche è apparsa meno consapevole” (cfr. relazione 22.12.2023 cit.) e tale dato era stato poi osservato anche dai periti all'esito della loro indagine;
6. le condotte dei genitori avevano purtroppo determinato in capo alla bambina una serie di gravi danni psico-fisici, senza trascurare il fatto che la bimba presentava un'amputazione dell'ultimo dito di un piede a causa del suo coinvolgimento in un litigio fra i genitori, nel corso del quale il padre aveva scagliato un mobile colpendola la figlia;
7. il fatto segnalato dagli appellanti circa la preoccupazione manifestata dalla minore per lo stato di salute dei genitori, in particolare per quello della madre, era frutto di una precocissima adultizzazione della bimba, che aveva interiorizzato un'inversione di ruoli;
8. L'affetto che la madre nutriva nei confronti della figlia era certamente autentico e profondo, ma le gravi condizioni della stessa, affetta da una doppia e difficile diagnosi, rendevano quell'affetto fine a sé stesso e non declinabile in compiti e doveri di protezione e cura che dovrebbero essere propri dell'esercizio di una genitorialità sana e adeguata;
9. La richiesta di audizione della minore, infradecenne, formulata dagli appellanti, doveva ritenersi contraria al suo interesse e certamente inammissibile era la richiesta di autorizzazione alla partecipazione a tale ascolto formulata dai genitori.
4. Il giudizio di appello
Il 14.1.2025 veniva depositata relazione di aggiornamento da parte del in Controparte_4
cui si dava atto della positiva prosecuzione, nell'ultimo anno, dell'inserimento di in Per_3 casa-famiglia e dell'assenza di contatti o richieste da parte dei genitori.
Con lettera di accompagnamento del Tutore provvisorio della minore, veniva depositata, in data 17.1.2024, relazione di aggiornamento del Servizio Sociale, del seguente tenore: “…I contatti tra il Servizio scrivente ed i IGg.ri e sono avvenuti sino alla scorsa estate Persona_1 Per_2
e poi interrottisi. In occasione della festività di Halloween la coppia genitoriale si è presentata al
Servizio per chiedere di consegnare alla figlia un dono a tema per la festività. La scrivente ha poi recentemente ricevuto una richiesta di contatto telefonico da parte della IGnora che Persona_1 chiedeva supporto per il reperimento di un'altra abitazione per sé ed il IG. stante la precarietà Per_2 delle loro attuali condizioni abitative e la decadenza prossima dall'assegnazione dell'abitazione popolare per stratto. Solo pochi giorni or sono, in data 9.01.2025 la IG.ra è stata inserita Persona_1 presso una comunità terapeutica individuata dal Ser.d. come comunicato alla scrivente da parte dello stesso servizio del quale si allega relazione di aggiornamento. Il IG. sarebbe invece rimasto Per_2 presso l'abitazione della IG.ra . Appare evidente come, nonostante tutti gli interventi Persona_1 messi in atto a favore del nucleo negli anni, la coppia genitoriale non sia riuscita ad emanciparsi da una condizione di grave disagio sociale, personale e sanitario. Permane una grave fragilità anche derivante dal loro rapporto di coppia altamente ambivalente e disfunzionale, che ha delle ripercussioni gravi sulla loro capacità di esercitare e svolgere il ruolo genitoriale…”).
Alla predetta relazione era allegato un aggiornamento del Ser.D. del 9.1.2025, in cui si dava atto di quanto segue rispetto al percorso terapeutico dei SIi e : Per_2 Persona_1
“…Entrambi proseguono il trattamento con il metadone. Tre mesi fa circa è iniziata, su loro richiesta, una valutazione per un eventuale percorso comunitario possibilmente di coppia ma a causa delle difficoltà nel reperire una risorsa adeguata ci si è orientati verso percorsi individuali. In data odierna
(9.1.25) la sig.ra ha fatto ingresso nella struttura terapeutica “Merlino-Peter Pan” di Persona_1
Chieri (TO). Il sig. ha riferito che al momento preferisce prendersi cura dell'alloggio e degli Per_2 animali domestici e sostenere dall'esterno il percorso della sig.ra ”. Persona_1
All'udienza avanti al Collegio del 4.2.2025, le parti non comparivano personalmente. La difesa degli appellanti riferiva che i SIi non erano presenti a causa di una patologia influenzale e si riservava di trasmettere documentazione medica. La Corte, ascoltate le istanze delle parti, si riservava e, in pari data, pronunciava ordinanza con cui respingeva l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata, richiedeva al Ser.D.
l'invio di una relazione di aggiornamento in merito alla situazione personale dei SIi
e e rinviava il processo per l'audizione degli affidatari della minore e Per_2 Persona_1 per la discussione.
Si riportano, per chiarezza ed esaustività, le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza
4.2.2025, ut supra richiamata: “…PREMESSO CHE l'art. 283 c.p.c. richiede per la sospensiva in tutto
o in parte della sentenza la manifesta fondatezza dell'impugnazione ovvero la circostanza che dall'esecuzione della sentenza derivi un pregiudizio grave ed irreparabile;
nel caso di specie l'istanza di sospensiva, ribadita all'udienza dalla difesa di parte appellante, è stata inserita nelle conclusioni dell'atto di gravame senza essere ancorata ad alcuno dei requisiti di cui sopra;
tale istanza appare generica e tautologica, facendo riferimento al merito della decisione OSSERVA Gli incontri della minore con il padre sono stati interrotti dall'ottobre Per_3
22 e quelli con la madre dal mese di marzo 23. Le relazioni di aggiornamento agli atti ( cfr. relazione tutore in data 23.12.2024; relazione ASL -Servizio NPI in data 9.1.2025 ) evidenziano in capo alla minore una forte adultizzazione con preoccupazione per le condizioni di salute e personali dei genitori. E' dato pacifico che durante l'espletamento della C.T.U. in primo grado la piccola abbia manifestato plurimi malesseri psicosomatici, come episodi di enuresi notturna, risvegli notturni con incubi, attacchi di ansia e cali nel rendimento scolastico;
tali criticità sono rientrate con il termine dei lavori peritali. Tutte le emergenze processuali sottolineano l'esigenza per la bambina di un contesto stabile e sicuro e, di conseguenza, appare inopportuna e contraria agli interessi della minore la riattivazione degli incontri con i genitori o anche solo con la madre, come richiesto dalla difesa. Per le stesse ragioni di protezione della minore debbono essere rigettate tutte le istanze istruttorie avanzate dalla appellante ed in particolare quella di ascolto della minore ne comprometterebbero la stabilità”.
In data 11.9.2025, perveniva relazione di aggiornamento da parte del Ser.D., in cui si riportava l'impossibilità di attestare l'astensione dei genitori dall'utilizzo di sostanze a causa della loro mancata sottoposizione, negli ultimi mesi, ai relativi controlli. Quanto al percorso della madre in struttura terapeutica, la relazione dava atto che lo stesso si era protratto per diciotto giorni, dal 9.1.2025 al 27.1.2025, quando la SIa decideva “…di interrompere temporaneamente il programma comunitario per poter preparare con l'avvocato la documentazione per l'udienza in Tribunale e regolarizzare la situazione della casa”. La relazione proseguiva evidenziando che “…Le condizioni fisiche e psicologiche della sig.ra continuano a Persona_1 rendere difficile affrontare in modo completamente autonomo gli impegni e le responsabilità che la gestione della quotidianità richiede. Per aiutare la paziente in questo periodo particolarmente delicato si è pensato di ricorrere ad un ricovero in casa di cura per cui è stata inoltrata richiesta alla casa di cura "Villa di Salute" di Trofarello”. Quanto al SI , il servizio riferiva che il predetto Per_2
non aveva ancora intrapreso un percorso terapeutico residenziale, in quanto “…la sua intenzione è quella di intraprendere un progetto comunitario quando la SIa avrà Persona_1 iniziato un percorso residenziale… ll sig. presenta un funzionamento diverso, Per_2 apparentemente più autonomo ed introverso con difficoltà a fidarsi degli altri e dei Servizi coinvolti nella gestione della loro situazione. Nell'ultimo periodo viene riferita una certa tensione nella loro relazione in parte determinata dalle difficoltà che devono affrontare quotidianamente e molto dal timore della separazione definitiva dalla figlia”.
All'udienza del 16.9.2025, si procedeva all'audizione degli affidatari “a rischio giuridico” presso i quali la minore era stata collocata a decorrere dal 22.3.2025. Gli stessi riferivano che l'inserimento era avvenuto in modo sereno, favorito anche dalla presenza in casa loro di molti animali. Fin dall'inizio, non erano emerse difficoltà nell'alimentazione o nel sonno, e lo sviluppo fisico procedeva regolarmente. La minore aveva iniziato la quinta elementare in un nuovo istituto, ove l'inserimento appariva positivo, avendo già stretto rapporti di amicizia sia a scuola sia con i bambini del vicinato. Rispetto ai genitori, la bambina ne parlava spontaneamente, ma in rare occasioni (circa una volta al mese). Aveva ricordi della
Romania, essenzialmente dei numerosi gatti presenti presso la casa dei nonni. Quanto alla madre, conservava ricordi ambivalenti: da un lato la descriveva come aggressiva, avendola vista picchiare il padre, e ricorda che fumava molto e beveva;
dall'altro aveva raccontato di un episodio in cui la mamma le curò una ferita al ginocchio e di un altro di lei a cavallo, con la mamma vicino, di cui conservava una fotografia nel “cassetto dei ricordi”. Tale cassetto veniva aperto meno di un tempo, essenzialmente in occasione delle sedute con la psicologa, che la minore frequentava con cadenza quindicinale. Quanto ad altri parenti, gli affidatari riferivano che sapeva di avere una sorella in Romania e di un fratello, ma non era Per_3
sicura se si trattasse del figlio della madre o del padre.
Esaurita l'audizione degli affidatari a rischio giuridico, l'udienza proseguiva per la discussione, alla presenza anche del SI . In aula erano altresì Persona_2
presenti il nonno paterno della minore, , nonché il dott. del Persona_4 Per_8
Ser.D., i quali venivano invitati ad allontanarsi dall'aula su richiesta del Procuratore
Generale, ritenendo che la discussione dovesse avvenire alla sola presenza delle parti. Nel corso dell'udienza, il SI ha più volte preso la parola con atteggiamento agitato Per_2
e scomposto, tanto che la Presidente lo richiamava più volte a mantenere un comportamento adeguato. L'avv. Miano, per gli appellanti, comunicava che la SIa era stata Persona_1 ricoverata quella mattina per un presunto avvelenamento, e chiedeva un differimento della discussione;
la Corte, preso peraltro atto della impossibilità della difesa di documentare l'impedimento a comparire della madre, disponeva procedersi alla discussione, riservando ogni valutazione sull'istanza della difesa alla fase decisoria.
Le parti concludevano come in epigrafe. Il P.G. depositava in formato cartaceo relazione di aggiornamento del Servizio Sociale datata 12.9.2025, relativa all'andamento del percorso di inserimento di n famiglia idonea all'adozione. Il SI insisteva più volte per Per_3 Per_2
rilasciare dichiarazioni personali e la Corte, chiusa la discussione, riservava la decisione.
Con nota depositata il pomeriggio dello stesso giorno di celebrazione dell'udienza, la difesa dei genitori produceva documento di accettazione della SIa al Pronto Persona_1
Soccorso dell'Ospedale “Maria Vittoria” di Torino con codice rosso e insisteva per un rinvio dell'udienza di discussione onde consentire la partecipazione personale della sua assistita.
********************************* § 5. La decisione del giudizio di appello.
L'appello è infondato e non può essere accolto, rispetto a tutti i motivi proposti, che di seguito appare opportuno trattare e valutare separatamente.
§ 5.1. Preliminarmente, non può essere accolta l'istanza formulata dalla difesa degli appellanti di fissazione di una nuova udienza di discussione al fine di consentire la partecipazione personale della SIa . Ed invero, pur avendo la difesa Persona_1
giustificato l'assenza della madre all'udienza del 16 settembre 2025 mediante produzione di attestazione di accesso al Pronto Soccorso con codice rosso, occorre tuttavia considerare che:
a) L'udienza del 16.9.2025 era destinata alla discussione conclusiva del giudizio di appello e non alla comparizione personale delle parti e alla loro eventuale audizione, fase che era stata rimessa alla precedente udienza del 4.2.2025. In quella data, peraltro, nessuno dei due genitori si era presentato e l'avv. Miano aveva allegato un presunto stato influenzale dei propri assistiti che, tuttavia, non è mai stato in alcun modo documentato, nonostante la riserva in tal senso formulata in udienza da parte della difesa.
b) In ogni caso, va precisato che la presenza personale delle parti non è richiesta nel giudizio di appello a pena di nullità. L'art. 17 L. 184/1983, come modificato dalla l. 149/2001, garantisce il contraddittorio prevedendo che la Corte d'appello decida “sentite le parti” in senso processuale e il P.M., ma non attribuisce ai genitori un diritto incondizionato ad essere ascoltati personalmente, né impone alla Corte un obbligo di procedere alla loro audizione1.
Deve dunque ritenersi che la mancata comparizione della madre all'udienza di discussione non costituisca vizio procedurale, né lesione del diritto di difesa, posto che i genitori sono stati regolarmente rappresentati e difesi nel presente giudizio dal loro avvocato difensore.
§ 5.2. Sul motivo di nullità ex art. 12 L. 184/1983 (omessa convocazione/audizione parenti entro il IV grado).
La doglianza non merita accoglimento.
L'art. 12 L. 184/1983 impone al giudice di verificare l'eventuale disponibilità e idoneità dei parenti entro il quarto grado, secondo una priorità condizionata all'interesse del minore, ma non attribuisce ai medesimi un diritto incondizionato all'affidamento, né determina nullità automatica della decisione in assenza di audizione formale, quando difettino, come nel caso di specie, relazioni significative e indici favorevoli in merito alle loro capacità genitoriali vicarianti. Nel primo grado di giudizio, i nonni e la zia paterni non si sono mai costituiti e non hanno mai proposto formale istanza di affidamento della nipote. L'unica iniziativa è pervenuta solo dopo la pubblicazione della sentenza di adottabilità, per il tramite dell'Autorità consolare romena (risalente all'agosto 2024). Tale tardività, unita all'assenza di un pregresso ruolo di cura da parte dei predetti parenti, esclude qualsivoglia vizio processuale riferibile alla decisione di prime cure.
Del resto, dagli atti acquisiti alla procedura, non risulta che i predetti parenti abbiano mai manifestato una disponibilità all'accoglienza della nipote nel corso del complesso iter processuale che ha coinvolto la nipotina sino dal 2018; ed invero, gli stessi non hanno avanzato richieste di incontri con la nipote, né hanno preso contatti con i servizi o con l'Autorità giudiziaria durante l'istruttoria di primo grado;
non sono mai giunti in Italia per interloquire con gli operatori, per informarsi sullo stato di salute della nipote o dei suoi genitori (uno dei quali era loro figlio o fratello) o per assumere impegni di aiuto e sostegno nei confronti del nucleo.
Quanto al periodo trascorso da in Romania (estate 2021 – primavera 2022), la Per_3
documentazione agli atti attesta che proprio in quel frangente il padre aveva avuto una ricaduta nell'uso di sostanze: circostanza che comprova come il contesto parentale allargato non abbia svolto alcuna funzione di protezione, non essendo stato in grado di prevenire o contenere condotte gravemente pregiudizievoli per la bambina, la quale, del resto, era poi rientrata in Italia insieme ai propri genitori, senza incontrare alcun ostacolo od opposizione da parte dei nonni e della zia paterni.
