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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 7264/2022, avente ad oggetto: appello
TRA
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Girolamo Barbato, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Luigi
Cacciatore n. 21, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado, dall'Avv. Angelo Vicinanza, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Silvio Baratta n. 149, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 12/12/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la
[...]
ha proposto appello avverso avverso la sentenza Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza n. 737/2022 del Giudice di Pace di Salerno del 07/2/2022, mai notificata, con cui è stata accolta la domanda proposta in primo grado dalla sig.ra nei suoi confronti ed è stata condannata al pagamento, Controparte_1
in favore di quest'ultima, al rimborso della somma di € 3.118,58 oltre interessi e spese di lite, e poste a suo carico le spese di C.T.U.
L'appellante ha dedotto: che la sig.ra la conveniva Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Salerno in relazione al contratto di finanziamento 3424264 del 17/11/2009 stipulato con la la al CP_2
fine di ottenere la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente percepite a titolo di interessi usurari o, in via subordinata, a causa della divergenza tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello, maggiore, applicato;
che le domande attoree trovavano fondamento sulla (i) dedotta divergenza del T.A.E.G. indicato, pari al 13,95%, con quello effettivamente applicato nella misura del 14,39%, e (ii) sulla pretesa usurarietà “ab origine” del tasso, considerata sussistente in caso di mancato pagamento delle prime quattro rate ed in concomitanza con la quinta rata;
che essa si costituiva concludendo per l'improcedibilità della domanda attorea, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, nonché per il rigetto della stessa;
che, esauritasi l'attività istruttoria, concretizzatasi nella nomina del C.T.U. Dott.ssa che provvedeva al deposito della Persona_1
relazione definitiva datata 20/5/2020, fatta oggetto da subito di osservazioni da parte del CTP della Dott. , e poi impugnata dalla Pt_1 Per_2
per le motivazioni indicate in sede di note di trattazione dell'udienza Pt_1
immediatamente successiva del 17/7/2020, la causa venva introitata a sentenza e decisa come sopra;
che in data 27/4/2022, con riserva di appello, essa ha provveduto ad effettuare ognuno dei pagamenti rivenienti dalla sentenza, come richiesti richiesti.
Parte appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente l'usurarietà
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza degli interessi;
che, infatti, la conclusione circa la dedotta natura usuraria del finanziamento cui è pervenuto il Giudice di Pace, e prim'ancora il C.T.U.,
è assolutamente erronea ed illegittima ed è conseguenza di due palesi errori costituiti, il primo, dall'errata metodologia adottata dal C.T.U. per la valutazione di compatibilità del T.E.G. con i tassi soglia e, il secondo, dall'inesatta inclusione nel T.E.G. di voci che non possono essere considerati come parte di quel “corrispettivo” previsto dall'art. 644 c.p.; che le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 16303/2018 hanno accolto la tesi secondo la quale, per verificare l'eventuale usurarietà del tasso di mora, occorre fare riferimento ad un tasso soglia specifico per gli interessi moratori che operativamente conduce all'applicazione delle seguenti diverse formule di determinazione in base al momento di conclusione del contratto:
- nel periodo 7 marzo 1996 - 31 marzo 2003, il tasso soglia di mora specifico sarà quello previsto per gli interessi corrispettivi: T.E.G.M. x 1,5: i
DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori;
-nel periodo 01 aprile 2003 – 30 giugno 2011, il tasso soglia di mora sarà determinato sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente:
(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5; - nel periodo 01 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) – 31 dicembre 2017, il tasso soglia di mora sarà determinato sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di ¼ + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 modificato dal D.L. 13 maggio2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106:
(T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4; - dall'01/01/2018 (data di entrata in vigore del
D.M. 21 dicembre 2017), il tasso soglia di mora sarà determinato sommando al T.E.G.M. il valore del 1,9% (per i mutui ipotecari di durata
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza ultraquinquennale) o del 4,1% (per le operazioni di leasing) o del 3,1% (per il complesso degli altri prestiti) (maggiorazioni medie interessi di mora indicate nei DD.MM. a partire dal D.M. 21 dicembre 2017), il tutto maggiorato sempre di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali sempre ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106: (T.E.G.M. + 1,9 o
4,1 o 3,1) x 1,25 + 4; che, considerato che il finanziamento per cui è causa risale al novembre del 2009, applicato al caso specifico quanto statuito dalla
Suprema Corte, ne consegue che il tasso soglia usura moratorio per il mutuo era pari al 19,56% [ 10,94% ( EG ) + 2,1 (valore medio interessi mora) + 6,52 ( maggiorazione ex art. 2, comma 4, L. 108/96 ante 2011)], di talchè il tasso moratorio del 18,96% rilevato dal C.T.U. all'atto della pattuizione (cfr. pag. 10 CTU), non era in alcun modo da potersi ritenere usurario;
che la seconda inesattezza che ha condotto alla decretata usurarietà del tasso, perché quantificato nella misura del 19,96%, nasce dal fatto di aver cumulato gli interessi moratori con la commissione di anticipata estinzione;
che, dunque, la pretesa usurarietà del contratto di finanziamento è determinazione errata e, dunque, infondata, di talchè chiede che il Tribunale adito voglia, esclusa la presunta usurarietà del contratto di finanziamento, dichiararne la sua legittimità e, per l'effetto, revocare la disposta condanna della Banca al pagamento in favore dell'odierna appellata della somma di € 3.118,58, oltre interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata al soddisfo e spese e competenze come liquidate;
quale secondo motivo di appello, che la sentenza impugnata, oltre ad essere principalmente illegittima per l'erronea dichiarazione di usurarietà del contratto di finanziamento per cui è causa, lo è anche nell'individuazione degli effetti che il GdP fa conseguire all'illegittima, seppur errata, dichiarata usurarietà; che, invero, facendo propria l'ipotesi formulata dal C.T.U., il Giudice di Pace sostiene la gratuità del
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza finanziamento in dipendenza della dichiarata usurarietà del tasso moratorio pattuito e, per l'effetto, dispone la restituzione in favore della sig.ra delle somme da questa versate, a titolo di interessi CP_1
corrispettivi, nel corso del rapporto, in tal modo facendo un'indiscriminata applicazione dell'articolo 1815, comma 2, c.c. in palese contrasto con i principi giuridici posti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020; che, quindi, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, esclusa la gratuità del mutuo, dovrà dichiararsi infondata l'avversa domanda e revocata, per l'effetto, la disposta condanna della al pagamento in favore Pt_1
dell'odierna appellata somma di € 3.118,58, oltre interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata al soddisfo e spese e competenze come liquidate;
quale terzo motivo di appello che, di conseguenza, va riformato anche il capo sulle spese di lite in cui è stata condannata al pagamento delle stesse, oltre a quelle di C.T.U.; che essa, con riserva di ripetizione, in dipendenza della sentenza qui appellata ed a seguito di esplicita richiest, ha effettuato il pagamento della somma di € 3.423,90 in favore dell'Avv. Angelo
Vicinanza, quale procuratore speciale della sig.ra e di € Controparte_1
1.509,76 in favore dell'Avv. Angelo Vicinanza per le spese legali e, pertanto, si chiede che, all'esito dell'accoglimento del presente appello, venga disposta la restituzione in favore della Parte_1
delle somme corrisposte.
In virtù di quanto innanzi esposto la Parte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e,
[...]
per l'effetto in riforma della sentenza n. 737/2022 del Giudice di Pace di
Salerno, rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannare la sigr.a e l'Avv. ANGELO Controparte_1
VICINANZA alla restituzione, in suo favore, delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
con vittoria delle spese di lite ed
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza accessori di legge del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , deducendo: che Controparte_1
successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, è intervenuta la sentenza n. 19597/2020 del 18/9/2020 delle Sezioni Unite
Civili, che ha rivisto l'orientamento tradizionale in punto di usurarietà degli interessi di mora, di cui il Giudice di Pace di Salerno non ha tenuto conto;
che essa non si oppone all'accoglimento del primo motivo di appello, instando, però, per l'accoglimento della domanda, da lei proposta in via subordinata nel giudizio di primo grado, riguardante la contestata discrasia del per la quale non occorre proporre appello incidentale, come CP_3
sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 7940/2019; che essa insta quindi perché, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accolta la sua domanda (condizionata e assorbita) sulla discrasia del
T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente applicato e, per l'effetto, perchè venga condannata l'appellante alla restituzione degli €
2.828,34 oltre interessi dall'estinzione anticipata al soddisfo già quantificati dal C.T.U.; che, ad ogni modo, l'appello non ha interessato la statuizione con cui il Giudice di Pace ha condannato l'odierna appellante anche alla restituzione della somma di € 52,62 oltre interessi quale premio assicurativo non goduto per effetto dell'intervenuta estinzione anticipata. In assenza di avverse contestazioni, non può revocarsi in dubbio che, almeno su questo specifico punto, controparte abbia prestato sostanziale acquiescenza alla sentenza e che, pertanto, questa parte di condanna non potrà, in ogni caso, essere riformata.
In virtù di quanto innanzi esposto la sig.ra ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: in caso di riforma della sentenza appellata, accogliere la domanda (proposta in prime cure in via subordinata e non decisa dal Giudice di Pace perché ritenuta assorbita) riguardante la lamentata discrasia tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza applicato al rapporto, condannando controparte, con ogni opportuna e migliore declaratoria di legge, alla restituzione dell'importo di € 2.282,34 oltre interessi dall'estinzione anticipata del rapporto (risalente al
28.07.2017, in corrispondenza della novantaseiesima delle 108 rate previste nell'originario piano di ammortamento) all'effettivo soddisfo, così come asseverato nella depositata Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma della dr.ssa
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da Persona_1
distrarsi in diretto favore dello scrivente difensore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/12/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) con decorrenza dalla comunicazione del decreto alle parti costituite.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
In via del tutto preliminare va rilevato che l'appello è stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di cui all'articolo 327, comma 1, c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata e, come tale, è tempestivo ed ammissibile.
Ancora, preliminarmente, deve rilevarsi che la circostanza che l'Istituto di credito appellante abbia provveduto a corrispondere alla sig.ra ed all'Avv. VICINANZA, quale antistatario, quanto liquidato CP_1
dal Giudice di prime cure con la sentenza gravata (cfr. all.ti 3-4-5 e 6 dell'atto di citazione in appello), considerato che per la giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata (“ex multis” Cass. Civ., n. 6258/2019) il volontario adempimento di una sentenza immediatamente esecutiva non comporta acquiescenza rispetto alla stessa, pur se non accompagnata da specifica riserva, non potendo considerarsi "atto assolutamente incompatibile" con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza Fermo quanto innanzi esposto, deve invece ritenersi che l'odierna appellante abbia prestato acquiescenza parziale ai sensi dell'articolo 329, comma 2,
c.p.c., in relazione alla statuizione, contenuta nella sentenza n. 737/2022 del Giudice di Pace di Salerno, laddove ha condannato la
[...]
alla restituzione, in favore della sig.ra Parte_1
, della somma di € 52,62 oltre interessi quale premio CP_1
assicurativo non goduto per effetto dell'intervenuta estinzione anticipata.
Ciò posto, con il primo motivo di appello la Parte_1
lamenta che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in
[...]
errore laddove ha accolto la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora, senza tenere conto che il parametro in questi casi è quello “soglia” fissato dai Decreti Ministeriali “ratione temporis” applicabili al momento della stipulazione dei contratti, con il relativo aumento percentuale, così come sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 2020.
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Infatto, come riconosciuto dalla parte appellata, la quale ha sostanzialmente condiviso quanto dedotto dall'appellante, e cioè che il primo motivo di gravame è fondato (cfr. pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta in appello) l'accertamento dell'usurarietà della clausola che prevede gli interessi di mora da parte del Giudice di prime cure, si fonda sull'accertamento peritale effettuato dal C.T.U. evidentemente errato, e ciò sia nella parte in cui ha acclarato che il tasso moratorio del 18,96% rilevato dal C.T.U. all'atto della pattuizione (cfr. pag. 10 della relazione peritale) fosse superiore a quello “soglia”, sia nella parte in cui lo ha individuato in concreto nella misura del 19,96%, includendo nel computo anche il costo della clausola di estinzione anticipata.
Invero, poiché le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 2020 hanno sancito che la valutazione circa
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza l'usurarietà degli interessi di mora non può essere parametrata al tasso soglia individuato per gli interessi corrispettivi, bensì ad una "soglia" costituita dal T.E.G.M., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai Decreti Ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4 (conf. Cass. Civ., n.
15505/2022; Cass. Civ., n. 15007/2024).
Di talchè, assumendo quale parametro di riferimento per la verifica dell'usurarietà degli interessi di mora quello individuato dalla Corte di
Cassazione Civile a Sezioni Unite, considerato che nel periodo in cui è stato sottoscritto il contratto oggetto di causa – lasso temporale dal 01/4/2003 al
30/6/ 2011 - il tasso soglia di mora va determinato aggiungendo al
T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5, ne consegue che il tasso soglia usura moratorio per il mutuo era pari al 19,56%[ 10,94% ( EG ) + 2,1
(valore medio interessi mora) + 6,52, laddove quello pattuito era inferiore, pari al 18,96%.
Pertanto, stante l'erroneità dell'accertamento effettuato dal C.T.U. nominato, non essendovi alcuna usurarietà della clausola che prevede gli interessi di mora, ne consegue che erroneamente il Giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta dalla sig.ra in via principale e, CP_1
di conseguenza, ha condannato la Parte_1
alla restituzione, in favore dell'appellata, dell'importo di € 3.118,58
[...]
oltre interessi fino all'effettivo soddisfo. Di contro, stante la piena legittimità
e validità della pattuizione che stabilisce gli interessi moratori, la domanda attorea avrebbe dovuto essere rigettata.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 737/2022 del Giudice di
Pace di Salerno, la domanda della sig.ra volta ad Controparte_1
ottenere l'acceramento e declaratoria di nullità parziale del contratto di finanziamento n. 3424264 oggetto di causa limitatamente alla clausola che prevede gli interessi di mora è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata.
L'accoglimento del primo motivo di gravame rende superfluo lo scrutinio del secondo, relativo alle conseguenze giuridiche derivanti dalla nullità parziale del contratto di prestito per quanto riguarda la sola clausola che prevede gli interessi moratori, atteso che esso avrebbe dovuto essere esaminato solo nel caso in cui si fosse ravvisata la lamentata usurarietà degli stessi.
Costituitasi nel presente grado di giudizio, la parte appellata ha insistito, per il caso di accoglimento dell'impugnazione, perché fosse accolta la domanda, da lei proposta in via subordinata davanti al Giudice di Pace di
Salerno, avente ad oggetto la restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla a seguito della Parte_1
rideterminazione del piano di ammortamento con il tasso c.d. “ . in Pt_2
luogo di quello ultralegale pattuito, stante la lamentata discrasia tra il
T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello effettivamente applicato.
La domanda di parte appellata deve ritenersi ammissibile.
Con la sentenza n. 7940 del 2019 le Sezioni Unite Civili hanno infatti stabilito che “la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve, perchè non ne ha l'interesse, proporre appello incidentale e può riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perchè assorbite nella sentenza di primo grado nella comparsa di costituzione (Cass. Sez. Un. 12067 del 2007;
Cass. n. 24989 del 2013; Cass. n. 13411 del 2014)…... Né si può accedere alla diversa soluzione, per cui la costituzione dovrebbe avvenire nei venti giorni antecedenti l'udienza fissata nell'atto introduttivo dell'appello, invocando l'interesse pubblico al corretto e celere svolgimento del processo (il
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza c.d. principio del giusto processo), in quanto la parte destinataria della riproposizione di domande e di eccezioni assorbite in primo grado avrà la possibilità di argomentare l'infondatezza delle domande o delle eccezioni – peraltro sulla base di fatti già ritualmente allegati in causa – fino alla comparsa conclusionale”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne deriva che, essendo risultata la sig.ra , totalmente vittoriosa in primo CP_1
grado, in considerazione dell'accoglimento della domanda da questa proposta in via principale, assorbente peraltro rispetto a quella subordinata qui riproposta, l'odierna appellata non era tenuta a spiegare appello incidentale avverso la sentenza gravata.
La domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di nullità parziale del contratto di finanziamento n. 3424264 per divergenza tra indicato in contratto e quello effettivamente applicato, con CP_3
conseguente condanna della appellante alla restituzione delle somme Pt_1
illegittimamente percepite a titolo di interessi per € 2.828,34 oltre interessi dall'estinzione anticipata al soddisfo è infondata e va respinta.
Invero, occorre premettere che per procedere all'accertamento a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio della discrasia o meno del T.A.E.G. contrattualmente indicato rispetto a quello effettivamente applicato, occorre che la parte attrice, che invoca la sussistenza di tale divergenza, in ossequio al principio generale dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. fornisca la prova dei fatti costitutivi della domanda, cioè appunto della lamentata discrasia.
