Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Decreto presidenziale 23 giugno 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA EZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Di Bitonto, Carmine Andrea Cirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ON TE, non costituito in giudizio;
NS RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Napolano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Riviera di Chiaia, 276;
Società Quadrifoglio Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAlina Bisceglia, Rosa Bergamasco e Rita Campagnuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del permesso di costruire prot.n.21233 del 28.07.2023, pratica edilizia n.448/C anno 2023, rilasciato al sig. TE ON, relativo ad un “ Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio e rigenerazione urb an a, efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica medi an te la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente con incremento volumetrico entro i limiti del 35% ai sensi dell’art.4, comma 4, della L.R. Camp an ia 13/2022 ss.mm.ii. dell’immobile ubicato alla Cum an a”;
b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi il permesso di voltura prot.n.24611 del 26.09.2024-n.101 del 28.07.2023 rilasciato alla società Quadrifoglio Immobiliare s.r.l., il permesso edilizio in sanatoria n.757 del 28.07.2023 ex lege 326/2003, prot.n.21226 del 28.07.2023 rilasciato alla sig.ra RI NS e il permesso edilizio in sanatoria n.758 del 28.07.2023 ex lege 326/2003, prot.n.21228 del 28.07.2023 rilasciato alla sig.ra RI NS;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EZ RI il 9\7\2025 :
per l’annullamento
a) del permesso di costruire prot.n.21233 del 28.07.2023, pratica edilizia n.448/C anno 2023, rilasciato al sig. TE ON, relativo ad un “ Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio e rigenerazione urb an a, efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica medi an te la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente con incremento volumetrico entro i limiti del 35% ai sensi dell’art.4, comma 4, della LR. Camp an ia 13/2022 ss.mm.ii. dell’immobile ubicato alla Cum an a”;
b)di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi il permesso di voltura prot.n.24611 del 26.09.2024-n.101 del 28.07.2023 rilasciato alla società Quadrifoglio Immobiliare s.r.l., il permesso edilizio in sanatoria n.757 del 28.07.2023 ex lege 326/2003, prot.n.21226 del 28.07.2023 rilasciato alla sig.ra RI NS e il permesso edilizio in sanatoria n.758 del 28.07.2023 ex lege 326/2003, prot.n.21228 del 28.07.2023 rilasciato alla sig.ra RI NS;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore, di NS RI e della Società Quadrifoglio Immobiliare S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AR RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente, allegando di essere proprietario confinante dell’immobile sito in Frattamaggiore, in via Cumana nn.131, 133 e 135, ha impugnato il permesso di costruire prot.n.21233 del 28.07.2023, rilasciato al sig. TE ON, relativo ad un “Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio e rigenerazione urb an a, efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica medi an te la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente con incremento volumetrico entro i limiti del 35% ai sensi dell’art.4, comma 4, della LR.Camp an ia 13/2022 ss.mm.ii”.
Afferma di aver ottenuto l’accesso ai documenti della pratica edilizia in data 12.12.2024.
Ritenendo l’intervento lesivo dei suoi interessi in quanto suscettibile di determinare un deprezzamento della sua proprietà, nonché la compromissione della vivibilità dei luoghi, poiché sarebbe edificata l’unica area a verde antistante la proprietà del ricorrente con riduzione di visuale, panorama, luce ed aumento del carico urbanistico, con il ricorso in trattazione, notificato il 6.2.2025, ha impugnato il permesso di costruire per i seguenti motivi:
1 - violazione e falsa applicazione della l.380/2001- violazione e falsa applicazione della l.r.c.n.13/2022- violazione e falsa applicazione l.326/2003-violazione della l.241/1990-eccesso di potere-inesistenza dei presupposti-difetto di istruttoria e di motivazione sviamento
a) decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del titolo. Il permesso di costruire è stato rilasciato in data 28.7.2023. In data 6.9.2023, la società controinteressata chiedeva la voltura del permesso di costruire, poi rilasciata il successivo 26.09.2024, a distanza di oltre un anno dalla data di emissione del titolo e anche dalla sua notifica al richiedente, avvenuta nel mese di agosto del 2023.
b) illegittimità del permesso di costruire per violazione dell’art.4 della L.R.13/2022 l’intervento così come descritto rientrerebbe nella categoria degli interventi di ristrutturazione urbanistica, coinvolgendo diverse particelle appartenenti a diversi proprietari.
Sussisterebbero dubbi sulla legittimità dei capannoni situati sulle particelle adiacenti, non essendovi traccia nella pratica edilizia dei condoni rilasciati all’allora proprietaria.
Inoltre, le opere di cui al permesso di costruire interesserebbero anche i capannoni, benché nel permesso di costruire si parli solo dell’immobile ubicato alla via Cumana 133 e un’area libera non residenziale, e che tale area non potrebbe essere occupata dall’edificio in progetto, ostandovi l’art. 6 delle N.T.A., che, nel disciplinare la Z.T.O. B1 prescrive che “nelle aree libere diverse da quelle individuate per le attrezzature pubbliche, è ammessa solo la realizzazione di attrezzature integrative a quelle pubbliche individuate dal pi an o”.
A tal proposito l’art. 4 della L.RC n.13/2022 al punto 15 prescrive che “Gli interventi previsti dal presente articolo non costituiscono vari an te allo strumento urb an istico comunale sempre che le aree di sedime dei nuovi fabbricati si an o pari o inferiori a quelle occupate dall’edificio da demolire o comunque si an o realizzati nel limite massimo del rapporto di copertura previsto dallo strumento urb an istico comunale vigente e che, nel caso di delocalizzazione, le nuove aree abbi an o destinazione conforme a quella prevista dallo strumento urb an istico vigente. Per gli interventi di rigenerazione urb an a, riqualificazione e recupero di cui al presente articolo 4 resta fermo il rispetto degli st an dard urb an istici di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale1444/1968, fatta salva la facoltà delle amministrazioni comunali di escludere il ricorso alla monetizzazione degli st an dard. Ai fini del presente articolo le definizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urb an istici generali e dei regolamenti edilizi”.
L’intervento non sarebbe conforme allo strumento urbanistico e violerebbe il DM 1444/1968, non essendo prevista la possibilità di monetizzazione.
c) ulteriore illegittimità del permesso di costruire per violazione dell’art.4 della L.R.13/2022
L’art.4, comma 4, della L.R. 13/2022 prevede la possibilità di un incremento volumetrico entro i limiti del 35% soltanto per quanto riguarda i volumi relativi ad immobili residenziali.
Nel caso in esame, invece, una parte degli immobili ricompresi nell’intervento in questione non avrebbe destinazione residenziale.
Ed invero, una parte dell’intervento riguarda i capannoni di cui alla particella 2486 di cui non sono indicati gli estremi del titolo edilizio. Mancherebbe la prova della legittimità dei capannoni e i permessi di costruire in sanatoria non provano lo stato legittimo degli immobili, poiché in essi si fa riferimento al cambio di destinazione d’uso e alla realizzazione di solai, mentre non v’è prova dell’esistenza di un titolo che ha legittimato la costruzione degli immobili.
d) Illegittimità del permesso di costruire annullamento d’ufficio dei titoli edilizi
Nel caso in esame, non si sarebbe tenuto conto dell’utilizzo dell’area libera non pertinenziale e della conseguente violazione della norma tecnica di attuazione.
Dopo la notifica del ricorso, il Comune avviava un procedimento di riesame del titolo edilizio, volto all’eventuale esercizio dell’autotutela che si concludeva con la conferma del permesso di costruire 757/2023.
Il ricorrente, in data 3 luglio 2025 ha notificato un ricorso per motivi aggiunti avverso il suddetto provvedimento, in cui ha formulato le seguenti censure:
All’esito dell’esame integrale della documentazione, resterebbe confermata la decadenza del titolo edilizio, poiché il titolo risulta rilasciato dal Comune di Frattamaggiore, in data 28.07.2023 e soltanto in data 6.9.2023, veniva presentata un’istanza di voltura, poi rilasciata ai richiedenti il successivo 26.09.2024. Sarebbe evidente, pertanto, il mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio, rectius notifica, del titolo avvenuta nel mese di agosto del 2023. Né il termine annuale può essere interrotto dalla mera comunicazione di inizio dei lavori presentata dal TE e protocollata in data 22.07.2024 dal momento che in 5 giorni non solo non possono dirsi iniziati i lavori ma la prova del mancato inizio degli stessi è data dalla circostanza, non secondaria, che fino all’ordinanza di sospensione del Comune (mese di gennaio 2025) nulla era stato fatto e le demolizioni dei capannoni non erano state ancora effettuate e, quindi, le opere non erano ancora iniziate.
b) illegittimità del permesso di costruire per violazione dell’art.4 della L.R.13/2022
I capannoni situati nelle diverse particelle adiacenti, non avrebbero destinazione residenziale e, comunque, avrebbero mantenuto, sia pure in parte, quella artigianale. Negli atti si parla sempre e solo di locali deposito, opifici, locali artigianali e mai di residenza. Non sarebbe evincibile dagli atti l’effettiva consistenza volumetrica dei suddetti capannoni, con conseguente impossibilità di pervenire al corretto calcolo dell’incremento assentibile.
L’istruttoria volta al rilascio del permesso di costruire sarebbe stata eseguita considerando anche i volumi abusivi (non residenziali) dei capannoni non ancora condonati alla data di presentazione dell’istanza di permesso di costruire.
Il richiamo, nel permesso di costruire, al parere favorevole dell’UTC del Comune alla monetizzazione degli standard sarebbe generico e non darebbe contezza della sottoscrizione di un accordo negoziale tra le parti.
c) ulteriore illegittimità del permesso di costruire per violazione dell’art.4 della L.R.13/2022
L’art.4, comma 4, della L.R. 13/2022 prevede la possibilità di un incremento volumetrico entro i limiti del 35% soltanto dei volumi residenziali.
Una parte dell’intervento riguarda i capannoni di cui alla particella 2486 che non avrebbero destinazione totalmente residenziale.
La somma dei volumi delle due unità residenziali realizzati all’interno dei capannoni determinerebbe il superamento del limite volumetrico consentito dalla legge 326/2003.
Non sarebbe possibile superare tale dato sulla scorta della diversa intestazione delle due domande di condono, atteso che, per granitica giurisprudenza, esse andrebbero considerate come un'unica domanda intestata a due soggetti diversi, volta ad aggirare il limite volumetrico dei 750 mc.
Non si comprende se la realizzazione delle opere, così come rappresentate, rispetti le disposizioni in materia di distanze dei confini e altezze dei fabbricati dal momento che la proprietà del ricorrente è al confine e non sembra che la società costruttrice abbia tenuto conto delle distanze previste soprattutto con riferimento alla realizzazione sul muro di confine.
In ogni caso le deroghe confessoriamente realizzate al P.R.G. non troverebbero fondamento in alcuna norma.
Si ribadisce la necessità per autorizzare l’intervento di rilasciare un permesso convenzionato ex art.8 della legge regionale 13/2022 perché l’operazione implicherebbe la modifica dei lotti ( “8. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati attraverso titoli abilit an ti diretti e prevedono la cessione di st an dard nel caso di incremento del carico urb an istico o la loro monetizzazione in caso di comprovata m an c an za di spazi adeguati. Essi sono subordinati all'esistenza delle opere di urb an izzazione primaria ovvero al loro adeguamento ove necessario. Ai sensi dell'articolo 28-bis, del D.P.R. 380/2001, qualora le esigenze di urb an izzazione poss an o essere soddisfatte con una modalità semplificata, gli interventi di rigenerazione urb an a finalizzati a sostituire l'esistente tessuto urb an istico edilizio con altro diverso, medi an te un insieme sistematico di interventi edilizi, an che con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, che consentono l'applicazione degli incentivi di cui al comma 4 sono attuati medi an te permesso di costruire convenzionato” ).
d)Illegittimità del permesso di costruire per violazione art.4 LR 13/2002
Il calcolo del volume residenziale sarebbe errato.
Nel calcolo percentuale (30%) viene inserito sia il volume residenziale (mc.4.739,60) che quello non residenziale (2.397,64). Sarebbe stato inserito anche il volume del secondo capannone (mc. 1.843,15) che, tuttavia, non è nella sua totalità residenziale
Si è costituito il Comune di Frattamaggiore instando per il rigetto nel merito del ricorso.
Si è costituta la società controinteressata e la sig.ra NS RI, le quali hanno preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso perché tardivo. Il ricorrente avrebbe esercitato il diritto d’accesso agli atti del permesso di costruire prot.n.21233 del 28.07.2023 in data 13/09/2024. Da tale momento, al più tardi, il ricorrente avrebbe acquisito la piena conoscenza dell’esistenza dell’intervento. Pertanto, il ricorso, notificato il 6/02/2025, sarebbe tardivo, non rilevando la data in cui ha ricevuto gli atti della pratica edilizia.
Hanno, inoltre, eccepito il difetto di interesse non essendo provato il pregiudizio concreto derivante dalla realizzazione dell’intervento.
Hanno controdedotto nel merito delle avverse censure.
La domanda cautelare, inizialmente rinunciata, è stata riproposta con il ricorso per motivi aggiunti ed accolta con ordinanza n. 1203/2025 del 5.6.2025.
All’esito dell’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Occorre preliminarmente delibare le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità sollevate dalla parte controinteressata.
2. Infondata è l’eccezione di irricevibilità. Per consolidato indirizzo “il termine per impugnare il permesso di costruire, laddove si contesti il quomodo dell'edificazione (dist an ze, consistenza ecc.) decorre dalla piena conoscenza del provvedimento che ordinariamente s'intende avvenuta al completamento dei lavori (cioè nel momento in cui si renda palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, del m an ufatto in costruzione), a meno che sia data prova di una conoscenza an ticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso an che a mezzo di presunzioni semplici.” ( ex multis , Consiglio di Stato sez. I, 7/08/2024, n. 1014). Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato il titolo edilizio, rilasciato il 23.7.2023 con ricorso notificato il 6.2.2025, dopo aver ricevuto la documentazione relativa alla pratica edilizia in data 12.12.2024.
Avendo contestato non l’an dell’edificazione, ma il quomodo , il ricorso deve ritenersi tempestivo rispetto al momento in cui ha acquisito la piena conoscenza del contenuto lesivo dell’atto e delle ragioni di illegittimità da cui esso deriva, ossia dal momento in cui ha ricevuto la documentazione relativa al titolo edilizio contestato.
A nulla rileva, ai fini della dimostrazione della piena conoscenza, che il ricorrente avesse presentato istanza di accesso agli atti in data 13.9.2024, poiché non sussistono elementi – non essendo stati in alcun modo né dedotti, né provati – che a tale data egli potesse già aver contezza, né del tipo di intervento assentito - e dunque dei possibili profili di lesività dello stesso - né degli eventuali vizi del provvedimento.
Né peraltro risulta che prima della data del 13.9.2024 i lavori – che le parti resistenti affermano essere stati avviati in data 22.7.2024 e che il ricorrente contesta – fossero giunti ad uno stadio tale da giustificare un più tempestivo esercizio del diritto d’accesso.
3. Neppure ha pregio l’eccezione di difetto di interesse, atteso che la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 22 del 2021 ha ricordato che il pregiudizio sofferto dal terzo, idoneo a fondare l’interesse ad agire, è rinvenibile non solo “nella diminuzione di aria, luce, visuale o p an orama, ma an che nelle menomazioni di valori urb an istici e nelle degradazioni dell'ambiente in conseguenza dell'aumentato carico urb an istico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico (v., an cora da ultimo, Cons. St., IV, n. 6130/2021)”.
Nel caso di specie, l’intervento edilizio contestato contempla un non irrilevante aumento del carico urbanistico, essendo incrementata la volumetria residenziale dell’edificio preesistente almeno del 35%, peraltro prevedendo la monetizzazione degli standard urbanistici. Tale circostanza costituisce una modifica dell’assetto dei luoghi potenzialmente idonea ad incidere in senso peggiorativo sia sulle condizioni di vivibilità dell’area, sia sul carico delle dotazioni infrastrutturali della zona e, pertanto, appare sufficiente a dimostrare la potenziale lesione della sfera giuridica del ricorrente, condizione idonea, secondo la medesima pronuncia del Consiglio di Stato, resa in sede Plenaria, ad integrare l’interesse ad agire.
Il ricorso, pertanto, è ammissibile.
4. Il ricorso è anche fondato per l’assorbente fondatezza delle censure con le quali si contesta la correttezza del calcolo del bonus volumetrico autorizzabile. Afferma parte resistente che “Il volume residenziale esistente è pari a 4739,60 mc ed il volume a destinazione diversa è 2397,64 mc per un totale di 7137,24 mc, mentre il volume residenziale di progetto è pari a 7206,29 mc ed il volume a destinazione diversa è 2267,04 mc per un totale di 9603,33 mc. Ne consegue quindi che il volume a destinazione diversa di progetto è inferiore a quello esistente, mentre il volume complessivo di progetto è inferiore a quello esistente incrementato del 30%, essendo detto valore pari a 1,30x7137,24= 9635,27 mc.”.
Tuttavia i calcoli sviluppati dalla società controinteressata e ritenuti corretti dal Comune non conducono a risultati conformi alla concorde interpretazione dell’art. 4, comma 4, L.R. 13/2022, alla stregua della quale, l’incremento del 35% in caso di interventi di demo-ricostruzione, deve essere calcolato sulla volumetria residenziale esistente.
Se, infatti, la volumetria residenziale esistente è di 4.739,60 mc, l’incremento volumetrico massimo assentibile avrebbe dovuto essere pari al 35% di tale cifra, ossia di mc 1.421,88. Il volume totale dell’edificio assentibile, considerata anche la parte non adibita a residenza avrebbe dovuto essere pari a mc 8.559,12 (4.739,60 + 1421,88 +2397,64 mc), mentre è stato autorizzato un immobile di 9.603,33 mc.
3. Sono fondate anche le censure concernente la legittimità dei condoni rilasciati alla sig.ra RI, contenute nelle lettere c) del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti. La preesistente destinazione residenziale delle due unità immobiliari non risulta da alcun documento delle pratiche edilizie versato in atti.
Quanto all’unità immobiliare posta al piano terra (oggetto del permesso di costruire n. 757 del 28-7-2023, nella relazione tecnica allegata al condono, l’istante aveva dichiarato che l’unità immobiliare era dotata di tutte le opere di finitura ed impiantistica (tramezzature, intonaci, pavimentazioni, impianto igienico ed elettrico, infissi) e che le stesse opere rendono funzionali ed abitabili l’unità immobiliare, mentre l’elaborato grafico non riporta nessuna tramezzatura, né servizi igienici né impianti. Tale situazione si ravvisa anche nell’integrazione alla relazione depositata in atti in data 28.5.2025 da parte controinteressata (doc. 5). Né risulta depositata in atti (né peraltro se ne rinviene menzione negli atti difensivi delle parti resistenti) documentazione fotografica, o di altro genere, volta a comprovare che l’immobile fosse, già alla data del 31.3.2003, munito degli elementi necessari a renderlo idoneo all’uso abitativo. Non è chiaro, dunque, come sia stato possibile ritenere provata la modifica di destinazione d’uso dell’unità immobiliare al 31.3.2003.
Per costante giurisprudenza, “Nell'ipotesi di istanze di condono edilizio, spetta all'istante l'onere della prova l'esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria, tra cui, "in primis", la data dell'abuso e, eventualmente, anche l'effettivo intervenuto cambio di destinazione d'uso e la sua data.” (Consiglio di Stato sez. VI, 26/09/2022, n. 8290). Inoltre, “Nel caso di opere interne abusive con "cambio di destinazione d'uso" ciò che rileva ai fini del rilascio del condono edilizio è che sia intervenuto il completamento funzionale entro i termini di legge, intendendosi con tale espressione una situazione per cui le opere, pur non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali e con caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate, cioè l'immobile deve risultare già fornito alla data presa a riferimento dalla normativa di quelle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello assentito, in modo tale da risultare incompatibile con l'originaria destinazione; occorre, cioè, che debbano essere realizzate opere indispensabili a rendere possibile un uso diverso da quello a suo tempo assentito o incompatibile con l'originaria destinazione d'uso" (T.A.R. Pescara sez. I 18 ottobre 2013 n. 482; T.A.R. Bari sez. III 01 agosto 2013 n. 1223; Consiglio di Stato sez. V 03 giugno 2013 n. 3034; Consiglio di Stato sez. IV 09 febbraio 2012 n. 683).” ( ex multis, T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 07/12/2017, n. 1323).
Ugualmente è a dirsi per l’unità immobiliare posta al primo piano, oggetto del permesso di costruire 758 del 28-7-2023, nel quale l’illecito sanato è descritto non come cambio di destinazione d’uso, ma come realizzazione di un solaio intermedio nell’ambito della volumetria esistente. La volumetria è qualificata come residenziale, poiché deriva dalla divisione in orizzontale (mediante la creazione ex novo di un solaio) di quella dell’unità immobiliare sita al pianterreno. Si è già detto che già per tale unità immobiliare manca la prova dell’effettiva destinazione funzionale ad uso abitativo alla data del 31.3.2003. Per l’unità immobiliare al primo piano la prova della destinazione funzionale ad uso abitativo è carente a più forte ragione, perché neppure dichiarata nel titolo, che fa menzione della sola realizzazione del solaio intermedio.
Per tale ragione anche i permessi di costruire in sanatoria nn.757 e 758 del 28.7.2023 sono da annullare.
4. Per tali assorbenti ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
AR RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RI | NA PA |
IL SEGRETARIO