TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 14/05/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 18570/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 8.30 è presente per parte ricorrente l'avv. D'AMICO MARIA TERESA che prende atto del provvedimento di annullamento dell'iscrizione del ricorrente alla
Gestione Artigiani e del relativo provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito impugnato.
E' pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA.
I procuratori chiedono che venga dichiarata cessata la materia del contendere. L'avv.
D'Amico insiste nella condanna alle spese di lite disponendone la distrazione nei propri confronti;
l'avv. Sparacino chiede la compensazione.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 8.50
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 18570/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. D'AMICO MARIA TERESA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in BAGHERIA, via
Giovanni Boccaccio n. 17, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in CP_2
Roma ed elettivamente nell'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Palermo, via Laurana n. 59, con l'Avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
Oggetto: opposizione ad Avviso di addebito (Gestione Artigiani).
All'udienza del 14 maggio 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 59620240002803308000.
❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_1
che liquida in euro 852,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge
2 disponendone loa distrazione in favore dell'avv. D'Amico Maria Teresa dichiaratasi antistataria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024 convenne in giudizio Parte_1
innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale opponendo l'avviso di addebito n°
59620240002803308000 notificato in data 13.11.2024, con il quale gli veniva chiesto dall' il pagamento del complessivo importo di euro 4.667,81, a titolo di omesso CP_2
versamento, in favore della Gestione Artigiani, a titolo di contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi e sanzioni, relativamente al periodo ottobre 2022 a settembre 2023.
A sostegno del ricorso eccepiva l'insussistenza dei presupposti per la permanenza della propria iscrizione alla Gestione Commercianti non essendo più socio accomandatario a far data dalla nomina del nuovo socio avvenuta il 09.02.2021 (
[...]
e non svolgendo più da allora alcuna attività artigianale e commerciale e/o CP_3
similari.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale rappresentando che la posizione del ricorrente era stata riesaminata e che l'Istituto aveva “proceduto in autotutela disponendo la cancellazione dalla Gestione
Artigiani al 29.07.2021 con conseguente annullamento dell'avviso di addebito
59620240002803308000 e di ogni altra pretesa contributiva correlata”.
La causa, di natura documentale, all'odierna udienza, sulla concorde richiesta delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti (cfr. Provvedimento in autotutela del 24.3.2025: “Di seguito, all'esito dell'istruttoria, veniva riscontrata l'assenza degli elementi soggettivi e oggettivi legittimanti la permanenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani. Ed invero, da un lato, come evidenziato in ricorso, il signor cessava di ricoprire la carica di Pt_1
socio accomandatario della London Cafè di Michele & C. S.A.S. in data 9.2.2021; dall'altro, dirimente ogni questione circa l'insussistenza dei requisiti legittimanti
l'iscrizione alla gestione commercianti, il predetto cessava l'attività della
[...]
in data 29.07.2021 come da visura camerale e da cessazione Parte_2
3 della partita IVA. Preso atto di questi rilievi di tipo oggettivo, acclarata l'assenza dei presupposti legittimanti la persistenza dell'obbligo contributivo presso la Pt_3
“artigiani” [..] Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra,
l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto DISPONE l'annullamento del provvedimento in oggetto la cancellazione dalla gestione artigiani al 29.07.2021 con conseguente annullamento dell'avviso di addebito
59620240002803308000 e di ogni altra pretesa contributiva correlata”) e verificata la corrispondenza degli importi sgravati con quelli richiesti nell'avviso di addebito opposto, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale, vengono poste a dell'Istituto e si liquidano come in dispositivo (in base alle tariffe minime e all'attività effettivamente espletata) disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza aver riscosso compenso alcuno
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 14 maggio 2025
IL GIUDICE Claudia Gentile
4