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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. ON Orazio Maria PA Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2199/2025 R.G. VG avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Curri Maria NI Parte_1 C.F._1
AO
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Curri Maria Controparte_1 C.F._2
NI AO
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 22/04/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 11/09/1997 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 149, parte 1, anno 1997; dalla loro unione nascevano, in Bari, i figli: il 31.07.1998 e il 10.01.2003; Per_1 Per_2 rilevato che nel ricorso, così come integrato con la memoria del 30.07.2025, sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo, così come integrato con memoria del
30.07.2025;
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
, nato il [...] in [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 11/09/1997 in
[...]
Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 149, parte 1, anno 1997 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come integrato con memoria del 30.07.2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 04/11/2025
Il Presidente
ON PA