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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1398/2023 e promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. A.D. Arnalidi;
Parte_1
Parte appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Lattanzio;
PA
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia l'Ecc. Corte di Appello di Torino, riformare integralmente la sentenza n. 247/2023 del
13.4.23 (nrg 3754/2021) e conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado: in via principale, nel merito: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del dei Parte_1 PA
pagina 1 di 10 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in PA favore di : Parte_1
1)Euro 5.584,41 per sorte capitale portata dalle fatture riepilogate nel prospetto prodotto sub.
Doc. n. 3;
2)Euro 1.258,26 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 D. lgs. N. 23/02, come novellato dal d. lgs n. 192/12, maturati sull'intero importo capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al
10.12.2021 (doc. n. 3), oltre interessi moratori maturandi dal 11.12.2021 sino al saldo;
3)Euro 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. lgs. N. 231/2002, come novellato dal d. lgs. N.
192/12, corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 7 fatture.
n via subordinata, nel merito: per le ragioni e per i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, Parte_1 PA per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di PA Parte_1
di ogni diversa, maggiore o minore, somma ritenuta dovuta a per (i)
[...] Parte_1 sorte capitale;
(ii) interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5, d. lgs. n. 231/02, come novellato dal d. lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura azionata sino al saldo e (iii) importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs, n. 231/02, come novellato dal d. lgs. n. 192/12, in relazione alla predetta sorte capitale:
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex DM n. 55/14, oltre Cpa, Iva, contributo unificato, marca e successive.
Parte appellata
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: in via preliminare: respingere l'impugnazione proposta da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Asti n. 247/23 nella causa r.g. 3754/2021, confermandone il contenuto e in via ulteriore ex art. 346 cpc accertare e dichiarare l'inefficacia della cessione di credito 30.1.2019 tra e CP_2 [...]
, nei confronti del , debitore ceduto, per le causali esposte in Parte_1 PA narrativa, ritenendo legittimo, corretto e liberatorio il pagamento delle fatture oggetto di causa;
dichiarare la carenza di legittimazione attiva di conseguente all'inefficacia della Parte_1 cessione di credito 20.1.19 nei confronti del debitore ceduto;
respingere la domanda di mandando il assolto da ogni Parte_1 PA domanda contro lo stesso proposta;
con il favore delle spese di causa e i diritti di patrocinio.
pagina 2 di 10 MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , cessionaria del credito vantato da per fornitura Gas, ha agito Parte_1 CP_2 in giudizio davanti al Tribunale di Asti nei confronti del per ottenere il PA pagamento di n. 7 fatture (euro 5.584,41), interessi moratori ex d. lgs. 2002 n. 231 e smi (euro
1.258,26) ed euro 280,00 ex art. 6 del d. lgs. 2002 n. 231 e smi.
Il convenuto si è costituito in giudizio osservando di avere provveduto al pagamento delle CP_1 fatture direttamente alla cedente ed eccependo che la cessione di credito azionata da parte attrice non può ritenersi perfezionata per mancanza di assenso e per omessa notifica, con conseguente inefficacia nei suoi confronti e carenza di legittimazione attiva di . Parte_1
1.1. Con la sentenza n. 247/2023, pubblicata in data 13.4.23, il Tribunale di Asti ha respinto le domande di parte attrice, con condanna della stessa a rimborsare al convenuto le spese CP_1 di causa [euro 4.000,00, oneri ed accessori (15%) compresi].
1.2. Il Tribunale ha respinto la domanda osservando che: (i) in tema di cessione dei crediti della
PA, trova applicazione la normativa di cui all'art. 9 della l. 2248/1965, Allegato E, che prevede che, qualora la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto PA e di cui al successivo RD 2440/23, RD che ha poi dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalla PA per somministrazioni, forniture, appalti, richiamando le previsioni di cui alla citata l. del 1985. La cessione dei crediti nei confronti di un ente pubblico e ancora in corso di esecuzione è quindi subordinata alla preventiva adesione della PA e quando l'atto di cessione non è espressamente accettato dall'amministrazione ceduta, lo stesso non è opponibile alla pubblica autorità coinvolta, privilegio che però spetta solo alla Stato e agli altri Enti pubblici territoriali e non ad altri enti pubblici, come ad esempio le asl, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento;
(ii) un secondo elemento che caratterizza la cessione del credito verso la PA è rappresentato dalla peculiare forma richiesta per l'atto di cessione. L'art. 69 RD 2440/1923 prevede infatti che le cessioni del credito devono essere notificate alla PA e l'art. 70 della medesima legge dispone che le cessioni devono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere e non possono cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse. Tali norme prescrivono a pena di inefficacia che qualora il debitore ceduto sia una PA, la cessione del credito deve rivestire specifici requisiti di forma e di contenuto,
e deve essere notificata alla PA al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico;
(iii) nel caso di specie ed in via assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'atto di cessione che
è stato notificato a mezzo PEC in data 1.2.19 al convenuto, non presenta tutti i requisiti CP_1
pagina 3 di 10 normativamente richiesti, atteso che in tale atto si fa genericamente riferimento a crediti nei confronti dei debitori indicati nel documento indicato sub allegato “A”. In particolare, il cedente (1) alla data del presente atto vanta nei confronti di ciascun debitore i crediti esistenti dovuti a fronte di prestazione di beni e/o servizi rese in favore dello stesso debitore, come indicati in dettaglio nei documenti sub allegato “A”, tuttavia non risulta esservi l'allegato “A” bensì unicamente l'allegato
“I” PROCURA SPECIALE E REVOCA, risultando dunque tale atto incompleto nelle sue parti essenziali, non emergendo né l'individuazione del debitore né alcuna specifica indicazione del titolo e dell'oggetto del credito che si intende cedere e, comunque, tale cessione non riguarda unicamente i crediti verso il solo ma attiene evidentemente, PA riferendosi a crediti nei confronti dei debitori indicati nei documenti sub allegato “A”, a crediti verso altri soggetti che, alla luce della scelta della cessione redatta nelle forme della scrittura privata autenticata, sono altre e diverse pubbliche amministrazioni.
2. Avverso detta sentenza ha proposto Appello censurando la decisione del Parte_1
Tribunale per i motivi di seguito sintetizzati.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione e comunque PA riponendo, ex art. 346 cpc, le eccezioni già formulate in primo grado e qui riprodotte nelle conclusioni in epigrafe.
3. Con il primo motivo di impugnazione, censura la prima parte della sentenza Parte_1 del Tribunale di Asti [riassunta al punto 1,2, sub (i)], rilevando che secondo la giurisprudenza di legittimità la normativa speciale di cui alla l. 1985 n 2248 e RD 2023 n. 2440 (che prevede il consenso dell'Amministrazione in caso di cessione di crediti) non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alle sole amministrazioni dello Stato, né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione di crediti.
Rileva ancora parte appellante che a tutto concedere troverebbe applicazione l'art. 106 del d. lgs.
2016 n. 50 (in base al quale “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla cessione”) e ribadisce che il PA
non ha minimamente allegato alcun valido rifiuto di cessione regolarmente notificato dal
[...] né nei confronti della né nei confronti delle società cedenti. CP_1 Pt_1
Ad avviso della banca appellante la sentenza è errata laddove si sofferma sulla previa adesione del per i contratti ancora in corso di esecuzione al momento della cessione, atteso che nel CP_1 caso è documentale che i crediti oggetto della cessione concernono somministrazioni di energia che, al momento della decisione del giudizio di primo grado, erano già state integralmente pagina 4 di 10 eseguite e fornite da , con conseguente irrilevanza della mancata adesione da parte CP_2 del CP_1
Replica il appellato osservando la giurisprudenza ex adverso citato si riferisce per lo più a CP_1 soggetti diversi da Enti territoriali quale è il e richiama altra giurisprudenza di legittimità CP_1
(Cass. 2016 n. 11041) ed amministrativa che afferma che la disciplina della cessione dei crediti verso lo Stato è riferibile alla PA nel suo complesso e quindi anche agli enti locali.
Quanto al richiamo all'art. 106 citato, parte appellata rileva che la norma non trova applicazione per gli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 del d. lgs. 2006 n. 163) per i quali deve ritenersi applicabile la normativa di cui agli artt. 68 e
70 r.d. 2440/1923. In ogni caso, il appellato osserva che non di appalto (secondo CP_1
l'accezione normativa di cui al d. lgs. 2006 n. 153) trattasi ma di un ODA (ordine di acquisto) predisposto sulla base e per adesione ad un accordo Consip (documento ex adverso prodotto) che tra l'altro ha come elemento essenziale il rapporto di durata che è il presupposto della convenzione a prezzi calmierati.
3.1. Con il secondo motivo di impugnazione, si duole delle motivazioni della Parte_1 sentenza impugnata relativamente ai profili sul (ii) e (iii) riportati al precedente punto 1.2. e, oltre alle considerazioni sulla non applicabilità al caso degli artt. 69 e 70 sopradelineati, rileva in fatto che l'atto di cessione (redatto nella forma della scrittura privata autenticata da Notaio) è stato notificato a mezzo pec unitamente all'allegato A al Comune appellato e che nel predetto allegato A vi è evidenza di tutte le fatture e del debitore. Nella specie è innegabile che la notifica della cessione abbia raggiunto lo scopo al quale era preordinata, essendo documentalmente provato che il ha avuto conoscenza delle mutata titolarità dei crediti oggetto della cessione, la CP_1 quale è stata inequivocabilmente ricevuta dal all'indirizzo pec PA risultante da iPA.
Replica il appellato rilevando la correttezza dei richiami operati dal primo giudice all'art. CP_1
70 del RD 20440 del 1923 e osserva che l'Allegato A non risulta allegato alla cessione poiché
l'allegato 1 è unicamente la Procura speciale e la Revoca.
3.3. Ex art. 346 cpc, il Comune appellato ribadisce che la comunicazione della cessione è invalida in quanto avvenuta a mezzo pec e non “notificata” come prevede l'art. 69 del RD citato, sottolinea che l'inosservanza delle norme sulla validità/forma/notifica della cessione rende Parte_1 carente di legittimazione attiva e osserva che “il fatto che la cessione di credito …è da ritenersi non perfezionata sotto vari aspetti dalla mancanza di forma, della mancanza di accettazione e della omessa notifica, il che consente in ogni caso di ritenere che il si sia PA liberato dalla propria obbligazione in forma corretta ed efficace pagamento come ha fatto ed ha provato di aver fatto a ”. CP_2
pagina 5 di 10 4. Successivamente la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e poi trattenuta a decisione collegiale.
5 L'appello è fondato nei termini che seguono.
5.1.In via preliminare la Corte rileva che la difesa di parte appellata afferente l'avvenuto pagamento del debito a non è provata: non vi è prova infatti che ai mandati di CP_2 pagamento, successivi alla notifica della cessione, sia stata data effettiva esecuzione, non risultando gli stessi né sottoscritti, né quitanzati.
Sempre in via preliminare la Corte osserva che anche nel giudizio di primo grado il
[...]
non ha mai contestato gli importi richiesti per interessi e quelli richiesti ex art. 6 PA del d. lgs. 2002 n. 231 e smi.
L'oggetto del presente giudizio concerne dunque solo gli aspetti formali (adesione, rifiuto e notifica) della cessione del credito afferente , credito relativo a forniture di Parte_2 gas e quindi a prestazioni già eseguite e per le quali sono state emesse le fatture oggetto di causa.
I due motivi di gravame possono essere congiuntamente esaminati.
5.2. Seppure la giurisprudenza più risalente aveva ritenuto che nei confronti dei soggetti pubblici non trovasse applicazione il principio della libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. e quindi che la cessione fosse subordinata alla preventiva accettazione dell'Ente Pubblico ex art. 9 all. E della l. 1985 n. 2248 e 70 del RD 1923 n. 2440, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la disciplina di cui alle norme sopracitate è riservata alla sola amministrazione dello
Stato e quindi non può essere applicata direttamente o in via analogica ad amministrazioni diverse atteso che “la disposizione in esame, che fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello
Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto - suscettibile di importare un anomalo affievolimento di diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto - al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa formazione” (Così Cass., SSUU, 2002 n. 15383 che richiama
SSUU 1998 n. 7414 e, con riferimento all'ordinamento regionale,Cass.1983n.1673).
Il punto è stato ulteriormente ancora ribadito nella giurisprudenza di legittimità (Cass.,
30658/2017, sez. I: Cass.,. 21747/2016; Cass., 20739/2015; Cass. 2760/2015; Cass.,
23273/2014; Cass., 17496/2008) e, in particolare, da Cass. 2019 n. 32788 che ha statuito che
“la ratio della decisione impugnata di ritenere applicabile la norma sulla contabilità pubblica (RD n.
pagina 6 di 10 2440 del 1923) anche agli enti territoriali diversi dallo Stato o dalle sue articolazioni è errata” e che, trattandosi di norma eccezionale, la stessa “riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”: con tale arresto, la Corte ha altresì specificato che tale principio di diritto rimane valido anche successivamente all'entrata in vigore del DPR 554/1999 (L. quadro sui lavori pubblici, poi superata dal codice appalti, D.lgs. 163/2006, e poi dai codici dei contratti susseguitisi, D.lgs.
50/2016 e D.lgs. 36/2023).
Da ultimo, l'argomento è stato ripreso da Cass. 2023 n. 29420 che ha escluso l'applicabilità dell'art. 9 all. E (richiamato dall'art. 70 co. 3 L. contabilità di Stato) alle PA diverse da quelle statali (nel caso di specie, ASL), salva la possibilità - per le parti - di accordarsi sull'estensione della disciplina di cui agli artt. 69 e 70 del RD 2023 n. 2440.
5.3. Stabilità dunque la validità della cessione senza necessità dell'adesione del trova CP_1 applicazione nel caso di specie l'art. 106 del d. lgs. 2016 n. 50 che per quanto qui interessa, dispone che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
La cessione è quindi opponibile al ove questi non l'abbia rifiutata entro 45 giorni dalla CP_1 notifica della cessione, rifiuto non sussistente nel caso di specie.
Sul punto resta solo da aggiungere che il richiamo del Comune appellato al diverso regime degli appalti speciali per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia non
è fondato, atteso il tenore dell'art. 114 comma 8 del d. lgs. 2006 n. 50 (“All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106. 108
e 112”) e la conseguente applicabilità al caso della disciplina generale in materia di cessione del contratto pubblico di cui all'art. 106 co. 13 D.lgs. 50/2016.
5.4. La cessione - dunque estranea all'abito di operatività del RD 1023 n. 2440 anche per quanto concerne requisiti intrinseci come invece erroneamente ritenuto dal primo giudice -è stata redatta per scrittura privata autenticata come richiesto dall'art. 106 citato, è pacifico che sia stata pagina 7 di 10 comunicata al Comune via Pec in data 31.1.19/ 1.2.19 ed è documentale che parte appellata si sia difesa anche nel merito, senza negare la fornitura del Gas e/o il credito di Parte_3
(salvo sostenere, senza provarlo, di averlo pagato, come delineato al precedente punto 5.1.).
Non vi è stato il “rifiuto” della cessione di cui all'art. 106 citato, ma il rileva che ex art. CP_1
69 del RD 1923 n. 2440 (peraltro, osserva questa Corte, anche ex art. 106 citato) le cessioni devono essere “notificate” al debitore ceduto, notifica che - secondo la tesi - non ammette equipollenti e deve avvenire nelle forme degli atti giudiziari.
La difesa è infondata e la notificazione della cessione come avvenuta è corretta.
Anche relativamente alla cessione codicistica, l'art. 1264 c.c. parla di “notifica” ma è da sempre pacifico che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”. (Così, ex multis, Cass. civ. n.
12734/2021).
Il che vale anche nei confronti delle ammistrazioni pubbliche, come affermato dalla Suprema
Corte con la sentenza 2018 n. 28390.
La Corte, che dopo aver ribadito la natura eccezionale dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 rispetto all'art. 1264 c.c., ma con riferimento a requisiti formali e non alla notificazione,
(“l'eccezionalità della prima norma (art. 69) rispetto alla seconda (art. 1264 c.c.), per quanto rileva ai presenti fini, riguarda il richiesto requisito formale dell'atto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) e non anche lo strumento per la sua notificazione al debitore ceduto, previsto da entrambe le norme richiamate e da interpretarsi quale atto a forma libera purché idoneo, avuto riguardo anche alle caratteristiche del ceduto, a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”), ha affermato il seguente principio di diritto: “in materia di cessione del credito, ove debitore sia taluno dei soggetti di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, ai fini dell'opponibilità al ceduto, fermo restando il requisito di forma di cui al citato articolo, la notificazione al ceduto prevista dal comma 1 della detta disposizione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore, avuto riguardo anche alle sue caratteristiche, nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”.
In conclusione, posto che la “notificazione “ di cui all'art. 69 del RD 1923 n. 2440 è un atto a forma libera purché idoneo a mettere il debitore in grado di conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, identiche conclusioni devono essere assunte per le “notifiche” delle cessioni che, come nel caso, ricadono sotto l'art. 106 del d. lgs 2006 n. 50.
La notifica della cessione all'indirizzo PEC del è dunque avvenuta PA correttamente, il Comune appellato è stato in grado di conoscere e ha conosciuto l'intervenuto pagina 8 di 10 mutamento del soggetto creditore e non ha opposto alcun rifiuto nei termini di legge (e il silenzio equivale ad accettazione).
Anche in relazione a tale punto le difese del appellato sono pertanto infondate. CP_1
6. Atteso quanto sopra esposto, in riforma dell'impugnata sentenza, il PA deve essere condannato a pagare a le seguenti somme: CP_1 Parte_1
-Euro 5.584,41 per sorte capitale portata dalle fatture oggetto di causa;
-Euro 1.258,26 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 D. lgs. N. 23/02 e smi, maturati sull'intero importo capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al 10.12.2021, oltre interessi moratori maturandi dal 11.12.2021 sino al saldo;
-Euro 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. lgs. N. 231/2002 e smi.
7. Stante il complessivo esito del giudizio, il appellato deve essere condannato a CP_1 rimborsare a parte appellante le spese di primo grado (liquidate nella misura indicata dal
Tribunale) e quelle del grado, (liquidate facendo applicazione del DM 2014 n. 55 e smi, scaglione da euro 5.200 a euro 26 mila, valori medi, esclusione della fase istruttoria non svoltasi), oltre le spese di CU di entrambi i gradi del giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella causa RG 1398/23 - ogni contraria istanza disattesa, in Parte_1 riforma della sentenza n. 247/2023 pubblicata in data 13.4.2023 dal Tribunale di Asti, così provvede:
Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a pagare a PA [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le seguenti somme: CP_3
• Euro 5.584,41 per sorte capitale portata dalle fatture oggetto di causa;
• Euro 1.258,26 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 D. lgs. N. 23/02 e smi, maturati sull'intero importo capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al 10.12.2021, oltre interessi moratori maturandi dal 11.12.2021 sino al saldo;
• Euro 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. lgs. N. 231/2002 e smi;
pagina 9 di 10 Condanna il in persona del pro tempore, a rimborsare a PA CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che Controparte_3 liquida:
• quanto al primo grado, in euro 4.000,00, oneri ed accessori (15%) compresi, oltre CU;
• quanto al secondo grado, in euro 3.966,00, oltre CU, iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
11/07/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1398/2023 e promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. A.D. Arnalidi;
Parte_1
Parte appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Lattanzio;
PA
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia l'Ecc. Corte di Appello di Torino, riformare integralmente la sentenza n. 247/2023 del
13.4.23 (nrg 3754/2021) e conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado: in via principale, nel merito: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del dei Parte_1 PA
pagina 1 di 10 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in PA favore di : Parte_1
1)Euro 5.584,41 per sorte capitale portata dalle fatture riepilogate nel prospetto prodotto sub.
Doc. n. 3;
2)Euro 1.258,26 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 D. lgs. N. 23/02, come novellato dal d. lgs n. 192/12, maturati sull'intero importo capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al
10.12.2021 (doc. n. 3), oltre interessi moratori maturandi dal 11.12.2021 sino al saldo;
3)Euro 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. lgs. N. 231/2002, come novellato dal d. lgs. N.
192/12, corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 7 fatture.
n via subordinata, nel merito: per le ragioni e per i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, Parte_1 PA per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di PA Parte_1
di ogni diversa, maggiore o minore, somma ritenuta dovuta a per (i)
[...] Parte_1 sorte capitale;
(ii) interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5, d. lgs. n. 231/02, come novellato dal d. lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura azionata sino al saldo e (iii) importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs, n. 231/02, come novellato dal d. lgs. n. 192/12, in relazione alla predetta sorte capitale:
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex DM n. 55/14, oltre Cpa, Iva, contributo unificato, marca e successive.
Parte appellata
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: in via preliminare: respingere l'impugnazione proposta da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Asti n. 247/23 nella causa r.g. 3754/2021, confermandone il contenuto e in via ulteriore ex art. 346 cpc accertare e dichiarare l'inefficacia della cessione di credito 30.1.2019 tra e CP_2 [...]
, nei confronti del , debitore ceduto, per le causali esposte in Parte_1 PA narrativa, ritenendo legittimo, corretto e liberatorio il pagamento delle fatture oggetto di causa;
dichiarare la carenza di legittimazione attiva di conseguente all'inefficacia della Parte_1 cessione di credito 20.1.19 nei confronti del debitore ceduto;
respingere la domanda di mandando il assolto da ogni Parte_1 PA domanda contro lo stesso proposta;
con il favore delle spese di causa e i diritti di patrocinio.
pagina 2 di 10 MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , cessionaria del credito vantato da per fornitura Gas, ha agito Parte_1 CP_2 in giudizio davanti al Tribunale di Asti nei confronti del per ottenere il PA pagamento di n. 7 fatture (euro 5.584,41), interessi moratori ex d. lgs. 2002 n. 231 e smi (euro
1.258,26) ed euro 280,00 ex art. 6 del d. lgs. 2002 n. 231 e smi.
Il convenuto si è costituito in giudizio osservando di avere provveduto al pagamento delle CP_1 fatture direttamente alla cedente ed eccependo che la cessione di credito azionata da parte attrice non può ritenersi perfezionata per mancanza di assenso e per omessa notifica, con conseguente inefficacia nei suoi confronti e carenza di legittimazione attiva di . Parte_1
1.1. Con la sentenza n. 247/2023, pubblicata in data 13.4.23, il Tribunale di Asti ha respinto le domande di parte attrice, con condanna della stessa a rimborsare al convenuto le spese CP_1 di causa [euro 4.000,00, oneri ed accessori (15%) compresi].
1.2. Il Tribunale ha respinto la domanda osservando che: (i) in tema di cessione dei crediti della
PA, trova applicazione la normativa di cui all'art. 9 della l. 2248/1965, Allegato E, che prevede che, qualora la cessione del credito derivi da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto PA e di cui al successivo RD 2440/23, RD che ha poi dedicato una specifica disciplina alle somme dovute dalla PA per somministrazioni, forniture, appalti, richiamando le previsioni di cui alla citata l. del 1985. La cessione dei crediti nei confronti di un ente pubblico e ancora in corso di esecuzione è quindi subordinata alla preventiva adesione della PA e quando l'atto di cessione non è espressamente accettato dall'amministrazione ceduta, lo stesso non è opponibile alla pubblica autorità coinvolta, privilegio che però spetta solo alla Stato e agli altri Enti pubblici territoriali e non ad altri enti pubblici, come ad esempio le asl, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento;
(ii) un secondo elemento che caratterizza la cessione del credito verso la PA è rappresentato dalla peculiare forma richiesta per l'atto di cessione. L'art. 69 RD 2440/1923 prevede infatti che le cessioni del credito devono essere notificate alla PA e l'art. 70 della medesima legge dispone che le cessioni devono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere e non possono cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse. Tali norme prescrivono a pena di inefficacia che qualora il debitore ceduto sia una PA, la cessione del credito deve rivestire specifici requisiti di forma e di contenuto,
e deve essere notificata alla PA al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico;
(iii) nel caso di specie ed in via assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'atto di cessione che
è stato notificato a mezzo PEC in data 1.2.19 al convenuto, non presenta tutti i requisiti CP_1
pagina 3 di 10 normativamente richiesti, atteso che in tale atto si fa genericamente riferimento a crediti nei confronti dei debitori indicati nel documento indicato sub allegato “A”. In particolare, il cedente (1) alla data del presente atto vanta nei confronti di ciascun debitore i crediti esistenti dovuti a fronte di prestazione di beni e/o servizi rese in favore dello stesso debitore, come indicati in dettaglio nei documenti sub allegato “A”, tuttavia non risulta esservi l'allegato “A” bensì unicamente l'allegato
“I” PROCURA SPECIALE E REVOCA, risultando dunque tale atto incompleto nelle sue parti essenziali, non emergendo né l'individuazione del debitore né alcuna specifica indicazione del titolo e dell'oggetto del credito che si intende cedere e, comunque, tale cessione non riguarda unicamente i crediti verso il solo ma attiene evidentemente, PA riferendosi a crediti nei confronti dei debitori indicati nei documenti sub allegato “A”, a crediti verso altri soggetti che, alla luce della scelta della cessione redatta nelle forme della scrittura privata autenticata, sono altre e diverse pubbliche amministrazioni.
2. Avverso detta sentenza ha proposto Appello censurando la decisione del Parte_1
Tribunale per i motivi di seguito sintetizzati.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione e comunque PA riponendo, ex art. 346 cpc, le eccezioni già formulate in primo grado e qui riprodotte nelle conclusioni in epigrafe.
3. Con il primo motivo di impugnazione, censura la prima parte della sentenza Parte_1 del Tribunale di Asti [riassunta al punto 1,2, sub (i)], rilevando che secondo la giurisprudenza di legittimità la normativa speciale di cui alla l. 1985 n 2248 e RD 2023 n. 2440 (che prevede il consenso dell'Amministrazione in caso di cessione di crediti) non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alle sole amministrazioni dello Stato, né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione di crediti.
Rileva ancora parte appellante che a tutto concedere troverebbe applicazione l'art. 106 del d. lgs.
2016 n. 50 (in base al quale “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla cessione”) e ribadisce che il PA
non ha minimamente allegato alcun valido rifiuto di cessione regolarmente notificato dal
[...] né nei confronti della né nei confronti delle società cedenti. CP_1 Pt_1
Ad avviso della banca appellante la sentenza è errata laddove si sofferma sulla previa adesione del per i contratti ancora in corso di esecuzione al momento della cessione, atteso che nel CP_1 caso è documentale che i crediti oggetto della cessione concernono somministrazioni di energia che, al momento della decisione del giudizio di primo grado, erano già state integralmente pagina 4 di 10 eseguite e fornite da , con conseguente irrilevanza della mancata adesione da parte CP_2 del CP_1
Replica il appellato osservando la giurisprudenza ex adverso citato si riferisce per lo più a CP_1 soggetti diversi da Enti territoriali quale è il e richiama altra giurisprudenza di legittimità CP_1
(Cass. 2016 n. 11041) ed amministrativa che afferma che la disciplina della cessione dei crediti verso lo Stato è riferibile alla PA nel suo complesso e quindi anche agli enti locali.
Quanto al richiamo all'art. 106 citato, parte appellata rileva che la norma non trova applicazione per gli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 del d. lgs. 2006 n. 163) per i quali deve ritenersi applicabile la normativa di cui agli artt. 68 e
70 r.d. 2440/1923. In ogni caso, il appellato osserva che non di appalto (secondo CP_1
l'accezione normativa di cui al d. lgs. 2006 n. 153) trattasi ma di un ODA (ordine di acquisto) predisposto sulla base e per adesione ad un accordo Consip (documento ex adverso prodotto) che tra l'altro ha come elemento essenziale il rapporto di durata che è il presupposto della convenzione a prezzi calmierati.
3.1. Con il secondo motivo di impugnazione, si duole delle motivazioni della Parte_1 sentenza impugnata relativamente ai profili sul (ii) e (iii) riportati al precedente punto 1.2. e, oltre alle considerazioni sulla non applicabilità al caso degli artt. 69 e 70 sopradelineati, rileva in fatto che l'atto di cessione (redatto nella forma della scrittura privata autenticata da Notaio) è stato notificato a mezzo pec unitamente all'allegato A al Comune appellato e che nel predetto allegato A vi è evidenza di tutte le fatture e del debitore. Nella specie è innegabile che la notifica della cessione abbia raggiunto lo scopo al quale era preordinata, essendo documentalmente provato che il ha avuto conoscenza delle mutata titolarità dei crediti oggetto della cessione, la CP_1 quale è stata inequivocabilmente ricevuta dal all'indirizzo pec PA risultante da iPA.
Replica il appellato rilevando la correttezza dei richiami operati dal primo giudice all'art. CP_1
70 del RD 20440 del 1923 e osserva che l'Allegato A non risulta allegato alla cessione poiché
l'allegato 1 è unicamente la Procura speciale e la Revoca.
