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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1481/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del
GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.441/2021
emesso dal Tribunale di Lecco, iscritta al n. 1481 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi per l'anno 2021 da:
(C.F. ),rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TURCHETTI ANNAMARIA presso il quale è anche elettivamente domiciliata in
Arsago Seprio, Via Roma n. 64
– attore apponente -
Contro
e per essa (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. PESENTI MARCO presso il quale è anche elettivamente domiciliata in
Milano in Via Correggio 43
– convenuta opposta -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte opponente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e
conclusione disattesa, così giudicare:
In via preliminare:
Per tutti i motivi illustrati ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648
C.P.C., alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto,
essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, in particolare
stante le discordanze numeriche tra i contratti menzionati in premessa ed i
corrispondenti allegati al fascicolo monitorio, oltre che per inidoneità ed
insufficienza a giustificare un siffatto provvedimento degli estratti conto prodotti da
Parte ricorrente.
Sempre in via preliminare:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire, a stare in giudizio e
processuale di per mancanza di titolarità del diritto di Controparte_1
credito azionato e per difetto di titolarità della posizione soggettiva vantati.
Accertare e dichiarare l'inefficacia della costituzione in mora, della comunicazione
di cessione del credito e il difetto della decadenza dal beneficio del termine, con
conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio.
Conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque
inefficace il decreto ingiuntivo n. 441/2021 – n. 509/2021 R.G. notificato il
24.5.2021.
Ancora in via preliminare:
Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato per nullità del contratto,
nonché la nullità/invalidità/inefficacia della cessione del credito prodotta da
pagina 2 di 8 Controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1346 C.C. oltre che per
indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e difetto di prova relativamente
all'inclusione del credito in contestazione nell'operazione di cessione, con
conseguente declaratoria di difetto di titolarità dell'azione monitoria e di
legittimazione formale e sostanziale in capo alla Ricorrente qui opposta.
Accertare e dichiarare la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto,
con conseguente declaratoria di revoca e/o annullamento e/o nullità e comunque
inefficacia del decreto opposto.
Nel merito in via principale:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni
sollevate in via preliminare, in ogni caso revocare e/o annullare e/o dichiarare
nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 441/2021 emesso dal Tribunale
di Lecco il 24.5.2021 per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 633 C.P.C. per
l'azione monitoria, oltre che per mancanza di prova scritta attestante l'esistenza del
contratto e del presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto completo
in originale e la cessione de credito), per tutte le motivazioni meglio esposte in
narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a
[...]
da parte della IGnora per tutte le motivazioni Controparte_1 Parte_1
illustrate nel presente atto.
In via subordinata:
Ridurre la pretesa creditoria di Controparte a quella minor somma che verrà
accertata in corso di causa, al netto degli interessi, delle spese e delle competenze
non dovuti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque
inefficace il decreto opposto.
pagina 3 di 8 Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15% per spese generali
di studio, IVA (se dovuta) e C.P.A. di legge.
Per parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così
come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato
dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in
diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto
ingiuntivo opposto, condannare comunque la IG.ra , al pagamento, Parte_1
in favore di dell'importo di Euro 5.956,06, oltre Controparte_1
interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota
capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà
accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da
controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
pagina 4 di 8 opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della
convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal
debitore, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito,
anche ai sensi e per gli effetti del 2041 c.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 441/21 con cui era stato ingiunto alla stessa il pagamento la somma di € 5.965,06, oltre gli interessi legali e le spese di procedura monitoria, chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di
[...]
ad agire per il recupero del credito azionato del giudio monitorio e, Controparte_1
per l'effetto, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo qui opposto.
Si costituiva in giudizio e per essa Controparte_1 CP_1 Controparte_2
insistendo in via preliminare nella concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando definitivamente il decreto ingiuntivo opposto, emesso sulla base dei contratti stipulati con
Findomestic Banca S.P.A. n. 10070195777458 e n. 10071462966155,
successivamente ceduti, pro soluto, con atto del 18.9.2019, a e CP_1
quindi insistendo con condanna dell'opponente al pagamento della somma di €
5.956,06, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito.
All'udienza del 21.03.2022, il Giudice non concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto, assegnando i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e con successiva pagina 5 di 8 ordinanza del 21.07.2022 ammetteva preliminarmente Ctu nominando Ctu la
Dott.ssa . Persona_1
Depositato l'elaborato peritale da parte del Ctu, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
30.09.2024 e, trattenuta la causa in decisione, assegnava i termini di cui all'art. 190
cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, giova premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 cpc) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (in tale senso Cass. Civ. 17.11.2003 n.
17371) con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria,
con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis Cass. Civ. 15.07.2005 n. 15026); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza ovvero, dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex art. 645 cpc è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo pagina 6 di 8 procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. , che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato)
la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Ciò chiarito, venendo al caso in esame, si osserva che l'opposta ha provato non solo la piena legittimazione in ordine al diritto fatto valere in giudizio, ma anche la sussistenza dei titoli posti alla base dei crediti avanzati con la domanda monitoria e la titolarità dei relativi crediti a seguito della cessione, avendo prodotto in giudizio a)
la sua iscrizione nell'elenco delle società presso Banca d'Italia b) il contratto di acquisto da Findomestic dei crediti, tra cui anche quello vantato nei confronti dell'opponente c) le comunicazione di cessione del credito di cui ai docc. 4, 5 e 6 del fascicolo monitorio.
In ordine al quantum debeatur, alla luce della documentazione versata in atti, ed alla luce delle contestazioni di parte opponente, devesi reputarsi provato il credito di cui pagina 7 di 8 al ricorso monitorio, così come anche confermato nella Ctu affidata alla Dott.ssa nel cui elaborato si è proceduto dettagliatamente al ricalcolo degli Persona_1
interessi.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata ed il decreto opposto confermato
Pone le spese di Ctu a carico dell'opponente
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, nella persona del Got Dott. Nicola Cianciaruso,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così decide:
1. Rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 441/2021 emesso dal Tribunale di Lecco in data
24.05.2021 (RG 509/2021);
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida nella somma di € 2.500.,00 per compenso di avvocato, oltre ad IVA e CPA come per legge.
4. pone le spese di Ctu a carico dell'opponente
5. rigetta ogni altra domanda;
Così deciso in Lecco oggi 24 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del
GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.441/2021
emesso dal Tribunale di Lecco, iscritta al n. 1481 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi per l'anno 2021 da:
(C.F. ),rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TURCHETTI ANNAMARIA presso il quale è anche elettivamente domiciliata in
Arsago Seprio, Via Roma n. 64
– attore apponente -
Contro
e per essa (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. PESENTI MARCO presso il quale è anche elettivamente domiciliata in
Milano in Via Correggio 43
– convenuta opposta -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte opponente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e
conclusione disattesa, così giudicare:
In via preliminare:
Per tutti i motivi illustrati ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648
C.P.C., alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto,
essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, in particolare
stante le discordanze numeriche tra i contratti menzionati in premessa ed i
corrispondenti allegati al fascicolo monitorio, oltre che per inidoneità ed
insufficienza a giustificare un siffatto provvedimento degli estratti conto prodotti da
Parte ricorrente.
Sempre in via preliminare:
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire, a stare in giudizio e
processuale di per mancanza di titolarità del diritto di Controparte_1
credito azionato e per difetto di titolarità della posizione soggettiva vantati.
Accertare e dichiarare l'inefficacia della costituzione in mora, della comunicazione
di cessione del credito e il difetto della decadenza dal beneficio del termine, con
conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio.
Conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque
inefficace il decreto ingiuntivo n. 441/2021 – n. 509/2021 R.G. notificato il
24.5.2021.
Ancora in via preliminare:
Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato per nullità del contratto,
nonché la nullità/invalidità/inefficacia della cessione del credito prodotta da
pagina 2 di 8 Controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1346 C.C. oltre che per
indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e difetto di prova relativamente
all'inclusione del credito in contestazione nell'operazione di cessione, con
conseguente declaratoria di difetto di titolarità dell'azione monitoria e di
legittimazione formale e sostanziale in capo alla Ricorrente qui opposta.
Accertare e dichiarare la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto,
con conseguente declaratoria di revoca e/o annullamento e/o nullità e comunque
inefficacia del decreto opposto.
Nel merito in via principale:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni
sollevate in via preliminare, in ogni caso revocare e/o annullare e/o dichiarare
nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 441/2021 emesso dal Tribunale
di Lecco il 24.5.2021 per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 633 C.P.C. per
l'azione monitoria, oltre che per mancanza di prova scritta attestante l'esistenza del
contratto e del presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto completo
in originale e la cessione de credito), per tutte le motivazioni meglio esposte in
narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a
[...]
da parte della IGnora per tutte le motivazioni Controparte_1 Parte_1
illustrate nel presente atto.
In via subordinata:
Ridurre la pretesa creditoria di Controparte a quella minor somma che verrà
accertata in corso di causa, al netto degli interessi, delle spese e delle competenze
non dovuti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque
inefficace il decreto opposto.
pagina 3 di 8 Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15% per spese generali
di studio, IVA (se dovuta) e C.P.A. di legge.
Per parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così
come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato
dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in
diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto
ingiuntivo opposto, condannare comunque la IG.ra , al pagamento, Parte_1
in favore di dell'importo di Euro 5.956,06, oltre Controparte_1
interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota
capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà
accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da
controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
pagina 4 di 8 opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della
convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal
debitore, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito,
anche ai sensi e per gli effetti del 2041 c.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 441/21 con cui era stato ingiunto alla stessa il pagamento la somma di € 5.965,06, oltre gli interessi legali e le spese di procedura monitoria, chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di
[...]
ad agire per il recupero del credito azionato del giudio monitorio e, Controparte_1
per l'effetto, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo qui opposto.
Si costituiva in giudizio e per essa Controparte_1 CP_1 Controparte_2
insistendo in via preliminare nella concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando definitivamente il decreto ingiuntivo opposto, emesso sulla base dei contratti stipulati con
Findomestic Banca S.P.A. n. 10070195777458 e n. 10071462966155,
successivamente ceduti, pro soluto, con atto del 18.9.2019, a e CP_1
quindi insistendo con condanna dell'opponente al pagamento della somma di €
5.956,06, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito.
All'udienza del 21.03.2022, il Giudice non concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto, assegnando i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e con successiva pagina 5 di 8 ordinanza del 21.07.2022 ammetteva preliminarmente Ctu nominando Ctu la
Dott.ssa . Persona_1
Depositato l'elaborato peritale da parte del Ctu, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
30.09.2024 e, trattenuta la causa in decisione, assegnava i termini di cui all'art. 190
cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, giova premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 cpc) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (in tale senso Cass. Civ. 17.11.2003 n.
17371) con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria,
con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis Cass. Civ. 15.07.2005 n. 15026); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza ovvero, dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex art. 645 cpc è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo pagina 6 di 8 procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. , che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato)
la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Ciò chiarito, venendo al caso in esame, si osserva che l'opposta ha provato non solo la piena legittimazione in ordine al diritto fatto valere in giudizio, ma anche la sussistenza dei titoli posti alla base dei crediti avanzati con la domanda monitoria e la titolarità dei relativi crediti a seguito della cessione, avendo prodotto in giudizio a)
la sua iscrizione nell'elenco delle società presso Banca d'Italia b) il contratto di acquisto da Findomestic dei crediti, tra cui anche quello vantato nei confronti dell'opponente c) le comunicazione di cessione del credito di cui ai docc. 4, 5 e 6 del fascicolo monitorio.
In ordine al quantum debeatur, alla luce della documentazione versata in atti, ed alla luce delle contestazioni di parte opponente, devesi reputarsi provato il credito di cui pagina 7 di 8 al ricorso monitorio, così come anche confermato nella Ctu affidata alla Dott.ssa nel cui elaborato si è proceduto dettagliatamente al ricalcolo degli Persona_1
interessi.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va rigettata ed il decreto opposto confermato
Pone le spese di Ctu a carico dell'opponente
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, nella persona del Got Dott. Nicola Cianciaruso,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così decide:
1. Rigetta l'opposizione promossa da Parte_1
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 441/2021 emesso dal Tribunale di Lecco in data
24.05.2021 (RG 509/2021);
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida nella somma di € 2.500.,00 per compenso di avvocato, oltre ad IVA e CPA come per legge.
4. pone le spese di Ctu a carico dell'opponente
5. rigetta ogni altra domanda;
Così deciso in Lecco oggi 24 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 8 di 8