Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
239/2024 N. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 239/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] in data [...] e residente a [...]alla Parte_1
via Mezzacapo n. 74, elettivamente domiciliata a Napoli alla via Eduardo Suarez n, 38 presso lo studio dell'avv. Alfonso Emiliano che la rappresenta e difende giusta procura in atti e Parte_2
nato a [...] il [...] e residente a [...]di Stabia al Viale Dante
[...]
n. 3 ed elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Raiola n 52 presso lo studio dell'avv. Gaetano Iovino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositata in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, i difensori delle parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio alle condizioni modificate e indicate nelle note di udienza sottoscritte dalle parti.
Il P.M., in data 18.03.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.02.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Castellammare di Stabia in data 31.03.2012, nel corso del quale sono nati due figli, entrambi maggiorenni, (nata a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
1
[...]
di versare euro 200,00 per il mantenimento dei figli maggiorenni ed economicamente non Pt_2
autosufficienti, oltre spese straordinarie loro relative ripartite al 50%, lasciando l'abitazione familiare nella disponibilità della unitamente ai figli. Pt_1
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo di recepire gli accordi indicati in ricorso.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, dopo taluni rinvii per consentire il deposito del decreto di omologa e dei patti della separazione, in attuazione del decreto
301/2024 del 16.09.2024 il procedimento è stato riassegnato alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore;
chiesti chiarimenti alle parti in ordine al contenuto degli accordi sia in ordine all'assegnazione della casa familiare sia in ordine al versamento diretto dell'assegno di mantenimento ai figli maggiorenni, con le note di udienza depositate in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025 i coniugi hanno dato atto di aver modificato parzialmente il contenuto degli accordi e di non volersi riconciliare. Pertanto, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 26.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 4515/2021 del 1.06.2021.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (20.05.2021), terminato con decreto di omologa n. 4515/2021 del 1.06.2021 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base della presente decisione. In particolare, hanno chiarito che i figli, maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, abitano con il padre nella casa coniugale di esclusiva proprietà del medesimo, avendo la provveduto Pt_1
a rilasciare l'abitazione dal 15.04.2024; che, perciò, il sta versando e verserà alla , Pt_2 Pt_1
sino al 31.03.2027, la somma mensile di euro 300,00; che il provvederà al mantenimento Pt_2
economico dei figli.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 06.02.2024, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castellammare di Stabia in data 31 marzo
2012 tra le parti in causa;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
a) la casa già coniugale viene abitata da e dai figli maggiorenni, e Parte_2 Per_1 Per_2
maggiorenni economicamente non autosufficienti;
[...]
b) e parteciperanno in parti uguali, nella misura del 50% ognuno, alle Parte_2 Parte_1
spese future straordinarie laddove e quando dovessero necessitarne i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, previo accordo;
c) si impegna a versare a la somma mensile di euro 300,00 sino al Parte_2 Parte_1
31.03.2027;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 18, parte I, registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012 del predetto Comune);
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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