Articolo 4 della Legge 24 dicembre 2003, n. 360
Articolo 3Articolo 5
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15 gennaio 2004
Art. 4. (Termini e modalita' di presentazione
del preventivo di spesa e del rendiconto finale). 1. Il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese da effettuare, specificando le attivita' da compiere per la partecipazione italiana ed il relativo costo.
2. Entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il rendiconto finale delle spese sostenute. Dopo l'approvazione, il rendiconto e' trasmesso dal Ministro degli affari esteri alle Commissioni parlamentari competenti.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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