Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3761 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 17/01/2025 e vertente
TRA
Parte
(C.F. Controparte_1
), con l'avvocato Gaetano Palombo ( C.F. P.IVA_1
), del Foro di Cassino, con il quale è elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio degli avvocati Barbara D'Angelo e Tania Di Gregorio, in Roma, Via Nicandro 55;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_2 C.F._2 l'avvocato Alessandra Cantamerli (C.F. ) nel cui C.F._3 studio in Roma, Via Val Senio 5, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 11
31/12/2021, del Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione regolarmente notificato, citava innanzi l'Intestato Controparte_2 Tribunale, l'opposta società, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la carenza di legittimazione passiva della SI.ra per non aver mai CP_2 commissionato alcuna opera alla società opposta, dichiarare inefficace e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 1117/2017 (R.G. 3900/2017). Con vittoria di spese e del compenso professionale del giudizio, ivi comprese quelli relativi al procedimento di mediazione conclusosi negativamente, oltre IVA, CAP e Spese Generali” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale). Si costituiva la Società opposta con comparsa di costituzione e risposta chiedendo: “…concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione alquanto temeraria e pretestuosa e non essendo fondata su prova certa, per tutto quanto dedotto ai punti che precedono ed ancora per mancata opposizione della sig.ra . CP_3 In via principale rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , per tutto quanto dedotto in atti. In via Controparte_4 ulteriormente principale e nel merito, rigettare l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e in riconoscimento del credito vantato dalla società opposta nei confronti di e , per la somma CP_3 Controparte_2 di €. 6.158, confermare l'efficacia del decreto ingiuntivo n°1117/2017 opposto. In via meramente subordinata e nel merito, nel caso di diniego delle richieste di cui ai punti che precedono Voglia il Giudice: accertare e dichiarare essere stati eseguiti dalla società opposta i lavori per cui è causa, a regola d'arte al prezzo complessivo di €.8.558,00 (iva compresa) e conseguentemente, per l'effetto, l'avvenuto pagamento a titolo di acconto della somma di €. 2.400,00, condannare al pagamento Controparte_2 della somma di €.6.158,00 in favore della società
[...]
a titolo saldo, ovvero condannarla al pagamento Controparte_5 di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di giudizio, comunque con interessi e rivalutazione monetaria secondo i parametri istat ed in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio” (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale). Così instaurato il contraddittorio, espletato il procedimento di mediazione, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., VI° co., ammesse le sole prove documentali offerte (v. ordinanza istruttoria 11.06.2019), precisate le conclusioni, la causa viene ora per la decisione, previo concesso termine per il deposito di memorie difensive conclusionali.”.
pag. 2 di 11 § 2. – All'esito del giudizio, il Tribunale di Cassino ha disposto: “Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. Vincenza
Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di CP_2 Pt_1 [...] in persona del legale rapp.te p.-t., ogni Controparte_1 altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1117/17, emesso dal Tribunale di Cassino nei confronti di , dichiarando Controparte_2 non dovute da le somme e gli interessi in esso indicati;
Controparte_2 c) condanna l'opposta società al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, che liquida in €. 3.535,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014 e di mediazione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “E' pacifico che l'ingiunzione di pagamento può essere ottenuta anche solo con la documentazione prodotta dall'opposta in sede monitoria (v. ricorso monitorio, in atti, e relativa documentazione). Tuttavia, in questa sede, avendo la opponente specificamente contestato la richiesta monitoria e avendo eccepito
“l'assenza di contratto tra le parti intercorso… carenza di prova in ordine al conferimento dell'incarico da parte opponente” (v. atto introduttivo e relativa conclusionale), l'opposta società, quale attore sostanziale nel procedimento di opposizione, avrebbe dovuto fornire la prova documentale del titolo, ovvero del rapporto contrattuale sottostante alla esecuzione dei lavori di cui alla domanda monitoria. Detta prova, però, non è stata fornita dall'opposta, né in sede di costituzione, né a seguito della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., né con idonea documentazione (v. all.ti fascicolo di parte opposta), né tramite attività istruttoria, ritenuta inammissibile con ordinanza 11.06.2019 (v. memorie istruttorie, verbale d'udienza 11.06.2019 e relativa ordinanza).
In definitiva, a fronte di una decisa e ben strutturata contestazione della richiesta monitoria (v. atto introduttivo e relativa conclusionale), l'opposta nulla prova a suo favore a fondamento della domanda monitoria basata solo su fatture che, allo stato, si presentano sfornite di adeguato supporto probatorio e, in quanto tali, in questa sede, non possono portare alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Né, del resto -sempre in questa sede- si ritiene ammissibile la prova orale articolata dalla opposta per i motivi specificamente riportati nell'ordinanza 11.06.2019 e la richiesta di CTU contabile invocata da parte opposta, atteso che, per giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, lo strumento richiesto di CTU contabile -“che non è un mezzo di prova, e non
è, quindi, ammissibile laddove, non sarebbe utile a supportare valutazioni
pag. 3 di 11 di dati già acquisiti, bensì a determinare ex novo un importo, ovvero ad acquisire dati e/o documenti necessari, ma per niente specificati ed indicati, ovvero già desumibili dalla documentazione versata dalle parti”- verte su circostanze genericamente avanzate dall'opposta e in ordine alle quali alcun documento è stato prodotto a sostegno (Tribunale di Cassino, sentenza 10 luglio 2015, n. 2352). Conclusivamente, l'opposizione risulta fondata e viene accolta, con conseguente integrale revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della opponente.
Ogni altra questione, reciprocamente sollevata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia.
Le spese di giudizio, anche di mediazione, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, come da dispositivo che segue.”
Parte
§ 3. – Ha proposto appello Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piacca
[...] all'Ecc.ma Corte di Appello Civile Adita, Giudice a designarsi, contrariis rejectis, in accoglimento del presente atto di appello:
1) In via preliminare e immediata sospendere l'esecuzione della sentenza N°1785\2021 del Tribunale di Cassino per tutti i motivi esposti nel presente atto.
2) In via principale e sempre preliminare all'esito di quanto sopra, si chiede ai sensi dell'art.356 c.p.c. e collegati, che venga disposta la rinnovazione parziale dell'appello e quindi in via istruttoria: ammettere prova testimoniale così come ben articolata negli atti introduttivi e di memoria ex art.183 sesto comma c.p.c, e ammettere CTU tecnica al fine specifico di accertare i lavori descritti al punto sei della seconda memoria ex art. 183, o meglio con il seguente quesito: “Voglia il consulente tecnico d'ufficio nominato valutare i seguenti lavori: a) smontaggio del pavimento esistente con discarica del materiale, b) smontaggio dei battiscopa esistenti con rifacimento dell'intonaco interno alla casa, c) rifacimento del massetto per il pavimento interno, d) fornitura di gress porcellanato e montaggio dello stesso, e) fornitura dei nuovi battiscopa e montaggio degli stessi” per i motivi esposti, con le conseguenze di legge.
3) In via subordinata e sempre nel merito quindi, accogliendo il presente atto di appello, riformare la sentenza N°1785/2021 per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente, per l'effetto, riconoscere il credito vantato dalla società opposta nei confronti di e Controparte_6 CP_2
, per la somma di €.6.158,00 oltre interessi così come da decreto
[...] ingiuntivo n. 1117/17.
pag. 4 di 11 4) In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio, ma anche di quello di primo grado, con distrazione al sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.”
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, PRELIMINARMENTE: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza per assenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; NEL MERITO: rigettare l'appello così come proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1785/2021 (RG. 118/2018) con consequenziale condanna della Pt_1 [...] al pagamento delle Controparte_1 spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio oltre 15% per
Spese Generali IVA e CAP come per legge.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 17/01/2025.
§ 4. – L'appello proposto da Pt_1 [...] contiene nove motivi. Controparte_1
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “1) LA IMPUGNATA SENTENZA VA
RIFORMATA IN QUANTO: IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA VIOLATO LE NORME DI CUI ALL'ART. 111 COST. E DI CUI ALL'ART.132, 2° COMMA n.4, c.p.c. ”
Con tale motivo l'appellante rileva il difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha accolto l'opposizione della SI.ra ritenendo non assolto l'onere, gravante a carico della Società CP_2 opposta, di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio. Lamenta altresì la carenza di motivazione rispetto al non accoglimento della richiesta di CTU.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “2) LA SENTENZA DI PRIMO GRADO VA DICHIARATA PURE NULLA GIACCHE' IL GIUDICE DI PRIME CURE HA VIOLATO ANCORA L'ART. 132 C.P.C. 2° COMMA N° 3.”
Con tale motivo l'appellante sostiene che il giudice non avrebbe correttamente riportato nella sentenza le “conclusioni rassegnate dalla parti nelle rispettive comparse conclusionali” incorrendo in una violazione di legge. In particolare, deduce di avere “avanzato nelle conclusioni della comparsa conclusionale una serie di domande, anche in via subordinata”, concernenti anche la revoca dell'ordinanza istruttoria con la quale era stata pag. 5 di 11 respinta la richiesta di CTU e di prova testimoniale, e ritiene che il Giudice di prime cure non si sia pronunciato su tali punti.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “3) NULLITA' DELLA SENTENZA N°1785/2021 PER VIOLAZIONE DEL IL PRINCIPIO DI
CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO – PAGINA 2 DELLA SENTENZA..”
Con tale motivo l'appellante censura la decisione appellata in quanto non risultano trattate le questioni poste dalla Società, riguardo alla individuazione ed ai costi dei lavori da essa realizzati.
§ 4.4 – Il quarto motivo è intitolato: “4) FATTO STORICO: LAVORI REGOLARMENENTE ESEGUITI DALLA SOCIETA' PRESSO L'IMMOBILE DI Controparte_5
PROPRIETA' DI DEL DUCA LIONELLA - LE CONTESTAZIONI DI PARTE OPPONENTE NON RIGUARDANO LA NON ESECUZIONE DEI LAVORI.”
Con tale motivo, l'appellante evidenzia che la SI.ra ha CP_2 eccepito solo la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che in qualità di mera nuda proprietaria dell'appartamento, in usufrutto ad una zia, non aveva mai avuto conoscenza delle opere di ristrutturazione realizzate in quell'immobile dall'appellante. Deduce quindi la Società che ciò non sarebbe stato sufficiente ad escludere l'imputazione all'appellata delle spese di ristrutturazione vantate dalla Pt_1 Controparte_1
§ 4.5 – Il quinto motivo è intitolato: “5) ILLEGGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE RICHIESTA DA PARTE OPPOSTA – INRERROGATORIO FORMALE NON DERIMENTE DELLA CONTROVERSIA.”
Con tale motivo, la Società appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe commesso una palese violazione di legge, non ammettendo la prova testimoniale da essa domandata. In tal modo non le sarebbe stato consentito di dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni. Inoltre, evidenzia la superfluità dell'ammissione dell'interrogatorio formale della SI.ra alla luce del fatto che questa aveva già dichiarato di CP_2 non essere a conoscenza dei fatti dedotti dalla Società a fondamento della pretesa creditizia. L'esito dell'interpello avrebbe dunque reso necessaria la prova testimoniale per confermare o smentire le affermazioni dell'opponente.
§ 4.6 – Il sesto motivo è intitolato: “6) ILLEGGITTIMITA' DELL'AMMISSIONE “FRAZIONATA” DELLE PROVE.”
pag. 6 di 11 Con tale motivo l'appellante pur riconoscendo la “possibilità che il giudice effettui un'ammissione frazionata delle prove, pronunciandosi in un primo tempo solo su quelle utili a dirimere questioni pregiudiziali di merito (…) e riservandosi all'esito la valutazione delle prove ulteriori, necessarie per la decisione delle questioni logicamente successive” afferma che tale eventualità vada contemperata con la necessità che a nessuna delle parti venga negato il diritto di difesa. Pertanto è contra legem la sentenza impugnata che non motiva la necessità dell'interrogatorio formale della SI.ra ma non motiva, in maniera erronea, l'esclusione della CP_2 prova per testi richiesta e della CTU tecnica che invece si palesano necessarie”.
§ 4.7 – Il settimo motivo è intitolato: “7)LA NECESSITA' DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO: IL GIUDICE AVREBBE
DOVUTO NOMINARE IL CTU PER CONFERMARE VERIDICITA' DELLE PRETESE DI PARTE OPPONENTE.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice non ha disposto la CTU richiesta dall'opposta, ritenendola esplorativa, mentre in realtà era stata sollecitata al fine di determinare i lavori eseguiti e il costo degli stessi, in modo tecnico e specifico, ed appariva necessaria a dirimere la controversia.
§ 4.8 – L'ottavo motivo è intitolato: “7) DECRETO INGIUNTIVO EMESSO SU PROVA DOCUMENTALE NEL GIUDIZIO MONITORIO. ”.
Con tale motivo l'appellante censura il fatto che, ai fini dell'accertamento del rapporto contrattuale e della fondatezza del credito, non sia stata riconosciuta valenza probatoria alle fatture prodotte nella fase monitoria.
§ 4.2 – Il nono motivo è intitolato: “8) SPESE DI GIUDIZIO: SOCCOMBENZA A DANNO DI DEL DUCA LIONELLA IN ENTRAMBI I GIUDIZI ”.
Con tale motivo l'appellante pone la necessità che le spese dei due gradi di giudizio vengano poste a carico di . Controparte_2
§ 5. – L'appello è infondato.
§ 5.1 –Per ragioni di stretta connessione, i motivi possono essere trattati congiuntamente. L'appellante lamenta in sintesi la nullità della decisione impugnata per essere stata assunta senza adeguata motivazione. Il difetto di motivazione viene evidenziato anche con riferimento alla mancata ammissione della prova per testi e della CTU richiesti dall'appellante. La difesa della Cos. Mo. sostiene inoltre l'erroneità della Controparte_1 decisione, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto degli pag. 7 di 11 elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria né di quanto espressamente domandato, anche in via subordinata, nelle conclusioni formulate nella comparsa conclusionale dell'appellante.
Le censure sono tuttavia prive di fondamento.
Oggetto del contendere è il prezzo di un appalto di opere di ristrutturazione edilizia, che l'appellante dichiara di aver realizzato in un appartamento di Esperia (FR). Per il pagamento dell'importo risultante dalle fatture emesse, la Cos. otteneva dal Tribunale di Controparte_1
Cassino un decreto ingiuntivo nei confronti delle pretese debitrici, SIg.re e Quest'ultima si opponeva Controparte_6 Controparte_2 ritualmente al provvedimento di condanna, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Deduceva a tal fine di non aver intrattenuto alcun rapporto con la Società, di non essere a conoscenza dei lavori per i quali le si domandava il pagamento e di essere soltanto nuda proprietaria dell'appartamento ristrutturato, abitato invece dall'usufruttuaria
[...]
CP_6 Riscontrando l'assoluta carenza di prova circa l'esistenza stessa del contratto, il Tribunale accoglieva l'opposizione di . Controparte_2
La decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado appare corretta e supportata da adeguata motivazione. Per costante giurisprudenza, in applicazione del principio generale contenuto nell'art.2697 c.c., è onere di chi deduce l'inadempimento dimostrare l'esistenza del contratto. Per quanto attiene in particolare il contratto di appalto tra privati, l'ordinamento non prescrive la forma scritta ad substantiam né ad probationem, per cui l'accordo può essere concluso anche per facta concludentia (Cass. civ., sez.1, 5 agosto 2016, n. 16530). Ne consegue che la prova dell'esistenza dell'accordo raggiunto con il committente può essere data dall'appaltatore anche per presunzioni, purché, a norma dell'art. 2729 c.c., presentino i caratteri della gravità, precisione e della concordanza (cfr. Cass. civ., sez. 2^, ord., 26 gennaio 2023, n. 2386). Nella fattispecie, a supporto della pretesa di pagamento del prezzo dell'appalto, la società appellante si è limitata a produrre solo tre fatture emesse nei confronti di e aventi ad CP_3 Controparte_2 oggetto “lavori di ristrutturazione vano studio con demolizione e rifacimento pavimentazione come da capitolato”. Tali documenti, sebbene idonei ex art.634 c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono in caso di contestazione un valido elemento di prova dell'esistenza del contratto né delle prestazioni eseguite (Cass. civ. Sez. 2, 12 gennaio 2016 n. 299). Si osserva infatti che la nozione di prova scritta ai sensi dell'art. 633 comma 1 n. 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 e 2702 c.c. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la prova scritta richiesta dagli artt. 633 cod. proc. civ. e segg. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, anche di pag. 8 di 11 formazione unilaterale da parte del creditore, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui, comunque, risulti il diritto fatto valere monitoriamente, come, nel caso di specie, le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. 3, Ord 16. Settembre 2024, n.
24846). Tuttavia, nel giudizio di opposizione, gli stessi documenti non valgono a dimostrare l'esistenza del credito e l'opposto sarà perciò tenuto a provare il proprio diritto con gli ordinari mezzi di prova. Il procedimento previsto dagli artt. 633 e ss. cc, è infatti un giudizio a contraddittorio eventuale, in cui l'opposizione proposta dall'ingiunto introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. civ. sez.2, 4 marzo 2020, n.6091). Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente a dover fornire la prova dei fatti costitutivi del credito vantato. In tale fase, il valore probatorio delle fatture in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito vantato, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene pertanto meno atteso che la fattura , per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, potendo costituire tuttalpiù un mero indizio della stipulazione di esso (Cass. civ., 03.04.2008,
n.8549; Cass. Civ., Sez. III 13.06.2006, n. 13651, Cass. Civ., Sez. III, 3.7.1998, n. 6502; Cass. Civ., Sez. II, 20.09.1999, n. 10160; Cass. Civ., Sez.
