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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/12/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4284/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4284/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.to GIONTI GABRIELE, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti BARBATO PASQUALE e DE PACE Controparte_1
LAURA, presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il PM ha espresso parere favorevole. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 07.12.2010, a Marcianise, e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario. Dalla loro unione sono nati tre figli: (il 16.03.2011), (il 15.08.2012) e Per_1 Per_2 Per_3
(il 21.10.2013).
Con ricorso ritualmente depositato in data 27.05.2022, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere la separazione con addebito al marito, chiedendo disporsi l'affido esclusivo dei figli minori e un assegno di mantenimento per sé e per i figli pari ad euro 1000,00 mensili.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di separazione ma chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, dichiarandosi disponibile a versare in loro favore un assegno mensile pari ad euro 450,00, nulla corrispondendo in favore della moglie per il suo mantenimento.
In data 13.12.2022 le parti sono comparse innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere la separazione e, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti, ovvero l'affido esclusivo dei figli alla madre, essendo il resistente agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della ricorrente,
e l'obbligo per quest'ultimo di versare un assegno di mantenimento in favore dei tre figli pari ad euro
450,00 mensili (150,00 ciascuno).
In data 05.06.2025 la causa veniva introitata per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di addebito, sull'affido e sull'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e sulla domanda di addebito al resistente
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che la ricorrente rivolge al resistente (maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati per i quali il resistente è stato condannato con sentenza definitiva) sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Parte ricorrente chiede l'addebito della separazione al marito per violazione dell'integrità psico-fisica del coniuge, in ragione dei maltrattamenti subiti in costanza di matrimonio.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. 1, sent. n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie, la domanda della ricorrente ha trovato adeguato riscontro nelle produzioni allegate nel corso del giudizio (si vedano le querele sporte dalla a seguito delle condotte del marito e la Parte_1 sentenza penale n. 4406/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 04.12.2020 e confermata con sentenza della Corte di Appello di Napoli il 07.07.2021, con la quale il resistente è stato condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni commessi ai danni della moglie), le quali hanno reso superflua la fase istruttoria in quanto riportanti circostanze che costituiscono elementi di prova delle violenze subite dalla ricorrente da parte del marito e determinative, alla luce dell'“id quod plerumque accidit”, della fine dell'unione coniugale.
Pertanto, costituendo i fatti dedotti la prova dei maltrattamenti subiti dalla ricorrente da parte del marito manente matrimonio, la domanda di addebito della separazione al resistente è fondata e va pertanto accolta.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, parte ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore un adeguato assegno di mantenimento, essendo disoccupata e dovendo prendersi interamente cura dei tre figli, mentre il resistente ha contestato tale corresponsione in ragione delle sue precarie condizioni economiche.
Orbene, ritiene il Tribunale che non vada disposto alcun assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (fr. tra le altre
Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerato che non è emersa alcuna disparità reddituale tra i coniugi, atteso che la ricorrente non risulta aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2022 al 2024 ma risulta percettrice di reddito, mentre il resistente non ha depositato alcuna documentazione, avendo da tempo abbandonato il giudizio, nulla va disposto a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la quale avrebbe mezzi adeguati per mantenere lo stesso tenore di vita e peraltro, al momento della separazione, era ancora giovane (30 anni) ed aveva pertanto concrete possibilità di entrare nel mondo del lavoro.
Alla luce di ciò, la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente va rigettata.
Sull'affido dei tre figli minori
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo dei figli minori, come già previsto nell'ordinanza
Presidenziale.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio, i figli minori vadano affidati solo alla madre, in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater primo comma c.c., interpretato in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Si osserva infatti che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Nel caso di specie, la previsione dell'affido super esclusivo alla madre appare conforme agli interessi dei minori in quanto non è provato l'interesse del padre verso le esigenze di vita e il sostentamento dei figli, avendo da tempo abbandonato il giudizio.
La scelta della madre, quale unico genitore affidatario dei figli, scaturisce dunque dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola dei figli dopo la separazione.
Pertanto, i minori vanno affidati alla madre, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Si dispone inoltre che, in caso di cessazione dello stato di detenzione del resistente e di istanza dello stesso volta all'attivazione degli incontri con i figli, previo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità, questi si tengano in forma assistita sotto il monitoraggio del Consultorio familiare e con l'ausilio di personale specializzato presso i Servizi Sociali, ove tali incontri siano conformi alla volontà dei minori, onerando i Servizi Sociali al deposito di una relazione semestrale sull'andamento dell'esercizio del diritto di visita in modalità assistita e disponendo che gli stessi riferiscano al Tribunale ogni circostanza utile ai fini della disciplina del diritto di visita nell'interesse superiore dei minori.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli minori
In merito al mantenimento dei figli minori, parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre un adeguato assegno di mantenimento.
Considerato il regime di affidamento super esclusivo dei minori alla madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'età dei minori, delle condizioni economiche della madre (la quale ha dichiarato di non lavorare) e del mancato contributo del padre e atteso che lo stesso ha abbandonato il giudizio non deducendo circostanze ostative alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, il
Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 450,00 mensili (150,00 per figlio) a titolo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori, come già stabilito nell'ordinanza
Presidenziale.
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto dei figli minori atteso che gli stessi vivono nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad € 450,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore dei figli, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore dei figli (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
2. Rigetta la domanda formulata dalla ricorrente di assegno di mantenimento in favore della stessa;
3. Dispone l'affidamento super esclusivo dei tre figli minori alla madre con residenza presso quest'ultima e con regolamentazione del diritto di visita del genitore non convivente, il padre, come delineato in motivazione;
4. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, la somma mensile di € 450,00 (150,00 ciascuno) da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2026;
5. Pone altresì a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. sportive, ludiche, ed a tutte quelle straordinarie per i figli minori;
6. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 166, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010;
7. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato che si liquidano in complessivi € 1500,00.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4284/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.to GIONTI GABRIELE, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti BARBATO PASQUALE e DE PACE Controparte_1
LAURA, presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il PM ha espresso parere favorevole. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 07.12.2010, a Marcianise, e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario. Dalla loro unione sono nati tre figli: (il 16.03.2011), (il 15.08.2012) e Per_1 Per_2 Per_3
(il 21.10.2013).
Con ricorso ritualmente depositato in data 27.05.2022, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere la separazione con addebito al marito, chiedendo disporsi l'affido esclusivo dei figli minori e un assegno di mantenimento per sé e per i figli pari ad euro 1000,00 mensili.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di separazione ma chiedeva disporsi l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, dichiarandosi disponibile a versare in loro favore un assegno mensile pari ad euro 450,00, nulla corrispondendo in favore della moglie per il suo mantenimento.
In data 13.12.2022 le parti sono comparse innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere la separazione e, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti, ovvero l'affido esclusivo dei figli alla madre, essendo il resistente agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della ricorrente,
e l'obbligo per quest'ultimo di versare un assegno di mantenimento in favore dei tre figli pari ad euro
450,00 mensili (150,00 ciascuno).
In data 05.06.2025 la causa veniva introitata per la decisione al Collegio, che in questa sede è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di addebito, sull'affido e sull'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e sulla domanda di addebito al resistente
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che la ricorrente rivolge al resistente (maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati per i quali il resistente è stato condannato con sentenza definitiva) sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Parte ricorrente chiede l'addebito della separazione al marito per violazione dell'integrità psico-fisica del coniuge, in ragione dei maltrattamenti subiti in costanza di matrimonio.
La domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. 1, sent. n. 14840 del 27.6.2006).
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie, la domanda della ricorrente ha trovato adeguato riscontro nelle produzioni allegate nel corso del giudizio (si vedano le querele sporte dalla a seguito delle condotte del marito e la Parte_1 sentenza penale n. 4406/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 04.12.2020 e confermata con sentenza della Corte di Appello di Napoli il 07.07.2021, con la quale il resistente è stato condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni commessi ai danni della moglie), le quali hanno reso superflua la fase istruttoria in quanto riportanti circostanze che costituiscono elementi di prova delle violenze subite dalla ricorrente da parte del marito e determinative, alla luce dell'“id quod plerumque accidit”, della fine dell'unione coniugale.
Pertanto, costituendo i fatti dedotti la prova dei maltrattamenti subiti dalla ricorrente da parte del marito manente matrimonio, la domanda di addebito della separazione al resistente è fondata e va pertanto accolta.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, parte ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore un adeguato assegno di mantenimento, essendo disoccupata e dovendo prendersi interamente cura dei tre figli, mentre il resistente ha contestato tale corresponsione in ragione delle sue precarie condizioni economiche.
