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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6446 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. LV DA Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco UÈ ZI UL Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5021/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 26 giugno 2025, tra:
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caserta (C.F.:
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avvocato Eduardo Romano (C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore,
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_3
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4
pro-tempore,
1 - (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IVA_5
tempore,
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5 P.IVA_6
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6 P.IVA_7
tempore,
- (P.I.: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_7 P.IVA_8
tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Palma (C.F.: , C.F._2
dall'avvocato MO SC (C.F.: e dall'avvocato Francesco C.F._3
NA (C.F.: ) C.F._4
-appellati-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con delibera n° 175/2011 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Caserta approvava il “Bando contributi per l'internazionalizzazione e la promozione in Italia ed all'estero delle imprese per l'anno 2012”.
Con tale iniziativa l'ente pubblico intendeva favorire le eccellenze produttive del territorio casertano, sia sul mercato nazionale che internazionale, mediante l'erogazione a soggetti privati di contributi pubblici finalizzati alla parziale copertura delle spese relative a: a) servizi di supporto all'internazionalizzazione; b) partecipazione a missioni economiche all'estero in forma coordinata;
c) partecipazione a fiere di rilevanza internazionale e nazionale in Italia ed all'estero (art. 1 del bando).
Le odierne appellate, e cioè il , la l Controparte_1 CP_2 Controparte_3
la la l e la
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
chiedevano di poter beneficiare delle contribuzioni previste per la Controparte_7
partecipazione ad eventi in fiera (art. art. 1 lett. c ed art. 3, Misura C del bando), dichiarando di voler partecipare ad un evento presso la Mostra d'Oltremare di Napoli, denominata “Borsa del Mediterraneo”, da tenersi nell'anno 2012.
La Camera di Commercio, con determine dirigenziali nn.123/2012 e 421/2012, ammetteva le suddette imprese ai contributi stabiliti dal bando, nella misura di euro 3.500,00 per ciascuna di esse.
2 Una volta conseguita l'ammissione al contributo il prendeva in Controparte_1
locazione dall'ente fiera un'area all'interno della struttura espositiva;
di quest'area se ne riservava per sé 300 metri quadrati, che adibiva ad area dedicata alla ristorazione ed alla degustazione di prodotti tipici, mentre i restanti 220 metri quadrati li suddivideva in 16 stands, che a sua volta concedeva in sublocazione in parte alle altre imprese odierne appellate (alle quali offriva anche ulteriori servizi di supporto), ed in parte, a titolo gratuito, ai , , e . Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6
Conclusosi l'evento, le odierne appellate inviavano alla Camera di Commercio la documentazione richiesta per la rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo a cui erano state ammesse, ai sensi dell'art. 9 del bando.
Con nota prot. n. 34686 del 13.06.2012, indirizzata al ed a tutte Controparte_1
le altre società odierne appellate, la Camera di Commercio faceva presente “che la superficie complessivamente noleggiata è stata occupata anche da soggetti diversi da quelli ammessi a contributo e che le spese rendicontate non appaiono congrue rispetto ai servizi ricevuti ed ai prezzi di mercato”; chiedeva, pertanto, “gli opportuni chiarimenti, anche con riferimento all'area effettivamente occupata ed ai servizi utilizzati, e la documentazione a corredo delle fatture esibite”.
Quindi, con determina n° 881/2012, la Camera di Commercio, “considerato che le aziende indicate, come innanzi sollecitate, non hanno fornito chiarimenti idonei a consentire la liquidazione dei contributi concessi”, revocava alle odierne appellate i contributi concessi e rigettava l'istanza di liquidazione degli stessi.
Contro tale provvedimento le odierne appellate formulavano ricorso al Tar Campania, il quale declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Quindi, con atto di citazione in riassunzione il , la Controparte_1 CP_2
l la la l Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e la adivano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_6 Controparte_7
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: <1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, per le causali tutte di cui in narrativa, della illegittima mancata erogazione del contributo (precedentemente concesso) in favore delle società attrici;
2) per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento di quanto alla stessa rendicontato dalle società attrici, e, più dettagliatamente, condannarla al pagamento di € 3 3.500,00 in favore della € 3.500,00 in favore della Controparte_7 Controparte_6
€ 3.500,00 in favore del , € 3.500,00 in favore della € Controparte_1 CP_2
3.500,00 in favore della , € 3.500,00 in favore della € Controparte_3 Parte_7
3.500,00 in favore della per un totale di € 24.500,00>>. CP_5
Con sentenza n° 877/2018, pubblicata in data 12.03.2018, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in accoglimento della domanda proposta dagli attori, così pronunciava: “a) accoglie la domanda e per l'effetto previa parziale compensazione condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 22311,32 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5075,00 di cui 240,00 per spese, oltre spese generali. CPA ed iva come per legge in favore degli avvocati Palma, SC e NA”.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la Parte_8
, rassegnando le seguenti conclusioni: <a) In via pregiudiziale di rito, disporre la
[...]
celebrazione della fase istruttoria della controversia nella parte in cui è stata ingiustificatamente omessa in primo grado, ordinando l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalla Camera convenuta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) all'uopo redatta in data 23.07.2016 e quindi mediante l'interrogatorio formale dei l.r.p.t. delle imprese attrici in primo grado sulle circostanze ivi addotte, nonché facendo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla ed al , in persona dei Controparte_8 CP_1 Controparte_1
rispettivi ll.rr.p.t., di copia conforme ed integrale del contratto e/o degli accordi comunque denominati relativi alla prenotazione, quotazione ed alla locazione dello spazio espositivo di mq 216 (rif. PAD 3) nell'ambito della manifestazione denominata Borsa Mediterranea del
Turismo Incoming, tenutasi in Napoli dal 30.03.2012 al 01.04.2012, da depositare agli atti del giudizio;
b) Nel merito, ed in accoglimento dello spiegato atto di appello, riformare la
Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, n. 877/2018 del
12.03.2018, G.U. Dott. D'Onofrio, accertando e dichiarando in via principale, la infondatezza della domanda introduttiva di prime cure per come proposta dalle parti odierne appellate, respingendole ora per allora;
c) Condannare le appellate (parti in primo grado) in solido tra loro, ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore dell'appellante Camera di Commercio delle spese e competenze del doppio grado di 4 giudizio, previa riforma della sentenza impugnata anche per quanto concedente il capo e la quantificazione del governo delle spese di giudizio, quale statuizione conseguente.>>
Si sono costituite in giudizio il , la l Controparte_1 CP_2 Controparte_3
la , la l
[...] Controparte_9 Controparte_5 [...]
la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_6 Controparte_7
sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
25.6.2025 si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'unico motivo di appello la Camera di Commercio si duole della presunta insufficienza della documentazione e dei chiarimenti forniti dal e dalle altre società beneficiarie CP_1
dei contributi e sostiene, conseguentemente, che del tutto corretta è stata la revoca dei contributi.
Evidenzia, in particolare:
- che non sono stati mai esibiti il contratto e la rendicontazione contabile afferente i rapporti intrattenuti con l'ente fiera dal , che aveva preso in locazione gli spazi dal Controparte_1
predetto ente, in tal modo impedendo ad essa Camera di Commercio di verificare gli effettivi costi sostenuti dai partecipanti;
- che, invece, gli unici documenti fiscali giustificativi presentati erano a carattere reciproco, trattandosi, per quanto riguarda il , di una fattura emessa nei confronti di CP_1
Contr quest'ultimo dalla società per servizi di allestimento dello spazio espositivo e, per
Contr quanto riguarda le altre società beneficiarie del contributo, tra le quali la stessa , di fatture emesse nei loro confronti dal per attività varie, tra le quali anche CP_1
l'allestimento dello spazio espositivo;
- che gli spazi noleggiati dal erano stati messi a disposizione anche di soggetti CP_1
non beneficiari del contributo, ed in particolare degli enti locali, e quindi non era stato 5 possibile verificare gli spazi effettivamente utilizzati dal stesso e delle altre società CP_1
beneficiare del contributo;
- che i servizi offerti dal erano stati assicurati non solo a soggetti Controparte_1
consorziati (la e la , ma anche a soggetti terzi rispetto CP_2 Controparte_4
alla compagine consortile (la la l Controparte_3 Controparte_5 [...]
la “per tale via in direzione del tutto illegittima e, quindi CP_6 Controparte_7
comunque non rimborsabile”.
Il motivo è infondato.
Come ha già ritenuto il primo giudice, la documentazione ed i chiarimenti forniti alla Camera di Commercio dal e dalle altre società beneficiarie del contributo appaiono CP_1
assolutamente esaustivi.
A giustificazione del contributo richiesto il ha prodotto una fattura emessa dalla CP_1
Contr società per l'allestimento dello spazio espositivo che esso si era riservato, CP_1
per il prezzo di 7.000,00 euro, da ricoprire parzialmente con il contributo di 3.500,00 euro;
le altre società beneficiarie del contributo hanno invece prodotto, ciascuna di esse, una fattura emessa dal per attività e servizi vari (noleggio dell'area espositiva, CP_1
allestimento degli spazi espositivi, spedizione dei prodotti da esporre, servizio di assistenza hostess, inserimento a catalogo), per un prezzo complessivo da ricoprire parzialmente con il contributo di 3.500,00 euro.
La Camera di Commercio si duole, nell'atto di appello, che si tratta di fatture a carattere reciproco e che non sono stati mai esibiti il contratto e la rendicontazione contabile afferente i rapporti intrattenuti con l'ente fiera dal , che aveva locato gli spazi dal Controparte_1
predetto ente, in tal modo impedendo ad essa Camera di Commercio di verificare gli effettivi costi sostenuti dai partecipanti.
Va tuttavia osservato che, pur trattandosi di fatture a carattere reciproco, non vi è alcun elemento per sostenere la falsità delle stesse, ed in effetti nemmeno la Camera di commercio lo sostiene espressamente.
Peraltro il bando emesso dalla Camera di Commercio non vietava in alcun modo ad un soggetto, quale appunto il , di prendere in locazione gli spazi Controparte_1
espositivi e poi a sua volta di sublocarli agli altri soggetti che avevano ottenuto il contributo dalla Camera di Commercio;
e, a norma dell'art.10 del bando stesso, il contributo assegnato 6 era soggetto a revoca esclusivamente se: <a) la realizzazione dell'intervento non sia conforme all'attività ammessa a contributo;
b) l'azienda non comunichi la rinuncia al contributo entro i termini indicati;
c) l'azienda non presenti la rendicontazione entro il termine previsto di 60 gg dalla conclusione delle attività; d) qualora i costi rendicontati ed effettivamente sostenuti fossero inferiori all'investimento minimo previsto per ciascuna tipologia di intervento>>.
Ne consegue che, in assenza di qualsivoglia preclusione in tal senso, la sublocazione effettuata dal non poteva in alcun modo essere posta a base della revoca del CP_1
contributo, quand'anche solo velatamente (la ragione espressa della revoca è stata solo una presunta e non meglio specificata inidoneità dei chiarimenti richiesti); in proposito giova ricordare che, come affermato dal Consiglio di Stato, “quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione;
b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni” (Cons. di Stato, Sez. V n. 4659 del 2024).
A maggior ragione non ha alcun fondamento la doglianza sollevata dalla Camera di
Commercio in relazione al fatto che i servizi offerti dal erano stati Controparte_1
assicurati non solo a soggetti consorziati (la e la , ma CP_2 Controparte_4
anche a soggetti terzi rispetto alla compagine consortile (la Controparte_3
la l la : visto che il bando Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
nulla prevedeva in tema di sublocazione (o, se si preferisce, di subnoleggio) delle aree, non vietandolo né disciplinandolo in alcun modo, davvero non si comprende in che senso la circostanza che tale sublocazione, e l'offerta dei servizi connessi, sia stata dal CP_1
effettuata non solo a favore di imprese consorziate ma anche a favore di imprese terze precluderebbe l'erogazione del contributo.
Quanto alla circostanza che non sarebbero stati esibiti il contratto e la rendicontazione contabile afferente i rapporti intrattenuti con l'ente fiera dal , che aveva Controparte_1
preso in locazione gli spazi dal predetto ente, è agevole replicare che, come già aveva sottolineato il in sede di risposta ai chiarimenti richiesti dalla Camera di CP_1
Commercio, il detto non aveva chiesto di coprire con il contributo i costi per la CP_1
7 locazione dell'area dall'ente fiera, ma aveva chiesto di coprire (parzialmente) i costi per l'allestimento dell'area (dedicata alla ristorazione ed alla degustazione dei prodotti tipici) che si era riservato per sé: appare, pertanto, del tutto giustificato che il non abbia CP_1
documentato le spese sostenute per la locazione dell'area dall'ente fiera e, per converso, appare del tutto ingiustificata la pretesa della Camera di Commercio di ricevere pure tale documentazione.
Va a tal proposito evidenziato che l'art. 3 del bando prevedeva che il contributo potesse essere erogato per le seguenti spese: noleggio area espositiva e servizi fieristici;
allestimento spazio espositivo;
spedizione dei prodotti da esporre;
servizi di interpretariato e hostess;
servizi promozionali;
ricerca partners, fornitori, agenti o distributori esteri ai fini della definizione di un'agenda di appuntamenti in fiera.
Orbene, appare piuttosto evidente che, trattandosi di voci previste in via alternativa, ben poteva il chiedere di utilizzare il contributo a sé spettante (peraltro per la CP_1
contenuta misura di euro 3.500,00) per il solo allestimento dello spazio espositivo, e non anche per il noleggio dell'area.
La Camera di Commercio si duole, poi, che la superficie complessivamente noleggiata era stata messa a disposizione anche di soggetti non beneficiari del contributo;
tale doglianza l'aveva avanzata già in sede di richiesta di chiarimenti, dove aveva anche chiesto ai beneficiari del contributo di dare, per l'appunto, chiarimenti anche con riferimento all'area effettivamente occupata.
Ma, sul punto, va innanzitutto ribadito che il bando non conteneva alcuna preclusione a sub- noleggiare (rectius: sub-locare) l'area né tanto meno prevedeva che essa potesse essere sub-noleggiata solo ad altri beneficiari del contributo e non anche a soggetti esterni.
Va poi in aggiunta evidenziato che, sul punto, in sede di risposta ai chiarimenti richiesti, avevano fornito abbondanti spiegazioni sia il che le altre beneficiarie del CP_1
contributo.
Il primo aveva infatti precisato: di avere preso in locazione dall'ente fiera un'area all'interno della struttura espositiva;
di essersi riservato per sé 300 metri quadrati di tale area, che aveva adibito alla ristorazione ed alla degustazione di prodotti tipici;
che aveva suddiviso i restanti 220 metri quadrati in 16 stands, che a sua volta aveva concesso in sublocazione in parte alle altre imprese beneficiarie del contributo, alle quali aveva offerto anche ulteriori 8 servizi (spedizioni prodotti, assistenza hostess ed altro), ed in parte, a titolo gratuito, ai
, , e;
aveva anche allegato Parte_9 Pt_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6
una planimetria, con indicazione dei singoli spazi espositivi sublocati nonché dello spazio riservato a sé stesso.
A loro volta le altre imprese beneficiarie avevano, ciascuna di esse, indicato lo stand occupato ed i relativi metri quadrati, precisando che il , oltre a sub-noleggiare loro CP_1
l'area, aveva provveduto all'allestimento ed a fornire tutti i servizi connessi, come da fattura allegata.
Alla luce di tali chiarimenti, forniti dal e dalle altre imprese beneficiarie non già CP_1
per la prima volta in sede di giudizio bensì sin dalla deputata sede di istruttoria amministrativa, appare quindi del tutto destituita di fondamento l'affermazione della Camera di Commercio, contenuta nell'atto di appello, secondo cui non era stato possibile verificare gli spazi effettivamente utilizzati dal stesso e dalle altre società beneficiare del CP_1
contributo.
In conclusione, alla luce della documentazione prodotta e dei chiarimenti forniti dalle beneficiarie in sede di istruttoria amministrativa, la revoca del contributo operata dalla
Camera di Commercio, peraltro con motivazione generica, sibillina e tautologica
(“considerato che le aziende indicate, come innanzi sollecitate, non hanno fornito chiarimenti idonei a consentire la liquidazione dei contributi concessi”), appare del tutto infondata ed infondato è, pertanto, anche l'atto di appello.
Il carattere documentale della causa e le motivazioni poste a base della confutazione delle ragioni addotte dall'appellante rendono altresì evidente l'assoluta superfluità delle richieste istruttorie avanzate dall'odierna appellante in primo grado e ribadite nell'atto di appello.
…
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di
9 quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento a favore degli appellati della somma indicata in dispositivo, liquidata attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma in contestazione).
Il tutto, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Quanto alla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., va osservato che, nel presente giudizio di appello, gli appellati risultano rappresentati e difesi da tre difensori, ma la distrazione è stata chiesta dal solo avvocato MO Scatala, esclusivamente a favore di se stessa.
Orbene, va osservato che se è vero che anche uno solo dei codifensori può chiedere la distrazione degli onorari a favore dell'intero collegio difensivo (cfr. Cass., sez. 6, n°
21281 del 29/08/2018: “Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta;
tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo”), è tuttavia da ritenere che invece, affinché il codifensore possa chiedere la distrazione a favore di se stesso dell'intero ammontare degli onorari, e quindi anche della quota di spettanza dei codifensori che non chiedono la distrazione, sia tal fine necessaria una dichiarazione da parte di questi ultimi di rinunciare ai propri onorari a favore del difensore che chiede la distrazione per l'intero.
In mancanza di tale dichiarazione, quindi, la distrazione a favore dell'avvocato MO
SC può avvenire solo per un ammontare pari ad 1/3 degli onorari liquidati, mentre per i restanti 2/3 la liquidazione va effettuata a favore della parte.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede: 10 - rigetta l'appello proposto dalla Parte_10
nei confronti della sentenza n° 877/2018, pubblicata in data 12.03.2018 dal
[...]
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate , Controparte_1
, CP_2 Controparte_3 Controparte_9
di spese ed onorari di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
giudizio, liquidati in euro 3.900,00 per onorari, con distrazione per 1/3 a favore dell'avvocato
MO SC dichiaratasi antistaria, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco UÈ ZI UL LV DA
11
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. LV DA Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco UÈ ZI UL Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5021/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 26 giugno 2025, tra:
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caserta (C.F.:
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avvocato Eduardo Romano (C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore,
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_3
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4
pro-tempore,
1 - (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IVA_5
tempore,
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5 P.IVA_6
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6 P.IVA_7
tempore,
- (P.I.: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_7 P.IVA_8
tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Palma (C.F.: , C.F._2
dall'avvocato MO SC (C.F.: e dall'avvocato Francesco C.F._3
NA (C.F.: ) C.F._4
-appellati-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con delibera n° 175/2011 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Caserta approvava il “Bando contributi per l'internazionalizzazione e la promozione in Italia ed all'estero delle imprese per l'anno 2012”.
Con tale iniziativa l'ente pubblico intendeva favorire le eccellenze produttive del territorio casertano, sia sul mercato nazionale che internazionale, mediante l'erogazione a soggetti privati di contributi pubblici finalizzati alla parziale copertura delle spese relative a: a) servizi di supporto all'internazionalizzazione; b) partecipazione a missioni economiche all'estero in forma coordinata;
c) partecipazione a fiere di rilevanza internazionale e nazionale in Italia ed all'estero (art. 1 del bando).
Le odierne appellate, e cioè il , la l Controparte_1 CP_2 Controparte_3
la la l e la
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
chiedevano di poter beneficiare delle contribuzioni previste per la Controparte_7
partecipazione ad eventi in fiera (art. art. 1 lett. c ed art. 3, Misura C del bando), dichiarando di voler partecipare ad un evento presso la Mostra d'Oltremare di Napoli, denominata “Borsa del Mediterraneo”, da tenersi nell'anno 2012.
La Camera di Commercio, con determine dirigenziali nn.123/2012 e 421/2012, ammetteva le suddette imprese ai contributi stabiliti dal bando, nella misura di euro 3.500,00 per ciascuna di esse.
2 Una volta conseguita l'ammissione al contributo il prendeva in Controparte_1
locazione dall'ente fiera un'area all'interno della struttura espositiva;
di quest'area se ne riservava per sé 300 metri quadrati, che adibiva ad area dedicata alla ristorazione ed alla degustazione di prodotti tipici, mentre i restanti 220 metri quadrati li suddivideva in 16 stands, che a sua volta concedeva in sublocazione in parte alle altre imprese odierne appellate (alle quali offriva anche ulteriori servizi di supporto), ed in parte, a titolo gratuito, ai , , e . Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6
Conclusosi l'evento, le odierne appellate inviavano alla Camera di Commercio la documentazione richiesta per la rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo a cui erano state ammesse, ai sensi dell'art. 9 del bando.
Con nota prot. n. 34686 del 13.06.2012, indirizzata al ed a tutte Controparte_1
le altre società odierne appellate, la Camera di Commercio faceva presente “che la superficie complessivamente noleggiata è stata occupata anche da soggetti diversi da quelli ammessi a contributo e che le spese rendicontate non appaiono congrue rispetto ai servizi ricevuti ed ai prezzi di mercato”; chiedeva, pertanto, “gli opportuni chiarimenti, anche con riferimento all'area effettivamente occupata ed ai servizi utilizzati, e la documentazione a corredo delle fatture esibite”.
Quindi, con determina n° 881/2012, la Camera di Commercio, “considerato che le aziende indicate, come innanzi sollecitate, non hanno fornito chiarimenti idonei a consentire la liquidazione dei contributi concessi”, revocava alle odierne appellate i contributi concessi e rigettava l'istanza di liquidazione degli stessi.
Contro tale provvedimento le odierne appellate formulavano ricorso al Tar Campania, il quale declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Quindi, con atto di citazione in riassunzione il , la Controparte_1 CP_2
l la la l Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e la adivano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_6 Controparte_7
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: <1) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, per le causali tutte di cui in narrativa, della illegittima mancata erogazione del contributo (precedentemente concesso) in favore delle società attrici;
2) per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento di quanto alla stessa rendicontato dalle società attrici, e, più dettagliatamente, condannarla al pagamento di € 3 3.500,00 in favore della € 3.500,00 in favore della Controparte_7 Controparte_6
€ 3.500,00 in favore del , € 3.500,00 in favore della € Controparte_1 CP_2
3.500,00 in favore della , € 3.500,00 in favore della € Controparte_3 Parte_7
3.500,00 in favore della per un totale di € 24.500,00>>. CP_5
Con sentenza n° 877/2018, pubblicata in data 12.03.2018, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in accoglimento della domanda proposta dagli attori, così pronunciava: “a) accoglie la domanda e per l'effetto previa parziale compensazione condanna parte convenuta al pagamento dell'importo di euro 22311,32 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5075,00 di cui 240,00 per spese, oltre spese generali. CPA ed iva come per legge in favore degli avvocati Palma, SC e NA”.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la Parte_8
, rassegnando le seguenti conclusioni: <a) In via pregiudiziale di rito, disporre la
[...]
celebrazione della fase istruttoria della controversia nella parte in cui è stata ingiustificatamente omessa in primo grado, ordinando l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalla Camera convenuta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) all'uopo redatta in data 23.07.2016 e quindi mediante l'interrogatorio formale dei l.r.p.t. delle imprese attrici in primo grado sulle circostanze ivi addotte, nonché facendo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla ed al , in persona dei Controparte_8 CP_1 Controparte_1
rispettivi ll.rr.p.t., di copia conforme ed integrale del contratto e/o degli accordi comunque denominati relativi alla prenotazione, quotazione ed alla locazione dello spazio espositivo di mq 216 (rif. PAD 3) nell'ambito della manifestazione denominata Borsa Mediterranea del
Turismo Incoming, tenutasi in Napoli dal 30.03.2012 al 01.04.2012, da depositare agli atti del giudizio;
b) Nel merito, ed in accoglimento dello spiegato atto di appello, riformare la
Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, n. 877/2018 del
12.03.2018, G.U. Dott. D'Onofrio, accertando e dichiarando in via principale, la infondatezza della domanda introduttiva di prime cure per come proposta dalle parti odierne appellate, respingendole ora per allora;
c) Condannare le appellate (parti in primo grado) in solido tra loro, ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore dell'appellante Camera di Commercio delle spese e competenze del doppio grado di 4 giudizio, previa riforma della sentenza impugnata anche per quanto concedente il capo e la quantificazione del governo delle spese di giudizio, quale statuizione conseguente.>>
Si sono costituite in giudizio il , la l Controparte_1 CP_2 Controparte_3
la , la l
[...] Controparte_9 Controparte_5 [...]
la chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_6 Controparte_7
sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
25.6.2025 si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'unico motivo di appello la Camera di Commercio si duole della presunta insufficienza della documentazione e dei chiarimenti forniti dal e dalle altre società beneficiarie CP_1
dei contributi e sostiene, conseguentemente, che del tutto corretta è stata la revoca dei contributi.
Evidenzia, in particolare:
- che non sono stati mai esibiti il contratto e la rendicontazione contabile afferente i rapporti intrattenuti con l'ente fiera dal , che aveva preso in locazione gli spazi dal Controparte_1
predetto ente, in tal modo impedendo ad essa Camera di Commercio di verificare gli effettivi costi sostenuti dai partecipanti;
- che, invece, gli unici documenti fiscali giustificativi presentati erano a carattere reciproco, trattandosi, per quanto riguarda il , di una fattura emessa nei confronti di CP_1
Contr quest'ultimo dalla società per servizi di allestimento dello spazio espositivo e, per
Contr quanto riguarda le altre società beneficiarie del contributo, tra le quali la stessa , di fatture emesse nei loro confronti dal per attività varie, tra le quali anche CP_1
l'allestimento dello spazio espositivo;
- che gli spazi noleggiati dal erano stati messi a disposizione anche di soggetti CP_1
non beneficiari del contributo, ed in particolare degli enti locali, e quindi non era stato 5 possibile verificare gli spazi effettivamente utilizzati dal stesso e delle altre società CP_1
beneficiare del contributo;
- che i servizi offerti dal erano stati assicurati non solo a soggetti Controparte_1
consorziati (la e la , ma anche a soggetti terzi rispetto CP_2 Controparte_4
alla compagine consortile (la la l Controparte_3 Controparte_5 [...]
la “per tale via in direzione del tutto illegittima e, quindi CP_6 Controparte_7
comunque non rimborsabile”.
Il motivo è infondato.
Come ha già ritenuto il primo giudice, la documentazione ed i chiarimenti forniti alla Camera di Commercio dal e dalle altre società beneficiarie del contributo appaiono CP_1
assolutamente esaustivi.
A giustificazione del contributo richiesto il ha prodotto una fattura emessa dalla CP_1
Contr società per l'allestimento dello spazio espositivo che esso si era riservato, CP_1
per il prezzo di 7.000,00 euro, da ricoprire parzialmente con il contributo di 3.500,00 euro;
le altre società beneficiarie del contributo hanno invece prodotto, ciascuna di esse, una fattura emessa dal per attività e servizi vari (noleggio dell'area espositiva, CP_1
allestimento degli spazi espositivi, spedizione dei prodotti da esporre, servizio di assistenza hostess, inserimento a catalogo), per un prezzo complessivo da ricoprire parzialmente con il contributo di 3.500,00 euro.
