Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2702 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
con sede legale a Canicattì in via L'Aquila n. 23. Parte_1
Part. IVA in persona dell'Amministratore e legale rappre- P.IVA_1
sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Paci, giu-
sta procura allegata all'atto di citazione;
– attrice –
CONTRO
con Controparte_1
sede legale in Canicattì in C/da Banchitelli S.S. 123 S.N., Part.
I.V.A. , in persona del legale amministratore pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli
Avv.ti Giuseppe Giardina (Pec: , e Email_1
Giovanni Salvaggio (Pec: per pro- Email_2
cura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio in Canicattì in Corso Umberto I n.100;
– convenuta –
E NEI CONFRONTI DELLA
Tribunale di Agrigento
ratore pro tempore Dottor , con sede in Verona Controparte_3
(VR), Via del Fante n. 21, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Aloma Piazza del Foro
di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Coneglia-
no (TV), Via Marco Polo n. 8, posta elettronica certifica-
ta: Email_3
– terza chiamata –
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la (di Parte_1
seguito “D&D”) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento la
Co (di seguito “ ) chiedendone la con- Controparte_1
danna al risarcimento dei danni patiti a causa di un incendio di un ca-
pannone verificatosi per colpa ascrivibile alla convenuta, con vittoria di spese.
All'uopo esponeva che il 6 luglio del 2019 un capannone industriale si-
to in Canicattì (AG) di proprietà dell'attrice e condotto in locazione, in for-
za di un contratto del 2017, dalla EII veniva, di fatto, distrutto da un in-
cendio.
La responsabilità per i danni all'immobile era da ascriversi alla conve-
nuta ex 1588 c.c. e 2051 c.c., anche per l'omessa installazione di un im-
pianto antincendio alla luce dello svolgimento di attività di produzione di cartoni ed imballaggi.
Violate pure le previsioni pattizie contenute nel contratto di locazione,
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile anche in merito alla sottoscrizione di polizza assicurativa.
Ritualmente costituitasi, la convenuta, contestando le allegazioni di parte attrice, concludeva come di seguito: “Preliminarmente e nel merito
ritenere e dichiarare infondate sotto i diversi profili dedotti le domande
avanzate dall'attrice per grave responsabilità ex artt. 1577, 1588 e 2051
c.c., nonché la domanda di richiesta di risarcimento danni.
Nel merito e in relazione alla domanda risarcitoria autonoma avanzata
dalla convenuta:
Ritenere e dichiarare la compagnia di assicurazioni CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...]
legale in Verona, in Via Del Fante n. 21 unica responsabile per il risarci-
mento dei danni tutti subiti sia dall'attrice che dalla convenuta ut supra de-
terminati e quantificati, indi condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire I DANNI
[...]
TTRICE, NEI LIMITI DI MASSIMALE DI POLIZZA STIPULATA, in Parte_2 favore della e di € 69.119,11 per i danni subiti dalla convenuta Parte_1
ovvero quella maggiore o minore somma Controparte_1
che sarà accertata nel corso del presente procedimento.
Ritenere e dichiarare che la compagnia di assicurazione deve manleva-
lere da ogni responsabilità risarcitoria l'odierna convenuta a favore
dell'attrice. Indi condannarla senza vincolo di solidarietà.
Con condanna alle spese del presente giudizio, da distrarre in favore dei
sottoscritti procuratori, quali dichiarano di esserne antistatari per averle
personalmente anticipate”.
Oltre a chiedere la chiamata in causa della impresa di assicurazioni,
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile deduceva che non vi era grave responsabilità in quanto la causa dell'incendio era ascrivibile ad un corto circuito. Inoltre, era stata stipula-
ta la polizza assicurativa prevista dal contratto di locazione con la società
della quale si chiedeva la chiamata in causa.
Eccessiva, comunque, la liquidazione dei danni operata dall'attrice.
Deduceva, inoltre, che, in proprio, aveva subito danni per oltre
69.000,00 dei quali chiedeva l'indennizzo alla terza chiamata.
In relazione al diniego stragiudiziale dell'indennizzo, ad opera della ter-
za chiamata, deduceva che erronea ed infondata era la lettura dell'art.17
delle condizioni contrattuali.
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
La terza chiamata ritualmente costituitasi, concludeva: “Nel me- CP_2
rito: accertata l'inoperatività ex art. 1892 c.c. (e art. 3 delle CGA) della po-
lizza assicurativa n. 00162903046847 sottoscritta da Euro Impex Imbal-
laggi Sas di per aver il legale rappresentante di Controparte_6
quest'ultima fornito dichiarazioni mendaci rilevanti ai fini della valutazione
del rischio, valutata altresì l'inoperatività della polizza medesima ai sensi
dell'art. 17 delle CGA per quanto concerne il fabbricato e l'inesistenza di
copertura assicurativa con riferimento al contenuto, rigettarsi le domande
tutte formulate dalla convenuta nei confronti della terza chia- CP_1
mata. Spese di lite integralmente rifuse, con valutazione di condanna ex
art. 96 comma terzo c.p.c.”
Deduceva, al riguardo, che la assicurata aveva reso dichiarazioni men-
daci non avendo riferito puntualmente in merito all'attività svolta (esclu-
siva attività di magazzino) ed avendo svolto la stessa in assenza di scia e
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile cpi ai VV.FF. Il bene oggetto di assicurazione, peraltro, era stato sottopo-
sto a pignoramento nell'ambito di una esecuzione immobiliare presso il
Tribunale di Agrigento e pendeva istanza di vendita.
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Nel corso del processo con memoria n.1 la terza chiamata deduceva che, dalla documentazione esistente nel procedimento di esecuzione, il contratto di locazione tra l'attrice e la convenuta risultava registrato in epoca successiva all'incendio (il 15.7.2019) e datato 1.7.2019, diversa-
mente da quanto allegato in atto di citazione.
Le controparti deducevano la irrilevanza di tale circostanza rispetto al contratto di assicurazione.
Veniva svolta attività istruttoria documentale, orale e con ctu.
All'udienza del 25.9.24, sostituita dalla trattazione scritta, la causa, in-
tese le conclusioni delle parti, veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Vi è prova documentale che l'immobile di proprietà dell'attrice, condot-
to in locazione dalla convenuta, è stato colpito da un incendio in data
6.7.2019.
In tal senso, oltre la non contestazione delle parti, in atti vi è il rappor-
to di intervento dei VVFF di Agrigento del 6.7.2019 dal quale si evince che
Per_ il capannone sito in Canicattì, cda al NCEU foglio 23, part.301, sub
9 è andato distrutto, di fatto integralmente, unitamente ad alcuni mac-
chinari e mezzi meccanici ivi custoditi.
Ciò posto va rilevato che, per quanto oggetto del presente giudizio, è
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile provato che tra l'attore e il convenuto sussistesse un contratto di locazio-
ne avente ad oggetto il predetto immobile (parte attrice ha allegato trat-
tarsi un contratto del 2017, producendolo, parte convenuta non ha con-
testato tale circostanza;
la terza chiamata ha allegato che le parti avevano sottoscritto e poi registrato altro contratto di locazione nel 2019).
Vi era, quindi, un rapporto obbligatorio tra le parti (attrice e convenu-
ta) in essere al momento dell'incendio (si noti che la registrazione del con-
tratto del 2019, oltre ad avere come noto valenza fiscale, deve reputarsi riferita comunque al contratto sino al 6.7.19, in quanto il perimento della cosa fa venire meno il contratto di locazione).
Era, pertanto, onere del conduttore fornire la prova liberatoria che la causa dell'incendio fosse a lui non imputabile ex art. 1588 cc (da ultimo
Cass.Civ., Sez.2, ord.22823/18).
Tale prova non è stata fornita: la convenuta si è limitata a dedurre in ordine ad un “corto circuito”, omettendo però di precisare e poi provare in modo positivo e concreto la causa dell'evento.
La domanda di condanna proposta da parte attrice nei confronti della convenuta, pertanto, deve essere accolta.
Quanto alla liquidazione dei danni patiti dall'attrice va rilevato quanto segue.
La ctu svolta nel corso del giudizio, con esame dei luoghi invero già og-
getto di modifica per rispetto della normativa volta a prevenire inquina-
menti dell'aria e dei suoli e quindi con ricostruzione documentale della consistenza, anche alla luce di rilievi fotografici pregressi, ha indicato in €
847.355,98 al netto d'I.V.A il costo per la ricostruzione.
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile Non incongruo rilevare che il capitale assicurato – pari al valore a nuo-
vo per contratto – era pari ad euro 900.000,00.
Detto importo, però, non è quello che deve essere considerato per de-
terminare il risarcimento spettante all'attrice.
Diversamente da quanto allegato da parte attrice, infatti, l'utilizzo del criterio del costo di ricostruzione e, quindi, del valore “a nuovo” del ca-
pannone realizzerebbe una ingiusta locupletazione in favore del proprieta-
rio della cosa il quale aveva nel patrimonio un bene che aveva un valore certamente inferiore in considerazione dello stato d'uso.
Il preferibile criterio del “valore della cosa” al momento del sinistro tro-
va, peraltro, un riferimento, analogicamente richiamabile, nelle previsioni dell'art. 948 cc in tema di azione di rivendicazione e mancato recupero,
anche per perimento, della cosa da parte del proprietario.
Per l'individuazione del predetto valore devono essere considerati l'epoca della costruzione (1984/1986) ed il verosimile stato della cosa al
2019, elementi questi desumibili dalla ctp a firma dell'ing. (doc. Per_2
3 della produzione attorea), dalla ctu svolta nel procedimento di esecuzio-
ne immobiliare nr. 163/2018 (doc. 24) a firma dell'ing. in atti. Per_3
Inoltre, in atti, la terza chiamata ha depositato una relazione tecnica a firma di un liquidatore di altra impresa di assicurazione (doc. 28), relativa al medesimo sinistro e al medesimo immobile, con liquidazione comples-
siva del cespite in relazione allo stato di uso pari ad euro 277.888, 59.
Detto valore deve ritenersi, tenuto conto delle valutazioni ivi svolte,
quello utilizzabile nel caso in esame in quanto la ctu dell'ing. Per_3
svolta nel presente giudizio, fornisce il costo della ricostruzione, e quella
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- 7 - Sezione Civile dello stesso tecnico redatta nel procedimento di esecuzione fornisce il di-
verso valore di un'area di sedime (post-incendio) con potenzialità edifica-
toria, e cioè valori diversi da quelli applicabili nel caso in esame alla luce di quanto sopra detto.
A tale importo devono essere aggiunti, come costi vivi e cioè danni emergenti, quelli per le spese di demolizione ed annesse pari ad euro
126.250,00 (come indicato nella relazione di ctu dell'ing. nel ci- Per_3
tato procedimento di esecuzione).
Sulla scorta di tali elementi, congiuntamente esaminati, va rilevato che il risarcimento spettante all'attore, quindi, è pari ad euro 404.138,59, ol-
tre iva, oltre interessi dalla decisione al soddisfo (non si procede a rivalu-
tazione ed attualizzazione dell'importo in quanto la ctu stimava ad oggi il valore del bene).
Occorre, ora, esaminare la domanda di adempimento proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Non è contestata l'esistenza della polizza e la copertura in relazione all'epoca del sinistro.
La convenuta ha eccepito la inoperatività in relazione alla tipologia di attività svolta nell'immobile assicurato -esclusa da ciò che era assicurabi-
le ex art.17 delle condizioni generali– ed all'assenza di Scia e CPI da parte della EII.
Quanto al primo profilo, in punto di fatto, va rilevato che, diversamen-
te da quanto allegato dalla , nel capannone assicu- Controparte_2
rato la EII svolgeva attività di produzione di cassette per la frutta ed im-
ballaggi ed anche la successiva attività di stoccaggio del prodotto finito e
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- 8 - Sezione Civile del materiale necessario per la produzione.
La esclusione della polizza, invocata dalla terza chiamata, invece era relativa allo svolgimento esclusivo di attività di deposito e stoccaggio
(art.17).
Peraltro, la polizza era predisposta per fabbricati ove si svolgeva anche attività artigianale e quella svolta dalla assicurata, per dato dimensionale,
tipologia di lavorazione di semilavorati e attività dell'accomandatario, pare avere detti requisiti.
Sotto tale profilo, quindi, l'eccezione della terza chiamata deve essere disattesa poiché l'esclusione prevista nel citato articolo non attiene al ca-
so di specie.
Quanto all'ulteriore profilo, e cioè l'assenza di quanto previsto dalla specifica normativa antincendio, circostanza oggetto di rilievo nella rela-
zione dei VVFF intervenuti, va rilevato che la polizza non prevedeva la sot-
toposizione all'assicurando di un questionario, né prevedeva espressa-
mente che l'attività fosse svolta nel rispetto di tale specifica normativa, né
una dichiarazione specifica dell'assicurato.
Per converso prevedeva “situazioni di non assicurabilità” relative come detto alla tipologia di attività – art.17- alle condizioni del fabbricato –
art.18- ed alla operatività della garanzia-art.25.
Nessuna delle predette cause attiene alla circostanza dedotta dall'assicurazione (assenza di SCIA e CPI).
Da ciò può inferirsi che la condotta dell'assicurato non è qualificabile come “dichiarazione reticente”.
Si noti, a conforto di quanto sopra, che la Suprema Corte ha financo
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- 9 - Sezione Civile insegnato che la mancata dichiarazione circa l'assenza del n.o. dei VVFF
non fosse qualificabile come dichiarazione reticente se non espressamente prevista quale domanda nel questionario informativo (Cass. Civ., Sez1,
n.5638 del 21.10.1980).
Operante, pertanto, la polizza assicurativa.
Quanto ai danni, in via diretta, invocati dalla convenuta, va rilevato che il contratto copriva la responsabilità civile dell'assicurato verso i terzi e non per le cose di proprietà dello stesso assicurato/contraente.
Quanto ai danni derivanti da incendio, gli stessi erano coperti dalla po-
lizza solo in relazione al fabbricato e non alle cose ivi custodite.
La domanda della convenuta per i danni direttamente dalla stessa pa-
titi, quindi, nei confronti della terza chiamata deve essere rigettata.
Quanto alla domanda proposta dalla convenuta nei confronti della ter-
za chiamata, afferente la liquidazione dell'indennizzo in forza della polizza assicurativa per i danni provocati a terzi, va utilizzato il citato parametro del valore della cosa perita (euro 277.888, 59), oltre i costi per la demoli-
zione nel limite del 15% (ex art.15 lett.j delle condizioni di polizza), pari a complessivi euro 319,421,878 (già detratti euro 150,00 a titolo di franchi-
gia).
A detto importo vanno aggiunte le spese di soccombenza ex art.1917
primo comma cc, ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare all'attore/terzo danneggiato in forza della presente sentenza a titolo di spese di lite.
La terza chiamata, quindi, è tenuta a tenere indenne la convenuta nel predetto limite, oltre le spese di lite liquidate nel rapporto attri-
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- 10 - Sezione Civile ce/convenuta.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio – nel rap-
porto attrice/convenuta, vanno poste a carico di parte convenuta ed in quella tra la convenuta e la terza chiamata vanno compensate al 50% e poste per il resto a carico della terza chiamata, dette spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della
contro
-
versia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parimenti le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata in solido e, nei rapporti interni, a carico della terza chiamata per 2/3 ed a carico della convenuta per 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Condanna la Controparte_1
al pagamento in favore della di euro
[...] Parte_1
404.138,59, oltre iva, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
− condanna la CP_1 Controparte_1 [...]
al pagamento in favore della delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 15.500,00, oltre le spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, disponendone la di-
strazione in favore dell'avv. Giacinto Paci;
− condanna la a tenere indenne ed a manleva- Controparte_2
re la Controparte_1
Tribunale di Agrigento
- 11 - Sezione Civile delle somme che quest'ultima è tenuta a versare alla in forza Parte_1
della presente sentenza nel limite di euro 319.421,878, oltre 15.500,00,
oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente do-
vuta;
− rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1 CP_7
avente ad oggetto il pagamento di un indennizzo per i danni
[...]
diretti patiti dalla assicurata Controparte_1
[...]
− compensa per 1/3 le spese di lite tra la
[...]
e la : Controparte_1 Controparte_2
− condanna la al pagamento in favore della Controparte_2
dei Controparte_1
rimanenti 2/3 delle spese del giudizio, quota di 2/3 che liquida in euro
7750,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura le-
galmente dovuta, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giovanni
Salvaggio e dell'avv. Giuseppe Giardina;
− pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, definitiva-
mente a carico della Controparte_1
e della in solido e, nei rapporti
[...] Controparte_2
interni, interamente a carico della per 2/3 e del- Controparte_2
la Controparte_1
per 1/3.
Così deciso in Agrigento, in data 27.1.2025.
Il Giudice
Tribunale di Agrigento
- 12 - Sezione Civile dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 13 - Sezione Civile