Orbene, nel caso di specie la sig.ra nell'atto di citazione CP_1
introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pagg. 2-3) si è limitata ad affermare che “il T.A.E.G. effettivo, calcolato in considerazione di tutte le componenti aggiuntive tra cui il costo della polizza assicurativa, noto alla
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza finanziatrice al momento della stipula, si attesta al 14,39% in luogo del
13,95% indicato in contratto”. Tuttavia la parte appellata, pur essendo a ciò onerata, non ha allegato, prima ancora che provato, le ragioni per cui la polizza assicurativa da lei sottoscritta avrebbe dovuto considerarsi
“obbligatoria” o “imposta” al fine dell'inclusione nel calcolo del T.A.E.G., limitandosi a rinviare ad una consulenza tecnica di parte (cfr. all. 5 della produzione di primo grado di parte appellata) che non esplica in alcun modo quali voci e costi siano state incluse nel computo del T.A.E.G., né il perché, indicando soltanto il totale delle somme asseritamente dovute all'attrice a titolo di indebito oggettivo.
Pertanto, stante il difetto di allegazione – prima ancora che di prova – della dedotta divergena tra contrattualmente indicato ed effettivamente CP_3
applicato, non avrebbe dovuto essere disposta neppure la consulenza tecnica d'ufficio contabile su tale aspetto, in quanto esplorativa, volta a supplire a carenze assertive e probatorie della parte attrice.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea diretta ad ottenere l'accertamento e declaratoria di nullità parziale del contratto di finanziamento n. n. 3424264 per divergenza tra CP_3
indicato in contratto e quello effettivamente applicato, con conseguente condanna della alla restituzione delle somme illegittimamente Pt_1
percepite è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata.
SULL'ESITO DEL GIUDIZIO
In considerazione dell'acquiescenza parziale alla sentenza n. 737/2022 limitatamente alla parte in cui è stata accolta la domanda della sig.ra di condanna della appellante al rimborso dei premi CP_1 Pt_1
assicurativi non goduti a causa dell'estinzione anticipata del prestito per €
52,62 e dell'accoglimento del gravame ne consegue che l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 737/2022 del Giudice di Pace di
Salerno va accolta la domanda della sig.ra di condanna Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza della alla restituzione di € Parte_1
52,62 a titolo di premi assicurativi non goduti e rigettate le domande attoree di accertamento e declaratoria di nullità del contratto finanziamento n.
3424264 per usurarietà degli interessi di mora e divergenza tra CP_3
indicato in contratto ed effettivamente applicato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
Stante l'accoglimento dell'appello le spese del primo grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, sono poste a carico di e, considerate la Controparte_1
natura, il valore (da € 1.100,00 fino ad € 5.200,00) e la complessità delle questioni (media), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.
n. 37/2018) in complessivi € 1.205,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 225,00 per la fase di studio;
€ 240,00 per la fase introduttiva;
€
335,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 405,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto dal Giudice di prime cure, sono poste definitivamente a carico di . Controparte_1
Infine, atteso che parte appellante ha provveduto a versare, in esecuzione della sentenza gravata, oggetto di integrale riforma, gli importi cui era stata condannata in favore della sig.ra ed i compensi Controparte_1
professionali in favore dell'Avv. ANGELO VICINANZA, dichiaratosi anticipatario (cfr. all.ti 3-4-5-6 della produzione di parte appellante), ne consegue che essi vanno condannati, ciascuno per quanto di ragione, alla restituzione, in favore della Parte_1
delle somme percepite in esecuzione della sentenza riformata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE DEL PRESENTE GRADO DI
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza GIUDIZIO
Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'appello, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore Controparte_1
(da € 1.100,00 ad € 5.200,00) e la complessità delle questioni (bassa), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 174,00 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'appello nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 737/2022 del Giudice di Pace di Salerno, accoglie la domanda della sig.ra di condanna Controparte_1
della alla restituzione di Parte_1
€ 52,62 a titolo di premi assicurativi non goduti e rigetta le domande attoree di accertamento e declaratoria di nullità del contratto finanziamento n. n. 3424264 per usurarietà degli interessi di mora e divergenza tra indicato in contratto ed effettivamente CP_3
applicato;
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 737/2022 del Giudice di Pace di Salerno, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano
[...]
in complessivi € 1.205,00 per compensi professionali, oltre rimborso
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. e pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di CP_1
[...]
3) Per l'effetto, condanna e l'Avvocato ANGELO Controparte_1
VICINANZA, ciascuno per quanto di ragione, alla restituzione, in favore della delle somme da Parte_1
quest'ultima ricevute in esecuzione della sentenza n. 737/2022 del
Giudice di Pace di Salerno;
4) Condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 174,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 24/3/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 7264/2022 – sentenza