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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3528 /2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MARTINI MASSIMO, Parte_1 C.F._1
MORRONI CLAUDIA e PERILLO VINCENZO e con domicilio eletto in Milano (MI-20122), Piazza San Babila n. 4/A
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALZARINI CLAUDIA e con domicilio Controparte_1 C.F._2 eletto in Pavia corso strada Nuova 1/F
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate del 18.11.2024le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra e in San Controparte_1 Parte_1
Genesio e Uniti il 15 ottobre 2014, ordinando all'ufficiale di stato civile le conseguenti annotazioni;
Per_ 2) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso ciascun genitore, secondo lo schema 2-2-3 a settimane alternate;
pagina 1 di 3 3) disporre che, nelle vacanze estive, ciascun genitore possa tenere con sé il figlio per tre settimane di cui due anche consecutive, dando comunicazione all'altro genitore dei propri progetti entro il 30 maggio;
4) prendere atto che i genitori prestano il reciproco consenso all'espatrio per periodi di vacanza e si impegnano
a fornire i documenti necessari;
5) prevedere che le vacanze di Natale siano trascorse dal minore per metà con l'uno e per metà con l'altro genitore, alternando di anno in anno i due periodi dalla fine della scuola al pomeriggio del 30 dicembre alle ore
15 e dal pomeriggio del 30 dicembre alle ore 15 alla mattina del giorno di ripresa delle lezioni scolastiche.
Il genitore che non ha il bambino con sé durante il primo periodo, potrà cenare con il bambino la sera della Vigilia indicativamente dalle ore 18 alle ore 21.30. Le vacanze di Carnevale e di Pasqua saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Nell'anno 2025 Carnevale spetterà alla madre e al padre. I giorni Per_2 festivi durante l'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, santo patrono), se cadono in modo da formare un ponte scolastico, saranno trascorsi con il genitore a cui spetta quel fine settimana, se cadono durante la settimana saranno trascorsi con il genitore a cui spetta quel giorno secondo la suddivisione ordinaria.
Il primo giorno festivo che non forma ponte spetterà alla madre. Prevedere che, al termine del periodo di vacanza,
l'alternanza del tempo ordinario ricominci con la collocazione del minore presso il genitore con il quale non ha trascorso l'ultimo periodo di vacanza;
6) prevedere che i genitori collaborino nella cura e nell'educazione del figlio. Essi prenderanno insieme le scelte e le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione, le cure mediche e lo sport. I genitori riferiranno l'uno all'altro tutti gli eventi significativi della vita del figlio, così come ogni spostamento del minore, comunicando sempre dove egli si trova;
7) prevedere che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio quando lo ha con sé;
8) prevedere che le spese straordinarie così come individuate e disciplinate dalle Linee guida in uso presso il
Tribunale di Pavia siano previamente concordate e sostenute in pari misura da entrambi i genitori;
9) stabilire che l'assegno unico sia percepito dai genitori in misura della metà ciascuno;
10) stabilire che ciascuna parte sosterrà i costi della propria difesa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti è stata depositata la copia della sentenza, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Pavia, in data 29.1.2021, ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano, poi, che i coniugi non vivono più insieme, come dalle Parti confermato anche in udienza.
pagina 2 di 3 Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Per_ Ritiene il tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti al figlio minore (nato il [...]), posto che è stato prescelto il regime dell'affido condiviso e risulta assicurata al minore la possibilità di trascorrere con ciascun genitore un tempo adeguato. Visto il contenuto dell'accordo, del resto, l'ascolto del minore si reputa sia manifestamente superfluo.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 18/08/2023 :
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e n San Parte_1 Controparte_1
Genesio ed Uniti, il giorno 15/10/2014 (atto n. 3, parte I, anno 2014);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3528 /2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MARTINI MASSIMO, Parte_1 C.F._1
MORRONI CLAUDIA e PERILLO VINCENZO e con domicilio eletto in Milano (MI-20122), Piazza San Babila n. 4/A
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALZARINI CLAUDIA e con domicilio Controparte_1 C.F._2 eletto in Pavia corso strada Nuova 1/F
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate del 18.11.2024le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto fra e in San Controparte_1 Parte_1
Genesio e Uniti il 15 ottobre 2014, ordinando all'ufficiale di stato civile le conseguenti annotazioni;
Per_ 2) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso ciascun genitore, secondo lo schema 2-2-3 a settimane alternate;
pagina 1 di 3 3) disporre che, nelle vacanze estive, ciascun genitore possa tenere con sé il figlio per tre settimane di cui due anche consecutive, dando comunicazione all'altro genitore dei propri progetti entro il 30 maggio;
4) prendere atto che i genitori prestano il reciproco consenso all'espatrio per periodi di vacanza e si impegnano
a fornire i documenti necessari;
5) prevedere che le vacanze di Natale siano trascorse dal minore per metà con l'uno e per metà con l'altro genitore, alternando di anno in anno i due periodi dalla fine della scuola al pomeriggio del 30 dicembre alle ore
15 e dal pomeriggio del 30 dicembre alle ore 15 alla mattina del giorno di ripresa delle lezioni scolastiche.
Il genitore che non ha il bambino con sé durante il primo periodo, potrà cenare con il bambino la sera della Vigilia indicativamente dalle ore 18 alle ore 21.30. Le vacanze di Carnevale e di Pasqua saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Nell'anno 2025 Carnevale spetterà alla madre e al padre. I giorni Per_2 festivi durante l'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, santo patrono), se cadono in modo da formare un ponte scolastico, saranno trascorsi con il genitore a cui spetta quel fine settimana, se cadono durante la settimana saranno trascorsi con il genitore a cui spetta quel giorno secondo la suddivisione ordinaria.
Il primo giorno festivo che non forma ponte spetterà alla madre. Prevedere che, al termine del periodo di vacanza,
l'alternanza del tempo ordinario ricominci con la collocazione del minore presso il genitore con il quale non ha trascorso l'ultimo periodo di vacanza;
6) prevedere che i genitori collaborino nella cura e nell'educazione del figlio. Essi prenderanno insieme le scelte e le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione, le cure mediche e lo sport. I genitori riferiranno l'uno all'altro tutti gli eventi significativi della vita del figlio, così come ogni spostamento del minore, comunicando sempre dove egli si trova;
7) prevedere che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio quando lo ha con sé;
8) prevedere che le spese straordinarie così come individuate e disciplinate dalle Linee guida in uso presso il
Tribunale di Pavia siano previamente concordate e sostenute in pari misura da entrambi i genitori;
9) stabilire che l'assegno unico sia percepito dai genitori in misura della metà ciascuno;
10) stabilire che ciascuna parte sosterrà i costi della propria difesa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti è stata depositata la copia della sentenza, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Pavia, in data 29.1.2021, ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano, poi, che i coniugi non vivono più insieme, come dalle Parti confermato anche in udienza.
pagina 2 di 3 Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Per_ Ritiene il tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti al figlio minore (nato il [...]), posto che è stato prescelto il regime dell'affido condiviso e risulta assicurata al minore la possibilità di trascorrere con ciascun genitore un tempo adeguato. Visto il contenuto dell'accordo, del resto, l'ascolto del minore si reputa sia manifestamente superfluo.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 18/08/2023 :
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e n San Parte_1 Controparte_1
Genesio ed Uniti, il giorno 15/10/2014 (atto n. 3, parte I, anno 2014);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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