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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/05/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7142/2024, avente ad oggetto la modifica dei provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. ARTEGIANI IRENE, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona,
Via dei Montecchi n. 9,
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Ricorrente: “- disporsi l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre sig.ra Parte_1
con collocazione prevalente e stabile presso la stessa;
[...]
- disporsi le visite del padre con le medesime modalità già previste nel decreto n. cron. 3599/2022 RG
n. 9823/2021 o le modalità che il Giudice riterrà più opportune;
- confermarsi l'obbligo a carico del sig. di corrisponde re alla sig.ra CP_1 [...]
, a titolo d i contributo al mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di euro Parte_1
600,00= (sei cento//00) mensili, con rivalutazione annuale Istat, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese accessorie come previsto da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.”
Pubblico Ministero: “Nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente agisce per la modifica della regolamentazione dell'affido e delle visite padre-figli rispetto a quanto in precedenza disposto dal Tribunale di Verona nel decreto n. cron. 3599/2022 RG n.
9823/2021, recettivo dell'accordo intervenuto tra le parti in corso di causa.
Va premesso che dalla relazione tra le parti sono nati quattro figli, tutti ancora minorenni: Per_1
nato a [...] il [...]; nata a [...] il [...]; nata a
[...] Persona_2 Persona_3
Verona il 11.12.2016; nato a [...] il [...]. Persona_4
Da quanto dedotto e documentato dalla ricorrente ambo le parti hanno avuto in passato problemi di tossicodipendenza. Anche per tale ragione nell'accordo recepito nel decreto del 2021 era stabilito, tra l'altro, al punto 8) che “ciascuna delle parti si impegna a cominciare un percorso di riabilitazione presso il SERD.”.
Erano inoltre disposti, in estrema sintesi, l'affido condiviso dei figli, prevalentemente residenti presso la madre, la regolamentazione delle visite padre-figli ed il contributo al mantenimento dei quattro figli minori a carico del resistente inizialmente di importo pari ad euro €400,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, a decorrere dal mese di maggio 2022 e fino ad agosto 2022 e, per il periodo successivo di importo pari ad € 600,00, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese come da
Protocollo del Tribunale di Verona.
La ricorrente agisce ora lamentando la violazione della suddetta regolamentazione sotto più profili.
Sul piano economico il resistente/convenuto – che non si è costituito in giudizio, né è comparso in pagina 2 di 5 udienza malgrado la regolarità della notifica – non ha versato alcun contributo per il mantenimento dei figli (tanto che la ricorrente ha sporto denuncia per questa omissione e pende procedimento penale), e dal gennaio 2024 non vede più i figli (salvo che in una sola occasione nell'agosto 2024). Inoltre mentre la ricorrente ha frequentato con esito favorevole (doc. 7) – come concordato tra le parti e recepito dal
Tribunale – il percorso presso il Serd, il resistente/convenuto non vi ha mai dato corso. Attualmente, come da lei confermato in udienza, non è nemmeno chiaro alla stessa signora dove Parte_2
effettivamente dimori il padre dei suoi figli, che pure risiede presso la madre.
Questa situazione si sta rivelando pregiudizievole per i minori sul piano della gestione dei vari aspetti – anche sanitari – della loro vita, basti pensare alle difficoltà riscontrate dalla ricorrente per far intraprendere la logopedia alla figlia , suggerita dai sanitari, oltre che per poter riscuotere Per_3
l'assegno unico ed universale per i figli.
Sentita all'udienza, la ricorrente ha confermato quanto già allegato in ricorso, arricchendolo di ulteriori particolari. Ha riferito di avere perso fiducia e, anzi, di nutrire preoccupazione per l'attuale incerta condizione di vita del resistente, preoccupazione che la induce a chiedere anche la modifica del regime di visita (peraltro già del tutto disatteso dal resistente), nel senso di rimettere gli incontri padre-figli a previ accordi con lei.