II, 04.03.2003, n. 3188; Cass. Civ., Sez. II, 20.05.2004, n. 9593; Cass. Civ.,
Sez. III, 12.07.2023, n. 19944).
Nel caso di specie, il contenuto delle fatture non è stato accettato dall'opponente e non vi è agli atti alcun documento che possa far presumere che sia effettivamente sorto un rapporto negoziale tra le parti in causa: preventivi, corrispondenza, copia degli assegni o documentazione dei bonifici da cui ricavare chi ha pagato gli acconti, ecc. La domanda di pagamento dell'appellante non è pertanto provata.
Le suddette considerazioni corrispondono alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, nella quale il Tribunale ha argomentato i motivi della decisione, ed ha affermato l'infondatezza della pretesa di pagamento della Società, sulla scorta del mancato assolvimento da parte di questa dell'onere di provare l'esistenza del contratto con Parte_2
[...]
La sentenza è dunque adeguatamente motivata e risulta immune dal vizio di motivazione apparente, contestato dalla difesa dell'appellante. Si evidenzia infatti che “ la motivazione meramente apparente - che la pag. 9 di 11 giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico destinato a sorreggere il decisum (Cass., n. 9105 del 2017,
Cass., Sez. Un. n. 22232 del 2016, Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 . Cass. n. 20112/2009) rimettendo all'interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture.” (Cass. Sez. Unite, Ord. 22/07/2024 n.20112). Nella fattispecie, la sentenza appellata è invece del tutto percepibile nei suoi presupposti giuridici e fattuali e nelle ragioni in diritto poste alla base dell'accoglimento dell'opposizione, così come si evince dalla lettura della motivazione, sorretta da un iter argomentativo idoneo a sostenere le ragioni della decisione. Il difetto di motivazione non si ravvisa neppure riguardo al rigetto dell'istanza di nomina di ctu e di ammissione della prova per testi, formulata dall'appaltatrice nelle memorie istruttorie. Le ragioni del rigetto sono state chiaramente esposte dal Tribunale, che ha dichiarato il carattere esplorativo della CTU ed ha richiamato, per ciò che concerne la prova testimoniale, i motivi specificati per ciascun capitolo di prova nell'ordinanza di rigetto dell'11/06/2019. Peraltro, il Tribunale di Cassino non poteva ricavare alcun argomento di prova dalla circostanza che l'opponente sia titolare di un diritto di nuda proprietà sull'appartamento oggetto delle pretese ristrutturazioni. Dalla qualità di proprietaria dell'immobile non è dato ricavare per presunzione, ex art. 2727 c.c., la conclusione che tra le parti sia stato stipulato il contratto, fonte delle obbligazioni di pagamento dedotte in giudizio. È da precisare inoltre che le norme poste dagli artt. 1005 e ss c.c., cui fa riferimento la sentenza della cassazione 22703/2015, richiamata nell'atto di appello, regolano i rapporti interni tra usufruttuario e proprietario, in ordine alle modalità di ripartizione delle spese, ma non costituiscono fonte di obbligazioni versi i terzi.
Priva di qualsiasi di fondamento è poi la censura riguardante l'omessa trascrizione nella sentenza delle conclusioni formulate dalle parti. Le conclusioni dell'odierno appellante, così come quelle della controparte, risultano infatti trascritte a pag. 2 del provvedimento.
Vanno infine respinte le richieste istruttorie della Cos.
[...] reiterate nelle conclusioni dell'atto di appello. La CTU, Controparte_1 che l'appellante propone per verificare i lavori eseguiti ed il costo degli stessi, risulta ininfluente ai fini dell'accertamento dell'esistenza del rapporto contrattuale oltre che, per quanto concerne la determinazione dei lavori eseguiti, meramente esplorativa. Non è parimenti ammissibile la prova per testi, formulata pure in maniera generica e non circostanziata, e vertente, per pag. 10 di 11 quanto attiene all'esistenza del contratto, su fatti che andavano provati per iscritto, in assenza di elementi idonei a costituire presunzioni ex art. 2727 e ss. c.c., o tali da consentire al giudice di superare i limiti di prova prescritti dall'art.2721 cc.
L'appello, pertanto, assorbita ogni altra questione, va respinto.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 [...]
nei confronti di Controparte_1 CP_2
contro la sentenza n.1785/2021, del 31/12/2021, resa tra le
[...] parti dal Tribunale di Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma la sentenza n.1785/2021, del 31/12/2021, del Tribunale di Cassino;
2. – condanna COS. Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al pagamento
[...] delle spese di lite in favore di , liquidate in Controparte_2 complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 11 di 11