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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato,
a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 7346/2024 del R.G.
Tra
nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Naty;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente impugnava la comunicazione dell' datata 23.08.2024, con cui l'Istituto le comunicava che CP_1
“La informo che la pensione n. 07817491 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal
1 giugno 2021. Il ricalcolo comprende la: - revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). CONGUAGLIO
LORDO Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 ottobre 2022, un debito a suo carico di euro 11.547,19..”.
Ha chiesto di accertare l'insussistenza dell'indebito. Si è costituito tempestivamente l' allegando che “L'indebito per cui è causa nasce in ragione delle CP_1 circostanze di seguito evidenziate. Con verbale n. 3930891407434, la ricorrente veniva riconosciuta invalida
100% dal 06.2021 (doc.1) A seguito del predetto riconoscimento, in data 23.11.2021, trasmetteva per via telematica all'istituto modello AP70 (doc.1-2-2a) Nel predetto modello, la ricorrente dichiarava di non percepire redditi da lavoro o similari. In virtù della predetta dichiarazione, la prestazione di invalidità civile
(come emerge dal prospetto t08.pdf in atti), veniva erogata unitamente alla maggiorazione sociale. Orbene, a seguito di successivi controlli, emergeva che la ricorrente aveva inoltrato all'Istituto una dichiarazione mendace, in quanto titolare di redditi da lavoro dipendente, come da risultanze dell'Agenzia delle Entrate allegate (doc.4,5,6,). Si procedeva, dunque, a calcolare l'importo indebitamente erogato.” L' ha inoltre dedotto: “Si ricordi, al riguardo, che le prestazioni collegate al reddito, come quella di cui CP_1 si tratta, sono provvisorie e vengono erogate sui dati reddituali a preventivo, salvo essere rimodulate, con conguaglio negativo generante l'indebito, nel momento in cui vengono forniti (dal pensionato con 730, o tramite accertamento dell'elaboratore centrale pensioni) nell'anno successivo di riferimento, i dati reddituali a consuntivo. Non vi è errore dell' , pertanto, in quelle situazioni in cui lo stesso cominci ad erogare una CP_2 prestazione basandosi su un'autocertificazione della parte istante, salvo poi accertare, in un momento successivo, che la predetta non era conforme al vero. L'orientamento giurisprudenziale che valorizza il legittimo affidamento del percipiente non può dirsi, nel caso di specie, calzante. Non poteva, del resto, la ricorrente non immaginare che il reddito da lavoro dipendente incidesse sulla misura della prestazione erogata (secondo la dichiarazione dei redditi, nel 2021 la stessa ha percepito un reddito di € 22.549,60)”.
1 Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Nel merito deve applicarsi il principio di diritto espresso dalla Corte di Legittimità in materia di onere della prova.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
Nel caso che ci occupa la ricorrente non ha provato i requisiti previsti per la fruizione della maggiorazione sociale.
La maggiorazione sociale.
Deve seguirsi l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità che afferma la natura assistenziale della maggiorazione sociale (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 20/05/2021, n. 13915).
La Corte afferma infatti: “La formulazione del motivo si incentra sulla natura assistenziale e non previdenziale della prestazione indebita che è, come si è detto, la maggiorazione sociale prevista dalla L. n.
448 del 2001, art. 38 sull'assegno sociale erogato ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 19.
In sostanza, per il ricorrente, se l'indebito è riferito ad una prestazione assistenziale, al di fuori delle ipotesi qui non ricorrenti espressamente regolate dalla legge, l'unica disciplina applicabile sarebbe l'art. 2033 c.c. che non subordina l'obbligo di restituzione a particolari stati soggettivi dell'accipiens, tranne che per la decorrenza degli interessi.
7. In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma
1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del
2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
8. All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L.
n. 448 del 2001, art. 38.
La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10, e CP_1
2 della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. (...).
9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi Euro 516,46.
10. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.”
Il regime dell'indebito inerente alla maggiorazione sociale.
La Corte afferma nella suddetta pronuncia: “b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".”
Nella fattispecie concreta in esame, nel rapporto tra l'assistito e l'ente pubblico, deve ritenersi che l'assistito
– nell'ambito di una relazione che deve conformarsi all'osservanza dei principi di correttezza e buona fede – deve comunicare all' le variazioni reddituali che possano comportare un rilevante incremento del CP_1 reddito, in modo da escludere la necessità dell'assistenza. L' nella fattispecie concreta in esame ha allegato che la ricorrente già dal 2021 fruiva di un reddito da CP_1 lavoro dipendente.
La suddetta circostanza inerente alla fruizione di reddito da lavoro dipendente non è stata specificamente contestata dalla ricorrente, di tal che deve ritenersi provata (cfr. anche doc. in atti allegata dall' ). CP_1
La Corte di Legittimità (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023) ha infatti affermato “16.1. - Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 3245/2003; Cass. n. 5363/2012; Cass. n.
26859/2013; Cass. n. 26395/2016; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 21675/2018; Cass. n. 5140/2020; Cass. n.
20556/2021; Cass. n. 2223/2022; Cass. n. 9439/2022), il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416
c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.”
La ricorrente non ha effettuato alcuna comunicazione in merito ai redditi derivanti da lavoro dipendente negli anni 2021 e 2022 (cfr. doc. in atti prodotta dall' ). CP_1
3 L'ammontare dei suddetti redditi esclude la necessità di una somma da accreditare alla ricorrente a titolo assistenziale a carico delle risorse pubbliche ed, inoltre, esclude un ragionevole e legittimo affidamento in capo alla stessa ricorrente.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso il 12.03.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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