CASS
Sentenza 2 agosto 2021
Sentenza 2 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/08/2021, n. 30040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30040 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OB CL, nato in [...] il 12/1R1992 avverso la sentenza in data 04/06/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio _Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL LI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 4 giugno 2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di CL OB per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 relativamente alla detenzione di 1.127 grammi di marijuana, accertato il 16 novembre 2019, e gli aveva irrogato la pena di due anni Penale Sent. Sez. 3 Num. 30040 Anno 2021 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 16/03/2021 di reclusione e 4.000,00 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma con diniego della sospensione condizionale. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe CL OB, con atto a firma dell'avvocato AN TI, articolato in quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del ricorrente pur in assenza di analisi chimico-tossicologiche più approfondite del c.d. narcotest e dell'odore della sostanza sequestrata, sicché non può escludersi l'assenza di concreta efficacia stupefacente della stessa. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della fattispecie della lieve entità. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha escluso la lieve entità del fatto, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante la mancata individuazione dell'esatto quantitativo del principio attivo. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed alla mancata determinazione della pena base nel minimo edittale. Si deduce che la sentenza impugnata non ha compiutamente apprezzato gli elementi positivi per l'imputato, come la confessione piena e l'assenza di precedenti penali, omettendo di offrire una congrua motivazione. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena. Si deduce che gli elementi valorizzati per il diniego, e cioè la condizione di straniero irregolare e la presenza di precedenti di polizia, sono ambivalenti, e che la decisione sul punto è in contrasto con la contestuale scelta di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in relazione alle censure esposte nel primo motivo, ma fondato con riferimento alle doglianze formulate nel secondo motivo. 2. I primi due motivi che contestano innanzitutto l'affermazione di penale responsabilità, e, poi, in subordine, il mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità del fatto, possono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi fondati sul medesimo elemento, e cioè sull'assenza di accertamenti in ordine alla quantità di principio attivo, in quanto limitati al solo narcotest. Invero, come più volte affermato in giurisprudenza, deve ritenersi che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l'accertamento svolto con narcotest consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto (così, Sez. 6, n.6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007-01, e Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784-01). Facendo applicazione di questo principio, nella specie, mentre è ragionevole l'affermazione della natura drogante della sostanza rinvenuta e sequestrata, e, quindi, della sussistenza del reato di illecita detenzione di stupefacenti, lo stesso non può dirsi con riferimento alla esclusione della fattispecie di lieve entità. Ed infatti, l'affermazione della natura drogante della sostanza può legittimamente poggiare sugli esiti del narcotest, tra l'altro coerenti con l'inferenza desumibile dall'odore sprigionato dalla stessa e percepito dagli operanti all'atto del sequestro. La fattispecie della lieve entità del fatto, invece, allo stato degli elementi acquisiti ed indicati dalla sentenza impugnata, non può essere ragionevolmente esclusa. Invero, il dato della quantità di principio attivo contenuto nella sostanza è un elemento in sé altamente significativo per poterne apprezzare la pericolosità e la potenziale diffusività. Inoltre, le osservazioni sul ruolo di corriere svolto dall'imputato e sul suo livello di inserimento in un contesto di spaccio significativo, enunciate dalla Corte d'appello, in tanto costituiscono affidabili massime di esperienza, in quanto poggiano sulla premessa dell'elevato valore, e, quindi dell'elevato principio attivo della sostanza: se questa fosse scadente o a bassa o bassissima efficacia drogante, le affermazioni concernenti il ruolo di corriere dell'imputato e l'inserimento del medesimo in un contesto di spaccio significativo si tradurrebbero in una petizione di principio priva di congrua base fattuale. 3. L'infondatezza delle censure dedotte nel primo motivo e la fondatezza di quelle formulate nel secondo motivo impongono, da un lato, il rigetto delle 3 doglianze concernenti l'affermazione di penale responsabilità, e, quindi, la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, e, dall'altro, l'annullamento con rinvio della medesima decisione con riguardo al punto della qualificazione del fatto. Il giudice del rinvio, pertanto, valuterà se la condotta sia da sussumere nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, o, invece, nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., evitando di incorrere nelle lacune istruttorie o nelle petizioni di principio di cui è affetta la sentenza impugnata. Le censure enunciate nel terzo e nel quarto motivo, siccome relative alle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena ed alla sospensione condizionale della pena, sono assorbite dal contenuto della presente decisione. In effetti, non è possibile pronunciarsi correttamente su di esse, se prima non interviene una corretta qualificazione del fatto oggetto di contestazione, in quanto operazione preliminare a quella attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Assorbiti il terzo ed il quarto motivo, rigetta il ricorso nel resto Visto l'art. 624 cod. proc. pen, dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 16/03/2021
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio _Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL LI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 4 giugno 2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di CL OB per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 relativamente alla detenzione di 1.127 grammi di marijuana, accertato il 16 novembre 2019, e gli aveva irrogato la pena di due anni Penale Sent. Sez. 3 Num. 30040 Anno 2021 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 16/03/2021 di reclusione e 4.000,00 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma con diniego della sospensione condizionale. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe CL OB, con atto a firma dell'avvocato AN TI, articolato in quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del ricorrente pur in assenza di analisi chimico-tossicologiche più approfondite del c.d. narcotest e dell'odore della sostanza sequestrata, sicché non può escludersi l'assenza di concreta efficacia stupefacente della stessa. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della fattispecie della lieve entità. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha escluso la lieve entità del fatto, a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante la mancata individuazione dell'esatto quantitativo del principio attivo. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed alla mancata determinazione della pena base nel minimo edittale. Si deduce che la sentenza impugnata non ha compiutamente apprezzato gli elementi positivi per l'imputato, come la confessione piena e l'assenza di precedenti penali, omettendo di offrire una congrua motivazione. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena. Si deduce che gli elementi valorizzati per il diniego, e cioè la condizione di straniero irregolare e la presenza di precedenti di polizia, sono ambivalenti, e che la decisione sul punto è in contrasto con la contestuale scelta di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in relazione alle censure esposte nel primo motivo, ma fondato con riferimento alle doglianze formulate nel secondo motivo. 2. I primi due motivi che contestano innanzitutto l'affermazione di penale responsabilità, e, poi, in subordine, il mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità del fatto, possono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi fondati sul medesimo elemento, e cioè sull'assenza di accertamenti in ordine alla quantità di principio attivo, in quanto limitati al solo narcotest. Invero, come più volte affermato in giurisprudenza, deve ritenersi che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, l'accertamento svolto con narcotest consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto (così, Sez. 6, n.6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007-01, e Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784-01). Facendo applicazione di questo principio, nella specie, mentre è ragionevole l'affermazione della natura drogante della sostanza rinvenuta e sequestrata, e, quindi, della sussistenza del reato di illecita detenzione di stupefacenti, lo stesso non può dirsi con riferimento alla esclusione della fattispecie di lieve entità. Ed infatti, l'affermazione della natura drogante della sostanza può legittimamente poggiare sugli esiti del narcotest, tra l'altro coerenti con l'inferenza desumibile dall'odore sprigionato dalla stessa e percepito dagli operanti all'atto del sequestro. La fattispecie della lieve entità del fatto, invece, allo stato degli elementi acquisiti ed indicati dalla sentenza impugnata, non può essere ragionevolmente esclusa. Invero, il dato della quantità di principio attivo contenuto nella sostanza è un elemento in sé altamente significativo per poterne apprezzare la pericolosità e la potenziale diffusività. Inoltre, le osservazioni sul ruolo di corriere svolto dall'imputato e sul suo livello di inserimento in un contesto di spaccio significativo, enunciate dalla Corte d'appello, in tanto costituiscono affidabili massime di esperienza, in quanto poggiano sulla premessa dell'elevato valore, e, quindi dell'elevato principio attivo della sostanza: se questa fosse scadente o a bassa o bassissima efficacia drogante, le affermazioni concernenti il ruolo di corriere dell'imputato e l'inserimento del medesimo in un contesto di spaccio significativo si tradurrebbero in una petizione di principio priva di congrua base fattuale. 3. L'infondatezza delle censure dedotte nel primo motivo e la fondatezza di quelle formulate nel secondo motivo impongono, da un lato, il rigetto delle 3 doglianze concernenti l'affermazione di penale responsabilità, e, quindi, la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, e, dall'altro, l'annullamento con rinvio della medesima decisione con riguardo al punto della qualificazione del fatto. Il giudice del rinvio, pertanto, valuterà se la condotta sia da sussumere nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, o, invece, nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., evitando di incorrere nelle lacune istruttorie o nelle petizioni di principio di cui è affetta la sentenza impugnata. Le censure enunciate nel terzo e nel quarto motivo, siccome relative alle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena ed alla sospensione condizionale della pena, sono assorbite dal contenuto della presente decisione. In effetti, non è possibile pronunciarsi correttamente su di esse, se prima non interviene una corretta qualificazione del fatto oggetto di contestazione, in quanto operazione preliminare a quella attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Assorbiti il terzo ed il quarto motivo, rigetta il ricorso nel resto Visto l'art. 624 cod. proc. pen, dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 16/03/2021