Versione
15 gennaio 2004
15 gennaio 2004
Art. 4. (Termini e modalita' di presentazione
del preventivo di spesa e del rendiconto finale). 1. Il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese da effettuare, specificando le attivita' da compiere per la partecipazione italiana ed il relativo costo.
2. Entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il rendiconto finale delle spese sostenute. Dopo l'approvazione, il rendiconto e' trasmesso dal Ministro degli affari esteri alle Commissioni parlamentari competenti.
del preventivo di spesa e del rendiconto finale). 1. Il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese da effettuare, specificando le attivita' da compiere per la partecipazione italiana ed il relativo costo.
2. Entro sei mesi dalla data di chiusura dell'Esposizione, il Commissario generale del Governo presenta al Ministero degli affari esteri il rendiconto finale delle spese sostenute. Dopo l'approvazione, il rendiconto e' trasmesso dal Ministro degli affari esteri alle Commissioni parlamentari competenti.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/02/2020, n. 4009Provvedimento: […] Anche in questo caso si tratta di una argomentazione della ricorrente che muove da una premessa erronea. atteso che l'articolo 4 della legge n.360/2003 è rubricato "Responsabilità civile dei gestori" e l'espressione responsabilità civile, di norma, implica l'applicazione dell'articolo 2043 c.c. […]Leggi di più...
- responsabilità contrattuale·
- art. 2051 c.c.·
- art. 1176 c.c.·
- art. 1218 c.c.·
- vizio di motivazione·
- responsabilità extracontrattuale·
- art. 2043 c.c.·
- doppia conforme·
- onere della prova·
- giudizio di legittimità