TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2276/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCACCHETTI MARIA GRAZIA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SCACCHETTI MARIA GRAZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
06/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti il 21/11/2017 innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale omologata con successivo decreto del
28/11/2017;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando i figli minori ed non avranno compiuto la maggiore età. Per_1 Per_2
2) I figli minori (di anni 16) ed (di anni 14) sono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente alla madre ed al padre i quali eserciteranno in forma condivisa la pagina 2 di 9 responsabilità genitoriale sui medesimi, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione, salute ed alla scelta della loro residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé ed , eserciterà Per_1 Per_2 separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in loro buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) I figli ed saranno collocati prevalentemente presso la madre, Per_1 Per_2 presso la quale avranno altresì la residenza anagrafica ed il domicilio.
4) La figlia , di anni 20 e dunque maggiorenne, vivrà con il padre presso il quale Per_3 avrà altresì la residenza anagrafica ed il domicilio.
Le parti danno atto che allo stato non è ancora economicamente indipendente e Per_3 che la medesima da ottobre 2024 svolge attività di lavoro che le garantisce un reddito mensile.
5) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli ed con i seguenti tempi e modalità: Per_1 Per_2
- a settimane alterne dalla domenica mattina sino al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- due giorni infrasettimanali quando il padre andrà a ritirarli dall'uscita da scuola e sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa e da individuarsi di settimana in settimana tra i genitori tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Vacanze scolastiche natalizie ed staranno con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche Per_1 Per_2 natalizie in modo tale da trascorrere, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno con un genitore ed il giorno di Natale, quello di Santo Stefano e pagina 3 di 9 l'Epifania con l'altro.
Vacanze scolastiche pasquali ed staranno con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche Per_1 Per_2 pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo ed in modo tale che trascorrano il giorno della Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno del precedente Natale.
Vacanze scolastiche estive ed trascorreranno con ciascun genitore 2 (due) settimane di vacanza Per_1 Per_2 anche non consecutive.
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con i figli, le parti si impegnano a concordare per iscritto l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 31 marzo di ogni anno e prevedono sin da ora che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la esatta cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare per iscritto all'altro la propria scelta entro il
15 aprile successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
Per l'anno 2026, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà alla madre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto il diritto/dovere del padre di frequentare i figli dovrà essere esercitato nel massimo rispetto degli impegni educativi, scolastici, sportivi e sociali dei medesimi nonché del loro diritto ad avere una vita serena ed equilibrata e con ritmi adeguati alla loro età.
6) Stante che è già maggiorenne e dunque non è più soggetta alla responsabilità Per_3 genitoriale la medesima potrà frequentare la madre quando vorrà ed accordandosi direttamente con la medesima.
7) A decorrere dalla sottoscrizione della presente domanda i genitori saranno tenuti a provvedere al mantenimento ordinario dei figli in forma diretta ed in via esclusiva nei periodi di loro permanenza presso l'uno o l'altro di essi, senza richiedersi reciprocamente alcunché a tale titolo.
A decorrere dalla sottoscrizione della presente domanda dunque il sig. non Pt_2
pagina 4 di 9 dovrà più versare alcunché alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario dei Pt_1 figli.
8) Le spese straordinarie relative ai figli , ed saranno a carico Per_3 Per_1 Per_2 dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, medico di base/specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
g) farmaci tradizionali da banco e non prescritti dal medico curante e/o pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure specialistiche quali, a mero titolo esemplificativo, quelle dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso privati anche se erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (es: farmaci omeopatici, etc.); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e libri di testo universitari;
c) dotazione informatica (es: pc, tablet, etc.) imposta dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasposto pubblico;
h) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private (anche se prive della relativa documentazione giustificativa); e) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi (es: l'acquisto di libri, dispense,
pagina 5 di 9 eventuali pernottamenti fuori sede, corsi pratici di preparazione agli esami di abilitazione/concorsi, etc.); g) spese per l'iscrizione agli esami di abilitazione/concorsi;
h) corsi di lingua straniera e/o di informatica;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, campo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità
e del passaporto;
d) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione;
b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese la tassa d'iscrizione e di abbonamento, il certificato medico, le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative (es: pittura, teatro, boy-scout, etc.); f) corsi di informatica;
g) viaggi studio in Italia e all'estero e stage sportivi;
h) spese per le feste di compleanno, cresima, laurea, fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze;
i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (es: bicicletta, mini car, motorino, moto, macchina, etc.).
Le spese per i viaggi e le vacanze dei figli saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative alle vacanze che i figli trascorreranno con terzi (es. amiche/i, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
sia il difetto di risposta sia il dissenso non motivato saranno da intendersi come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo all'esibizione.
pagina 6 di 9 La documentazione giustificativa delle spese straordinarie dei figli dovrà essere intestata ai medesimi onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
9) Il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale per i figli minori e Per_2 continuerà ad essere assegnato in via esclusiva alla sig.ra in qualità Per_1 Pt_1 di genitore prevalentemente collocatario ed il sig. si obbliga a prestare la Pt_2 necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli (anche ai fini Isee) ed a svolgere qualsiasi altra attività si renda necessaria al suddetto scopo.
A decorrere dalla pubblicazione della sentenza di divorzio recettiva delle presenti condizioni, il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale per la figlia è Per_3 assegnato alla medesima in quanto maggiorenne ed entrambi i genitori si obbligano a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli (anche ai fini Isee) ed a svolgere qualsiasi altra attività si renda necessaria al suddetto scopo.
10) Le parti concordano e danno atto che i suddetti accordi economici relativi al mantenimento ordinario e straordinario dei figli ed sono stati Per_1 Per_2 determinati tenendo in considerazione che il sig. attualmente non ha né redditi Pt_2 né un proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare ed ha plurime esposizioni debitorie che non gli permettono, allo stato, di contribuire al mantenimento ordinario dei figli se non a quello, in forma diretta, della figlia con lui convivente. Per_3
11) Entrambe le parti rinunciano reciprocamente a qualunque pretesa di assegno divorzile.
12) Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per sé e per i figli minori ed . Per_1 Per_2
13) Le parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le pattuizioni di cui alla presente domanda, ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o legale ivi compresi gli arretrati a titolo di mantenimento ordinario e straordinario per i figli e dichiarano pertanto di nulla più avere a pagina 7 di 9 pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto quivi stabilito, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
14) Le spese legali e le spese vive della presente procedura di divorzio congiunto saranno da dividersi tra le parti nella misura di una metà ciascuna.
15) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
16) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VIGNOLA (MO)
il 04/09/2005 fra nata a [...]_1
il 04/07/1973 e nato a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VIGNOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2005 Atto n. 32 Parte II Serie A
pagina 8 di 9 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
10/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2276/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCACCHETTI MARIA GRAZIA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
SCACCHETTI MARIA GRAZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
06/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti il 21/11/2017 innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale omologata con successivo decreto del
28/11/2017;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando i figli minori ed non avranno compiuto la maggiore età. Per_1 Per_2
2) I figli minori (di anni 16) ed (di anni 14) sono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente alla madre ed al padre i quali eserciteranno in forma condivisa la pagina 2 di 9 responsabilità genitoriale sui medesimi, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione, salute ed alla scelta della loro residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé ed , eserciterà Per_1 Per_2 separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in loro buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) I figli ed saranno collocati prevalentemente presso la madre, Per_1 Per_2 presso la quale avranno altresì la residenza anagrafica ed il domicilio.
4) La figlia , di anni 20 e dunque maggiorenne, vivrà con il padre presso il quale Per_3 avrà altresì la residenza anagrafica ed il domicilio.
Le parti danno atto che allo stato non è ancora economicamente indipendente e Per_3 che la medesima da ottobre 2024 svolge attività di lavoro che le garantisce un reddito mensile.
5) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli ed con i seguenti tempi e modalità: Per_1 Per_2
- a settimane alterne dalla domenica mattina sino al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- due giorni infrasettimanali quando il padre andrà a ritirarli dall'uscita da scuola e sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa e da individuarsi di settimana in settimana tra i genitori tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Vacanze scolastiche natalizie ed staranno con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche Per_1 Per_2 natalizie in modo tale da trascorrere, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno con un genitore ed il giorno di Natale, quello di Santo Stefano e pagina 3 di 9 l'Epifania con l'altro.
Vacanze scolastiche pasquali ed staranno con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche Per_1 Per_2 pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo ed in modo tale che trascorrano il giorno della Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno del precedente Natale.
Vacanze scolastiche estive ed trascorreranno con ciascun genitore 2 (due) settimane di vacanza Per_1 Per_2 anche non consecutive.
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con i figli, le parti si impegnano a concordare per iscritto l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 31 marzo di ogni anno e prevedono sin da ora che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la esatta cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare per iscritto all'altro la propria scelta entro il
15 aprile successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
Per l'anno 2026, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà alla madre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto il diritto/dovere del padre di frequentare i figli dovrà essere esercitato nel massimo rispetto degli impegni educativi, scolastici, sportivi e sociali dei medesimi nonché del loro diritto ad avere una vita serena ed equilibrata e con ritmi adeguati alla loro età.
6) Stante che è già maggiorenne e dunque non è più soggetta alla responsabilità Per_3 genitoriale la medesima potrà frequentare la madre quando vorrà ed accordandosi direttamente con la medesima.
7) A decorrere dalla sottoscrizione della presente domanda i genitori saranno tenuti a provvedere al mantenimento ordinario dei figli in forma diretta ed in via esclusiva nei periodi di loro permanenza presso l'uno o l'altro di essi, senza richiedersi reciprocamente alcunché a tale titolo.
A decorrere dalla sottoscrizione della presente domanda dunque il sig. non Pt_2
pagina 4 di 9 dovrà più versare alcunché alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario dei Pt_1 figli.
8) Le spese straordinarie relative ai figli , ed saranno a carico Per_3 Per_1 Per_2 dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, medico di base/specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
g) farmaci tradizionali da banco e non prescritti dal medico curante e/o pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure specialistiche quali, a mero titolo esemplificativo, quelle dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso privati anche se erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (es: farmaci omeopatici, etc.); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e libri di testo universitari;
c) dotazione informatica (es: pc, tablet, etc.) imposta dalla scuola;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasposto pubblico;
h) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private (anche se prive della relativa documentazione giustificativa); e) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi (es: l'acquisto di libri, dispense,
pagina 5 di 9 eventuali pernottamenti fuori sede, corsi pratici di preparazione agli esami di abilitazione/concorsi, etc.); g) spese per l'iscrizione agli esami di abilitazione/concorsi;
h) corsi di lingua straniera e/o di informatica;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, campo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità
e del passaporto;
d) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione;
b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese la tassa d'iscrizione e di abbonamento, il certificato medico, le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative (es: pittura, teatro, boy-scout, etc.); f) corsi di informatica;
g) viaggi studio in Italia e all'estero e stage sportivi;
h) spese per le feste di compleanno, cresima, laurea, fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze;
i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (es: bicicletta, mini car, motorino, moto, macchina, etc.).
Le spese per i viaggi e le vacanze dei figli saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative alle vacanze che i figli trascorreranno con terzi (es. amiche/i, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
sia il difetto di risposta sia il dissenso non motivato saranno da intendersi come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo all'esibizione.
pagina 6 di 9 La documentazione giustificativa delle spese straordinarie dei figli dovrà essere intestata ai medesimi onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
9) Il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale per i figli minori e Per_2 continuerà ad essere assegnato in via esclusiva alla sig.ra in qualità Per_1 Pt_1 di genitore prevalentemente collocatario ed il sig. si obbliga a prestare la Pt_2 necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli (anche ai fini Isee) ed a svolgere qualsiasi altra attività si renda necessaria al suddetto scopo.
A decorrere dalla pubblicazione della sentenza di divorzio recettiva delle presenti condizioni, il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale per la figlia è Per_3 assegnato alla medesima in quanto maggiorenne ed entrambi i genitori si obbligano a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli (anche ai fini Isee) ed a svolgere qualsiasi altra attività si renda necessaria al suddetto scopo.
10) Le parti concordano e danno atto che i suddetti accordi economici relativi al mantenimento ordinario e straordinario dei figli ed sono stati Per_1 Per_2 determinati tenendo in considerazione che il sig. attualmente non ha né redditi Pt_2 né un proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare ed ha plurime esposizioni debitorie che non gli permettono, allo stato, di contribuire al mantenimento ordinario dei figli se non a quello, in forma diretta, della figlia con lui convivente. Per_3
11) Entrambe le parti rinunciano reciprocamente a qualunque pretesa di assegno divorzile.
12) Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per sé e per i figli minori ed . Per_1 Per_2
13) Le parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le pattuizioni di cui alla presente domanda, ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o legale ivi compresi gli arretrati a titolo di mantenimento ordinario e straordinario per i figli e dichiarano pertanto di nulla più avere a pagina 7 di 9 pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto quivi stabilito, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
14) Le spese legali e le spese vive della presente procedura di divorzio congiunto saranno da dividersi tra le parti nella misura di una metà ciascuna.
15) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
16) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VIGNOLA (MO)
il 04/09/2005 fra nata a [...]_1
il 04/07/1973 e nato a [...] il [...] alle Parte_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VIGNOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2005 Atto n. 32 Parte II Serie A
pagina 8 di 9 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
10/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9