Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184
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25 novembre 2010
Art. 8. Nuovi stipendi 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| | | Stipendi annui
| |Incrementi mensili | lordi (12
Gradi |Parametri| lordi | mensilita')
| |---------------------------------------
| | Euro | Euro
=====================================================================
Tenente Colonnello/| | |
Maggiore | 150,00 | 11,88 | 24.847,50
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 11,44 | 23.936,43
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 11,00 | 23.025,35
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 10,55 | 22.072,86
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
Aiutante s.UPS | | |
"Luogotenente"/ | | |
Maresciallo | | |
Aiutante | | |
Luogotenente | 139,00 | 11,00 | 23.025,35
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
Aiutante s.UPS/ | | |
Maresciallo | | |
Aiutante (con 8 | | |
anni nel grado) | 135,50 | 10,73 | 22.445,58
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
Aiutante | | |
s.UPS/Maresciallo | | |
Aiutante | 133,00 | 10,53 | 22.031,45
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Maresciallo capo | 128,00 | 10,13 | 21.203,20
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
ordinario | 124,00 | 9,82 | 20.540,60
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,75 | 9,56 | 20.002,24
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo | | |
(con 8 anni nel | | |
grado) | 122,50 | 9,70 | 20.292,13
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo | 120,25 | 9,52 | 19.919,41
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere | 116,25 | 9,20 | 19.256,81
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere | 112,25 | 8,89 | 18.594,21
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto | | |
(con 8 anni nel | | |
grado) | 113,50 | 8,99 | 18.801,28
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto | 111,50 | 8,83 | 18.469,98
---------------------------------------------------------------------
Appuntato | 108,00 | 8,55 | 17.890,20
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere scelto/| | |
Finanziere scelto | 104,50 | 8,27 | 17.310,43
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere/ | | |
Finanziere | 101,25 | 8,02 | 16.772,06
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| | | Stipendi annui
| |Incrementi mensili | lordi (12
Gradi |Parametri| lordi | mensilita')
| |---------------------------------------
| | Euro | Euro
=====================================================================
Tenente Colonnello/| | |
Maggiore | 150,00 | 100,00 | 25.905,00
---------------------------------------------------------------------
Capitano | 144,50 | 96,33 | 24.955,15
---------------------------------------------------------------------
Tenente | 139,00 | 92,67 | 24.005,30
---------------------------------------------------------------------
Sottotenente | 133,25 | 88,83 | 23.012,28
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
Aiutante s.UPS | | |
"Luogotenente"/ | | |
Maresciallo | | |
Aiutante | | |
Luogotenente | 139,00 | 92,6724.005,30 |
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
Aiutante s.UPS/ | | |
Maresciallo | | |
Aiutante (con 8 | | |
anni nel grado) | 135,50 | 90,33 | 23.400,85
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
Aiutante s.UPS/ | | |
Maresciallo | | |
Aiutante | 133,00 | 88,67 | 22.969,10
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo capo | 128,00 | 85,33 | 22.105,60
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | | |
ordinario | 124,00 | 82,67 | 21.414,80
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo | 120,75 | 80,50 | 20.853,53
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo | | |
(con 8 anni nel | | |
grado) | 122,50 | 81,67 | 21.155,75
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere capo | 120,25 | 80,17 | 20.767,18
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere | 116,25 | 77,50 | 20.076,38
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere | 112,25 | 74,83 | 19.385,58
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto | | |
(con 8 anni nel | | |
grado) | 113,50 | 75,67 | 19.601,45
---------------------------------------------------------------------
Appuntato scelto | 111,50 | 74,33 | 19.256,05
---------------------------------------------------------------------
Appuntato | 108,00 | 72,00 | 18.651,60
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere scelto/| | |
Finanziere scelto | 104,50 | 69,67 | 18.047,15
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere/ | | |
Finanziere | 101,25 | 67,50 | 17.485,88
3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell' articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 .
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 :
«Art. 20 (Nuovi Stipendi). - 1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell' articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell' articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall' articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell' articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e', pertanto, incrementato nelle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall' articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119, supplemento ordinario:
«Art. 25 (Nuovi stipendi). - 1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all' articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 , in applicazione dell' articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222 , viene retrodatata al 1° febbraio 2007.
2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 , non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni, e dell'applicazione dell' articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 .».
- Per il testo dell' articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 193 , si veda nelle note all'art. 2.
- La legge 29 aprile 1976, n. 177 , recante «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Per il testo dell' articolo 2, comma 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.: si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 19, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 :
«3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995 .».
Entrata in vigore il 25 novembre 2010
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