La Camera di Commercio si duole, nell'atto di appello, che si tratta di fatture a carattere reciproco e che non sono stati mai esibiti il contratto e la rendicontazione contabile afferente i rapporti intrattenuti con l'ente fiera dal , che aveva locato gli spazi dal Controparte_1
predetto ente, in tal modo impedendo ad essa Camera di Commercio di verificare gli effettivi costi sostenuti dai partecipanti.
Va tuttavia osservato che, pur trattandosi di fatture a carattere reciproco, non vi è alcun elemento per sostenere la falsità delle stesse, ed in effetti nemmeno la Camera di commercio lo sostiene espressamente.
Peraltro il bando emesso dalla Camera di Commercio non vietava in alcun modo ad un soggetto, quale appunto il , di prendere in locazione gli spazi Controparte_1
espositivi e poi a sua volta di sublocarli agli altri soggetti che avevano ottenuto il contributo dalla Camera di Commercio;
e, a norma dell'art.10 del bando stesso, il contributo assegnato 6 era soggetto a revoca esclusivamente se: <a) la realizzazione dell'intervento non sia conforme all'attività ammessa a contributo;
b) l'azienda non comunichi la rinuncia al contributo entro i termini indicati;
c) l'azienda non presenti la rendicontazione entro il termine previsto di 60 gg dalla conclusione delle attività; d) qualora i costi rendicontati ed effettivamente sostenuti fossero inferiori all'investimento minimo previsto per ciascuna tipologia di intervento>>.
Ne consegue che, in assenza di qualsivoglia preclusione in tal senso, la sublocazione effettuata dal non poteva in alcun modo essere posta a base della revoca del CP_1
contributo, quand'anche solo velatamente (la ragione espressa della revoca è stata solo una presunta e non meglio specificata inidoneità dei chiarimenti richiesti); in proposito giova ricordare che, come affermato dal Consiglio di Stato, “quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione;
b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni” (Cons. di Stato, Sez. V n. 4659 del 2024).
A maggior ragione non ha alcun fondamento la doglianza sollevata dalla Camera di
Commercio in relazione al fatto che i servizi offerti dal erano stati Controparte_1
assicurati non solo a soggetti consorziati (la e la , ma CP_2 Controparte_4
anche a soggetti terzi rispetto alla compagine consortile (la Controparte_3
la l la : visto che il bando Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
nulla prevedeva in tema di sublocazione (o, se si preferisce, di subnoleggio) delle aree, non vietandolo né disciplinandolo in alcun modo, davvero non si comprende in che senso la circostanza che tale sublocazione, e l'offerta dei servizi connessi, sia stata dal CP_1
effettuata non solo a favore di imprese consorziate ma anche a favore di imprese terze precluderebbe l'erogazione del contributo.
Quanto alla circostanza che non sarebbero stati esibiti il contratto e la rendicontazione contabile afferente i rapporti intrattenuti con l'ente fiera dal , che aveva Controparte_1
preso in locazione gli spazi dal predetto ente, è agevole replicare che, come già aveva sottolineato il in sede di risposta ai chiarimenti richiesti dalla Camera di CP_1
Commercio, il detto non aveva chiesto di coprire con il contributo i costi per la CP_1
7 locazione dell'area dall'ente fiera, ma aveva chiesto di coprire (parzialmente) i costi per l'allestimento dell'area (dedicata alla ristorazione ed alla degustazione dei prodotti tipici) che si era riservato per sé: appare, pertanto, del tutto giustificato che il non abbia CP_1
documentato le spese sostenute per la locazione dell'area dall'ente fiera e, per converso, appare del tutto ingiustificata la pretesa della Camera di Commercio di ricevere pure tale documentazione.
Va a tal proposito evidenziato che l'art. 3 del bando prevedeva che il contributo potesse essere erogato per le seguenti spese: noleggio area espositiva e servizi fieristici;
allestimento spazio espositivo;
spedizione dei prodotti da esporre;
servizi di interpretariato e hostess;
servizi promozionali;
ricerca partners, fornitori, agenti o distributori esteri ai fini della definizione di un'agenda di appuntamenti in fiera.
Orbene, appare piuttosto evidente che, trattandosi di voci previste in via alternativa, ben poteva il chiedere di utilizzare il contributo a sé spettante (peraltro per la CP_1
contenuta misura di euro 3.500,00) per il solo allestimento dello spazio espositivo, e non anche per il noleggio dell'area.
La Camera di Commercio si duole, poi, che la superficie complessivamente noleggiata era stata messa a disposizione anche di soggetti non beneficiari del contributo;
tale doglianza l'aveva avanzata già in sede di richiesta di chiarimenti, dove aveva anche chiesto ai beneficiari del contributo di dare, per l'appunto, chiarimenti anche con riferimento all'area effettivamente occupata.
Ma, sul punto, va innanzitutto ribadito che il bando non conteneva alcuna preclusione a sub- noleggiare (rectius: sub-locare) l'area né tanto meno prevedeva che essa potesse essere sub-noleggiata solo ad altri beneficiari del contributo e non anche a soggetti esterni.
Va poi in aggiunta evidenziato che, sul punto, in sede di risposta ai chiarimenti richiesti, avevano fornito abbondanti spiegazioni sia il che le altre beneficiarie del CP_1
contributo.
Il primo aveva infatti precisato: di avere preso in locazione dall'ente fiera un'area all'interno della struttura espositiva;
di essersi riservato per sé 300 metri quadrati di tale area, che aveva adibito alla ristorazione ed alla degustazione di prodotti tipici;
che aveva suddiviso i restanti 220 metri quadrati in 16 stands, che a sua volta aveva concesso in sublocazione in parte alle altre imprese beneficiarie del contributo, alle quali aveva offerto anche ulteriori 8 servizi (spedizioni prodotti, assistenza hostess ed altro), ed in parte, a titolo gratuito, ai
, , e;
aveva anche allegato Parte_9 Pt_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6
una planimetria, con indicazione dei singoli spazi espositivi sublocati nonché dello spazio riservato a sé stesso.
A loro volta le altre imprese beneficiarie avevano, ciascuna di esse, indicato lo stand occupato ed i relativi metri quadrati, precisando che il , oltre a sub-noleggiare loro CP_1
l'area, aveva provveduto all'allestimento ed a fornire tutti i servizi connessi, come da fattura allegata.
Alla luce di tali chiarimenti, forniti dal e dalle altre imprese beneficiarie non già CP_1
per la prima volta in sede di giudizio bensì sin dalla deputata sede di istruttoria amministrativa, appare quindi del tutto destituita di fondamento l'affermazione della Camera di Commercio, contenuta nell'atto di appello, secondo cui non era stato possibile verificare gli spazi effettivamente utilizzati dal stesso e dalle altre società beneficiare del CP_1
contributo.
In conclusione, alla luce della documentazione prodotta e dei chiarimenti forniti dalle beneficiarie in sede di istruttoria amministrativa, la revoca del contributo operata dalla
Camera di Commercio, peraltro con motivazione generica, sibillina e tautologica
(“considerato che le aziende indicate, come innanzi sollecitate, non hanno fornito chiarimenti idonei a consentire la liquidazione dei contributi concessi”), appare del tutto infondata ed infondato è, pertanto, anche l'atto di appello.
Il carattere documentale della causa e le motivazioni poste a base della confutazione delle ragioni addotte dall'appellante rendono altresì evidente l'assoluta superfluità delle richieste istruttorie avanzate dall'odierna appellante in primo grado e ribadite nell'atto di appello.
…
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di
9 quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento a favore degli appellati della somma indicata in dispositivo, liquidata attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma in contestazione).
Il tutto, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Quanto alla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., va osservato che, nel presente giudizio di appello, gli appellati risultano rappresentati e difesi da tre difensori, ma la distrazione è stata chiesta dal solo avvocato MO Scatala, esclusivamente a favore di se stessa.
Orbene, va osservato che se è vero che anche uno solo dei codifensori può chiedere la distrazione degli onorari a favore dell'intero collegio difensivo (cfr. Cass., sez. 6, n°
21281 del 29/08/2018: “Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta;
tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo”), è tuttavia da ritenere che invece, affinché il codifensore possa chiedere la distrazione a favore di se stesso dell'intero ammontare degli onorari, e quindi anche della quota di spettanza dei codifensori che non chiedono la distrazione, sia tal fine necessaria una dichiarazione da parte di questi ultimi di rinunciare ai propri onorari a favore del difensore che chiede la distrazione per l'intero.
In mancanza di tale dichiarazione, quindi, la distrazione a favore dell'avvocato MO
SC può avvenire solo per un ammontare pari ad 1/3 degli onorari liquidati, mentre per i restanti 2/3 la liquidazione va effettuata a favore della parte.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede: 10 - rigetta l'appello proposto dalla Parte_10
nei confronti della sentenza n° 877/2018, pubblicata in data 12.03.2018 dal
[...]
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate , Controparte_1
, CP_2 Controparte_3 Controparte_9
di spese ed onorari di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
giudizio, liquidati in euro 3.900,00 per onorari, con distrazione per 1/3 a favore dell'avvocato
MO SC dichiaratasi antistaria, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco UÈ ZI UL LV DA
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