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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 03/02/2026, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1624/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
LL CA RT, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8041/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240288518059000 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 841/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese.
Resistente: inammissibilità o rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l. proponeva, nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE- Direzione Provinciale 3 di Roma e di AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione ricorso n. 8041/2025 RG avverso il Ruolo iscritto per recupero di credito di imposta 2021 dichiarato nel 2022 e non spettante, nonché avverso la relativa Cartella di pagamento (notificata 24/01/2025) per € 21.378,00.
2. Con motivo unico di ricorso, Ricorrente lamenta che sarebbe incorso in un mero errore formale, perché il credito era riportato nella dichiarazione per l'anno precedente (dove era indicato con il codice L3).
Pertanto, il credito d'imposta dichiarato (per investimenti in beni strumentali) sarebbe, in realtà sussistente: proveniente dall'anno 2020 e riportato nella dichiarazione dei redditi 2022 “con codice credito errato” (L 3, anziché H 4), nella stessa dichiarazione 2022 veniva “erroneamente” anche riportato un credito d'imposta di € 12.300 e, quindi, complessivamente, crediti d'imposta per € 33.678 (€ 21.378,00 + €12.300,00 =) anziché quello spettante di € 21.378,00.
3. DP-3 si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La Corte ha deciso che il ricorso deve essere rigettato.
5. Per stessa ammissione della ricorrente, il credito di €12.300,00 è inesistente, mentre l'indicazione del codice tributo errato (L3 ed H4, anziché 6932) per portare il compensazione il credito per investimento in beni strumentali, non può essere ritenuto un errore formale (l. n. 232/2016, allegati A e B), giacché in nessun modo il contribuente ha documentato la tipologia degli investimenti operati e, quindi, la spettanza del credito d'imposta.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa dell'Ufficio con risorse proprie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 2.000,00 complessive.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
LL CA RT, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8041/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240288518059000 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 841/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese.
Resistente: inammissibilità o rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l. proponeva, nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE- Direzione Provinciale 3 di Roma e di AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione ricorso n. 8041/2025 RG avverso il Ruolo iscritto per recupero di credito di imposta 2021 dichiarato nel 2022 e non spettante, nonché avverso la relativa Cartella di pagamento (notificata 24/01/2025) per € 21.378,00.
2. Con motivo unico di ricorso, Ricorrente lamenta che sarebbe incorso in un mero errore formale, perché il credito era riportato nella dichiarazione per l'anno precedente (dove era indicato con il codice L3).
Pertanto, il credito d'imposta dichiarato (per investimenti in beni strumentali) sarebbe, in realtà sussistente: proveniente dall'anno 2020 e riportato nella dichiarazione dei redditi 2022 “con codice credito errato” (L 3, anziché H 4), nella stessa dichiarazione 2022 veniva “erroneamente” anche riportato un credito d'imposta di € 12.300 e, quindi, complessivamente, crediti d'imposta per € 33.678 (€ 21.378,00 + €12.300,00 =) anziché quello spettante di € 21.378,00.
3. DP-3 si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La Corte ha deciso che il ricorso deve essere rigettato.
5. Per stessa ammissione della ricorrente, il credito di €12.300,00 è inesistente, mentre l'indicazione del codice tributo errato (L3 ed H4, anziché 6932) per portare il compensazione il credito per investimento in beni strumentali, non può essere ritenuto un errore formale (l. n. 232/2016, allegati A e B), giacché in nessun modo il contribuente ha documentato la tipologia degli investimenti operati e, quindi, la spettanza del credito d'imposta.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa dell'Ufficio con risorse proprie.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 2.000,00 complessive.