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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/05/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 352/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 352/2025 promossa da:
, C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in L'Aquila,
Piazza Santa Giusta n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Valentini e Beatrice Maria Merlini che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso
E
, C.F.: , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
L'Aquila, fraz. Paganica, Via Oliviero Evangelista n. 12, elettivamente domiciliato in L'Aquila, frazione Paganica, Via Dello Sport n. 6, presso lo studio dell'Avv. Enzo Cacio che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 11.3.2025, e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito concordatario a MO NO (AQ) in data 14.6.2008 e che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, in data 08.11.2008 e Persona_1
in data 3.10.2012. Persona_2
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 12.3.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio a
MO NO (AQ) in data 14.6.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MO NO (AQ) - al N. 2, Parte I, uff. 1, anno 2018 - dalla cui unione matrimoniale sono nati i due figli, in data 08.11.2008 e in data 3.10.2012 ordinando Persona_1 Persona_2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, disponendo che:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale;
Controparte_1
3) le figlie e verranno affidate, in maniera condivisa, ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori, con stabile collocazione presso la madre nel predetto immobile sito in L'Aquila, fraz.
Paganica, via San Bartolomeo n. 29;
4) nel rispetto delle preminenti esigenze di vita, di studio e ricreative delle minori e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, il SI. avrà Controparte_1
il diritto/dovere di tenere con sé e due weekend alternati al mese, dal venerdì Per_1 Per_2 all'uscita da scuola e fino alla domenica sera alle ore 20:00; durante il periodo scolastico potrà, altresì, tenere con sé le minori il mercoledì e il venerdì dall'uscita dalle 17,00 sino alle ore
21:30;
5) le minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, le principali festività natalizie, pasquali e laiche, sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze medesime;
6) durante le vacanze estive ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con le figlie un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con obbligo di entrambi di comunicare il luogo ed i recapiti di destinazione e sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di Per_1
e e della loro volontà; Per_2
7) il SI. corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma di € 400,00 mensile, rivalutabile a titolo di contributo per il
[...] Pt_2 mantenimento ordinario di e (€ 200,00 per ciascuna figlia), mentre le spese Per_1 Per_2
straordinarie relative alle minori resteranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila
e la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie rivalutabile
ISTAT da corrispondersi sempre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata;
8) l'assegno unico universale (compresi i ratei già incassati) verrà percepito in ragione del 100% dalla SI.ra ; Parte_1
9) il sig. si impegna a versare il mantenimento sulle seguenti coordinate: IT Controparte_1
02Q0303203600010000003486;
10) le parti si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, 30.4.2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 352/2025 promossa da:
, C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in L'Aquila,
Piazza Santa Giusta n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Valentini e Beatrice Maria Merlini che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso
E
, C.F.: , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
L'Aquila, fraz. Paganica, Via Oliviero Evangelista n. 12, elettivamente domiciliato in L'Aquila, frazione Paganica, Via Dello Sport n. 6, presso lo studio dell'Avv. Enzo Cacio che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 11.3.2025, e , premesso di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito concordatario a MO NO (AQ) in data 14.6.2008 e che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, in data 08.11.2008 e Persona_1
in data 3.10.2012. Persona_2
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 12.3.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio a
MO NO (AQ) in data 14.6.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MO NO (AQ) - al N. 2, Parte I, uff. 1, anno 2018 - dalla cui unione matrimoniale sono nati i due figli, in data 08.11.2008 e in data 3.10.2012 ordinando Persona_1 Persona_2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, disponendo che:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2) il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale;
Controparte_1
3) le figlie e verranno affidate, in maniera condivisa, ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori, con stabile collocazione presso la madre nel predetto immobile sito in L'Aquila, fraz.
Paganica, via San Bartolomeo n. 29;
4) nel rispetto delle preminenti esigenze di vita, di studio e ricreative delle minori e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori, il SI. avrà Controparte_1
il diritto/dovere di tenere con sé e due weekend alternati al mese, dal venerdì Per_1 Per_2 all'uscita da scuola e fino alla domenica sera alle ore 20:00; durante il periodo scolastico potrà, altresì, tenere con sé le minori il mercoledì e il venerdì dall'uscita dalle 17,00 sino alle ore
21:30;
5) le minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, le principali festività natalizie, pasquali e laiche, sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze medesime;
6) durante le vacanze estive ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con le figlie un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con obbligo di entrambi di comunicare il luogo ed i recapiti di destinazione e sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di Per_1
e e della loro volontà; Per_2
7) il SI. corrisponderà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma di € 400,00 mensile, rivalutabile a titolo di contributo per il
[...] Pt_2 mantenimento ordinario di e (€ 200,00 per ciascuna figlia), mentre le spese Per_1 Per_2
straordinarie relative alle minori resteranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila
e la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie rivalutabile
ISTAT da corrispondersi sempre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata;
8) l'assegno unico universale (compresi i ratei già incassati) verrà percepito in ragione del 100% dalla SI.ra ; Parte_1
9) il sig. si impegna a versare il mantenimento sulle seguenti coordinate: IT Controparte_1
02Q0303203600010000003486;
10) le parti si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, 30.4.2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli