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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI ER Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 426/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
17.9.2025 e promossa d a
(CF e P. VA , in proprio e quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1
ed in persona dell'Amministratore Delegato e Parte_2 Pt_3 CP_1
legale rappresentante Ing. rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra CP_2
OL e RO LL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via
E. Visconti Venosta n. 4, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
c o n t r o
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Bertacchi e Lorenzo Bertacchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bergamo, Via F. Cucchi n. 5, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile,
n.° 562/2023, pubblicata in data 16.3.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante in proprio e quale mandataria di ed Parte_1 Parte_2
Pt_3 CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, domanda ed
eccezione, previo ogni opportuno provvedimento, in integrale riforma della sentenza
del Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, n. 562/2023, pubblicata il 16 marzo
2023 e notificata il 31 marzo 2023, così giudicare:
1) rigettare tutte le domande formulate da n quanto infondate in fatto ed CP_3
in diritto per i motivi evidenziati negli atti di causa;
2) condannare CP_3
- al pagamento in favore di per le causali evidenziate negli atti di causa, Parte_1
della complessiva somma di € 349.775,00, o di quella diversa somma dovesse risultare
di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- al pagamento in favore di della somma di € 36.100,00 o di quella Parte_1
diversa somma dovesse risultare di giustizia, pari al 10% delle prestazioni non
realizzate previste dal contratto per cui è causa;
- alla restituzione delle somme pagate da in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado;
3) con vittoria di spese ed onorari di causa anche del primo grado di giudizio e rimborso
del contributo unificato”.
Dell'appellata CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere tutti i motivi di gravame avverso la
Sentenza n. 562/2023 del Tribunale di Bergamo, con integrale sua conferma. Con
vittoria di competenze e spese di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.2.2022, conveniva CP_3
in giudizio, avanti al Tribunale di Bergamo, in proprio e quale CP_4
mandataria del Raggruppamento Temporaneo con mandanti e Parte_2 Pt_3 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della non debenza del credito portato dalla CP_1
fattura di n. 3/01 del 11.01.2022 e la condanna della controparte alla Parte_1
restituzione della somma di € 12.449,21 versata in eccesso.
rappresentava che: CP_3
- nel biennio 2019/2020 in qualità di concessionaria della gestione CP_3
dell'aeroporto di Orio al Serio, bandiva una gara per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e attività complementari relativi alla realizzazione di un nuovo impianto di deposito e distribuzione di carburante avio (da realizzare in area aeroportuale e da collegare a quello già esistente e funzionante),
aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Parte_1
(mandataria), ed con stipula del contratto n. 19-8497 del Parte_2 Pt_3 CP_1
14.08.2019; - eseguiva le prestazioni relative ai rilievi, alla progettazione esecutiva, Parte_1
al piano di sicurezza e coordinamento e alla richiesta di autorizzazione dei Vigili del
Fuoco e tale progetto veniva validato dalla società esterna Inarcheck S.p.A. in data
19.5.2020;
- a seguito del sopravvenire della pandemia da Covid-19 e del conseguente tracollo del traffico aeroportuale, decideva di sospendere la realizzazione dell'opera, CP_3
valutando più conveniente la possibilità di un futuro affidamento unitario ad un soggetto terzo e qualificato, comprensivo anche della direzione lavori e della gestione;
pertanto,
con delibera del 26.10.2021, la società disponeva la riduzione dell'oggetto contrattuale,
ai sensi dell'art. 7 delle Specifiche Tecniche di gara, escludendo la direzione lavori e ritenendo concluse le prestazioni nei limiti di quanto eseguito.
- il corrispettivo dovuto a veniva quantificato in € 370.275,79, oltre ad € Parte_1
40.000,00 per un addendum contrattuale, a fronte di pagamenti già effettuati da CP_3
per € 382.725,00 (con un'eccedenza di € 12.449,21 che veniva richiesta in
[...]
restituzione);
- la contestava tale determinazione, rivendicando un credito residuo di € Parte_1
349.775,00 ed emetteva fattura n. 3/01 dell'11.1.2022.
A fondamento della domanda, la società attrice deduceva che, ai sensi dell'art. 7 delle
Specifiche Tecniche di gara, parte integrante del contratto, la committente fosse legittimata a ridurre l'oggetto dell'affidamento in base al mutare delle proprie esigenze.
Sosteneva, inoltre, che, in virtù del richiamo all'art. 4 delle Specifiche Tecniche, i corrispettivi dovuti andassero determinati secondo la tabella contrattuale dei compensi massimi e non sulla base dei valori offerti dall'appaltatrice in sede di gara. Si costituiva , in proprio e quale mandataria del raggruppamento Parte_1
Temporaneo con mandanti la soc. e la soc. chiedendo il Parte_2 Pt_3 CP_1
rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di al CP_3
pagamento in suo favore della complessiva somma portata dalla propria fattura.
In particolare, eccepiva che nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di recesso.
Sosteneva, inoltre, che la società appaltante avesse erroneamente interpretato e applicato l'art. 7 delle Specifiche Tecniche di gara – in cui il richiamo all'art. 4 e ai suoi valori riguardava solo l'eventualità di modifiche o integrazioni del contratto – ritenendo dunque di dover liquidare i compensi sulla base della tabella contrattuale (pari ad €
370.275,79), anziché secondo i valori offerti dall'appaltatrice in sede di gara (pari ad €
732.500,00), applicabili correttamente in caso di recesso unilaterale del committente.
La causa non veniva istruita.
Con sentenza n.° 562/2023, pubblicata il 16.03.2023, il Tribunale di Bergamo
accoglieva le domande di – respingendo integralmente la domanda CP_3
riconvenzionale proposta da e condannandola alla restituzione della Parte_1
richiesta somma di € 12.449,21 – ritenendo che la lex specialis di gara disciplinasse in modo completo l'ipotesi di recesso o riduzione dell'appalto, anche sotto il profilo economico e che, in presenza di tali specifiche previsioni, non fosse necessario ricorrere,
né ai principi generali del Codice dei contratti pubblici, né a quelli del codice civile.
In particolare, per ciò che ancora rileva, il primo giudice così motivava:
- in primo luogo, ha ritenuto inapplicabile l'art. 109 del d.lgs. n.° 50/2016, poiché
l'appalto in oggetto concerneva un “settore speciale”, ossia la realizzazione di un impianto di deposito e distribuzione di carburante, che rientra tra le infrastrutture necessarie per l'attività aeroportuale: ai sensi dell'art. 114, comma 8, del medesimo
Codice, infatti, per gli appalti dei settori speciali trovano applicazione soltanto alcune disposizioni (artt. 100, 105, 106, 108 e 112), tra le quali non figura l'art. 109 cit.;
- in secondo luogo, quanto alla determinazione del corrispettivo, ha richiamato l'art 7
della lex specialis di gara, che rinvia alla tabella dell'art. 4, redatta secondo i criteri del
D.M. 17 giugno 2016, ritenendo che il richiamo ad essa non si limiti ai casi di modifica o integrazione delle specifiche, ma si estenda anche alle ipotesi di modifiche ai servizi,
sospensione e facoltà di recesso da parte della committente e qualificando la riduzione del contratto a tutti gli effetti come una “modifica”;
- in terzo luogo, ha respinto la tesi della convenuta, secondo cui la valutazione economica andava basata sull'offerta presentata dall'appaltatore: trattandosi di un appalto a corpo, l'accettazione è avvenuta correttamente per il prezzo complessivo, non per i valori delle singole prestazioni, rischiando altrimenti di determinare il valore di mercato sulla base di una stima unilaterale dell'appaltatore.
Le spese di lite erano poste a carico della convenuta soccombente.
La sentenza era gravata da in proprio e quale mandataria del Parte_1
Temporaneo con mandanti ed a cui CP_5 Parte_2 Pt_3 CP_1
resisteva CP_3
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 17.9.2025 ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Appello principale di in proprio e quale mandataria del Parte_1
costituito con le società ed o S.r.l. Parte_2 Pt_3 Con il primo motivo, censura la sentenza, laddove, il Tribunale avrebbe immotivatamente e apoditticamente affermato la non applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 109 del Codice dei contratti pubblici, trascurando la sua portata di principio generale in materia di recesso unilaterale della stazione appaltante.
Deduce, infatti, che il diritto dell'appaltatore al riconoscimento dei corrispettivi per le opere effettivamente eseguite troverebbe fondamento nelle previsioni contrattuali (art. 7 della Specifica Tecnica) e nei principi generali inderogabili in tema di recesso
(riconosciuti anche dall'art. 109 citato), che impongono, in caso di recesso della società
appaltante, un indennizzo effettivo e integrale a favore dell'appaltatore per le opere eseguite (oltre al decimo di quelle non eseguite). L'interpretazione accolta dal Tribunale,
oltre a contrastare con tali principi, determinerebbe un ingiustificato squilibrio contrattuale in favore del committente.
Contesta, infine, l'erronea qualificazione del contratto come appalto avente ad oggetto un'attività rientrante nei c.d. “settori speciali”, non potendosi considerare l'opera –
relativa alla realizzazione di un deposito carburanti e rete di collegamento – come rientrante nell'attività aerea in senso stretto.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto che il richiamo all'art. 4 della lex specialis di gara operasse per tutte le ipotesi contemplate dall'art. 7 e non solo per quella del capoverso nel quale il riferimento a tale norma è contenuto, adottando un'interpretazione contraria al criterio letterale e ai principi generali in materia di recesso nei contratti d'appalto.
Evidenzia, infatti, che l'art. 7 della Specifica Tecnica richiamerebbe l'art. 4 – e i valori ivi contenuti – esclusivamente in relazione alle ipotesi di “modifica e/o integrazione” del contratto, disciplinate dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici e non anche al recesso unilaterale del committente. Quest'ultimo, invece, presupporrebbe il riconoscimento all'appaltatore del valore effettivo delle opere eseguite sino alla cessazione del rapporto, secondo i criteri economici contenuti nell'offerta aggiudicataria e recepiti nel contratto.
Il Tribunale avrebbe, poi, errato nell'equiparare l'ipotesi di “modifica dell'oggetto contrattuale” al “recesso” del committente, trattandosi di istituti giuridici ontologicamente distinti: la modifica dell'oggetto del contratto, attiene alla sua esecuzione e non incide sulla sua sopravvivenza, mentre il recesso determina lo scioglimento totale o parziale del rapporto.
Con il terzo motivo, censura la sentenza, laddove, il Tribunale avrebbe travisato la portata vincolante dell'offerta economica presentata da parte integrante Parte_1
del contratto ai sensi dell'art. 18, limitandone l'efficacia al solo importo complessivo e negando rilievo alle singole voci analiticamente indicate e approvate in sede di gara.
Deduce, infatti, che l'offerta, puntualmente verificata dalla Commissione esaminatrice e sottoposta a verifica di congruità da parte della stazione appaltante, è stata ritenuta conforme ai requisiti di legge e utilizzata quale base per l'aggiudicazione definitiva.
Pertanto, il valore delle singole prestazioni professionali, come articolate nell'offerta,
dovrebbe ritenersi vincolante tra le parti e rappresenterebbe il parametro per la determinazione del corrispettivo dovuto in caso di recesso del committente.
Con il quarto motivo, l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha negato l'applicazione dei principi generali desumibili dall'art. 109 del Codice dei contratti pubblici, che riconoscono all'appaltatore, in caso di recesso del committente, il diritto al pagamento di un indennizzo pari al 10% delle prestazioni non eseguite.
Evidenzia, che tali principi avrebbero carattere generale e inderogabile, trovando applicazione anche al di fuori delle ipotesi di un loro espresso richiamo nella lex specialis, la quale certamente non potrebbe essere disapplicata nell'espletamento della gara per non alterare il procedimento concorsuale;
invece, nella fase esecutiva del contratto, il giudice dovrebbe disapplicare eventuali clausole o previsioni contrastanti con i principi generali dell'ordinamento.
-----------------
I motivi di appello, afferendo a questioni connesse, paiono meritevoli di trattazione
unitaria e sono da ritenersi infondati.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, la disciplina del recesso e della riduzione dell'appalto è espressamente regolata, nel caso di specie, dalla lex specialis di gara,
segnatamente dall'articolo 7 della Specifica Tecnica, rubricato “Modifiche ai servizi,
sospensione e facoltà di recesso della committente”, che consente a quest'ultima, di ridurre l'oggetto dell'affidamento secondo le proprie mutate esigenze.
È, dunque, pacifico che si sia avvalsa della facoltà, prevista e non CP_3
contestata, di ridurre l'oggetto delle prestazioni contrattuali e che con l'esecuzione delle prestazioni rimaste in capo a il rapporto contrattuale si sia venuto Parte_1
correttamente a concludere.
È, pertanto, evidente che la riduzione costituisca una forma di modifica dell'oggetto contrattuale, che può comportare un recesso parziale dalle prestazioni stralciate, come conferma la stessa rubrica dell'art. 7 (“modifiche – sospensione – facoltà di recesso”).
Ad ogni modo, sia che si voglia qualificare l'atto contestato come riduzione dell'oggetto contrattuale, sia come recesso unilaterale, deve ritenersi inapplicabile l'art. 109 del
Codice dei contratti pubblici, invocato da parte appellante, prevalendo la disciplina speciale dettata dalla lex specialis di gara, vincolante per entrambe le parti.
Lo stesso art. 7 citato., peraltro, prevede che qualsiasi modifica e integrazione della
Specifica stessa debba intervenire d'accordo tra le parti.
Ne consegue che, ai sensi della clausola pattizia richiamata, ogni deroga o modifica rispetto all'oggetto del contratto presuppone un accordo espresso fra le parti, che nella fattispecie non è mai intervenuto, né l'appellante ne ha fornito la prova.
La decisione di primo grado muove, dunque, da una statuizione fondamentale, secondo cui ha legittimamente esercitato la facoltà di riduzione del contratto CP_3
prevista dall'art. 7, alla quale non consegue alcun diritto all'indennizzo per prestazioni non effettuate.
Osserva la Corte che l'appello è infondato anche con riguardo alla censura concernente la determinazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite.
L'art. 7 della Specifica Tecnica, nel disciplinare le ipotesi di modifiche ai servizi,
sospensione e facoltà di recesso della Committente, richiama espressamente l'art. 4,
prevedendo che il corrispettivo spettante all'appaltatore sia determinato “secondo le tabelle contrattuali”.
Tale rinvio opera per tutte le fattispecie contemplate nell'articolo 7, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
L'interpretazione accolta dal primo giudice, infatti, risulta pienamente conforme al tenore letterale e sistematico della lex specialis di gara e nessuna violazione di canoni ermeneutici o principi generali può ravvisarsi nel richiamo alla tabella contrattuale quale parametro tecnico-normativo per la determinazione del valore effettivo delle prestazioni eseguite.
Il combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 4 della Specifica Tecnica impone, infatti,
l'applicazione delle tabelle contrattuali per la determinazione del compenso dovuto nelle ipotesi di riduzione dell'appalto, senza margini di discrezionalità.
Trattandosi di disciplina speciale, accettata espressamente dall'appaltatrice, la sua applicazione è vincolante e non derogabile.
Alla luce di quanto sopra, pare evidente come non sia condivisibile l'assunto di Pt_1
– secondo cui il valore delle prestazioni eseguite dovrebbe essere determinato
[...]
sulla base delle voci economiche contenute nella propria offerta – poiché
l'aggiudicazione “a corpo” ha riguardato l'importo complessivo dell'offerta e non le singole voci di prezzo, restando vincolanti per entrambe le parti i valori e le tabelle economiche fissati dalla Specifica Tecnica.
Ne consegue che la quantificazione operata dal Responsabile Unico del Procedimento e condivisa dal Tribunale, è legittima, coerente e conforme alla lex specialis.
L'appello deve, pertanto, essere respinto anche sotto tale profilo, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e in Parte_1
proprio e quale mandataria di ed va condannata alla rifusione Parte_2 Pt_3 CP_1
delle stesse, tenuto conto dell'effettivo decisum e, quindi, lo scaglione di riferimento è
quello delle cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 1-quater DPR n.° 115/2002, per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale mandataria di Parte_1 CP_7
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...] CP_1
- rigetta l'appello;
- condanna in proprio e quale mandataria di Parte_1 Controparte_7 [...]
alla rifusione in favore di delle spese del grado, che si liquidano in CP_1 CP_3
complessivi €3.966,00, di cui € 1.134,00,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, nonché, anticipazioni documentate;
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante in Parte_1
proprio e quale mandataria di ed l'onere di pagamento di Parte_2 Pt_3 CP_1
un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12.11.2025.
Il Presidente est.
GI ER
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI ER Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 426/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
17.9.2025 e promossa d a
(CF e P. VA , in proprio e quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1
ed in persona dell'Amministratore Delegato e Parte_2 Pt_3 CP_1
legale rappresentante Ing. rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra CP_2
OL e RO LL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via
E. Visconti Venosta n. 4, giusta delega in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
c o n t r o
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Bertacchi e Lorenzo Bertacchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bergamo, Via F. Cucchi n. 5, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile,
n.° 562/2023, pubblicata in data 16.3.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante in proprio e quale mandataria di ed Parte_1 Parte_2
Pt_3 CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, domanda ed
eccezione, previo ogni opportuno provvedimento, in integrale riforma della sentenza
del Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, n. 562/2023, pubblicata il 16 marzo
2023 e notificata il 31 marzo 2023, così giudicare:
1) rigettare tutte le domande formulate da n quanto infondate in fatto ed CP_3
in diritto per i motivi evidenziati negli atti di causa;
2) condannare CP_3
- al pagamento in favore di per le causali evidenziate negli atti di causa, Parte_1
della complessiva somma di € 349.775,00, o di quella diversa somma dovesse risultare
di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- al pagamento in favore di della somma di € 36.100,00 o di quella Parte_1
diversa somma dovesse risultare di giustizia, pari al 10% delle prestazioni non
realizzate previste dal contratto per cui è causa;
- alla restituzione delle somme pagate da in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado;
3) con vittoria di spese ed onorari di causa anche del primo grado di giudizio e rimborso
del contributo unificato”.
Dell'appellata CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello respingere tutti i motivi di gravame avverso la
Sentenza n. 562/2023 del Tribunale di Bergamo, con integrale sua conferma. Con
vittoria di competenze e spese di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.2.2022, conveniva CP_3
in giudizio, avanti al Tribunale di Bergamo, in proprio e quale CP_4
mandataria del Raggruppamento Temporaneo con mandanti e Parte_2 Pt_3 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della non debenza del credito portato dalla CP_1
fattura di n. 3/01 del 11.01.2022 e la condanna della controparte alla Parte_1
restituzione della somma di € 12.449,21 versata in eccesso.
rappresentava che: CP_3
- nel biennio 2019/2020 in qualità di concessionaria della gestione CP_3
dell'aeroporto di Orio al Serio, bandiva una gara per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e attività complementari relativi alla realizzazione di un nuovo impianto di deposito e distribuzione di carburante avio (da realizzare in area aeroportuale e da collegare a quello già esistente e funzionante),
aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Parte_1
(mandataria), ed con stipula del contratto n. 19-8497 del Parte_2 Pt_3 CP_1
14.08.2019; - eseguiva le prestazioni relative ai rilievi, alla progettazione esecutiva, Parte_1
al piano di sicurezza e coordinamento e alla richiesta di autorizzazione dei Vigili del
Fuoco e tale progetto veniva validato dalla società esterna Inarcheck S.p.A. in data
19.5.2020;
- a seguito del sopravvenire della pandemia da Covid-19 e del conseguente tracollo del traffico aeroportuale, decideva di sospendere la realizzazione dell'opera, CP_3
valutando più conveniente la possibilità di un futuro affidamento unitario ad un soggetto terzo e qualificato, comprensivo anche della direzione lavori e della gestione;
pertanto,
con delibera del 26.10.2021, la società disponeva la riduzione dell'oggetto contrattuale,
ai sensi dell'art. 7 delle Specifiche Tecniche di gara, escludendo la direzione lavori e ritenendo concluse le prestazioni nei limiti di quanto eseguito.
- il corrispettivo dovuto a veniva quantificato in € 370.275,79, oltre ad € Parte_1
40.000,00 per un addendum contrattuale, a fronte di pagamenti già effettuati da CP_3
per € 382.725,00 (con un'eccedenza di € 12.449,21 che veniva richiesta in
[...]
restituzione);
- la contestava tale determinazione, rivendicando un credito residuo di € Parte_1
349.775,00 ed emetteva fattura n. 3/01 dell'11.1.2022.
A fondamento della domanda, la società attrice deduceva che, ai sensi dell'art. 7 delle
Specifiche Tecniche di gara, parte integrante del contratto, la committente fosse legittimata a ridurre l'oggetto dell'affidamento in base al mutare delle proprie esigenze.
