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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8263 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
LICA ITAL
Tribunale di Napoli Sezione
Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa
Daniela Ammendola, all'udienza di discussione del 12/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 4272/2025 R.G., promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 )), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Leopoldo ED (C.F. C.F. 2
) coi quali elett.te domicilia c/o LU ED (C.F. C.F. 3
Studio Legale Associato ED in Portici al Corso Garibaldi n.85 (comunicazioni a Email 1 e a fax 081/27.41.05)
ricorrente contro Controparte_1 in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 4 ), come da mandato generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: Fondo di garanzia CP_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2025, il ricorrente in epigrafe premetteva che: il
Tribunale di Napoli Nord con sent.n.4459/23, divenuta cosa giudicata, condannava la al pagamento della somma di € 2.938,55 di cui € 575,78 a titolo di Parte 2
TFR, in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione monetaria;
che tale sentenza unitamente al precetto erano notificati al debitore, a mezzo pec, il 25/1/24, senza sortire effetto;
che il precetto era nuovamente notificato all'amministratore unico in data
11/4/24, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per essere irreperibile l'azienda alla sede in
TO TA c/o il Centro Commerciale Jambo ed ancora irreperibile l'amministratore, CP 2 presso l'ultimo domicilio noto, in Casapesenna al Corso
Europa II Trav.sa n.10; che con ricorso Rg.1/2024, unitamente ad altri due creditori, proponeva istanza per la liquidazione giudiziale della società ma la domanda era dichiarata improcedibile per insufficienza del credito complessivamente considerato;
che le ricerche catastali richieste per l'intero territorio nazionale escludevano diritti di proprietà su beni immobili da parte della società e l'irreperibilità dell'azienda presso la sede riportata nella visura camerale (come da verbale dell'Ufficiale Giudiziario del
27.03.2024) e quella dell'amministratore unico (peraltro non responsabile personalmente trattandosi di società di capitali) rendeva ultroneo e comunque inutile qualsiasi tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore;
che con istanza del
27/5/2024 inviata alla sede CP_1 di Napoli-Vomero, il ricorrente chiedeva la liquidazione del T.F.R. e dei crediti diversi, allegando tutti i documenti necessari;
che decorsi i termini di legge previsti per il procedimento amministrativo, con istanze del
5/9/24 proponeva ricorso al Comitato Provinciale CP_1 per la mancata ingiustificata liquidazione delle provvidenze richieste.
Tanto premesso, adiva questo Tribunale chiedendo: “1) accertato il diritto dello istante a percepire dal Fondo di Garanzia il T.F.R. ed i crediti diversi ex D.Lgs 80/92, come accertati dalla sent.n.4459/23 Trib. Napoli Nord, 2) condanni l'Istituto al pagamento, in suo favore, della somma di € 575,78 per TFR e di € 1.925,98 (inferiore al massimale 2020) per crediti diversi, oltre intessi e/o rivalutazione come per legge. Vinte le spese e attribuzione ai sottoscritti procuratori, anticipatari". Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio l'CP_1 deducendo che, a seguito di riesame degli atti, era stata accolta la domanda del ricorrente e la prestazione richiesta era stata posta in pagamento con valuta 3.11.2025, e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere rimettendosi alle determinazioni del Tribunale circa il regolamento delle spese di lite.
Differita la causa per consentire a parte istante la verifica dell'avvenuto pagamento, all'udienza odierna il procuratore del ricorrente si è associato alla richiesta di dichiarazione di cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, e la causa è stata decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio), deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto il pagamento della prestazione richiesta con valuta 3.11.2025 da parte dell' CP_1. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Sebbene il pagamento sia avvenuto dopo la notifica del ricorso, tenuto conto del comportamento dell'CP_1 che con la sua condotta ha comunque consentito una celere definizione del presente giudizio, le spese di lite sono compensate per metà con condanna dell' CP_1 al pagamento della misura residua liquidata in dispositivo, calcolata in applicazione dei minimi tariffari di cui al Dm 55/2014 per le cause in materia di previdenza, di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00, senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna 1 CP_1 al pagamento delle spese B.
di lite nella misura residua che liquida in complessivi € 443,00, oltre ad IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente, antistatari.
Così deciso in Napoli il 12.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
Tribunale di Napoli Sezione
Lavoro 1 sezione
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa
Daniela Ammendola, all'udienza di discussione del 12/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 4272/2025 R.G., promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 )), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Leopoldo ED (C.F. C.F. 2
) coi quali elett.te domicilia c/o LU ED (C.F. C.F. 3
Studio Legale Associato ED in Portici al Corso Garibaldi n.85 (comunicazioni a Email 1 e a fax 081/27.41.05)
ricorrente contro Controparte_1 in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 4 ), come da mandato generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: Fondo di garanzia CP_1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2025, il ricorrente in epigrafe premetteva che: il
Tribunale di Napoli Nord con sent.n.4459/23, divenuta cosa giudicata, condannava la al pagamento della somma di € 2.938,55 di cui € 575,78 a titolo di Parte 2
TFR, in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione monetaria;
che tale sentenza unitamente al precetto erano notificati al debitore, a mezzo pec, il 25/1/24, senza sortire effetto;
che il precetto era nuovamente notificato all'amministratore unico in data
11/4/24, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per essere irreperibile l'azienda alla sede in
TO TA c/o il Centro Commerciale Jambo ed ancora irreperibile l'amministratore, CP 2 presso l'ultimo domicilio noto, in Casapesenna al Corso
Europa II Trav.sa n.10; che con ricorso Rg.1/2024, unitamente ad altri due creditori, proponeva istanza per la liquidazione giudiziale della società ma la domanda era dichiarata improcedibile per insufficienza del credito complessivamente considerato;
che le ricerche catastali richieste per l'intero territorio nazionale escludevano diritti di proprietà su beni immobili da parte della società e l'irreperibilità dell'azienda presso la sede riportata nella visura camerale (come da verbale dell'Ufficiale Giudiziario del
27.03.2024) e quella dell'amministratore unico (peraltro non responsabile personalmente trattandosi di società di capitali) rendeva ultroneo e comunque inutile qualsiasi tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore;
che con istanza del
27/5/2024 inviata alla sede CP_1 di Napoli-Vomero, il ricorrente chiedeva la liquidazione del T.F.R. e dei crediti diversi, allegando tutti i documenti necessari;
che decorsi i termini di legge previsti per il procedimento amministrativo, con istanze del
5/9/24 proponeva ricorso al Comitato Provinciale CP_1 per la mancata ingiustificata liquidazione delle provvidenze richieste.
Tanto premesso, adiva questo Tribunale chiedendo: “1) accertato il diritto dello istante a percepire dal Fondo di Garanzia il T.F.R. ed i crediti diversi ex D.Lgs 80/92, come accertati dalla sent.n.4459/23 Trib. Napoli Nord, 2) condanni l'Istituto al pagamento, in suo favore, della somma di € 575,78 per TFR e di € 1.925,98 (inferiore al massimale 2020) per crediti diversi, oltre intessi e/o rivalutazione come per legge. Vinte le spese e attribuzione ai sottoscritti procuratori, anticipatari". Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio l'CP_1 deducendo che, a seguito di riesame degli atti, era stata accolta la domanda del ricorrente e la prestazione richiesta era stata posta in pagamento con valuta 3.11.2025, e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere rimettendosi alle determinazioni del Tribunale circa il regolamento delle spese di lite.
Differita la causa per consentire a parte istante la verifica dell'avvenuto pagamento, all'udienza odierna il procuratore del ricorrente si è associato alla richiesta di dichiarazione di cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, e la causa è stata decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio), deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto il pagamento della prestazione richiesta con valuta 3.11.2025 da parte dell' CP_1. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Sebbene il pagamento sia avvenuto dopo la notifica del ricorso, tenuto conto del comportamento dell'CP_1 che con la sua condotta ha comunque consentito una celere definizione del presente giudizio, le spese di lite sono compensate per metà con condanna dell' CP_1 al pagamento della misura residua liquidata in dispositivo, calcolata in applicazione dei minimi tariffari di cui al Dm 55/2014 per le cause in materia di previdenza, di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00, senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna 1 CP_1 al pagamento delle spese B.
di lite nella misura residua che liquida in complessivi € 443,00, oltre ad IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente, antistatari.
Così deciso in Napoli il 12.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)