Conclusivamente, questa Corte, alla luce delle emergenze istruttorie e anche riesaminando la prospettiva di affidamento intrafamiliare prospettata dalla difesa, ritiene che essa non sia conforme all'interesse della minore. Sin dal 2018, ha vissuto in comunità e in affido Per_3 etero-familiare, senza che i nonni e la zia abbiano assunto un ruolo di riferimento nei suoi confronti;
il breve periodo trascorso in Romania non può sovvertire tale dato, né risulta agli atti prova dell'esistenza di un legame di cura o di attaccamento consolidatosi in quel frangente. Del resto, come emerge dalle relazioni dei servizi e dall'audizione degli affidatari,
i ricordi riferiti dalla bambina circa la Romania riguardano soltanto aspetti marginali (“i tanti gatti” presenti in casa dei nonni), senza che vi sia traccia di un vissuto affettivo significativo nei loro confronti.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello sul punto formulato.
§ 5.3. Sul motivo di nullità per violazione degli artt. 15 e 17 l. 184/1983.
Gli appellanti deducono la nullità della sentenza per omessa indicazione, nel provvedimento impugnato, dell'avviso alle parti circa la facoltà di proporre impugnazione nei termini previsti dall'art. 17 L. 184/1983.
Il motivo è infondato.
L'avviso in questione non costituisce elemento essenziale della sentenza e la sua mancanza non è prevista dalla legge a pena di nullità. L'obbligo di dare comunicazione del diritto di impugnare attiene al diverso piano degli adempimenti di Cancelleria e non incide sulla validità del provvedimento giurisdizionale. Del resto, tale omissione non risulta aver in alcun modo leso il diritto di difesa degli appellanti: i genitori hanno, infatti, tempestivamente proposto appello, così instaurando correttamente il presente giudizio, circostanza idonea a sanare eventuali irregolarità della sentenza impugnata.
§ 5.4. I motivi di merito (stato di abbandono della minore, valutazione delle capacità genitoriali e loro recuperabilità).
§5.4.1. Sulla necessità di valutare la situazione “attuale”.
Gli appellanti contestano che il Tribunale abbia valorizzato fatti “remoti” (la decadenza materna rispetto al primogenito;
la relazione tra il padre e la prima figlia ormai maggiorenne, i precedenti penali del padre), piuttosto che fondare la propria decisione sullo stato attuale della situazione.
La censura non coglie nel segno.
La decisione di primo grado e quella di questa Corte si fondano sul quadro attuale, come emerso alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, delle numerose relazioni acquisite in primo grado dai servizi sociali e sanitari e degli aggiornamenti più recenti inviati dai predetti servizi nel corso di questo giudizio di appello, che attestano la perdurante incapacità genitoriale e l'assenza di recuperabilità in tempi compatibili con i bisogni di crescita di Appare, del resto, evidente, come i precedenti familiari siano stati Per_3
richiamati dal giudice di prime cure non come automatismi, ma quali indici prognostici di permanenza nel tempo di identiche criticità che, nonostante tutti gli anni trascorsi e i molteplici interventi attuati – a partire dal primo inserimento della madre in comunità con il figlio primogenito e, poi, durante tutto il periodo trascorso dal primo intervento di tutela della minore el 2018 sino ad oggi - sono rimaste sostanzialmente invariate, senza che Per_3
si consolidasse alcun reale percorso evolutivo o di crescita dei genitori sotto il profilo personale e genitoriale.
§ 5.4.2. Sulla condizione sanitaria del padre.
Gli appellanti lamentano un richiamo discriminatorio, nella sentenza impugnata, alla sieropositività del padre.
A parere di questo Collegio, la condizione clinica del SI non è mai stata posta a Per_2
fondamento della dichiarazione dello stato abbandono della figlia minore. La valutazione giudiziale ha riguardato esclusivamente la strutturazione antisociale della personalità e il disturbo da uso di sostanze accertati in sede peritale, unitamente alla persistente assenza di percorsi terapeutici stabili e motivati. La sieropositività è rimasta sullo sfondo, quale dato sanitario, ma non risulta aver inciso sulla decisione, fondata invece sul quadro personale e relazionale del genitore, gravemente compromesso e tuttora non modificato.
§ 5.4.3. Sull'uso di sostanze da parte dei genitori, sulla qualità della loro relazione e sulla collaborazione con i servizi.
La prospettazione difensiva – che riduce la ricaduta paterna ad un episodio isolato e descrive un rapporto costante e collaborativo con il Ser.D. – non trova riscontro negli atti.
Le relazioni del Ser.D. documentano ampie interruzioni nei controlli e nell'adesione ai programmi terapeutici;
l'ultima relazione pervenuta (datata 11.9.2025) ha evidenziato l'impossibilità di attestare l'astensione dalle sostanze del SI proprio a causa Per_2
della mancata presentazione ai controlli periodici dei metaboliti, così confermando un percorso del tutto discontinuo, che vede ancora oggi il padre assumere terapia con metadone, sottoporsi solo sporadicamente (e a sua scelta e discrezione) ai controlli, opponendosi, in un primo momento, ad un percorso terapeutico residenziale (“il sig. Per_2 ha riferito che al momento preferisce prendersi cura dell'alloggio e degli animali domestici e sostenere dall'esterno il percorso della sig.ra ” – cfr. relazione Ser.D. del 15.1.2025) o comunque Persona_1 procrastinandolo ad un ipotetico futuro momento in cui “…la sig.ra avrà iniziato Persona_1
un percorso residenziale” (cfr. relazione del Ser.D. 11.9.2025 cit.).
Quanto alla madre, le diagnosi convergenti (disturbo post-traumatico con tratti borderline e uso di sostanze) descrivono un quadro complesso e cronicizzato, di cui la SIa risulta avere una consapevolezza solo parziale e altalenante. L'ingresso in comunità terapeutica del gennaio 2025 si è risolto, dopo soli diciotto giorni, in un'interruzione volontaria del programma. Tali elementi confermano che, pur a fronte di lunghi anni di interventi di sostegno, non vi è stata alcuna reale stabilizzazione, situazione che non consente di ritenere ipotizzabile un reale recupero di sufficienti competenze genitoriali in tempi compatibili con i bisogni evolutivi di Per_3
§ 5.4.4. Sui precedenti penali del padre.
La difesa degli appellanti sostiene che i precedenti penali del SI siano risalenti Per_2
e circoscritti a reati contro il patrimonio, dunque privi di attualità e di incidenza ai fini della valutazione della sua personalità e delle sue capacità genitoriali.
La censura non è fondata.
Dagli atti risulta che i precedenti penali del padre non riguardano soltanto reati contro il patrimonio, ma comprendono anche il rato di resistenza a pubblico ufficiale, qualificato dalla messa in atto di condotte violente o minacciose. In tale prospettiva, il tempo trascorso da tali fatti non appare, dunque, decisivo, poiché l'indole aggressiva del SI non Per_2 può essere misurata solo in base ad un mero dato temporale, ma in considerazione della persistenza di un quadro comportamentale complessivo che non ha visto reali evoluzioni.
Del resto, è indubbio che il SI abbia posto in essere, anche successivamente al Per_2 predetto reato di cui all'art. 337 c.p., condotte violente e minacciose nei confronti della compagna, che, pur non risultando cristallizzate in una condanna penale definitiva, emergono chiaramente dalle relazioni dei servizi, dalle dichiarazioni della stessa figlia minore (in merito alle liti tra i genitori e alle conseguenze anche per la sua stessa salute fisica) e dall'intervento della Polizia di Stato del 2018, culminato nell'allontanamento urgente ex art. 403 c.c. di tutti elementi che documentano una relazione genitoriale Per_3
connotata da gravi episodi di violenza domestica, minacce e atteggiamenti intimidatori, tanto da indurre la SIa a manifestare timore per la sua stessa incolumità. Persona_1
Del resto, il fatto che tali episodi non abbiano mai portato ad una condanna definitiva del SI non può essere interpretato quale indice di maturazione o di presa di Per_2 coscienza della gravità delle proprie condotte da parte del padre, bensì quale mera conseguenza della fragilità e ambivalenza della madre che, pur allontanandosi più volte dall'uomo, vi è ritornava ciclicamente, rinunciando ad intraprendere percorsi giudiziari lineari nei suoi confronti;
una rinuncia dettata dalla dipendenza affettiva e dal desiderio di
“aiutarlo”, non certo da un effettivo superamento della violenza da parte del compagno.
Ne deriva che i precedenti penali e, più in generale, la storia giudiziaria e relazionale del padre, lungi dall'essere un dato remoto e irrilevante, confermano la persistenza di un quadro personale problematico e privo di evoluzione critica, che si riflette negativamente sulla sua affidabilità genitoriale.
§ 5.4.5. Sulla mancata collaborazione dei genitori alla C.T.U.
È pacifico che entrambi i genitori abbiano prestato scarsissima collaborazione all'indagine peritale: il padre ha partecipato ad un solo colloquio, la madre a due, sottraendosi poi ai successivi nonostante la riserva di documentare i malesseri addotti, mai concretizzata.
Tale condotta ha reso impossibile svolgere l'osservazione in luogo neutro con la bambina, già subordinata ai controlli presso il Ser.D., a loro volta non adempiuti con continuità.
Le conseguenze per sono state gravi: l'attivazione della procedura peritale ha Per_3 determinato la ricomparsa di sintomi psicosomatici (ansia, incubi, enuresi), che sono cessati solo con la conclusione dei colloqui e la sospensione delle sollecitazioni.
La difesa sul punto articolata dagli appellanti appare, innanzitutto, contraddittoria: da un lato contesta la decisione impugnata nella parte in cui valorizza la mancata partecipazione alla C.T.U. e la collaborazione discontinua con il Ser.D. da parte del padre;
dall'altro sostiene che lo stesso avesse invece ripreso un percorso terapeutico regolare: a dire della difesa, egli si sarebbe rivolto spontaneamente al Ser.D. nel maggio 2022 chiedendo aiuto, con predisposizione di una terapia metadonica, sospesa nell'ottobre 2022 ma poi ripristinata nel febbraio 2023 su sua stessa richiesta, con inserimento in un percorso presso un centro crisi.
Le relazioni del Ser.D. del 21 giugno e del 20 agosto 2024 danno effettivamente atto della prosecuzione della presa in carico e della terapia metadonica, ma riferiscono, altresì, di controlli con frequenza discontinua, con intervalli significativi di mancata presentazione e monitoraggi altalenanti. In particolare, la relazione del 20 agosto 2024 indica che il SI
ha effettuato soli sei controlli urinari tra il 20 luglio e il 27 novembre 2023, un Per_2 monitoraggio bisettimanale regolare soltanto nel periodo tra il 5 dicembre 2023 e il 12 gennaio 2024 (con esito positivo ai cannabinoidi il 12 gennaio, giustificato come “fumo passivo”), e un unico ulteriore controllo il 28 giugno 2024. Lo stesso documento segnala, inoltre, che l'esame tricologico non era ancora tecnicamente possibile a causa della scarsa lunghezza dei capelli, a ulteriore riprova della frammentarietà del monitoraggio.
Non si comprende, del resto, per quale motivo, se davvero il SI aveva ripreso Per_2
dal febbraio 2023 con continuità la presa in carico, mostrandosi collaborativo e astinente, egli si sia poi reso irreperibile durante lo svolgimento della C.T.U., non presentandosi agli ulteriori colloqui fissati. La relazione peritale, depositata l'11 aprile 2024, dà infatti atto di tale irreperibilità dopo il primo ed unico colloquio del 30 novembre 2023. Anche sul piano processuale il dato trova conferma, poiché nello stesso periodo il difensore del padre aveva dismesso il mandato in suo favore, proprio a fronte dell'impossibilità di mantenere i contatti con il proprio assistito.
È vero che la difesa ha richiamato anche la relazione del Ser.D. del 28 dicembre 2023, nella quale si fa menzione di ricoveri ospedalieri del padre;
tuttavia, se davvero la mancata partecipazione alla C.T.U. fosse dipesa da tali problematiche di salute, la circostanza avrebbe potuto e dovuto essere documentata in giudizio, attraverso la difesa tecnica, cosa che non è mai avvenuta.
Le osservazioni conclusive della C.T.U. hanno quindi correttamente evidenziato la presenza di una strutturazione antisociale di personalità unita a disturbo da uso di sostanze, nonché la totale assenza di coscienza di malattia e di motivazione al cambiamento. Tali conclusioni sono state condivise dal consulente tecnico del curatore speciale e dallo stesso difensore dei genitori (rectius, della madre, avendo lo stesso dismesso il mandato per il padre) e non efficacemente contestate da altri elementi.
Analogamente, la difesa ha giustificato la mancata collaborazione della madre, affermando che ella non fosse in realtà ricaduta nell'uso di sostanze, ma avesse sofferto di gravi problemi alla colonna vertebrale, fibromialgia e artrite reumatoide, che – durante il soggiorno in
Romania in piena emergenza Covid – l'avrebbero indotta a ricorrere a pastiglie di metadone per reggere turni di lavoro di dodici ore in un ristorante, senza però ricadere in una vera dipendenza. Al rientro in Italia, la SIa si sarebbe subito rivolta al Ser.D. ed avrebbe iniziato a scalare il metadone.
Tuttavia, anche in questo caso le allegazioni difensive si rivelano contraddittorie e non supportate da dati oggettivi. La SIa ha, infatti, partecipato soltanto a due Persona_1
colloqui in C.T.U. ed è stata assente ai successivi. I controlli documentati dal Ser.D. risultano parziali e discontinui: uno a fine ottobre 2023, uno a fine novembre 2023, controlli bisettimanali regolari solo nel periodo 13 dicembre 2023-16 gennaio 2024, e un solo ulteriore controllo il 28 giugno 2024. La stessa relazione Ser.D. del 20 agosto 2024 collega tale discontinuità anche alle condizioni di salute della madre, ma ciò non giustifica in alcun modo la mancata partecipazione alla C.T.U., che non è stata supportata da alcuna documentazione sanitaria prodotta in giudizio.
Del resto, la discontinuità e irresponsabilità dei genitori ha trovato nuove conferme anche in tempi più recenti: l'ultima relazione del Ser.D. acquisita in atti attesta nuovamente l'impossibilità di certificare l'astinenza dall'uso di sostanze dei genitori, proprio a causa della mancata regolarità nei controlli, e riferisce che il primo tentativo di inserimento terapeutico residenziale della madre si è interrotto dopo soli diciotto giorni, mentre il padre non ha mai intrapreso un percorso residenziale (cfr. relazione Ser.D. 11.9.2025).
La mancata collaborazione dei genitori alla C.T.U. non può dunque essere ridotta a semplice disguido, ma rappresenta un ulteriore indice della loro incapacità di assumere impegni stabili e di comprendere la centralità degli accertamenti disposti nell'interesse della figlia.
§ 5.4.6 Sulle condizioni personali della madre e sulla capacità genitoriale.
Gli appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale per i minorenni nella parte in cui non avrebbe adeguatamente valorizzato la collaborazione mostrata dalla madre con i servizi e, soprattutto, l'intenso legame affettivo che la unisce alla figlia.
La censura non può essere accolta.
I progressi iniziali emersi durante il percorso comunitario mamma-bambina sono stati purtroppo superati dal riemergere delle fragilità strutturali della madre, la cui collaborazione con i percorsi di cura, pur in alcuni momenti avviata, si è rivelata discontinua, anche in ragione delle sue condizioni sanitarie, delle sue fragilità psichiche e della relazione disfunzionale con il padre della minore.
La consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato, per la sig.ra , un disturbo borderline Persona_1
di personalità e un disturbo correlato all'uso di sostanze, connotati da significativa fragilità
e da scarsa consapevolezza rispetto al proprio ruolo genitoriale. La C.T.U. ha dato atto del legame esistente con la figlia evidenziandone la natura affettivamente intensa ma, al Per_3
tempo stesso, fortemente disfunzionale: una relazione caratterizzata da inversione di ruoli, in cui la bambina tende a farsi carico delle fragilità della madre, a preoccuparsi per il suo stato di salute e ad assumere atteggiamenti accuditivi e adultizzati, con conseguente rischio di ricadute sul suo equilibrio evolutivo. Secondo i consulenti, tale modalità relazionale espone a vissuti di ambivalenza, con possibili derive ossessivo-compulsivi e di Per_3
irrigidimento psicologico, suscettibili di consolidarsi nel tempo (cfr. pagg. 47-52 C.T.U.).
Analoghe valutazioni sono state sviluppate, del resto, dalla dott.ssa del servizio Per_9
di Neuropsichiatria Infantile (cfr. relazione NPI del 9.1.2025), che ha descritto come Per_3
una bambina legata alla madre da un vincolo affettivo intenso ma caratterizzato da iperadultizzazione e inversione di ruolo: è la figlia che si preoccupa per lo stato di salute della madre e chiede ai sanitari di “curarla” perché possa tornare con lei.
La SIa ha evidenziato, inoltre, significative difficoltà di regolazione Persona_1
emotiva, emerse tanto nei luoghi neutri – con l'episodio che ha determinato la sospensione degli incontri, in cui la reazione della madre si è rivelata sproporzionata e totalmente incurante della presenza della bambina – quanto nel rapporto con i progetti terapeutici. In particolare, la presa in carico presso il Ser.D. è stata discontinua (nella relazione del Ser.D. dell'11.9.2025 si fa riferimento, rispetto ai mesi precedenti, ad un unico controllo effettuato in data 3.3.2025), il collocamento in comunità terapeutica è stato interrotto volontariamente dalla SIa dopo pochi giorni e la stessa – così come il SI - non Persona_1 Per_2 risulta aver più preso contatti con il servizio di NPI/psicologia dell'età evolutiva (cfr. relazione NPI 9.1.2025 “…presso il servizio di NPI i genitori non si sono più presentati né hanno fatto richiesta di ascolto tramite canali altri”). Tali condotte, pur riconducibili anche alle oggettive difficoltà sanitarie e psichiche della SIa, confermano, tuttavia la sua incapacità di garantire alla figlia quella continuità e stabilità che costituiscono presupposto irrinunciabile per un sano e sereno sviluppo psico-fisico della minore.
Il Tutore della minore ha dato atto dei significativi progressi compiuti da el percorso Per_3
di affido a rischio giuridico, sottolineando la qualità della relazione instaurata con gli affidatari e la capacità della coppia di offrirle un contesto affettivo sicuro, in cui la bambina ha potuto integrare la propria storia con gradualità, mostrando buone risorse cognitive e relazionali (cfr. rel. 12.9.2025).
Tali elementi hanno trovato conferma anche nell'audizione diretta degli affidatari, i quali hanno riferito della serenità raggiunta da della sua crescita armonica e della Per_3
possibilità di affrontare le residue difficoltà nell'ambito del percorso psicologico in atto in suo favore. Appare, dunque, evidente come l'attuale funzionamento positivo della bambina – ben inserita a scuola, capace di relazioni serene, libera da sintomi ansiosi – sia il risultato della stabilità del collocamento eterofamiliare, non di un recupero genitoriale.
Conclusivamente, il lungo percorso processuale sin qui svolto dimostra come, nonostante sei anni di interventi intensivi (comunità madre-bambino, affidamenti assistiti, sostegno psicologico e psichiatrico, presa in carico presso il Ser.D. e progetto terapeutico residenziale), i SIi e non siano stati in grado di consolidare alcun Persona_1 Per_2
reale percorso di crescita personale.
L'affetto materno, pur autentico, non è stato sufficiente a garantire la protezione della figlia: esso è rimasto privo di traduzione in capacità stabili di cura, perché neutralizzato da fragilità psichiche e da dipendenze, affettive e da sostanze, non risolte.
Anche l'ipotesi di un nuovo sostegno comunitario, più volte evocata, si presenta oggi non come reale prospettiva evolutiva, ma come ennesima riproposizione di tentativi già falliti, non più compatibili con i tempi di crescita della minore e forieri di ulteriori destabilizzazioni, frustrazioni e ferite emotive per la bambina, non più tollerabili se non a costo di porre a rischio la sua stessa salute psico-fisica.
§ 5.5 Sulla sospensione degli incontri e sulla domanda subordinata degli appellanti di riconoscimento della c.d. “adozione aperta”.
Come già evidenziato nelle relazioni dei servizi e nella consulenza tecnica d'ufficio, la sospensione degli incontri della minore con i genitori è intervenuta da tempo ed è divenuta ormai stabile.
Per quanto riguarda il padre, gli incontri sono stati interrotti fin dall'ottobre 2022, a causa delle condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti in cui egli versava. Tale sospensione è poi perdurata per sua stessa volontà, avendo egli ritenuto di non trovarsi nelle condizioni psico-fisiche per riprendere i rapporti con la figlia, come espressamente dichiarato anche nell'atto di appello. Tale interruzione è stata poi confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio e recepita dalla sentenza di primo grado, quale misura necessaria nel superiore interesse della minore.
Quanto alla madre, la sospensione dei rapporti con la figlia è intervenuta a seguito del grave episodio verificatosi durante un incontro in luogo neutro, che ha reso necessario interrompere immediatamente la frequentazione per la tutela della bambina.
Successivamente, tale sospensione è perdurata, poiché la ripresa degli incontri era stata subordinata a una partecipazione continuativa ai percorsi di cura e alla verifica, tramite accertamenti specifici, dell'astensione dall'uso di sostanze, condizioni che non si sono mai realizzate. In seguito, la sospensione è stata confermata alla luce delle conclusioni della
C.T.U., che hanno sottolineato il carattere disfunzionale e destabilizzante della relazione madre-figlia, ed è stata recepita nella sentenza di primo grado quale misura tutelante per il benessere psico-fisico della minore. Tale assetto è stato infine ribadito da questa Corte in sede cautelare, con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Fatte queste doverose premesse, ritiene questa Corte che la domanda subordinata formulata dagli appellanti di mantenimento di rapporti genitori-figlia nell'ambito della cosiddetta
“adozione aperta” non possa essere accolta. È infatti evidente, alla luce di tutto quanto sopra osservato, la rescindibilità del legame della minore con entrambi i genitori e che un'eventuale prosecuzione della frequentazione non risulterebbe significativa, né portatrice di beneficio per Per_3
Su tale aspetto, va richiamata la sentenza n. 183 del 5 luglio 2023 della Corte costituzionale, che ha affrontato in modo sistematico la questione della cosiddetta “adozione aperta”. La
Corte ha chiarito come l'espressione “adozione aperta” compendi l'esigenza di coniugare l'istituto dell'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessità di preservare – e mantenere dunque aperte – alcune relazioni di tipo socio- affettivo con componenti della famiglia biologica con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali.
La Consulta ha precisato che l'art. 27, comma 3, della legge n. 184/1983, laddove prevede la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine, va inteso nel senso che detta recisione riguarda solo i legami giuridici, mentre per quanto concerne i rapporti di fatto opera una presunzione solo relativa, superabile ove emerga nel caso concreto il preminente interesse del minore a veder preservate alcune relazioni socio-affettive. La rottura dei rapporti di fatto con i familiari biologici non costituisce, quindi, una conseguenza automatica dell'adozione, ma deve essere valutata in concreto, alla luce del superiore interesse del minore.
È dunque configurabile, accanto alla presunzione di coincidenza tra stato di abbandono e interruzione dei rapporti anche di fatto, la possibilità di prova contraria, qualora emergano indici che depongano per la significatività e la valenza nutritiva dei rapporti personali intrattenuti dal minore con la famiglia di origine. Nel caso in esame, tuttavia, tutto quanto sopra rilevato consente di affermare che tale presunzione relativa non possa essere superata. Le relazioni di aggiornamento dei servizi
(relazioni del Tutore del 23.12.2024 e del 12.9.2025 e relazione N.P.I. del 9.1.2025) – in parte già recepite nell'ordinanza di questa Corte del 4.2.2025 - hanno chiarito che la riattivazione dei contatti comporterebbe gravi rischi di destabilizzazione, con riemersione dei sintomi regressivi già osservati durante la C.T.U.
Il legame di con la madre e con il padre si è progressivamente rivelato non Per_3
significativo, né psicologicamente nutriente per lei, ma anzi fonte di confusione e di sofferenza, con il rischio di aggravare ulteriormente la sua fragilità evolutiva.
La sospensione dei rapporti con i genitori si configura, quindi, non come misura punitiva, ma come decisione necessaria per tutelare la stabilità emotiva di preservandone i Per_3 progressi acquisiti. La prospettiva primaria resta quella di un'adozione stabile, che richiede l'assenza di interferenze disfunzionali da parte della famiglia d'origine.
§ 6. Conclusioni.
Tutto ciò evidenziato, ritiene questa Corte che l'appello proposto debba essere integralmente respinto, con conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01,
RESPINGE l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 372/2024 del 18.7.2024
(dep. il 25.7.2024) emessa dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento alla minore , nata in [...] il [...]; figlia di Persona_3 [...]
e . Persona_2 Persona_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 16.9.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina CARATTO
Il Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDA' 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7959, Rv. 612611: “In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n.
149, disponendo che la sentenza di primo grado può essere impugnata dinanzi alla corte d'appello dal P.M. e dalle altre parti e che la corte d'appello decide "sentite le parti e il P.M. ed effettuato ogni altro accertamento", fa riferimento alle parti in senso processuale ed al P.M. presso la corte d'appello; quest'ultima può peraltro invitare le parti, ed in particolare i genitori, a comparire personalmente al fine di "ogni opportuno accertamento" e salva la facoltà di queste di comparire per rendere dichiarazioni, rimanendo, comunque, priva di conseguenze giuridiche la loro mancata audizione, sanzionata solo con riguardo al giudizio di primo grado, ex art. 15, primo comma, lett. a) della legge cit., ove il tribunale non l'abbia disposta.