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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/07/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 542 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nat a RAGUSA (RG) il 07/03/1977 e residente inC.DA S. BARBARA 95049 Parte_1
NI IT , CF elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
GIARDINELLI GIUSEPPA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a CALTAGIRONE (CT) 25/04/1972 residente in Controparte_1
VOLTURNO 176 95042 GRAMMICHELE IT CF elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avvGIARDINELLI GIUSEPPA . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/05/2025 e Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 05/08/2000 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di NI al n. 14 anno 2000 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con decreto del 27.2.2013 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 7.7.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 27.2.2013
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Pt_1
e in data 05/08/2000 annotato nel registro degli
[...] Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Vizzini al n. 14 anno 2000 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7,7,2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 542 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nat a RAGUSA (RG) il 07/03/1977 e residente inC.DA S. BARBARA 95049 Parte_1
NI IT , CF elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
GIARDINELLI GIUSEPPA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a CALTAGIRONE (CT) 25/04/1972 residente in Controparte_1
VOLTURNO 176 95042 GRAMMICHELE IT CF elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avvGIARDINELLI GIUSEPPA . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/05/2025 e Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 05/08/2000 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di NI al n. 14 anno 2000 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con decreto del 27.2.2013 il Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 7.7.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del 27.2.2013
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Pt_1
e in data 05/08/2000 annotato nel registro degli
[...] Controparte_1 atti di matrimonio del comune di Vizzini al n. 14 anno 2000 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7,7,2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo