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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Federico Bile quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
alla pubblica udienza del 27.05.2025 ha pronunciato, mediante lettura della sentenza integrale, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 28160/2024 del ruolo generale lavoro vertente
T R A
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e dom.to ivi alla Via Parte_1 C.F._1
S.Giacomo dei Capri n.57 rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco e presso lo studio del primo elett.te domiciliato in Napoli alla
Via G. Sanfelice 24, procura a liti in calce al ricorso (comunicazioni alle PEC:
) Email_1 Email_2
ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_1 Persona_1
legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, C.F.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, giusta procura generale ad lites, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81 (comunicazioni al fax n. 081/7963766 e/o alla PEC: egione.campania.it; ) Em_3 Email_4
resistente
Oggetto: accertamento dell'inesistenza del debito nei confronti della Controparte_1 preteso nella nota del 04/12/2024- PG/2024/0577240 e quindi accertamento della non sussistenza di alcun credito del detto Ente nei confronti del ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 il ricorrente chiedeva all'adito giudice di Parte_1
“accertare e dichiarare inesistente il debito nei confronti della , come, dalla Controparte_1 stessa, preteso nella nota del 04/12/2024- PG/2024/0577240 - indicata in premessa e, conseguentemente, non sussistente alcun credito del detto Ente nei confronti di esso ricorrente.
- Condannare la , in persona del rappr.te p.t. al pagamento delle spese, Controparte_1 compensi, rimborso CTU, spese forfait 15%, CPA ed IVA, con attribuzione ai difensori anticipatari.
-Mandare alla cancelleria la trasmissione della decisione alla Procura della Corte dei Conti. La si è costituiva in giudizio in data 21.5.2025 che, in via preliminare ha Controparte_1 rappresentato che con nota prot. n. 0223295 del 06.05.2025 - allegata agli atti di causa - la nota prot. n. 0577240/24 oggetto del presente procedimento era stata annullata: “ciò in quanto è emerso che il pagamento in favore del Sig. risultante dal cedolino paga del mese di Pt_1 febbraio 2021, allegato alla nota prot. n. 0577240/24, non è andato a buon fine sulle coordinate bancarie trascritte sul cedolino medesimo. La nota prot. n. 0577240/24 è stata emessa all'esito dell'istruttoria riguardante il procedimento di ricognizione dell'eventuale verifica di doppi pagamenti effettuati per effetto di sentenze di condanna”
La concludeva, quindi, per far dichiarare la cessazione della materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese. All'odierna udienza, in sede di discussione anche parte ricorrente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con condanna di parte convenuta alle spese del giudizio e con attribuzione delle spese in suo favore.
La causa veniva quindi decisa – dopo la discussione orale fra le parti - con la presente sentenza letta in udienza.
Questo giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come dimostra la documentazione prodotta dalla in sede di costituzione in giudizio;
pertanto Controparte_1 va dichiarata cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e la Controparte_1
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Nel caso è pacifico il diritto vantato nei confronti della risulta Controparte_1 documentalmente la richiesta attorea di dichiarare inesistente il debito nei confronti della preteso nella nota del 04/12/2024- PG/2024/0577240 e, quindi, dichiarare Controparte_1 non sussistente alcun credito del detto Ente nei confronti del ricorrente, ha trovato il suo riconoscimento nella nota prot. n. 0223295 datata 6.05.2025.
Con tale provvedimento la ha annullato la nota prot. n. 0577240/24 oggetto del CP_1 presente procedimento “in quanto è emerso che il pagamento in favore del Sig. risultante Pt_1 dal cedolino paga del mese di febbraio 2021, allegato alla nota prot. n. 0577240/24, non è andato a buon fine sulle coordinate bancarie trascritte sul cedolino medesimo. La nota prot. n. 0577240/24 è stata emessa all'esito dell'istruttoria riguardante il procedimento di ricognizione dell'eventuale verifica di doppi pagamenti effettuati per effetto di sentenze di condanna”
La data del 6.5.2025 – come può facilmente evincersi – è successiva sia alla data di deposito del ricorso sia a quella della notifica dello stesso alla parte convenuta;
appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio interamente a carico della Controparte_1
Le spese di giudizio vengono liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere tra le parti;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1 in complessivi euro 1.150/00 per onorario d'avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione ai difensori di parte ricorrente.
Napoli 27 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Federico Bile quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
alla pubblica udienza del 27.05.2025 ha pronunciato, mediante lettura della sentenza integrale, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 28160/2024 del ruolo generale lavoro vertente
T R A
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e dom.to ivi alla Via Parte_1 C.F._1
S.Giacomo dei Capri n.57 rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco e presso lo studio del primo elett.te domiciliato in Napoli alla
Via G. Sanfelice 24, procura a liti in calce al ricorso (comunicazioni alle PEC:
) Email_1 Email_2
ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_1 Persona_1
legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, C.F.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, giusta procura generale ad lites, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81 (comunicazioni al fax n. 081/7963766 e/o alla PEC: egione.campania.it; ) Em_3 Email_4
resistente
Oggetto: accertamento dell'inesistenza del debito nei confronti della Controparte_1 preteso nella nota del 04/12/2024- PG/2024/0577240 e quindi accertamento della non sussistenza di alcun credito del detto Ente nei confronti del ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 il ricorrente chiedeva all'adito giudice di Parte_1
“accertare e dichiarare inesistente il debito nei confronti della , come, dalla Controparte_1 stessa, preteso nella nota del 04/12/2024- PG/2024/0577240 - indicata in premessa e, conseguentemente, non sussistente alcun credito del detto Ente nei confronti di esso ricorrente.
- Condannare la , in persona del rappr.te p.t. al pagamento delle spese, Controparte_1 compensi, rimborso CTU, spese forfait 15%, CPA ed IVA, con attribuzione ai difensori anticipatari.
-Mandare alla cancelleria la trasmissione della decisione alla Procura della Corte dei Conti. La si è costituiva in giudizio in data 21.5.2025 che, in via preliminare ha Controparte_1 rappresentato che con nota prot. n. 0223295 del 06.05.2025 - allegata agli atti di causa - la nota prot. n. 0577240/24 oggetto del presente procedimento era stata annullata: “ciò in quanto è emerso che il pagamento in favore del Sig. risultante dal cedolino paga del mese di Pt_1 febbraio 2021, allegato alla nota prot. n. 0577240/24, non è andato a buon fine sulle coordinate bancarie trascritte sul cedolino medesimo. La nota prot. n. 0577240/24 è stata emessa all'esito dell'istruttoria riguardante il procedimento di ricognizione dell'eventuale verifica di doppi pagamenti effettuati per effetto di sentenze di condanna”
La concludeva, quindi, per far dichiarare la cessazione della materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese. All'odierna udienza, in sede di discussione anche parte ricorrente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con condanna di parte convenuta alle spese del giudizio e con attribuzione delle spese in suo favore.
La causa veniva quindi decisa – dopo la discussione orale fra le parti - con la presente sentenza letta in udienza.
Questo giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come dimostra la documentazione prodotta dalla in sede di costituzione in giudizio;
pertanto Controparte_1 va dichiarata cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e la Controparte_1
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Nel caso è pacifico il diritto vantato nei confronti della risulta Controparte_1 documentalmente la richiesta attorea di dichiarare inesistente il debito nei confronti della preteso nella nota del 04/12/2024- PG/2024/0577240 e, quindi, dichiarare Controparte_1 non sussistente alcun credito del detto Ente nei confronti del ricorrente, ha trovato il suo riconoscimento nella nota prot. n. 0223295 datata 6.05.2025.
Con tale provvedimento la ha annullato la nota prot. n. 0577240/24 oggetto del CP_1 presente procedimento “in quanto è emerso che il pagamento in favore del Sig. risultante Pt_1 dal cedolino paga del mese di febbraio 2021, allegato alla nota prot. n. 0577240/24, non è andato a buon fine sulle coordinate bancarie trascritte sul cedolino medesimo. La nota prot. n. 0577240/24 è stata emessa all'esito dell'istruttoria riguardante il procedimento di ricognizione dell'eventuale verifica di doppi pagamenti effettuati per effetto di sentenze di condanna”
La data del 6.5.2025 – come può facilmente evincersi – è successiva sia alla data di deposito del ricorso sia a quella della notifica dello stesso alla parte convenuta;
appare di giustizia, pertanto, porre le spese del giudizio interamente a carico della Controparte_1
Le spese di giudizio vengono liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere tra le parti;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1 in complessivi euro 1.150/00 per onorario d'avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione ai difensori di parte ricorrente.
Napoli 27 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile