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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 921/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
; C.F._2 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Concettina Mirabella;
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Irullo;
APPELLANTI
CONTRO
1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Edoardo Ferlito;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_4 Parte_2
e , rispettivamente sorella e figli di Parte_1 Parte_3 Parte_5
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, l Controparte_3
(oggi
[...] Controparte_2
), esponendo che: in data 24 aprile 2005 era stata ricoverata
[...] Parte_5 presso la l'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania con diagnosi di peritonite pelvica, ed ivi sottoposta, il successivo 4 maggio 2005, ad intervento chirurgico di toilette addominale, viscerolisi e drenaggio, con asportazione di un diverticolo perforato nel colon sinistro;
il successivo 10 maggio la era stata dimessa dall'ospedale, ove aveva fatto ritorno il Pt_5
27 luglio a causa di dolori al basso ventre, fuoriuscita di pus dalla ferita ed inappetenza con calo di peso;
il 2 agosto 2005 la era stata sottoposta ad un nuovo intervento Pt_5
chirurgico, che aveva rivelato presenza di pus in cavità peritoneale, e tuttavia i chirurghi avevano rappresentato l'impossibilità di evidenziare la sede della perforazione, responsabile della peritonite;
le condizioni della erano ulteriormente peggiorate fino Pt_5
al decesso, sopraggiunto il giorno 8 agosto 2005.
Assumevano gli attori che la morte della loro congiunta era dovuta alla responsabilità dei sanitari, i quali, a quattro settimane dall'esecuzione del drenaggio, avrebbero dovuto eseguire un intervento di resezione-anastomosi, al fine di evitare il rischio di recidiva della peritonite mentre, in occasione del secondo ricovero, in presenza dell'ascesso pelvico, avrebbero dovuto effettuare un diverso tipo di trattamento, onde prevenire lo stato di sepsi peritoneale.
Chiedevano, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, iure proprio ed iure hereditatis.
2 Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava le deduzioni avversarie, eccepiva la prescrizione dell'azione risarcitoria e chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 2614/2024 del 27 maggio 2024 il Tribunale di Catania rigettava la domanda attrice regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza , e Parte_4 Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno interposto appello sulla base di tre ragioni di censura.
[...]
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ordine logico – giuridico, va in primo luogo scrutinato il secondo motivo di appello, a mezzo del quale gli appellanti censurano l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria promossa iure proprio per la perdita del rapporto parentale, della quale non mettono in discussione la natura extracontrattuale.
Il motivo è fondato, nel senso di cui si dirà.
Innanzitutto, è privo di pregio l'assunto in base al quale la prescrizione quinquennale sarebbe stata interrotta al momento della spedizione, in data 7 agosto 2010, della lettera di messa in mora, atteso che, avendo essa natura di atto unilaterale recettizio, ai sensi dell'art. 1335 c.c. gli effetti interruttivi si realizzano solamente nel momento in cui l'atto giunge all'indirizzo del destinatario, e dunque, essendo pervenuta all'indirizzo dell'azienda ospedaliera alla data del 9 agosto 2010, la messa in mora non era idonea ad interrompere un termine ormai perento rispetto al dies a quo, da individuarsi nella data di decesso di e dunque nel giorno 8 agosto 2005. Parte_5
Il motivo è invece fondato laddove ci si duole della mancata applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, giusta il disposto di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c.
Ed invero, è noto che ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
l'intervenuta archiviazione in sede penale non determini alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato (v., da ultimo, Cass. n. 25438/2023).
3 E poiché nel caso di specie è astrattamente configurabile il reato di omicidio colposo, per il quale è previsto il più lungo termine di prescrizione di sei anni, giusta il combinato disposto degli artt. 589, primo comma, c.p. e 157 c.p., deve ritenersi che la lettera di messa in mora costituisca valido atto interruttivo rispetto a tale termine di prescrizione.
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale, revocando la precedente ordinanza del giorno 8 luglio 2021, abbia dichiarato inammissibile la produzione cartacea delle cartelle cliniche, effettuata da parte attrice all'udienza di prima comparizione ed auspicano che “l'accoglimento della sopra citata istanza di revoca della ordinanza del 15.12.2022 determinerà l'acquisizione agli atti della documentazione/cartelle cliniche espunte, e la conseguente rinnovazione della CTU e della assunzione delle richieste prove testimoniali”.
La questione afferisce l'applicazione dell'art. 16 bis del DL 179/2012, nella formulazione vigente ratione temporis, e dunque a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 44, comma 1, del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014), e dell'art. 19, comma 1, lettera a), numero 1-ter, del DL 83/2015 (convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015).
La norma citata, al comma primo, prevede che a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
È previsto, inoltre, ai commi 8 e 9, che il giudice possa autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, e che il giudice possa comunque ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti “per ragioni specifiche”.
Nel caso di specie, in seno all'atto di citazione parte attrice chiedeva “sin d'ora, attesa la mole della produzione documentale rappresentata dalle cartelle cliniche indicate in indice, di essere autorizzata alla loro produzione cartacea, al fine di consentire, comunque, la iscrizione telematica della presente controversia”.
Alla prima udienza del 26 giugno 2019 gli attori – nel silenzio del giudice, che ometteva di provvedere sulla detta richiesta - producevano in formato cartaceo la documentazione descritta, reiterando l'istanza di essere autorizzati al deposito cartaceo, ulteriormente ribadita anche nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
4 Con ordinanza in data 23 giugno 2020 il giudice riteneva irrituale la produzione documentale della parte, siccome non preceduta da apposita istanza, altresì rilevando che
“la motivazione addotta a giustificazione del deposito cartaceo non appare accoglibile in quanto non integra una ipotesi di impossibilità di deposito telematico”, e ordinava l'espunzione delle cartelle cliniche dal fascicolo.
Con successiva ordinanza del giorno 8 luglio 2021 il primo giudice, re melius perpensa, riteneva che la richiesta di parte attrice, formulata sin dall'atto introduttivo e sulla quale non si era provveduto alla prima udienza, potesse essere autorizzata ora per allora, ed ordinava – in virtù del fatto che la documentazione fosse eccessivamente voluminosa – il deposito cartaceo delle cartelle cliniche.
Con successiva ordinanza del 15 dicembre 2022 il giudice revocava l'ordinanza del giorno 8 luglio 2021 sul presupposto che con l'ordinanza dell'8 luglio 2021 fosse stata operata la rimessione in termini degli attori al fine dell'acquisizione dei documenti sanitari in forma cartacea, nonostante la parte non avesse dimostrato di essere incorsa nella decadenza – costituita dall'invano decorso dei termini per la produzione dei documenti - per causa ad essa non imputabile. In particolare, secondo il primo giudice, “nel caso specifico, la mancata produzione in forma telematica entro il termine perentorio di cui all'art.183 comma 6 n.2 c.p.c. non risulta riconducibile a ipotesi non imputabile alla parte posto che risulta incontroverso che l'opzione per la produzione solo cartacea era dipendente dalla (sostenuta) eccessiva voluminosità del carteggio;
ora, anche ammesso che una 'eccessiva voluminosità' possa, in ipotesi, giustificare la adozione di provvedimento ex art.16 bis comma 9 d.l. 176/2012”, tale situazione non poteva ritenersi idonea a giustificare una rimessione in termini.
Tale ragionamento non è corretto.
Va innanzitutto rilevato che, lungi dall'effettuare una inammissibile rimessione in termini, con l'ordinanza del giorno 8 luglio 2021 il giudice si era limitato a provvedere positivamente – pur se in ritardo, “ora per allora” – sull'istanza della parte, ritualmente e tempestivamente formulata in seno all'atto di citazione, così mutando opinione, dopo aver meglio valutato le circostanze, rispetto all'iniziale declaratoria di inammissibilità della produzione eseguita.
La rimessione in termini, infatti, presuppone che l'attività processuale (nella specie, la richiesta istruttoria) sia effettuata oltre il termine di decadenza. Circostanza, questa, che esula del tutto dal caso di specie, ove si consideri che la richiesta di produrre la documentazione era già contenuta nell'atto di citazione, avendo in definitiva il giudice, con
5 l'ordinanza del giorno 8 luglio 2021, accolto, giusta il disposto dell'art. 16 bis, comma nono, DL 179/2012 l'istanza a suo tempo formulata.
Né rileva, al riguardo, che la documentazione fosse stata prodotta prima dell'accoglimento dell'istanza, dovendosi peraltro osservare che, espunta la documentazione dal fascicolo, la parte ha provveduto a produrla nuovamente.
Quanto, poi, alla dedotta – da parte dell'appellata – insussistenza di ragioni atte a giustificare il deposito cartaceo dei documenti, osserva la Corte che la norma prevede solamente l'indicazione di ragioni specifiche, che nel caso di specie sono state descritte dal primo giudice, e che la Corte ritiene condivisibili.
Deve, altresì, evidenziarsi che i documenti in parola – ancorché non facciano parte del corredo processuale, perché espunti (fatto, questo, pacifico) a seguito dell'ordinanza del 15 dicembre 2022 - non costituiscono documenti nuovi ai sensi del disposto dell'art. 345 c.p.c., essendo essi stati sottoposti al pieno contraddittorio delle parti, sicché, nullo essendo il detto provvedimento, deve assicurarsi alla parte lo svolgimento di quell'attività che le è stata preclusa.
L'esame del terzo e del quarto motivo necessita del previo espletamento dell'accertamento peritale.
La causa viene dunque rimessa sul ruolo istruttorio, come da separato provvedimento, onde disporre la consulenza tecnica d'ufficio, consentendo agli appellanti di effettuare la produzione dei documenti di cui è stata ingiustamente ordinata l'eliminazione dal fascicolo.
Sulle spese si provvederà in uno alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di appello, non definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
, e avverso la sentenza n. Pt_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
2614/2024 in data 27/5/2024 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Accoglie il primo ed il secondo motivo di appello;
- Rimette la causa sul ruolo, come da separato provvedimento;
- Spese in uno al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
26 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
6 (Marcella Murana)
(Nicola La Mantia)
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