Sosteneva, inoltre, che, in virtù del richiamo all'art. 4 delle Specifiche Tecniche, i corrispettivi dovuti andassero determinati secondo la tabella contrattuale dei compensi massimi e non sulla base dei valori offerti dall'appaltatrice in sede di gara. Si costituiva , in proprio e quale mandataria del raggruppamento Parte_1
Temporaneo con mandanti la soc. e la soc. chiedendo il Parte_2 Pt_3 CP_1
rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di al CP_3
pagamento in suo favore della complessiva somma portata dalla propria fattura.
In particolare, eccepiva che nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di recesso.
Sosteneva, inoltre, che la società appaltante avesse erroneamente interpretato e applicato l'art. 7 delle Specifiche Tecniche di gara – in cui il richiamo all'art. 4 e ai suoi valori riguardava solo l'eventualità di modifiche o integrazioni del contratto – ritenendo dunque di dover liquidare i compensi sulla base della tabella contrattuale (pari ad €
370.275,79), anziché secondo i valori offerti dall'appaltatrice in sede di gara (pari ad €
732.500,00), applicabili correttamente in caso di recesso unilaterale del committente.
La causa non veniva istruita.
Con sentenza n.° 562/2023, pubblicata il 16.03.2023, il Tribunale di Bergamo
accoglieva le domande di – respingendo integralmente la domanda CP_3
riconvenzionale proposta da e condannandola alla restituzione della Parte_1
richiesta somma di € 12.449,21 – ritenendo che la lex specialis di gara disciplinasse in modo completo l'ipotesi di recesso o riduzione dell'appalto, anche sotto il profilo economico e che, in presenza di tali specifiche previsioni, non fosse necessario ricorrere,
né ai principi generali del Codice dei contratti pubblici, né a quelli del codice civile.
In particolare, per ciò che ancora rileva, il primo giudice così motivava:
- in primo luogo, ha ritenuto inapplicabile l'art. 109 del d.lgs. n.° 50/2016, poiché
l'appalto in oggetto concerneva un “settore speciale”, ossia la realizzazione di un impianto di deposito e distribuzione di carburante, che rientra tra le infrastrutture necessarie per l'attività aeroportuale: ai sensi dell'art. 114, comma 8, del medesimo
Codice, infatti, per gli appalti dei settori speciali trovano applicazione soltanto alcune disposizioni (artt. 100, 105, 106, 108 e 112), tra le quali non figura l'art. 109 cit.;
- in secondo luogo, quanto alla determinazione del corrispettivo, ha richiamato l'art 7
della lex specialis di gara, che rinvia alla tabella dell'art. 4, redatta secondo i criteri del
D.M. 17 giugno 2016, ritenendo che il richiamo ad essa non si limiti ai casi di modifica o integrazione delle specifiche, ma si estenda anche alle ipotesi di modifiche ai servizi,
sospensione e facoltà di recesso da parte della committente e qualificando la riduzione del contratto a tutti gli effetti come una “modifica”;
- in terzo luogo, ha respinto la tesi della convenuta, secondo cui la valutazione economica andava basata sull'offerta presentata dall'appaltatore: trattandosi di un appalto a corpo, l'accettazione è avvenuta correttamente per il prezzo complessivo, non per i valori delle singole prestazioni, rischiando altrimenti di determinare il valore di mercato sulla base di una stima unilaterale dell'appaltatore.
Le spese di lite erano poste a carico della convenuta soccombente.
La sentenza era gravata da in proprio e quale mandataria del Parte_1
Temporaneo con mandanti ed a cui CP_5 Parte_2 Pt_3 CP_1
resisteva CP_3
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 17.9.2025 ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Appello principale di in proprio e quale mandataria del Parte_1
costituito con le società ed o S.r.l. Parte_2 Pt_3 Con il primo motivo, censura la sentenza, laddove, il Tribunale avrebbe immotivatamente e apoditticamente affermato la non applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 109 del Codice dei contratti pubblici, trascurando la sua portata di principio generale in materia di recesso unilaterale della stazione appaltante.
Deduce, infatti, che il diritto dell'appaltatore al riconoscimento dei corrispettivi per le opere effettivamente eseguite troverebbe fondamento nelle previsioni contrattuali (art. 7 della Specifica Tecnica) e nei principi generali inderogabili in tema di recesso
(riconosciuti anche dall'art. 109 citato), che impongono, in caso di recesso della società
appaltante, un indennizzo effettivo e integrale a favore dell'appaltatore per le opere eseguite (oltre al decimo di quelle non eseguite). L'interpretazione accolta dal Tribunale,
oltre a contrastare con tali principi, determinerebbe un ingiustificato squilibrio contrattuale in favore del committente.
Contesta, infine, l'erronea qualificazione del contratto come appalto avente ad oggetto un'attività rientrante nei c.d. “settori speciali”, non potendosi considerare l'opera –
relativa alla realizzazione di un deposito carburanti e rete di collegamento – come rientrante nell'attività aerea in senso stretto.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto che il richiamo all'art. 4 della lex specialis di gara operasse per tutte le ipotesi contemplate dall'art. 7 e non solo per quella del capoverso nel quale il riferimento a tale norma è contenuto, adottando un'interpretazione contraria al criterio letterale e ai principi generali in materia di recesso nei contratti d'appalto.
Evidenzia, infatti, che l'art. 7 della Specifica Tecnica richiamerebbe l'art. 4 – e i valori ivi contenuti – esclusivamente in relazione alle ipotesi di “modifica e/o integrazione” del contratto, disciplinate dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici e non anche al recesso unilaterale del committente. Quest'ultimo, invece, presupporrebbe il riconoscimento all'appaltatore del valore effettivo delle opere eseguite sino alla cessazione del rapporto, secondo i criteri economici contenuti nell'offerta aggiudicataria e recepiti nel contratto.
Il Tribunale avrebbe, poi, errato nell'equiparare l'ipotesi di “modifica dell'oggetto contrattuale” al “recesso” del committente, trattandosi di istituti giuridici ontologicamente distinti: la modifica dell'oggetto del contratto, attiene alla sua esecuzione e non incide sulla sua sopravvivenza, mentre il recesso determina lo scioglimento totale o parziale del rapporto.
Con il terzo motivo, censura la sentenza, laddove, il Tribunale avrebbe travisato la portata vincolante dell'offerta economica presentata da parte integrante Parte_1
del contratto ai sensi dell'art. 18, limitandone l'efficacia al solo importo complessivo e negando rilievo alle singole voci analiticamente indicate e approvate in sede di gara.
Deduce, infatti, che l'offerta, puntualmente verificata dalla Commissione esaminatrice e sottoposta a verifica di congruità da parte della stazione appaltante, è stata ritenuta conforme ai requisiti di legge e utilizzata quale base per l'aggiudicazione definitiva.
Pertanto, il valore delle singole prestazioni professionali, come articolate nell'offerta,
dovrebbe ritenersi vincolante tra le parti e rappresenterebbe il parametro per la determinazione del corrispettivo dovuto in caso di recesso del committente.
Con il quarto motivo, l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha negato l'applicazione dei principi generali desumibili dall'art. 109 del Codice dei contratti pubblici, che riconoscono all'appaltatore, in caso di recesso del committente, il diritto al pagamento di un indennizzo pari al 10% delle prestazioni non eseguite.
Evidenzia, che tali principi avrebbero carattere generale e inderogabile, trovando applicazione anche al di fuori delle ipotesi di un loro espresso richiamo nella lex specialis, la quale certamente non potrebbe essere disapplicata nell'espletamento della gara per non alterare il procedimento concorsuale;
invece, nella fase esecutiva del contratto, il giudice dovrebbe disapplicare eventuali clausole o previsioni contrastanti con i principi generali dell'ordinamento.
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I motivi di appello, afferendo a questioni connesse, paiono meritevoli di trattazione
unitaria e sono da ritenersi infondati.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, la disciplina del recesso e della riduzione dell'appalto è espressamente regolata, nel caso di specie, dalla lex specialis di gara,
segnatamente dall'articolo 7 della Specifica Tecnica, rubricato “Modifiche ai servizi,
sospensione e facoltà di recesso della committente”, che consente a quest'ultima, di ridurre l'oggetto dell'affidamento secondo le proprie mutate esigenze.
È, dunque, pacifico che si sia avvalsa della facoltà, prevista e non CP_3
contestata, di ridurre l'oggetto delle prestazioni contrattuali e che con l'esecuzione delle prestazioni rimaste in capo a il rapporto contrattuale si sia venuto Parte_1
correttamente a concludere.
È, pertanto, evidente che la riduzione costituisca una forma di modifica dell'oggetto contrattuale, che può comportare un recesso parziale dalle prestazioni stralciate, come conferma la stessa rubrica dell'art. 7 (“modifiche – sospensione – facoltà di recesso”).
Ad ogni modo, sia che si voglia qualificare l'atto contestato come riduzione dell'oggetto contrattuale, sia come recesso unilaterale, deve ritenersi inapplicabile l'art. 109 del
Codice dei contratti pubblici, invocato da parte appellante, prevalendo la disciplina speciale dettata dalla lex specialis di gara, vincolante per entrambe le parti.
Lo stesso art. 7 citato., peraltro, prevede che qualsiasi modifica e integrazione della
Specifica stessa debba intervenire d'accordo tra le parti.
Ne consegue che, ai sensi della clausola pattizia richiamata, ogni deroga o modifica rispetto all'oggetto del contratto presuppone un accordo espresso fra le parti, che nella fattispecie non è mai intervenuto, né l'appellante ne ha fornito la prova.
La decisione di primo grado muove, dunque, da una statuizione fondamentale, secondo cui ha legittimamente esercitato la facoltà di riduzione del contratto CP_3
prevista dall'art. 7, alla quale non consegue alcun diritto all'indennizzo per prestazioni non effettuate.
Osserva la Corte che l'appello è infondato anche con riguardo alla censura concernente la determinazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite.
L'art. 7 della Specifica Tecnica, nel disciplinare le ipotesi di modifiche ai servizi,
sospensione e facoltà di recesso della Committente, richiama espressamente l'art. 4,
prevedendo che il corrispettivo spettante all'appaltatore sia determinato “secondo le tabelle contrattuali”.
Tale rinvio opera per tutte le fattispecie contemplate nell'articolo 7, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
L'interpretazione accolta dal primo giudice, infatti, risulta pienamente conforme al tenore letterale e sistematico della lex specialis di gara e nessuna violazione di canoni ermeneutici o principi generali può ravvisarsi nel richiamo alla tabella contrattuale quale parametro tecnico-normativo per la determinazione del valore effettivo delle prestazioni eseguite.
Il combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 4 della Specifica Tecnica impone, infatti,
l'applicazione delle tabelle contrattuali per la determinazione del compenso dovuto nelle ipotesi di riduzione dell'appalto, senza margini di discrezionalità.
Trattandosi di disciplina speciale, accettata espressamente dall'appaltatrice, la sua applicazione è vincolante e non derogabile.
Alla luce di quanto sopra, pare evidente come non sia condivisibile l'assunto di Pt_1
– secondo cui il valore delle prestazioni eseguite dovrebbe essere determinato
[...]
sulla base delle voci economiche contenute nella propria offerta – poiché
l'aggiudicazione “a corpo” ha riguardato l'importo complessivo dell'offerta e non le singole voci di prezzo, restando vincolanti per entrambe le parti i valori e le tabelle economiche fissati dalla Specifica Tecnica.
Ne consegue che la quantificazione operata dal Responsabile Unico del Procedimento e condivisa dal Tribunale, è legittima, coerente e conforme alla lex specialis.
L'appello deve, pertanto, essere respinto anche sotto tale profilo, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e in Parte_1
proprio e quale mandataria di ed va condannata alla rifusione Parte_2 Pt_3 CP_1
delle stesse, tenuto conto dell'effettivo decisum e, quindi, lo scaglione di riferimento è
quello delle cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Ricorrono le condizioni, ex art. 13 1-quater DPR n.° 115/2002, per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale mandataria di Parte_1 CP_7
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...] CP_1
- rigetta l'appello;
- condanna in proprio e quale mandataria di Parte_1 Controparte_7 [...]
alla rifusione in favore di delle spese del grado, che si liquidano in CP_1 CP_3
complessivi €3.966,00, di cui € 1.134,00,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, nonché, anticipazioni documentate;
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante in Parte_1
proprio e quale mandataria di ed l'onere di pagamento di Parte_2 Pt_3 CP_1
un'ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12.11.2025.
Il Presidente est.
GI ER