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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/03/2024, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, seguito dell'udienza tenuta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 135\2021 del R.G. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura, dall'avvocato Matteo Fimiani presso il cui Parte_1 studio domicilia
RICORRENTE
CONTRO
- in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura, dall'avv. SERENO CP_1
GIOVANNA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/01/2021, la parte ricorrente in epigrafe, adiva questo Tribunale formulando le seguenti conclusioni e chiedendo di: 1) “accertare il diritto del ricorrente ad ottenere la differenza di quanto spettantegli a titolo di crediti diversi maturati al netto (€ 4.299,67)
1 ed a titolo di tfr maturato dallo stesso (€. 2.167,76) dal Fondo di Garanzia presso l' CP_2
resistente, così come ammesse nello stato passivo del Fallimento della 2) Controparte_3 condannare l' di Avellino al pagamento in proprio favore, conseguentemente, della somma di CP_1
€. 4.299,67, quale residuo dei crediti da lavoro maturati dovuto al netto, nonché della somma di €.
2.167,76, come residuo del tfr maturato dovuto al netto (o di altra diversa somma dovuta a tal titolo che dovesse emergere nel corso del giudizio), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa;
3)condannare l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente da liquidarsi per CP_1 distrazione in favore dei difensori costituiti, oltre accessori di legge”.
Si costituiva tardivamente l'ente convenuto che contestava il fondamento dell'avversa pretesa, istruita la causa e trattandosi di questioni eminentemente giuridiche, la stessa previo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente rilevava di aver lavorato alle dipendenze della fallita
[...]
corrente in Montoro (AV), per il periodo dal 11/01/2010 al 14/04/2017, data di Controparte_3 licenziamento per cessazione dell'attività aziendale;
che il lavoratore aveva un credito retributivo di diritto €
6.415,18 per ultime retribuzioni e €. 10.607,50 a titolo di TFR maturato. In data 27/07/2017, il ricorrente e la sottoscrivevano un verbale di conciliazione in sede sindacale (doc.2) ove gli veniva Controparte_3 riconosciuto il diritto di credito per il complessivo importo netto di €. 17.022,68, da versarsi in nr. 4 rate di €
4.255,57 ciascuna, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione che restando inadempiente l' azienda si rendeva necessario un procedimento monitorio ed in data 15/02/2018 otteneva dal
Tribunale del Lavoro di Avellino il decreto ingiuntivo nr. 78/2018 dell'08/03/2018 in RGL 750/2018 (doc.
3) della somma di € 17.022,68. In seguito alla mancata opposizione si insinuava al passivo del fallimento della per spettanze al netto delle ritenute di legge;
Controparte_3
Il credito, al netto delle ritenute per un importo di €10.607,50 per TFR e €6.415,18 per retribuzioni venivano ammessi al passivo del fallimento della detta società. In data 26/11/2019, lo stesso provvedeva per le somme CP_ predette ed al netto delle ritenute a presentare domanda all richiedendo l'intervento del Fondo di
Garanzia ex legge 297/82, ma l' di Avellino, in data 09/04/2020, ha riconosciuto e provveduto al CP_1 pagamento del T.F.R nella minor somma €. 8,439,74 anziché €.10.607,50 e mensilità per la minor somma
€.2.115,51, anziché €. 6.415,18 sul presupposto che le somme richieste nella domanda fossero state indicate al lordo delle ritenute e non al netto.
Avverso il detto provvedimento, il ricorrente presentava ricorso amministrativo al Comitato provinciale il quale lo rigettava.
2 Così ricostruiti i fatti di causa (quali emergono dalle allegazioni incontestate delle parti e dai documenti di causa) e le rispettive ragioni dei litiganti, deve in primo luogo rilevarsi come le questioni sottoposte all'esame di questo Giudice non gli impongano di prendere posizione in ordine al titolo (retributivo o previdenziale) dell'obbligo gravante sull'Istituto in quanto gestore per legge del Fondo di garanzia obbligo che peraltro la più recente giurisprudenza come previdenziale.
È certo infatti che quanto al suo contenuto un tale obbligo è comunque affermato dalla legge come coincidente con quello originariamente gravante sul datore di lavoro obbligato principale. Un tale principio deve essere non di meno armonizzato con l'espressa previsione dell'art. 2 della L. 297/1982 che, nei casi
(come quello di specie) in cui l'insolvenza del datore di lavoro obbligato principale abbia determinato l'apertura di una procedura concorsuale, rimette a detta procedura la determinazione del quantum anche della prestazione dovuta dall'Istituto gestore del Fondo di Garanzia, collegando indissolubilmente l'oggetto dell'obbligo dell' ai crediti dei lavoratori nella misura ammessa al passivo fallimentare. CP_1
Si tratta di una soluzione ermeneutica imposta dal tenore letterale del comma 2 dell'art. 2 della L. 297/1982, laddove prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della L.
Fall, art. 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere “a domanda” il pagamento, a carico del
Fondo di garanzia all'uopo istituto presso , del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti CP_1 accessori.
Da tale disposizione la giurisprudenza di legittimità desume che “l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti (cfr. Cass. n.
9231/10), tale ammissione l'istituto non può mettere in discussione, proprio perché subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. n. 7604/03)” (così testualmente Cass 24231/2014).
Ora, quanto ai crediti ammessi al passivo fallimentare l'art. 23 del D.P.R. 600/1973 nel testo vigente, in punto di ritenute sui redditi da lavoro dipendente, indica anche il curatore fallimentare tra i soggetti, che nel caso corrispondano “somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico” sono tenuti a “operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”. È certo quindi l'obbligo del curatore di operare come sostituto di imposta su tutte le somme corrisposte dalla procedura ai lavoratori creditori del fallito, così che, all'evidenza,
l'importo effettivamente dovuto dalla massa a detti creditori corrisponderà al totale dell'ammesso detratte le ritenute, che il curatore è appunto tenuto a destinare all'erario ove soddisfi effettivamente i crediti de quibus.
3 Si tratta di un dato che non può essere pretermesso nella soluzione della questione di causa, giacché si è detto come l' sia obbligato al pagamento delle prestazioni del Fondo in confronto dei lavoratori CP_2 immediatamente in forza dell'esecutività dello stato passivo, ma anche nei limiti da esso segnati.
Ne consegue, che l'ente di previdenza non potrà essere tenuto a pagare altro che l'importo dell'ammesso, importo tuttavia che è ex lege determinato al lordo delle ritenute, che il curatore sarebbe obbligato a versare in caso di pagamento ed il cui ammontare non è quindi destinato al lavoratore. Con l'ulteriore conseguenza che, ove sia l' ad effettuare il pagamento a mezzo del Fondo di garanzia, l'Istituto accollante dovrà CP_1 versare al lavoratore creditore l'importo del credito effettivo di questi (cioè del suo credito come ammesso), versandogli il netto e destinando all'erario l'importo delle ritenute.
CP_ Sebbene la prestazione previdenziale da erogare dall' va riferita sempre alle somme lorde dovute al lavoratore, anche se la richiesta di intervento si riferisce ad un titolo contenente le somme al netto, per cui anche se il lavoratore ha ottenuto un' ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti allo stesso per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve CP_ avvenire sempre al lordo e l nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, ma non procedere ad una doppia detrazione.
Inoltre, sul punto è intervenuta una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione del 24 marzo 2023 n.
8517 la quale ha stabilito il seguente principio: “ Nel calcolo della prestazione previdenziale dovuta,
l' , che agisce con il fondo di garanzia come sostituto di imposta, deve sempre considerare le somme CP_2 lorde dovute sia nel caso in cui ciò sia richiesto dal lavoratore e sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento ad un titolo contenente le somme al netto. In quest'ultimo caso l' deve convertire gli importi CP_1 al lordo, e operare in un secondo momento le trattenute eventualmente dovute, se non già versate all'erario”.
CP_ In conclusione, le prestazioni dovute dal Fondo di Garanzia in sostituzione del datore di lavoro sono CP_ sempre da considerarsi al lordo, poichè l' interviene in sostituzione del datore di lavoro e nella sua stessa posizione, ai sensi dell'art. 2 della L. 297/82.
Nel caso in esame gli importi sono quelli dovuti per differenza sul netto emergente e come correttamente indicati in ricorso.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo.
L'assoluta novità delle questioni trattate (sulla quale non si rivengono precedenti) impone l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
4 Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
CP_
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' in qualità di Gestore del Fondo di Garanzia al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 4.299,67, quale residuo dei crediti da lavoro maturati dovuto al netto, nonché della somma di €. 2.167,76, dovuto al netto come residuo del tfr maturato così come ammesse allo stato passivo oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa;
2. Spese compensate.
Così deciso in Avellino, il 6.3.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Monica d'Agostino
5
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, seguito dell'udienza tenuta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 135\2021 del R.G. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura, dall'avvocato Matteo Fimiani presso il cui Parte_1 studio domicilia
RICORRENTE
CONTRO
- in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura, dall'avv. SERENO CP_1
GIOVANNA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/01/2021, la parte ricorrente in epigrafe, adiva questo Tribunale formulando le seguenti conclusioni e chiedendo di: 1) “accertare il diritto del ricorrente ad ottenere la differenza di quanto spettantegli a titolo di crediti diversi maturati al netto (€ 4.299,67)
1 ed a titolo di tfr maturato dallo stesso (€. 2.167,76) dal Fondo di Garanzia presso l' CP_2
resistente, così come ammesse nello stato passivo del Fallimento della 2) Controparte_3 condannare l' di Avellino al pagamento in proprio favore, conseguentemente, della somma di CP_1
€. 4.299,67, quale residuo dei crediti da lavoro maturati dovuto al netto, nonché della somma di €.
2.167,76, come residuo del tfr maturato dovuto al netto (o di altra diversa somma dovuta a tal titolo che dovesse emergere nel corso del giudizio), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa;
3)condannare l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente da liquidarsi per CP_1 distrazione in favore dei difensori costituiti, oltre accessori di legge”.
Si costituiva tardivamente l'ente convenuto che contestava il fondamento dell'avversa pretesa, istruita la causa e trattandosi di questioni eminentemente giuridiche, la stessa previo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente rilevava di aver lavorato alle dipendenze della fallita
[...]
corrente in Montoro (AV), per il periodo dal 11/01/2010 al 14/04/2017, data di Controparte_3 licenziamento per cessazione dell'attività aziendale;
che il lavoratore aveva un credito retributivo di diritto €
6.415,18 per ultime retribuzioni e €. 10.607,50 a titolo di TFR maturato. In data 27/07/2017, il ricorrente e la sottoscrivevano un verbale di conciliazione in sede sindacale (doc.2) ove gli veniva Controparte_3 riconosciuto il diritto di credito per il complessivo importo netto di €. 17.022,68, da versarsi in nr. 4 rate di €
4.255,57 ciascuna, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione che restando inadempiente l' azienda si rendeva necessario un procedimento monitorio ed in data 15/02/2018 otteneva dal
Tribunale del Lavoro di Avellino il decreto ingiuntivo nr. 78/2018 dell'08/03/2018 in RGL 750/2018 (doc.
3) della somma di € 17.022,68. In seguito alla mancata opposizione si insinuava al passivo del fallimento della per spettanze al netto delle ritenute di legge;
Controparte_3
Il credito, al netto delle ritenute per un importo di €10.607,50 per TFR e €6.415,18 per retribuzioni venivano ammessi al passivo del fallimento della detta società. In data 26/11/2019, lo stesso provvedeva per le somme CP_ predette ed al netto delle ritenute a presentare domanda all richiedendo l'intervento del Fondo di
Garanzia ex legge 297/82, ma l' di Avellino, in data 09/04/2020, ha riconosciuto e provveduto al CP_1 pagamento del T.F.R nella minor somma €. 8,439,74 anziché €.10.607,50 e mensilità per la minor somma
€.2.115,51, anziché €. 6.415,18 sul presupposto che le somme richieste nella domanda fossero state indicate al lordo delle ritenute e non al netto.
Avverso il detto provvedimento, il ricorrente presentava ricorso amministrativo al Comitato provinciale il quale lo rigettava.
2 Così ricostruiti i fatti di causa (quali emergono dalle allegazioni incontestate delle parti e dai documenti di causa) e le rispettive ragioni dei litiganti, deve in primo luogo rilevarsi come le questioni sottoposte all'esame di questo Giudice non gli impongano di prendere posizione in ordine al titolo (retributivo o previdenziale) dell'obbligo gravante sull'Istituto in quanto gestore per legge del Fondo di garanzia obbligo che peraltro la più recente giurisprudenza come previdenziale.
È certo infatti che quanto al suo contenuto un tale obbligo è comunque affermato dalla legge come coincidente con quello originariamente gravante sul datore di lavoro obbligato principale. Un tale principio deve essere non di meno armonizzato con l'espressa previsione dell'art. 2 della L. 297/1982 che, nei casi
(come quello di specie) in cui l'insolvenza del datore di lavoro obbligato principale abbia determinato l'apertura di una procedura concorsuale, rimette a detta procedura la determinazione del quantum anche della prestazione dovuta dall'Istituto gestore del Fondo di Garanzia, collegando indissolubilmente l'oggetto dell'obbligo dell' ai crediti dei lavoratori nella misura ammessa al passivo fallimentare. CP_1
Si tratta di una soluzione ermeneutica imposta dal tenore letterale del comma 2 dell'art. 2 della L. 297/1982, laddove prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della L.
Fall, art. 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere “a domanda” il pagamento, a carico del
Fondo di garanzia all'uopo istituto presso , del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti CP_1 accessori.
Da tale disposizione la giurisprudenza di legittimità desume che “l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti (cfr. Cass. n.
9231/10), tale ammissione l'istituto non può mettere in discussione, proprio perché subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. n. 7604/03)” (così testualmente Cass 24231/2014).
Ora, quanto ai crediti ammessi al passivo fallimentare l'art. 23 del D.P.R. 600/1973 nel testo vigente, in punto di ritenute sui redditi da lavoro dipendente, indica anche il curatore fallimentare tra i soggetti, che nel caso corrispondano “somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico” sono tenuti a “operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”. È certo quindi l'obbligo del curatore di operare come sostituto di imposta su tutte le somme corrisposte dalla procedura ai lavoratori creditori del fallito, così che, all'evidenza,
l'importo effettivamente dovuto dalla massa a detti creditori corrisponderà al totale dell'ammesso detratte le ritenute, che il curatore è appunto tenuto a destinare all'erario ove soddisfi effettivamente i crediti de quibus.
3 Si tratta di un dato che non può essere pretermesso nella soluzione della questione di causa, giacché si è detto come l' sia obbligato al pagamento delle prestazioni del Fondo in confronto dei lavoratori CP_2 immediatamente in forza dell'esecutività dello stato passivo, ma anche nei limiti da esso segnati.
Ne consegue, che l'ente di previdenza non potrà essere tenuto a pagare altro che l'importo dell'ammesso, importo tuttavia che è ex lege determinato al lordo delle ritenute, che il curatore sarebbe obbligato a versare in caso di pagamento ed il cui ammontare non è quindi destinato al lavoratore. Con l'ulteriore conseguenza che, ove sia l' ad effettuare il pagamento a mezzo del Fondo di garanzia, l'Istituto accollante dovrà CP_1 versare al lavoratore creditore l'importo del credito effettivo di questi (cioè del suo credito come ammesso), versandogli il netto e destinando all'erario l'importo delle ritenute.
CP_ Sebbene la prestazione previdenziale da erogare dall' va riferita sempre alle somme lorde dovute al lavoratore, anche se la richiesta di intervento si riferisce ad un titolo contenente le somme al netto, per cui anche se il lavoratore ha ottenuto un' ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti allo stesso per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve CP_ avvenire sempre al lordo e l nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, ma non procedere ad una doppia detrazione.
Inoltre, sul punto è intervenuta una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione del 24 marzo 2023 n.
8517 la quale ha stabilito il seguente principio: “ Nel calcolo della prestazione previdenziale dovuta,
l' , che agisce con il fondo di garanzia come sostituto di imposta, deve sempre considerare le somme CP_2 lorde dovute sia nel caso in cui ciò sia richiesto dal lavoratore e sia nel caso in cui la richiesta faccia riferimento ad un titolo contenente le somme al netto. In quest'ultimo caso l' deve convertire gli importi CP_1 al lordo, e operare in un secondo momento le trattenute eventualmente dovute, se non già versate all'erario”.
CP_ In conclusione, le prestazioni dovute dal Fondo di Garanzia in sostituzione del datore di lavoro sono CP_ sempre da considerarsi al lordo, poichè l' interviene in sostituzione del datore di lavoro e nella sua stessa posizione, ai sensi dell'art. 2 della L. 297/82.
Nel caso in esame gli importi sono quelli dovuti per differenza sul netto emergente e come correttamente indicati in ricorso.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo.
L'assoluta novità delle questioni trattate (sulla quale non si rivengono precedenti) impone l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
4 Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
CP_
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' in qualità di Gestore del Fondo di Garanzia al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 4.299,67, quale residuo dei crediti da lavoro maturati dovuto al netto, nonché della somma di €. 2.167,76, dovuto al netto come residuo del tfr maturato così come ammesse allo stato passivo oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa;
2. Spese compensate.
Così deciso in Avellino, il 6.3.2024
Il Giudice Unico del Lavoro
Monica d'Agostino
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