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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 903/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente e Relatore
RR US AN, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2503/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009046734000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120047130847000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120047130847000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120047130847000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140039455578000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140039455578000 IRPEF-ALTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140049471577000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140049471577000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140049471577000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140049471577000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150010323820000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento, indicata in epigrafe limitatamente alle cartelle sottese riferibili a crediti di natura tributaria recanti i nn:
- 03420120047130847000
- 03420140039455578000
- 03420150010323820000
A sostegno del ricorso la contribuente deduceva la prescrizione breve quinquennale del credito tributario indicato in cartella, la prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi in giudizio eccepiva l'inammissibilità del ricorso per essere stati gli atti presupposti correttamente notificati, produceva gli avvisi di ricevimento degli atti presupposti contestando la prescrizione quinquennale del credito eccepita da controparte sosteneva l'avvenuta interruzione della prescrizione della domanda e la sospensione del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale adottata in occasione dell'epidemia da CO 19.
Con le memorie ex art. 32 d.lvo 546/92, la ricorrente deduceva l'assenza di prova della notifica degli atti prodromici e la nullità della notifica per il mancato invio della raccomandata informativa, l'inapplicabilità della sospensiva CO essendo già spirato il termine di prescrizione al momento dell'entrata in vigore della disposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Ader ha prodotto la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avvenuta rispettivamente il 7.2.2013, il 17.2.2015 ed il 27.6.2015.
Deve essere affrontata, in ordine di priorità logica, la questione, sollevata dalla ricorrente nelle memorie illustrative, relativa all'eccepita nullità delle notifiche per il mancato invio delle raccomandate informative non essendo stato l'atto consegnato al destinatario. Parte ricorrente, a fronte della produzione documentale di controparte relativa all'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, ne ha dedotto la nullità perché, essendo state consegnate in mani di persona diversa dal destinatario, non era stata prodotta la prova della ricezione della raccomandata informativa il cui invio era ritenuto necessario.
Al riguardo occorre precisare che la disciplina della notifica delle cartelle di pagamento rinviene il suo referente normativo nell'art. 26 Dpr 602/73 che prevede che la notifica possa essere eseguita o dalle persone indicate nel 1° comma o “ in forma diretta” con l'ulteriore precisazione (art. 26 comma 3) che, nell'ipotesi di cui all'art. 140 cpc, devono essere osservate le modalità indicate dall'art. 60 dpr 600/73.
L'art. 26 richiamato non prevede, invece, l'obbligo di invio di raccomandata informativa in caso di notifica a mani proprie di persona di famiglia e tale disciplina deve ritenersi di carattere speciale rispetto a quella indicata nell'art. 60 dpr 600/73 .
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello
Stato. (Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018 nello stesso senso Cassazione Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019 secondo cui, In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982- L'art 26, comma 1, seconda parte, del D.
P.R. n. 602 del 1973, al primo comma, nulla prevede in merito all'invio della raccomandata informativa, qualora l'Ufficio decida di avvalersi direttamente del servizio postale, a fini notificatori. Infatti, la citata disposizione, stabilisce espressamente che « [...] la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma, o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda» ).
In particolare la pronuncia 28872/18, condivisibilmente richiama, in parte motiva, le argomentazioni addotte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 175 del 23.7.2018 secondo cui notificazione diretta», consistente «nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982» e nella «mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica
(cosiddetta CAN)», «anche se [...] comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno [...1 è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell'art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973.
Con particolare riferimento alla mancata previsione dell'invio di raccomandata informativa nell'ipotesi di consegna a persona di famiglia la Corte Costituzionale ha espressamente precisato che “… la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), «non costituisce nella disciplina della notificazione», nonostante tale «obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto», «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto».
Ciò posto deve ulteriormente rimarcarsi che gli interventi della Suprema Corte che hanno previsto il necessario invio della raccomandata informativa e la sua esibizione ai fini del perfezionamento della notifica non attengono alle ipotesi di notifica diretta della cartella di pagamento ma, invece, alle ipotesi in cui il recapito non via sia stato per temporanea assenza e sia stato eseguito da messi comunali sui quali grava l'onere dell'invio della raccomandata.
In tal senso è sufficiente confrontare la motivazione della sentenza 27446/22, relativa alla notifica di avviso di accertamento, ove si evidenzia che “nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani
(e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio
2009, donde trova applicazione la lettera b ii ) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova.”.
D'altra parte anche l'arresto giurisprudenziale di cui alle S.u. 10012/21 muove dall'esame di fattispecie diversa a quella in esame e riguarda il differente caso di notifica degli atti (impositivi) presupposti della cartella di pagamento nella ipotesi di irreperibilità relativa, ove si afferma che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Cassazione Sez. U
- , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 )
Ne consegue, pertanto, che la notifica della cartella di pagamento eseguita a mano del congiunto, proprio per il fatto che una consegna sia stata effettuata e l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, non applicandosi la normativa di cui alla legge 890/82, non prevede e non richiede l'invio della raccomandata informativa e, quindi, nel caso di specie, non si rileva alcuna nullità per notifiche effettuate.
Deve essere esaminata, quindi, l'eccezione di prescrizione, formulata dal ricorrente sul presupposto dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
Giova premettere che la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento ….., pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (……) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.(Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016)
Sulla base dell'orientamento richiamato per determinare il termine di prescrizione applicabile occorre avere riguardo, nel caso di cartelle di pagamento non opposte, alla natura del credito che nel caso di specie, risulta essere Irpef/iva/irap, ossia tutti crediti aventi termine di prescrizione decennale.
Avuto riguardo alla notifica della intimazione dei pagamento 03420229003346356000 del 24.6.2022
(documentata in atti e non contesta dalla ricorrente) che costituisce atto interruttivo della prescrizione di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, l'eccezione di prescrizione del credito principale risulta priva di fondamento.
Risulta fondata, invece, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in riferimento agli interessi ed alle sanzioni.
In assenza di prova di atti interruttivi le somme pretese a titolo di interessi e sanzioni risultano prescritte al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n 03420229003346356000 alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta,
l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.
( Sez. 5 - , Sentenza n. 2095 del 24/01/2023)
Avuto riguardo al parziale e limitato accoglimento del ricorso, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
-
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste a titolo di interessi e sanzioni nelle cartelle di pagamento n
03420120047130847000 03420140039455578000 03420150010323820000 sottese all'intimazione impugnata.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente e Relatore
RR US AN, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2503/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009046734000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120047130847000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120047130847000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120047130847000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140039455578000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140039455578000 IRPEF-ALTRO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140049471577000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140049471577000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140049471577000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140049471577000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150010323820000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento, indicata in epigrafe limitatamente alle cartelle sottese riferibili a crediti di natura tributaria recanti i nn:
- 03420120047130847000
- 03420140039455578000
- 03420150010323820000
A sostegno del ricorso la contribuente deduceva la prescrizione breve quinquennale del credito tributario indicato in cartella, la prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi in giudizio eccepiva l'inammissibilità del ricorso per essere stati gli atti presupposti correttamente notificati, produceva gli avvisi di ricevimento degli atti presupposti contestando la prescrizione quinquennale del credito eccepita da controparte sosteneva l'avvenuta interruzione della prescrizione della domanda e la sospensione del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale adottata in occasione dell'epidemia da CO 19.
Con le memorie ex art. 32 d.lvo 546/92, la ricorrente deduceva l'assenza di prova della notifica degli atti prodromici e la nullità della notifica per il mancato invio della raccomandata informativa, l'inapplicabilità della sospensiva CO essendo già spirato il termine di prescrizione al momento dell'entrata in vigore della disposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Ader ha prodotto la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avvenuta rispettivamente il 7.2.2013, il 17.2.2015 ed il 27.6.2015.
Deve essere affrontata, in ordine di priorità logica, la questione, sollevata dalla ricorrente nelle memorie illustrative, relativa all'eccepita nullità delle notifiche per il mancato invio delle raccomandate informative non essendo stato l'atto consegnato al destinatario. Parte ricorrente, a fronte della produzione documentale di controparte relativa all'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, ne ha dedotto la nullità perché, essendo state consegnate in mani di persona diversa dal destinatario, non era stata prodotta la prova della ricezione della raccomandata informativa il cui invio era ritenuto necessario.
Al riguardo occorre precisare che la disciplina della notifica delle cartelle di pagamento rinviene il suo referente normativo nell'art. 26 Dpr 602/73 che prevede che la notifica possa essere eseguita o dalle persone indicate nel 1° comma o “ in forma diretta” con l'ulteriore precisazione (art. 26 comma 3) che, nell'ipotesi di cui all'art. 140 cpc, devono essere osservate le modalità indicate dall'art. 60 dpr 600/73.
L'art. 26 richiamato non prevede, invece, l'obbligo di invio di raccomandata informativa in caso di notifica a mani proprie di persona di famiglia e tale disciplina deve ritenersi di carattere speciale rispetto a quella indicata nell'art. 60 dpr 600/73 .
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello
Stato. (Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018 nello stesso senso Cassazione Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019 secondo cui, In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982- L'art 26, comma 1, seconda parte, del D.
P.R. n. 602 del 1973, al primo comma, nulla prevede in merito all'invio della raccomandata informativa, qualora l'Ufficio decida di avvalersi direttamente del servizio postale, a fini notificatori. Infatti, la citata disposizione, stabilisce espressamente che « [...] la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma, o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda» ).
In particolare la pronuncia 28872/18, condivisibilmente richiama, in parte motiva, le argomentazioni addotte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 175 del 23.7.2018 secondo cui notificazione diretta», consistente «nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982» e nella «mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica
(cosiddetta CAN)», «anche se [...] comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno [...1 è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell'art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973.
Con particolare riferimento alla mancata previsione dell'invio di raccomandata informativa nell'ipotesi di consegna a persona di famiglia la Corte Costituzionale ha espressamente precisato che “… la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), «non costituisce nella disciplina della notificazione», nonostante tale «obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto», «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto».
Ciò posto deve ulteriormente rimarcarsi che gli interventi della Suprema Corte che hanno previsto il necessario invio della raccomandata informativa e la sua esibizione ai fini del perfezionamento della notifica non attengono alle ipotesi di notifica diretta della cartella di pagamento ma, invece, alle ipotesi in cui il recapito non via sia stato per temporanea assenza e sia stato eseguito da messi comunali sui quali grava l'onere dell'invio della raccomandata.
In tal senso è sufficiente confrontare la motivazione della sentenza 27446/22, relativa alla notifica di avviso di accertamento, ove si evidenzia che “nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani
(e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio
2009, donde trova applicazione la lettera b ii ) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev'essere data prova.”.
D'altra parte anche l'arresto giurisprudenziale di cui alle S.u. 10012/21 muove dall'esame di fattispecie diversa a quella in esame e riguarda il differente caso di notifica degli atti (impositivi) presupposti della cartella di pagamento nella ipotesi di irreperibilità relativa, ove si afferma che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Cassazione Sez. U
- , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 )
Ne consegue, pertanto, che la notifica della cartella di pagamento eseguita a mano del congiunto, proprio per il fatto che una consegna sia stata effettuata e l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, non applicandosi la normativa di cui alla legge 890/82, non prevede e non richiede l'invio della raccomandata informativa e, quindi, nel caso di specie, non si rileva alcuna nullità per notifiche effettuate.
Deve essere esaminata, quindi, l'eccezione di prescrizione, formulata dal ricorrente sul presupposto dell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione.
Giova premettere che la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento ….., pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (……) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.(Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016)
Sulla base dell'orientamento richiamato per determinare il termine di prescrizione applicabile occorre avere riguardo, nel caso di cartelle di pagamento non opposte, alla natura del credito che nel caso di specie, risulta essere Irpef/iva/irap, ossia tutti crediti aventi termine di prescrizione decennale.
Avuto riguardo alla notifica della intimazione dei pagamento 03420229003346356000 del 24.6.2022
(documentata in atti e non contesta dalla ricorrente) che costituisce atto interruttivo della prescrizione di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, l'eccezione di prescrizione del credito principale risulta priva di fondamento.
Risulta fondata, invece, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in riferimento agli interessi ed alle sanzioni.
In assenza di prova di atti interruttivi le somme pretese a titolo di interessi e sanzioni risultano prescritte al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n 03420229003346356000 alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta,
l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.
( Sez. 5 - , Sentenza n. 2095 del 24/01/2023)
Avuto riguardo al parziale e limitato accoglimento del ricorso, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste a titolo di interessi e sanzioni nelle cartelle di pagamento n
03420120047130847000 03420140039455578000 03420150010323820000 sottese all'intimazione impugnata.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.