La ricorrente ha poi descritto la propria situazione anche sul piano lavorativo (lavora part-time), ed ha precisato di vivere in affitto con i figli in un appartamento ATER. I Servizi Sociali, già anni fa da lei interpellati (dalla nascita del primo figlio), l'hanno sostenuta nel tempo sul piano economico e poi nel reperimento del lavoro;
le hanno inoltre messo a disposizione un'educatrice domiciliare (servizio in chiusura a quanto riferito dalla medesima), nonché un tutor per il figlio e la frequenza di un Per_1
centro pomeridiano per la figlia . Percepisce integralmente l'AUU per i quattro figli. Venendo, Per_2
invece, alla situazione reddituale del resistente/convenuto, stando alle indicazioni fornitele dalla di lui madre, questi continuerebbe a svolgere lavori saltuari, come già in precedenza.
In sede di provvedimenti temporanei ed urgenti si è disposto quanto segue a modifica del decreto del
Tribunale di Verona n.cron. 3599/2022 del 16 maggio 2022, fermo il resto:
“- affida i figli minori in via esclusiva rafforzata (affido superesclusivo) alla sola madre/ricorrente, la quale potrà assumere da sola, a prescindere dal consenso del padre, anche le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli;
- rimette le frequentazioni padre/figli, come anche il riparto dei periodi di vacanza, al previo accordo tra le parti;
pagina 3 di 5 - i genitori si scambieranno le principali comunicazioni relative ai figli, ex art. 473 bis. 50 c.p.c., ad esempio quanto ad andamento scolastico, salute etc.”.
Ritiene il Collegio che tale regolamentazione vada confermata anche in questa sede.
Il totale disinteresse per i figli manifestato dal resistente/convenuto sia nell'omettere la contribuzione al loro mantenimento (omissione già di per sé idonea a deviare dal regime dell'affido condiviso), sia nell'avere di fatto interrotto le visite con loro da molto tempo, le concrete difficoltà riscontrate dalla ricorrente nella gestione dei figli a causa della mancata e pronta collaborazione del resistente, oltre che l'incertezza circa le sue attuali condizioni di vita, visto che non consta abbia intrapreso alcun percorso di recupero presso il Serd, inducono a confermare l'affido superesclusivo dei figli alla madre, che potrà assumere da sola anche le determinazioni di maggiore importanza per i figli.
La sostanziale incertezza circa l'attuale situazione di vita del resistente induce altresì a confermare che le visite padre-figli avvengano solo previo accordo tra le parti.
In udienza la ricorrente ha sostenuto l'inopportunità di procedere all'ascolto del primogenito, l'unico figlio maggiore di dodici anni, già provato dalla vicenda familiare e dalla totale assenza paterna. Non si
è quindi proceduto all'ascolto di . Per_1
Quanto alle spese di lite, si premette sin d'ora che, come da istanza formulata personalmente dalla ricorrente in udienza, con separato provvedimento va revocato il provvedimento ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per superamento dei limiti reddituali.
In ragione della soccombenza il resistente/convenuto va condannato a rifondere alla ricorrente le spese di lite, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della limitata attività processuale svolta, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del decreto del Tribunale di Verona n.cron. 3599/2022 del 16 maggio 2022, fermo il resto:
- affida i figli minori in via esclusiva rafforzata (affido superesclusivo) alla madre/ricorrente, la quale potrà assumere da sola, a prescindere dal consenso del padre, anche le decisioni di maggiore interesse e importanza che riguardano i figli;
- rimette le frequentazioni padre/figli, come anche il riparto dei periodi di vacanza, al previo accordo tra le parti;
- i genitori si scambieranno le principali comunicazioni relative ai figli, ex art. 473 bis. 50 c.p.c., ad pagina 4 di 5 esempio quanto ad andamento scolastico, salute etc.;
- condanna il resistente/convenuto a rifondere le spese di lite alla ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 5 di 5