3.3. Ex art. 346 cpc, il Comune appellato ribadisce che la comunicazione della cessione è invalida in quanto avvenuta a mezzo pec e non “notificata” come prevede l'art. 69 del RD citato, sottolinea che l'inosservanza delle norme sulla validità/forma/notifica della cessione rende Parte_1 carente di legittimazione attiva e osserva che “il fatto che la cessione di credito …è da ritenersi non perfezionata sotto vari aspetti dalla mancanza di forma, della mancanza di accettazione e della omessa notifica, il che consente in ogni caso di ritenere che il si sia PA liberato dalla propria obbligazione in forma corretta ed efficace pagamento come ha fatto ed ha provato di aver fatto a ”. CP_2
pagina 5 di 10 4. Successivamente la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e poi trattenuta a decisione collegiale.
5 L'appello è fondato nei termini che seguono.
5.1.In via preliminare la Corte rileva che la difesa di parte appellata afferente l'avvenuto pagamento del debito a non è provata: non vi è prova infatti che ai mandati di CP_2 pagamento, successivi alla notifica della cessione, sia stata data effettiva esecuzione, non risultando gli stessi né sottoscritti, né quitanzati.
Sempre in via preliminare la Corte osserva che anche nel giudizio di primo grado il
[...]
non ha mai contestato gli importi richiesti per interessi e quelli richiesti ex art. 6 PA del d. lgs. 2002 n. 231 e smi.
L'oggetto del presente giudizio concerne dunque solo gli aspetti formali (adesione, rifiuto e notifica) della cessione del credito afferente , credito relativo a forniture di Parte_2 gas e quindi a prestazioni già eseguite e per le quali sono state emesse le fatture oggetto di causa.
I due motivi di gravame possono essere congiuntamente esaminati.
5.2. Seppure la giurisprudenza più risalente aveva ritenuto che nei confronti dei soggetti pubblici non trovasse applicazione il principio della libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. e quindi che la cessione fosse subordinata alla preventiva accettazione dell'Ente Pubblico ex art. 9 all. E della l. 1985 n. 2248 e 70 del RD 1923 n. 2440, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la disciplina di cui alle norme sopracitate è riservata alla sola amministrazione dello
Stato e quindi non può essere applicata direttamente o in via analogica ad amministrazioni diverse atteso che “la disposizione in esame, che fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello
Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto - suscettibile di importare un anomalo affievolimento di diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto - al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa formazione” (Così Cass., SSUU, 2002 n. 15383 che richiama
SSUU 1998 n. 7414 e, con riferimento all'ordinamento regionale,Cass.1983n.1673).
Il punto è stato ulteriormente ancora ribadito nella giurisprudenza di legittimità (Cass.,
30658/2017, sez. I: Cass.,. 21747/2016; Cass., 20739/2015; Cass. 2760/2015; Cass.,
23273/2014; Cass., 17496/2008) e, in particolare, da Cass. 2019 n. 32788 che ha statuito che
“la ratio della decisione impugnata di ritenere applicabile la norma sulla contabilità pubblica (RD n.
pagina 6 di 10 2440 del 1923) anche agli enti territoriali diversi dallo Stato o dalle sue articolazioni è errata” e che, trattandosi di norma eccezionale, la stessa “riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse”: con tale arresto, la Corte ha altresì specificato che tale principio di diritto rimane valido anche successivamente all'entrata in vigore del DPR 554/1999 (L. quadro sui lavori pubblici, poi superata dal codice appalti, D.lgs. 163/2006, e poi dai codici dei contratti susseguitisi, D.lgs.
50/2016 e D.lgs. 36/2023).
Da ultimo, l'argomento è stato ripreso da Cass. 2023 n. 29420 che ha escluso l'applicabilità dell'art. 9 all. E (richiamato dall'art. 70 co. 3 L. contabilità di Stato) alle PA diverse da quelle statali (nel caso di specie, ASL), salva la possibilità - per le parti - di accordarsi sull'estensione della disciplina di cui agli artt. 69 e 70 del RD 2023 n. 2440.
5.3. Stabilità dunque la validità della cessione senza necessità dell'adesione del trova CP_1 applicazione nel caso di specie l'art. 106 del d. lgs. 2016 n. 50 che per quanto qui interessa, dispone che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
La cessione è quindi opponibile al ove questi non l'abbia rifiutata entro 45 giorni dalla CP_1 notifica della cessione, rifiuto non sussistente nel caso di specie.
Sul punto resta solo da aggiungere che il richiamo del Comune appellato al diverso regime degli appalti speciali per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia non
è fondato, atteso il tenore dell'art. 114 comma 8 del d. lgs. 2006 n. 50 (“All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106. 108
e 112”) e la conseguente applicabilità al caso della disciplina generale in materia di cessione del contratto pubblico di cui all'art. 106 co. 13 D.lgs. 50/2016.
5.4. La cessione - dunque estranea all'abito di operatività del RD 1023 n. 2440 anche per quanto concerne requisiti intrinseci come invece erroneamente ritenuto dal primo giudice -è stata redatta per scrittura privata autenticata come richiesto dall'art. 106 citato, è pacifico che sia stata pagina 7 di 10 comunicata al Comune via Pec in data 31.1.19/ 1.2.19 ed è documentale che parte appellata si sia difesa anche nel merito, senza negare la fornitura del Gas e/o il credito di Parte_3
(salvo sostenere, senza provarlo, di averlo pagato, come delineato al precedente punto 5.1.).
Non vi è stato il “rifiuto” della cessione di cui all'art. 106 citato, ma il rileva che ex art. CP_1
69 del RD 1923 n. 2440 (peraltro, osserva questa Corte, anche ex art. 106 citato) le cessioni devono essere “notificate” al debitore ceduto, notifica che - secondo la tesi - non ammette equipollenti e deve avvenire nelle forme degli atti giudiziari.
La difesa è infondata e la notificazione della cessione come avvenuta è corretta.
Anche relativamente alla cessione codicistica, l'art. 1264 c.c. parla di “notifica” ma è da sempre pacifico che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”. (Così, ex multis, Cass. civ. n.
12734/2021).
Il che vale anche nei confronti delle ammistrazioni pubbliche, come affermato dalla Suprema
Corte con la sentenza 2018 n. 28390.
La Corte, che dopo aver ribadito la natura eccezionale dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 rispetto all'art. 1264 c.c., ma con riferimento a requisiti formali e non alla notificazione,
(“l'eccezionalità della prima norma (art. 69) rispetto alla seconda (art. 1264 c.c.), per quanto rileva ai presenti fini, riguarda il richiesto requisito formale dell'atto di cessione (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) e non anche lo strumento per la sua notificazione al debitore ceduto, previsto da entrambe le norme richiamate e da interpretarsi quale atto a forma libera purché idoneo, avuto riguardo anche alle caratteristiche del ceduto, a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”), ha affermato il seguente principio di diritto: “in materia di cessione del credito, ove debitore sia taluno dei soggetti di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, ai fini dell'opponibilità al ceduto, fermo restando il requisito di forma di cui al citato articolo, la notificazione al ceduto prevista dal comma 1 della detta disposizione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore, avuto riguardo anche alle sue caratteristiche, nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”.
In conclusione, posto che la “notificazione “ di cui all'art. 69 del RD 1923 n. 2440 è un atto a forma libera purché idoneo a mettere il debitore in grado di conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, identiche conclusioni devono essere assunte per le “notifiche” delle cessioni che, come nel caso, ricadono sotto l'art. 106 del d. lgs 2006 n. 50.
La notifica della cessione all'indirizzo PEC del è dunque avvenuta PA correttamente, il Comune appellato è stato in grado di conoscere e ha conosciuto l'intervenuto pagina 8 di 10 mutamento del soggetto creditore e non ha opposto alcun rifiuto nei termini di legge (e il silenzio equivale ad accettazione).
Anche in relazione a tale punto le difese del appellato sono pertanto infondate. CP_1
6. Atteso quanto sopra esposto, in riforma dell'impugnata sentenza, il PA deve essere condannato a pagare a le seguenti somme: CP_1 Parte_1
-Euro 5.584,41 per sorte capitale portata dalle fatture oggetto di causa;
-Euro 1.258,26 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 D. lgs. N. 23/02 e smi, maturati sull'intero importo capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al 10.12.2021, oltre interessi moratori maturandi dal 11.12.2021 sino al saldo;
-Euro 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. lgs. N. 231/2002 e smi.
7. Stante il complessivo esito del giudizio, il appellato deve essere condannato a CP_1 rimborsare a parte appellante le spese di primo grado (liquidate nella misura indicata dal
Tribunale) e quelle del grado, (liquidate facendo applicazione del DM 2014 n. 55 e smi, scaglione da euro 5.200 a euro 26 mila, valori medi, esclusione della fase istruttoria non svoltasi), oltre le spese di CU di entrambi i gradi del giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella causa RG 1398/23 - ogni contraria istanza disattesa, in Parte_1 riforma della sentenza n. 247/2023 pubblicata in data 13.4.2023 dal Tribunale di Asti, così provvede:
Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a pagare a PA [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le seguenti somme: CP_3
• Euro 5.584,41 per sorte capitale portata dalle fatture oggetto di causa;
• Euro 1.258,26 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 D. lgs. N. 23/02 e smi, maturati sull'intero importo capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al 10.12.2021, oltre interessi moratori maturandi dal 11.12.2021 sino al saldo;
• Euro 280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. lgs. N. 231/2002 e smi;
pagina 9 di 10 Condanna il in persona del pro tempore, a rimborsare a PA CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che Controparte_3 liquida:
• quanto al primo grado, in euro 4.000,00, oneri ed accessori (15%) compresi, oltre CU;
• quanto al secondo grado, in euro 3.966,00, oltre CU, iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
11/07/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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