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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamati i provvedimenti del 5 febbraio 2025 e del 4 aprile 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6478/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Teresa Bugini, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. THEMA DECIDENDUM. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 414 e 447 bis c.p.c. Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Bergamo, in via principale:
[...]
a) di dichiarare legittimo il recesso dal contratto di locazione stipulato con , Controparte_1
in ragione della disdetta comunicata il 30 settembre 2024;
b) di pronunciare ordinanza di rilascio dell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
c) di invitare la signora a rilasciare l'immobile libero e vuoto di persone e cose CP_1
entro il termine fissato dal Giudice.1
2. (…SEGUE). In via subordinata, la ricorrente ha chiesto:
i. in caso di mancata comparizione della signora o in caso di comparizione con CP_1
opposizione della signora , emettere ordinanza provvisoria di rilascio CP_1
immediatamente esecutiva, con riserva delle avverse eccezioni;
ii. accertare e dichiarare la legittimità del recesso dal contratto di locazione e ordinare il rilascio dell'immobile.2
2. Interpretazione della domanda. Dalla lettura delle domande formulate dalla signora Parte_1
riportate nel § 1 emerge che la ricorrente ha introdotto il presente giudizio confondendo le norme che prevedono e disciplinano il giudizio di cognizione con le norme che prevedono e regolano quel procedimento speciale sommario in cui consiste l'intimazione di sfratto per finita locazione.
2.1. Sia pure in via di estrema sintesi, vale rammentare che il giudizio di cognizione, introdotto con rito lavoro ex artt. 413-447 bis c.p.c. - quale quello introdotto dalla signora - si conclude Parte_1
con una sentenza e non già con un'ordinanza come richiesto dalla ricorrente (con ordinanza si conclude invece il procedimento di sfratto per finita locazione).
2.2. Le norme che disciplinano il giudizio di cognizione (il tipo di giudizio, dunque, introdotto dalla signora non prevedono che il giudice, “in caso di opposizione del conduttore”, emetta Parte_1
“un'ordinanza provvisoria di rilascio con riserva delle avverse eccezioni”: questa è una pronuncia che il codice di procedura civile prevede all'art. 665 c.p.c., vale a dire nell'ambito della procedura di intimazione di sfratto per finita locazione.
2.3. Questo Giudice, a tutela del diritto di difesa della signora che ha deciso di rivolgersi Parte_1
allo Stato per chiedere la tutela dei propri diritti, è pertanto tenuto ad interpretare la domanda avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa e all'effettiva volontà della parte, tenendo conto della finalità che questa intendeva perseguire e del provvedimento richiesto in concreto (in questi termini, ex multis v. Cass. n. 13602/2019).
2.4. Pertanto, questo giudice, nel rispetto della volontà della ricorrente, ritiene di dover interpretare le domande formulate in via principale alla luce della seconda delle domande formulate in via subordinata (v. sopra § 1) e quindi ritenere che la signora ha inteso chiedere Parte_1
l'accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa da parte della convenuta e la conseguente condanna di parte convenuta a restituire immediatamente l'immobile. 2.5. Vale precisare, a fine di completezza, che l'ipotesi alternativa – vale a dire la qualificazione della domanda nei termini di una convalida dello sfratto per finita locazione –comporterebbe una pronuncia di inammissibilità della stessa per violazione dell'art. 660 c.p.c.
3. Accertamento dell'esercizio legittimo del diritto riconosciuto dall'art. 3 della legge n.
434/1998. In data 1 ottobre 2020 e hanno stipulato un Parte_1 Controparte_1
contratto di locazione di durata quadriennale, con decorrenza dalla stessa data e scadenza il 30 settembre 2024.
Con lettera raccomandata del 9 gennaio 2024 la locatrice signora ha comunicato alla Parte_1
conduttrice formale disdetta, manifestando la volontà di non volerlo rinnovare alla scadenza del 30 settembre 2024 vista la necessità di adibire l'immobile ad abitazione della figlia maggiore Per_1
(doc. 3).
[...]
Tale disdetta è conforme all'art. 3 della legge n. 431/1998 là dove è disposto che alla prima scadenza il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo di un figlio (art. 3, comma 1, lett.a).
La disdetta deve pertanto dirsi legittimamente esercitata, sicchè il termine di efficacia del contratto di locazione oggetto di causa è scaduto il 30 settembre 2024.
4. Rigetto della domanda. La domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa e la domanda di condanna della convenuta a rilasciare lo stesso devono essere rigettate perché la ricorrente non ha soddisfatto l'onere della prova.
4.1. Ai sensi dell'art. 2697, I comma cod.civ. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel presente giudizio di cognizione la ricorrente ha mancato di provare l'unica ma imprescindibile circostanza di fatto che era suo onere provare: la permanente occupazione dell'immobile da parte della signora . CP_1
4.2. Vale precisare che parte ricorrente ha rinunciato alle richieste istruttorie formulate nel ricorso;
nella nota depositata il 31 gennaio 2025 parte ricorrente ha infatti dedotto quanto si riporta di seguito:
Richiamato tutto quanto già dedotto, prodotto e precisato nel ricorso depositato, insiste affinchè il Giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisione voglia accogliere le richieste già formulate nel merito in via principale e/o in via subordinata.
In subordine, chiede l'ammissione dei mezzi di prova già proposti, interrogatorio formale
e prova per testi, qualora il Giudice ne ritenga la rilevanza. Nel processo civile allorquando una parte chiede in via principale di ritenere la causa matura per la decisione sta in tal modo rinunciando alle richieste istruttorie già formulate: se la parte chiede di trattenere la causa in decisione - per forza logica - sta evidentemente ritenendo processualmente inutile sentire dei testimoni o assumere un interrogatorio formale o acquisire documenti per provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande.
E' altrettanto noto - perché tanto è imposto dal codice di procedura civile oltre che dalla logica che sorregge il diritto - che allorquando, come accaduto nel presente processo, la parte che introduce un giudizio ritiene di non dover procedere all'istruttoria orale della causa, il giudice non ha il potere di disporre l'istruttoria contro la volontà della parte stessa. Per tale motivo, la richiesta formulata in via subordinata da parte ricorrente - vale a dire, procedere con le prove “qualora il Giudice ne ritenga la rilevanza” - vorrebbe dire negare il proprium del processo civile che la legge italiana configura quale processo che prosegue, che procede, su iniziativa delle parti stesse e in ragione delle istanze formulate dalle parti medesime su cui il giudice è chiamato a decidere: se una parte – come la signora nel presente giudizio - chiede al giudice di ritenere la causa matura la Parte_1
decisione e dunque chiede al giudice di adottare un provvedimento decisorio con cui si conclude la causa sta tacitamente affermando di non ritenere necessario acquisire al processo ulteriori elementi di cognizione.
4.3. Vale precisare che nella presente fase decisoria questo giudice ha nuovamente esaminato il procedimento di notifica del ricorso introduttivo allo scopo di accertare l'eventuale sussistenza di elementi di fatto idonei a fondare un'inferenza probatoria positiva in ordine alla dedotta occupazione dell'immobile da parte della signora;
in altri termini, questo giudice ha CP_1
esaminato la documentazione relativa al procedimento di notifica per verificare se da tale documentazione emergevano circostanza idonee a ritenere sussistente l'occupazione. Tale verifica è stata però svolta invano;
l'eventuale notifica del ricorso a mani della convenuta avrebbe potuto rappresentare un indice dell'occupazione dell'immobile, ma tale inferenza non è risultata percorribile in ragione della notifica avvenuta ex art. 140 c.p.c.
4.4. Da ultimo, deve essere precisato che il fatto dell'occupazione non può essere ritenuto pacifico.
Il principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., opera infatti solo in relazione ai fatti non contestati dalla parte costituita.
5. Spese di lite. Per quanto parte ricorrente risulti soccombente, in ragione della contumacia di parte convenuta nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che la disdetta del contratto di locazione oggetto di causa è stato esercitato dalla locatrice in conformità al disposto dell'art. 3, comma I, lett. a della legge n.
431/1998.
2. Accerta e dichiara che il termine di efficacia del contratto di locazione oggetto di causa è
spirato il 30 settembre 2024.
3. Rigetta le ulteriori domande.
4. Niente in ordine alle spese di lite.
Bergamo, 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Enfasi della sottolineatura e del corsivo aggiunta. 2 Enfasi della sottolineatura e del corsivo aggiunta.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamati i provvedimenti del 5 febbraio 2025 e del 4 aprile 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6478/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Teresa Bugini, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. THEMA DECIDENDUM. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 414 e 447 bis c.p.c. Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Bergamo, in via principale:
[...]
a) di dichiarare legittimo il recesso dal contratto di locazione stipulato con , Controparte_1
in ragione della disdetta comunicata il 30 settembre 2024;
b) di pronunciare ordinanza di rilascio dell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
c) di invitare la signora a rilasciare l'immobile libero e vuoto di persone e cose CP_1
entro il termine fissato dal Giudice.1
2. (…SEGUE). In via subordinata, la ricorrente ha chiesto:
i. in caso di mancata comparizione della signora o in caso di comparizione con CP_1
opposizione della signora , emettere ordinanza provvisoria di rilascio CP_1
immediatamente esecutiva, con riserva delle avverse eccezioni;
ii. accertare e dichiarare la legittimità del recesso dal contratto di locazione e ordinare il rilascio dell'immobile.2
2. Interpretazione della domanda. Dalla lettura delle domande formulate dalla signora Parte_1
riportate nel § 1 emerge che la ricorrente ha introdotto il presente giudizio confondendo le norme che prevedono e disciplinano il giudizio di cognizione con le norme che prevedono e regolano quel procedimento speciale sommario in cui consiste l'intimazione di sfratto per finita locazione.
2.1. Sia pure in via di estrema sintesi, vale rammentare che il giudizio di cognizione, introdotto con rito lavoro ex artt. 413-447 bis c.p.c. - quale quello introdotto dalla signora - si conclude Parte_1
con una sentenza e non già con un'ordinanza come richiesto dalla ricorrente (con ordinanza si conclude invece il procedimento di sfratto per finita locazione).
2.2. Le norme che disciplinano il giudizio di cognizione (il tipo di giudizio, dunque, introdotto dalla signora non prevedono che il giudice, “in caso di opposizione del conduttore”, emetta Parte_1
“un'ordinanza provvisoria di rilascio con riserva delle avverse eccezioni”: questa è una pronuncia che il codice di procedura civile prevede all'art. 665 c.p.c., vale a dire nell'ambito della procedura di intimazione di sfratto per finita locazione.
2.3. Questo Giudice, a tutela del diritto di difesa della signora che ha deciso di rivolgersi Parte_1
allo Stato per chiedere la tutela dei propri diritti, è pertanto tenuto ad interpretare la domanda avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa e all'effettiva volontà della parte, tenendo conto della finalità che questa intendeva perseguire e del provvedimento richiesto in concreto (in questi termini, ex multis v. Cass. n. 13602/2019).
2.4. Pertanto, questo giudice, nel rispetto della volontà della ricorrente, ritiene di dover interpretare le domande formulate in via principale alla luce della seconda delle domande formulate in via subordinata (v. sopra § 1) e quindi ritenere che la signora ha inteso chiedere Parte_1
l'accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa da parte della convenuta e la conseguente condanna di parte convenuta a restituire immediatamente l'immobile. 2.5. Vale precisare, a fine di completezza, che l'ipotesi alternativa – vale a dire la qualificazione della domanda nei termini di una convalida dello sfratto per finita locazione –comporterebbe una pronuncia di inammissibilità della stessa per violazione dell'art. 660 c.p.c.
3. Accertamento dell'esercizio legittimo del diritto riconosciuto dall'art. 3 della legge n.
434/1998. In data 1 ottobre 2020 e hanno stipulato un Parte_1 Controparte_1
contratto di locazione di durata quadriennale, con decorrenza dalla stessa data e scadenza il 30 settembre 2024.
Con lettera raccomandata del 9 gennaio 2024 la locatrice signora ha comunicato alla Parte_1
conduttrice formale disdetta, manifestando la volontà di non volerlo rinnovare alla scadenza del 30 settembre 2024 vista la necessità di adibire l'immobile ad abitazione della figlia maggiore Per_1
(doc. 3).
[...]
Tale disdetta è conforme all'art. 3 della legge n. 431/1998 là dove è disposto che alla prima scadenza il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo di un figlio (art. 3, comma 1, lett.a).
La disdetta deve pertanto dirsi legittimamente esercitata, sicchè il termine di efficacia del contratto di locazione oggetto di causa è scaduto il 30 settembre 2024.
4. Rigetto della domanda. La domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa e la domanda di condanna della convenuta a rilasciare lo stesso devono essere rigettate perché la ricorrente non ha soddisfatto l'onere della prova.
4.1. Ai sensi dell'art. 2697, I comma cod.civ. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel presente giudizio di cognizione la ricorrente ha mancato di provare l'unica ma imprescindibile circostanza di fatto che era suo onere provare: la permanente occupazione dell'immobile da parte della signora . CP_1
4.2. Vale precisare che parte ricorrente ha rinunciato alle richieste istruttorie formulate nel ricorso;
nella nota depositata il 31 gennaio 2025 parte ricorrente ha infatti dedotto quanto si riporta di seguito:
Richiamato tutto quanto già dedotto, prodotto e precisato nel ricorso depositato, insiste affinchè il Giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisione voglia accogliere le richieste già formulate nel merito in via principale e/o in via subordinata.
In subordine, chiede l'ammissione dei mezzi di prova già proposti, interrogatorio formale
e prova per testi, qualora il Giudice ne ritenga la rilevanza. Nel processo civile allorquando una parte chiede in via principale di ritenere la causa matura per la decisione sta in tal modo rinunciando alle richieste istruttorie già formulate: se la parte chiede di trattenere la causa in decisione - per forza logica - sta evidentemente ritenendo processualmente inutile sentire dei testimoni o assumere un interrogatorio formale o acquisire documenti per provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande.
E' altrettanto noto - perché tanto è imposto dal codice di procedura civile oltre che dalla logica che sorregge il diritto - che allorquando, come accaduto nel presente processo, la parte che introduce un giudizio ritiene di non dover procedere all'istruttoria orale della causa, il giudice non ha il potere di disporre l'istruttoria contro la volontà della parte stessa. Per tale motivo, la richiesta formulata in via subordinata da parte ricorrente - vale a dire, procedere con le prove “qualora il Giudice ne ritenga la rilevanza” - vorrebbe dire negare il proprium del processo civile che la legge italiana configura quale processo che prosegue, che procede, su iniziativa delle parti stesse e in ragione delle istanze formulate dalle parti medesime su cui il giudice è chiamato a decidere: se una parte – come la signora nel presente giudizio - chiede al giudice di ritenere la causa matura la Parte_1
decisione e dunque chiede al giudice di adottare un provvedimento decisorio con cui si conclude la causa sta tacitamente affermando di non ritenere necessario acquisire al processo ulteriori elementi di cognizione.
4.3. Vale precisare che nella presente fase decisoria questo giudice ha nuovamente esaminato il procedimento di notifica del ricorso introduttivo allo scopo di accertare l'eventuale sussistenza di elementi di fatto idonei a fondare un'inferenza probatoria positiva in ordine alla dedotta occupazione dell'immobile da parte della signora;
in altri termini, questo giudice ha CP_1
esaminato la documentazione relativa al procedimento di notifica per verificare se da tale documentazione emergevano circostanza idonee a ritenere sussistente l'occupazione. Tale verifica è stata però svolta invano;
l'eventuale notifica del ricorso a mani della convenuta avrebbe potuto rappresentare un indice dell'occupazione dell'immobile, ma tale inferenza non è risultata percorribile in ragione della notifica avvenuta ex art. 140 c.p.c.
4.4. Da ultimo, deve essere precisato che il fatto dell'occupazione non può essere ritenuto pacifico.
Il principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., opera infatti solo in relazione ai fatti non contestati dalla parte costituita.
5. Spese di lite. Per quanto parte ricorrente risulti soccombente, in ragione della contumacia di parte convenuta nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che la disdetta del contratto di locazione oggetto di causa è stato esercitato dalla locatrice in conformità al disposto dell'art. 3, comma I, lett. a della legge n.
431/1998.
2. Accerta e dichiara che il termine di efficacia del contratto di locazione oggetto di causa è
spirato il 30 settembre 2024.
3. Rigetta le ulteriori domande.
4. Niente in ordine alle spese di lite.
Bergamo, 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Enfasi della sottolineatura e del corsivo aggiunta. 2 Enfasi della sottolineatura e del corsivo aggiunta.