Orbene, ritiene il Tribunale che non vada disposto alcun assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte che si ritiene di condividere (fr. tra le altre
Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005), al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
La separazione personale, infatti, diversamente dallo scioglimento del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale e pertanto i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il medesimo tenore di vita goduto manente matrimonio, essendo ancora attuale l'obbligo di assistenza materiale (sul punto v. anche Cass. civ. n. 21504 del 2021).
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerato che non è emersa alcuna disparità reddituale tra i coniugi, atteso che la ricorrente non risulta aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2022 al 2024 ma risulta percettrice di reddito, mentre il resistente non ha depositato alcuna documentazione, avendo da tempo abbandonato il giudizio, nulla va disposto a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la quale avrebbe mezzi adeguati per mantenere lo stesso tenore di vita e peraltro, al momento della separazione, era ancora giovane (30 anni) ed aveva pertanto concrete possibilità di entrare nel mondo del lavoro.
Alla luce di ciò, la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente va rigettata.
Sull'affido dei tre figli minori
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo dei figli minori, come già previsto nell'ordinanza
Presidenziale.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio, i figli minori vadano affidati solo alla madre, in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater primo comma c.c., interpretato in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte.
Si osserva infatti che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Nel caso di specie, la previsione dell'affido super esclusivo alla madre appare conforme agli interessi dei minori in quanto non è provato l'interesse del padre verso le esigenze di vita e il sostentamento dei figli, avendo da tempo abbandonato il giudizio.
La scelta della madre, quale unico genitore affidatario dei figli, scaturisce dunque dalla capacità genitoriale dimostrata nella crescita, di fatto, da sola dei figli dopo la separazione.
Pertanto, i minori vanno affidati alla madre, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Si dispone inoltre che, in caso di cessazione dello stato di detenzione del resistente e di istanza dello stesso volta all'attivazione degli incontri con i figli, previo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità, questi si tengano in forma assistita sotto il monitoraggio del Consultorio familiare e con l'ausilio di personale specializzato presso i Servizi Sociali, ove tali incontri siano conformi alla volontà dei minori, onerando i Servizi Sociali al deposito di una relazione semestrale sull'andamento dell'esercizio del diritto di visita in modalità assistita e disponendo che gli stessi riferiscano al Tribunale ogni circostanza utile ai fini della disciplina del diritto di visita nell'interesse superiore dei minori.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli minori
In merito al mantenimento dei figli minori, parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre un adeguato assegno di mantenimento.
Considerato il regime di affidamento super esclusivo dei minori alla madre, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre. Tale determinazione trova conforto nelle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “La regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 c.c. – (…) – non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevendendone lo stesso art. 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore” (Cass. n. 22502/2010). Infatti, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, deve prevedersi a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico quantificato in base ai criteri dettati dall'art. 155 comma 4 c.c. in quanto “In tema di mantenimento di figli minori, la corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori si rileva quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l'affidamento condiviso dei figli preveda un collocamento prevalente presso uno di loro, tenuto conto che tale genitore (cd. collocatario) essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà da gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie” (Cass. n. 23411/2009; cfr. Cass. n. 23630/2009).
Pertanto, alla luce della granitica giurisprudenza richiamata, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'età dei minori, delle condizioni economiche della madre (la quale ha dichiarato di non lavorare) e del mancato contributo del padre e atteso che lo stesso ha abbandonato il giudizio non deducendo circostanze ostative alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, il
Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 450,00 mensili (150,00 per figlio) a titolo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori, come già stabilito nell'ordinanza
Presidenziale.
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto dei figli minori atteso che gli stessi vivono nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad € 450,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore dei figli, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore dei figli (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
2. Rigetta la domanda formulata dalla ricorrente di assegno di mantenimento in favore della stessa;
3. Dispone l'affidamento super esclusivo dei tre figli minori alla madre con residenza presso quest'ultima e con regolamentazione del diritto di visita del genitore non convivente, il padre, come delineato in motivazione;
4. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli minori, la somma mensile di € 450,00 (150,00 ciascuno) da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2026;
5. Pone altresì a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. sportive, ludiche, ed a tutte quelle straordinarie per i figli minori;
6. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 166, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010;
7. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato che si liquidano in complessivi € 1500,00.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio