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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/03/2024, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2013/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2013/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO Parte_1 P.IVA_1
DORE
ATTORE contro col patrocinio dell'avv. FRANCESCO PISENTI CP_1
CONVENUTA
Oggetto: “somministrazione”
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte.
1. Darsi atto e dichiararsi la intervenuta formazione del giudicato esterno, per effetto della sentenza n. 1399/2019 resa dal Tribunale di Sassari e della sentenza n. 146/2021 resa dalla Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari sui seguenti profili:
1.1 modalità di calcolo della “quota fissa di accesso al servizio”;
1.2 inesigibilità, per intervenuta prescrizione, dei corrispettivi riguardanti i consumi contabilizzati con la fattura n. 2015/001598 del 31 dicembre 2015 ed afferenti il periodo 01/07/2007 –
31/12/2010; 1.3 intervenuto pagamento da parte del Condominio attore dell'importo di € 6.096,32 in data 20 ottobre 2016. 2. Dichiararsi l'inadempimento della Società convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione meglio specificati nell'espositiva di cui all'atto di citazione, relativi alla segnalazione dei consumi anomali e alla predisposizione delle procedure per la rilevazione e la segnalazione degli stessi e, per l'effetto, ritenuta la responsabilità della Società convenuta anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., dichiararsi il non tenuto al pagamento del Controparte_2 corrispettivo corrispondente al quantitativo dell'acqua dispersa, per le ragioni di cui è causa ed in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021. 3. Darsi atto che alla data del 22 aprile 2022 [di emissione della fattura n.
2022/0066342700], il aveva corrisposto ad Organizzazione_1 CP_1
– per i titoli/fatture per cui è causa l'importo di € 19.655,45 e, per l'effetto, dichiararsi la inesistenza del debito di € 28.532,35 esposto nei documenti contabili della società convenuta e nel frontespizio della fattura qui richiamata.
4. Darsi atto del pagamento da parte del attore dell'importo di € Parte_1
pagina 1 di 7 1.157,44 come da reversale di pagamento prodotta in atti con memoria 183 co. 6 n. 2 cod. proc. civ. e, per effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal per le fatture Organizzazione_1 di cui è causa. In via subordinata e salvo gravame ed in relazione alla domanda di cui al punto 2) delle conclusioni che precedono e per l'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere la domanda nei termini proposti dall'attore:
5. Previa ogni declaratoria ritenuta necessaria o meramente opportuna in ordine all'inadempimento imputato alla convenuta, disporsi l'annullamento delle fatture n. 2018-
008036 del 19.01.2018, n. 2018-685886 del 08.06.2018, n. 2018-336249 del 21.09.2018 e n. 2018-
949429 del 21.12.2018 e dichiararsi il Condominio tenuto, in relazione ai consumi anomali contabilizzati in tali fatture al pagamento di un corrispettivo da determinarsi sulla base dei criteri previsti dall'art. B.35.1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
6. In ogni caso, dichiararsi la inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna proposta – tanto in via principale, quanto in via subordinata – da e rigettarsi, comunque ed in ogni caso, tutte le domande dalla CP_1 stessa formulate in quanto del tutto infondate, salvo il riconoscimento operato in relazione all'importo di € 5.632,96, dandosi comunque atto che la contabilizzazione di esso è intervenuta soltanto successivamente alla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari”
PER PARTE CONVENUTA: “(…) Si insite per il rigetto dei documenti prodotti da controparte in sede di memorie ex art. 183 comma VI, n 2 e si confermano tutti i mezzi istruttori indicati da coi CP_1 propri atti difensivi. (…) In via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente; b) per i motivi meglio esposti in narrativa confermare il credito di (28.532,35 CP_1
– 5632,96) euro 22.889,39 quale importo dovuto per le fatture insolute e, per l'effetto, c) condannare al pagamento della somma ivi indicata oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: d) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover accogliere la domanda, e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore. Con vittoria CP_1 di spese, diritti e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 9 giugno 2022 il condominio della di conveniva Parte_1 Org_1 davanti a questo tribunale e, premesso di rivestire la qualità di consumatore, esponeva CP_1 che la società di gestione del servizio idrico integrato aveva emesso la fattura n. 2015/001598 del
31.12.2015 per € 11.729,28, somma che assumeva dovuta per consumi relativi al periodo dal 1° luglio
2007 al 31 ottobre 2015. Il , pagata la somma non contestata di 6.096,32 euro e ritenendo Org_1 non dovuta la residua somma di € 5.632,96, aveva agito davanti a questo tribunale per sentir dichiarare la prescrizione di una parte del corrispettivo e l'ingiusta applicazione della quota fissa, contabilizzata per ogni singola abitazione, anziché con riferimento al solo contatore master. Il tribunale prima (con sentenza n. 1399/2019) e il giudice d'appello poi, con sentenza del 16 aprile 2021, avevano accolto i rilievi dell'attore, dichiarando l'intervenuta prescrizione, l'avvenuto pagamento della predetta somma di 6.096,32 euro e le corrette modalità di addebito della quota fissa.
Assumeva quindi il che come risultava dall'estratto conto dell'utenza Org_1 CP_1 condominiale, non aveva ottemperato al giudicato, limitandosi a detrarre la somma già versata, ma non rettificando l'importo residuo in ragione dell'accertata prescrizione del credito e del corretto ricalcolo pagina 2 di 7 della quota fissa. Lamentava inoltre l'attore che la società di gestione del SII aveva successivamente emesso una serie di fatture, e precisamente: 1) fattura n. 2016/068273 del 31.03.2016, € 730,84; 2) fattura n. 2016/238836 del 30.06.2016, € 397,90; 3) fattura n. 2016/291616 del 31.08.2016, € 299,41;
4) fattura n. 2017/018669 del 31.01.2017, € 3.213,93; 5) fattura n. 2017/058446 del 26.05.2017, € 890,58; 6) fattura n. 2017/260036 del 25.08.2017, € 714,46; 7) fattura n. 2018/008036 del 19.01.2018,
€ 1.032,63; 8) fattura n. 2018/685886 del 08.06.2018, € 2.070,07; 9) fattura n. 2018/336249 del 21.09.2018, € 5.730,12; 10) fattura n. 2018/949429 del 21.12.2018, € 8.436,78; 11) fattura n. 2019/678610 del 24.05.2019, € 853,45; 12) fattura n. 2019/297138 del 20.09.2019, € 1.077,68; 13) fattura n. 2019/861086 del 29.11.2019, € 58,96; 14) fattura n. 2020/267475 del 25.02.2020, € 452,55; 15) fattura n. 2020/729040 del 29.04.2020, € 3.226,15; 16) fattura n. 2020/124033 del 30.06.2020, € 0,00; 17) fattura n. 2020/484975 del 31.08.2020, € 0,00; 18) fattura n. 2020/815436 del 28.10.2020, € 0,00; 19) fattura n. 2020/230329 del 22.12.2020, € 0,00; 20) fattura n. 2021/682755 del 16.04.2021, €
0,00; 21) fattura n. 2021/150800 del 24.09.2021, € 3.358,85; 22) fattura n. 2021/024200 del
03.12.2021, € 0,00; 23) fattura n. 2022/342700 del 22.04.2022, € 0,00, contabilizzando, in violazione dei principi affermati dalla richiamata pronuncia ormai irrevocabile, una pluralità di quote fisse, applicate in relazione a ciascuna unità abitativa, anziché una sola quota per l'unico utente.
Ancora, assumeva che nelle fatture di cui ai nn. 6, 8, 9 e 10 dell'elenco sopra riportato erano stati ingiustamente addebitati all'utente consumi anomali dovuti a perdite occulte del contatore condominiale che aveva omesso di segnalare tempestivamente, dando luogo alla CP_1 contabilizzazione di consumi eccessivi, in violazione dell'art. B 35.1 del Regolamento del SII e delle prescrizioni della Carta del Servizio. In ragione di detto inadempimento, non era dovuto dall'utente il pagamento dell'acqua dispersa di cui non aveva fruito. Sosteneva quindi che, rettificando gli importi della quota fissa e eliminando le somme relative al periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2010 in quanto prescritte, rettificando quanto addebitato per consumi anomali e infine contabilizzando la somma di 7888,84 in seguito al pagamento effettuato il 16 luglio 2020, il residuo importo ancora dovuto non era superiore ad € 1157.44. Quanto alla fattura n. 2015/001598 del 31.12.2015, emessa per
€ 11.729,28, il calcolo corretto del dovuto, al netto degli importi prescritti e delle quote fisse ingiustamente addebitate, era pari ad € 4.828,30.
Sulla base di tali assunti, formulava le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva e contestava la domanda, eccependo di aver già stornato la somma versata CP_1 dal condominio, di € 5632,96, avendo tenuto conto del pagamento nell'emissione della successiva fattura del 31 dicembre 2016.
Contestava, ancora, di aver disatteso il giudicato inerente all'applicazione della quota fissa, richiamando al riguardo il contenuto della sentenza del giudice d'appello che ne aveva confermato la corretta applicazione per ciascuna unità abitativa.
Quanto alle fatture contestate per l'ingiusto addebito di consumi anomali, eccepiva la genericità della relativa allegazione sottolineando come la verifica periodica della funzionalità del contatore costituisse preciso dovere dell'utente e richiamando al riguardo la normativa dettata dall'art. B 35 del
Regolamento del SII e la presunzione di funzionalità del misuratore più volte affermata dalla giurisprudenza. Nella specie, peraltro, non era dato sapere se gli asseriti consumi anomali dipendessero, pagina 3 di 7 secondo l'assunto attoreo, da una perdita idrica occulta oppure da un malfunzionamento del contatore. Sottolineava peraltro di aver già provveduto all'accoglimento parziale del relativo reclamo, portando in detrazione dalle fatture contestate i costi tariffari di fognatura e depurazione, e di aver riconosciuto la prescrizione in ordine ai consumi relativi al periodo dal 31/12/2006 al 10/01/2014 per un importo complessivo di euro 1.786,96. Sosteneva pertanto che la somma residua ancora dovuta dall'utente per le quattro fatture sopra indicate da parte attrice era tuttora di euro 1.032,63 per la fattura n.
2018/008036, euro 2070,07 per la fattura n. 2018/685886, euro 3.159,90 per la fattura n.
2018/13336249 ed euro 8.436,78 per la fattura n. 2018/1949429.
In ordine alla quota fissa, ribadiva come, in presenza di una pluralità di unità abitative facenti parte di un edificio condominiale, detta voce tariffaria sia dovuta per ciascuna, essendo la fornitura idrica riferibile ad ogni abitazione.
Affermando di aver già considerato, portandola in detrazione, la somma di € 5.632,96, contabilizzando il residuo debito complessivo del condominio alla data del giugno 2022 in € 22.899,39, formulava le conclusioni come riportate in epigrafe, chiedendo la condanna dell'attore al pagamento del credito così determinato.
Con la successiva memoria depositata ex art. 183, co. 6°, n.1, c.p.c., parte attrice eccepiva la decadenza della convenuta, costituitasi tardivamente, dalla facoltà di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, sottolineando che la rettifica contabile inerente al pagamento della somma sopra indicata era stata effettuata da solo il 17 giugno 2022, quindi dopo la notifica della citazione. CP_1
In ordine all'addebito di una pluralità di quote fisse, argomentava sull'estensione del giudicato all'intero rapporto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza dell'11 luglio 2023 sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
La domanda attrice è parzialmente fondata e dev'essere accolta nei limiti di cui alle seguenti argomentazioni.
Premesso che è ormai venuta meno ogni discussione circa l'avvenuta detrazione della somma contabilizzata in eccedenza sulla fattura n. 2015/001598 del 31 dicembre 2015, oggetto del precedente giudizio definito con la sentenza della Corte d'appello n.146/2021, fermo restando che il relativo pagamento è stato contabilizzato da solo dopo la notifica dell'atto introduttivo, deve subito CP_1 osservarsi che tutte le questioni inerenti detto credito sono coperte dal giudicato e che nessuna ulteriore pronuncia al riguardo può essere adottata dal giudice di merito.
Viene invece in considerazione in questa sede la sollecitata cognizione, concernente il successivo svolgimento del rapporto di somministrazione, inerente all'efficacia e all'estensione del giudicato.
Parte attrice sollecita infatti, in buona sostanza, un accertamento che, muovendo dalla constatazione dell'effettiva portata delle decisioni del giudice di primo grado e poi della corte d'appello circa le modalità di applicazione della “quota fissa”, stabilisca come la pronuncia, pacificamente irrevocabile,
pagina 4 di 7 abbia statuito, in via interpretativa, non solo sul credito specificamente dedotto in giudizio ma sul rapporto contrattuale, regolamentandone la disciplina anche per il futuro (salva l'ipotesi di eventuali normative sopravvenute, insussistente nella specie) e puntualizzando il contenuto delle prestazioni a carico delle parti.
Tanto premesso, deve riconoscersi che il giudicato in questione non può che essere inteso, stante il suo univoco significato testuale, nel senso invocato dal condominio attore, dato che il giudice adito, con la richiamata sentenza del 2021 n. 146, ha ricondotto l'applicazione della quota fissa di accesso al servizio, che com'è noto ha sostituito il canone per il nolo contatore, ad ogni unità di utenza finale intesa quale soggetto titolare del rapporto contrattuale. Nella specie, il è servito da un Org_1 unico punto di consegna che a sua volta distribuisce la risorsa idrica ad una pluralità di unità immobiliari i cui titolari, tuttavia, non hanno direttamente stipulato alcun contratto di somministrazione col gestore. In tal senso la statuizione della Corte d'appello è chiara: “Ritiene, pertanto, questa Corte, rimodulando il proprio precedente orientamento (…) che risulta predeterminata l'utenza condominiale, equiparata al concetto di “utente finale”, con ciò intendendo identificare l'utente finale nel soggetto cui è riferibile il misuratore dei consumi. Nella specie, dunque, l'utente finale deve essere individuato nel e la quota fissa va applicata in ragione di un'unica utenza Controparte_3 finale” (così la sentenza n. 146 del 16 aprile 2021). Il rapporto contrattuale è pertanto riferibile al condominio quale unico utente finale e solo ad esso va addebitata la quota fissa.
Non essendovi ragioni, peraltro non valorizzate dalla società convenuta che si limita a proporre una lettura parziale e fuorviante della richiamata sentenza, per limitare la portata del giudicato esterno al solo credito relativo alla fattura del 31 dicembre 2015, a prescindere da ogni rilievo sulla correttezza della pronuncia che è ormai indiscutibile fra le parti, essa è tale da involgere, palesemente, l'intero rapporto e da porsi quale disciplina del contratto. Ne consegue che era tenuta a calcolare la CP_1 quota fissa sul solo contatore del condominio contraente e non con riferimento a ciascuna singola unità abitativa presente nello stabile, sicché deve reputarsi illegittimo e scorretto il relativo addebito contenuto nelle fatture contestate, emesse successivamente a quella considerata nel precedente giudizio.
Le altre questioni proposte dall'attore e involgenti accertamenti già oggetto del precedente giudizio sono coperte dal giudicato e non possono formare ulteriormente oggetto di cognizione.
Le doglianze di parte attrice inerenti al pagamento della somma sopra indicata, su cui non c'è contestazione, e all'anomalia nella registrazione e contabilizzazione dei consumi sono generiche ed infondate, non specificando l'esponente quali siano gli elementi di fatto a sostegno della relativa domanda né in base a quali dati storici di raffronto i consumi registrati (correttamente) dal misuratore debbano reputarsi incongrui, sottolineandosi come il gestore abbia già provveduto, a seguito del reclamo proposto dal condominio, a scomputare dal dovuto i costi del servizio di depurazione e fognatura. Atteso dunque che, in fatto, l'affermata, vistosa eccedenza dei consumi registrati e fatturati con le fatture in contestazione non è dimostrata, deve rammentarsi come l'impianto sia sottoposto ai doveri di controllo e manutenzione del condominio utente e che ai sensi delle richiamate clausole di cui ai punti sub B 35.1 e B 35.2 del Regolamento del SII, normativa secondaria con valenza integrativa del contratto di somministrazione, un'eventuale eccedenza dei consumi fatturati rispetto a quelli storici pagina 5 di 7 della medesima utenza di per sé non dà luogo a riduzione della fattura né comporta il sorgere del diritto dell'utente al ricalcolo dei consumi, essendo questi comunque tenuto all'adempimento. D'altra parte, l'invocato diritto al ricalcolo dei consumi non è nemmeno riconosciuto dal Regolamento del SII o dalla Carta dei Servizi. Il primo, all'art. B 35.1, sottolinea come sia “diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso”, e ciò anche attraverso l'autolettura (art.
6.1 comma 3 della Carta del Servizio Idrico Integrato); attribuisce poi al gestore il compito di evidenziare “in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente” (consumi, come detto, nella specie non riscontrabili), essendo comunque “cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore”. Inoltre, l'art. B 35.2 del regolamento, nel ribadire che “L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite”, consente, sebbene “in via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali” (eccedenza nella specie, lo si ribadisce, rimasta indimostrata) una decurtazione dell'importo fatturato, ma “esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria”. Decurtazione nella specie già effettuata da Per le medesime considerazioni non può essere accolta la domanda risarcitoria CP_1 di parte attrice.
Le domande di accertamento e di condanna proposte da sono inammissibili, come pure CP_1 eccepito dall'attore, per intervenuta decadenza, essendosi la società costituita tardivamente, ossia oltre i venti giorni prima dell'udienza indicata nella citazione, ai sensi degli artt. 166 e 167, co. 2°, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
Le spese di lite seguono la (prevalente) soccombenza e sono liquidate in favore dell'attore nella misura di cui al dispositivo (giudizio ordinario di cognizione, valore indeterminabile, complessità media).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3, e dichiara non dovuta, con riferimento alle fatture di cui in espositiva, la quota fissa calcolata in relazione alle plurime unità abitative condominiali, in violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 146/2021 della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dovendone addebitarsi l'importo all'unica utenza condominiale.
Rigetta le altre domande.
Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da CP_1
Condanna la società convenuta al rimborso in favore dell'attore Parte_2
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 5.450,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa Org_1 come per legge.
Sassari, 5 marzo 2024 pagina 6 di 7 Il giudice
Stefania Deiana
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2013/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCO Parte_1 P.IVA_1
DORE
ATTORE contro col patrocinio dell'avv. FRANCESCO PISENTI CP_1
CONVENUTA
Oggetto: “somministrazione”
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte.
1. Darsi atto e dichiararsi la intervenuta formazione del giudicato esterno, per effetto della sentenza n. 1399/2019 resa dal Tribunale di Sassari e della sentenza n. 146/2021 resa dalla Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari sui seguenti profili:
1.1 modalità di calcolo della “quota fissa di accesso al servizio”;
1.2 inesigibilità, per intervenuta prescrizione, dei corrispettivi riguardanti i consumi contabilizzati con la fattura n. 2015/001598 del 31 dicembre 2015 ed afferenti il periodo 01/07/2007 –
31/12/2010; 1.3 intervenuto pagamento da parte del Condominio attore dell'importo di € 6.096,32 in data 20 ottobre 2016. 2. Dichiararsi l'inadempimento della Società convenuta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione meglio specificati nell'espositiva di cui all'atto di citazione, relativi alla segnalazione dei consumi anomali e alla predisposizione delle procedure per la rilevazione e la segnalazione degli stessi e, per l'effetto, ritenuta la responsabilità della Società convenuta anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., dichiararsi il non tenuto al pagamento del Controparte_2 corrispettivo corrispondente al quantitativo dell'acqua dispersa, per le ragioni di cui è causa ed in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021. 3. Darsi atto che alla data del 22 aprile 2022 [di emissione della fattura n.
2022/0066342700], il aveva corrisposto ad Organizzazione_1 CP_1
– per i titoli/fatture per cui è causa l'importo di € 19.655,45 e, per l'effetto, dichiararsi la inesistenza del debito di € 28.532,35 esposto nei documenti contabili della società convenuta e nel frontespizio della fattura qui richiamata.
4. Darsi atto del pagamento da parte del attore dell'importo di € Parte_1
pagina 1 di 7 1.157,44 come da reversale di pagamento prodotta in atti con memoria 183 co. 6 n. 2 cod. proc. civ. e, per effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal per le fatture Organizzazione_1 di cui è causa. In via subordinata e salvo gravame ed in relazione alla domanda di cui al punto 2) delle conclusioni che precedono e per l'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse di accogliere la domanda nei termini proposti dall'attore:
5. Previa ogni declaratoria ritenuta necessaria o meramente opportuna in ordine all'inadempimento imputato alla convenuta, disporsi l'annullamento delle fatture n. 2018-
008036 del 19.01.2018, n. 2018-685886 del 08.06.2018, n. 2018-336249 del 21.09.2018 e n. 2018-
949429 del 21.12.2018 e dichiararsi il Condominio tenuto, in relazione ai consumi anomali contabilizzati in tali fatture al pagamento di un corrispettivo da determinarsi sulla base dei criteri previsti dall'art. B.35.1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
6. In ogni caso, dichiararsi la inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna proposta – tanto in via principale, quanto in via subordinata – da e rigettarsi, comunque ed in ogni caso, tutte le domande dalla CP_1 stessa formulate in quanto del tutto infondate, salvo il riconoscimento operato in relazione all'importo di € 5.632,96, dandosi comunque atto che la contabilizzazione di esso è intervenuta soltanto successivamente alla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari”
PER PARTE CONVENUTA: “(…) Si insite per il rigetto dei documenti prodotti da controparte in sede di memorie ex art. 183 comma VI, n 2 e si confermano tutti i mezzi istruttori indicati da coi CP_1 propri atti difensivi. (…) In via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente; b) per i motivi meglio esposti in narrativa confermare il credito di (28.532,35 CP_1
– 5632,96) euro 22.889,39 quale importo dovuto per le fatture insolute e, per l'effetto, c) condannare al pagamento della somma ivi indicata oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: d) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover accogliere la domanda, e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'opponente per la fornitura idrica eseguita in suo favore. Con vittoria CP_1 di spese, diritti e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 9 giugno 2022 il condominio della di conveniva Parte_1 Org_1 davanti a questo tribunale e, premesso di rivestire la qualità di consumatore, esponeva CP_1 che la società di gestione del servizio idrico integrato aveva emesso la fattura n. 2015/001598 del
31.12.2015 per € 11.729,28, somma che assumeva dovuta per consumi relativi al periodo dal 1° luglio
2007 al 31 ottobre 2015. Il , pagata la somma non contestata di 6.096,32 euro e ritenendo Org_1 non dovuta la residua somma di € 5.632,96, aveva agito davanti a questo tribunale per sentir dichiarare la prescrizione di una parte del corrispettivo e l'ingiusta applicazione della quota fissa, contabilizzata per ogni singola abitazione, anziché con riferimento al solo contatore master. Il tribunale prima (con sentenza n. 1399/2019) e il giudice d'appello poi, con sentenza del 16 aprile 2021, avevano accolto i rilievi dell'attore, dichiarando l'intervenuta prescrizione, l'avvenuto pagamento della predetta somma di 6.096,32 euro e le corrette modalità di addebito della quota fissa.
Assumeva quindi il che come risultava dall'estratto conto dell'utenza Org_1 CP_1 condominiale, non aveva ottemperato al giudicato, limitandosi a detrarre la somma già versata, ma non rettificando l'importo residuo in ragione dell'accertata prescrizione del credito e del corretto ricalcolo pagina 2 di 7 della quota fissa. Lamentava inoltre l'attore che la società di gestione del SII aveva successivamente emesso una serie di fatture, e precisamente: 1) fattura n. 2016/068273 del 31.03.2016, € 730,84; 2) fattura n. 2016/238836 del 30.06.2016, € 397,90; 3) fattura n. 2016/291616 del 31.08.2016, € 299,41;
4) fattura n. 2017/018669 del 31.01.2017, € 3.213,93; 5) fattura n. 2017/058446 del 26.05.2017, € 890,58; 6) fattura n. 2017/260036 del 25.08.2017, € 714,46; 7) fattura n. 2018/008036 del 19.01.2018,
€ 1.032,63; 8) fattura n. 2018/685886 del 08.06.2018, € 2.070,07; 9) fattura n. 2018/336249 del 21.09.2018, € 5.730,12; 10) fattura n. 2018/949429 del 21.12.2018, € 8.436,78; 11) fattura n. 2019/678610 del 24.05.2019, € 853,45; 12) fattura n. 2019/297138 del 20.09.2019, € 1.077,68; 13) fattura n. 2019/861086 del 29.11.2019, € 58,96; 14) fattura n. 2020/267475 del 25.02.2020, € 452,55; 15) fattura n. 2020/729040 del 29.04.2020, € 3.226,15; 16) fattura n. 2020/124033 del 30.06.2020, € 0,00; 17) fattura n. 2020/484975 del 31.08.2020, € 0,00; 18) fattura n. 2020/815436 del 28.10.2020, € 0,00; 19) fattura n. 2020/230329 del 22.12.2020, € 0,00; 20) fattura n. 2021/682755 del 16.04.2021, €
0,00; 21) fattura n. 2021/150800 del 24.09.2021, € 3.358,85; 22) fattura n. 2021/024200 del
03.12.2021, € 0,00; 23) fattura n. 2022/342700 del 22.04.2022, € 0,00, contabilizzando, in violazione dei principi affermati dalla richiamata pronuncia ormai irrevocabile, una pluralità di quote fisse, applicate in relazione a ciascuna unità abitativa, anziché una sola quota per l'unico utente.
Ancora, assumeva che nelle fatture di cui ai nn. 6, 8, 9 e 10 dell'elenco sopra riportato erano stati ingiustamente addebitati all'utente consumi anomali dovuti a perdite occulte del contatore condominiale che aveva omesso di segnalare tempestivamente, dando luogo alla CP_1 contabilizzazione di consumi eccessivi, in violazione dell'art. B 35.1 del Regolamento del SII e delle prescrizioni della Carta del Servizio. In ragione di detto inadempimento, non era dovuto dall'utente il pagamento dell'acqua dispersa di cui non aveva fruito. Sosteneva quindi che, rettificando gli importi della quota fissa e eliminando le somme relative al periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2010 in quanto prescritte, rettificando quanto addebitato per consumi anomali e infine contabilizzando la somma di 7888,84 in seguito al pagamento effettuato il 16 luglio 2020, il residuo importo ancora dovuto non era superiore ad € 1157.44. Quanto alla fattura n. 2015/001598 del 31.12.2015, emessa per
€ 11.729,28, il calcolo corretto del dovuto, al netto degli importi prescritti e delle quote fisse ingiustamente addebitate, era pari ad € 4.828,30.
Sulla base di tali assunti, formulava le conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva e contestava la domanda, eccependo di aver già stornato la somma versata CP_1 dal condominio, di € 5632,96, avendo tenuto conto del pagamento nell'emissione della successiva fattura del 31 dicembre 2016.
Contestava, ancora, di aver disatteso il giudicato inerente all'applicazione della quota fissa, richiamando al riguardo il contenuto della sentenza del giudice d'appello che ne aveva confermato la corretta applicazione per ciascuna unità abitativa.
Quanto alle fatture contestate per l'ingiusto addebito di consumi anomali, eccepiva la genericità della relativa allegazione sottolineando come la verifica periodica della funzionalità del contatore costituisse preciso dovere dell'utente e richiamando al riguardo la normativa dettata dall'art. B 35 del
Regolamento del SII e la presunzione di funzionalità del misuratore più volte affermata dalla giurisprudenza. Nella specie, peraltro, non era dato sapere se gli asseriti consumi anomali dipendessero, pagina 3 di 7 secondo l'assunto attoreo, da una perdita idrica occulta oppure da un malfunzionamento del contatore. Sottolineava peraltro di aver già provveduto all'accoglimento parziale del relativo reclamo, portando in detrazione dalle fatture contestate i costi tariffari di fognatura e depurazione, e di aver riconosciuto la prescrizione in ordine ai consumi relativi al periodo dal 31/12/2006 al 10/01/2014 per un importo complessivo di euro 1.786,96. Sosteneva pertanto che la somma residua ancora dovuta dall'utente per le quattro fatture sopra indicate da parte attrice era tuttora di euro 1.032,63 per la fattura n.
2018/008036, euro 2070,07 per la fattura n. 2018/685886, euro 3.159,90 per la fattura n.
2018/13336249 ed euro 8.436,78 per la fattura n. 2018/1949429.
In ordine alla quota fissa, ribadiva come, in presenza di una pluralità di unità abitative facenti parte di un edificio condominiale, detta voce tariffaria sia dovuta per ciascuna, essendo la fornitura idrica riferibile ad ogni abitazione.
Affermando di aver già considerato, portandola in detrazione, la somma di € 5.632,96, contabilizzando il residuo debito complessivo del condominio alla data del giugno 2022 in € 22.899,39, formulava le conclusioni come riportate in epigrafe, chiedendo la condanna dell'attore al pagamento del credito così determinato.
Con la successiva memoria depositata ex art. 183, co. 6°, n.1, c.p.c., parte attrice eccepiva la decadenza della convenuta, costituitasi tardivamente, dalla facoltà di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, sottolineando che la rettifica contabile inerente al pagamento della somma sopra indicata era stata effettuata da solo il 17 giugno 2022, quindi dopo la notifica della citazione. CP_1
In ordine all'addebito di una pluralità di quote fisse, argomentava sull'estensione del giudicato all'intero rapporto.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza dell'11 luglio 2023 sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
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La domanda attrice è parzialmente fondata e dev'essere accolta nei limiti di cui alle seguenti argomentazioni.
Premesso che è ormai venuta meno ogni discussione circa l'avvenuta detrazione della somma contabilizzata in eccedenza sulla fattura n. 2015/001598 del 31 dicembre 2015, oggetto del precedente giudizio definito con la sentenza della Corte d'appello n.146/2021, fermo restando che il relativo pagamento è stato contabilizzato da solo dopo la notifica dell'atto introduttivo, deve subito CP_1 osservarsi che tutte le questioni inerenti detto credito sono coperte dal giudicato e che nessuna ulteriore pronuncia al riguardo può essere adottata dal giudice di merito.
Viene invece in considerazione in questa sede la sollecitata cognizione, concernente il successivo svolgimento del rapporto di somministrazione, inerente all'efficacia e all'estensione del giudicato.
Parte attrice sollecita infatti, in buona sostanza, un accertamento che, muovendo dalla constatazione dell'effettiva portata delle decisioni del giudice di primo grado e poi della corte d'appello circa le modalità di applicazione della “quota fissa”, stabilisca come la pronuncia, pacificamente irrevocabile,
pagina 4 di 7 abbia statuito, in via interpretativa, non solo sul credito specificamente dedotto in giudizio ma sul rapporto contrattuale, regolamentandone la disciplina anche per il futuro (salva l'ipotesi di eventuali normative sopravvenute, insussistente nella specie) e puntualizzando il contenuto delle prestazioni a carico delle parti.
Tanto premesso, deve riconoscersi che il giudicato in questione non può che essere inteso, stante il suo univoco significato testuale, nel senso invocato dal condominio attore, dato che il giudice adito, con la richiamata sentenza del 2021 n. 146, ha ricondotto l'applicazione della quota fissa di accesso al servizio, che com'è noto ha sostituito il canone per il nolo contatore, ad ogni unità di utenza finale intesa quale soggetto titolare del rapporto contrattuale. Nella specie, il è servito da un Org_1 unico punto di consegna che a sua volta distribuisce la risorsa idrica ad una pluralità di unità immobiliari i cui titolari, tuttavia, non hanno direttamente stipulato alcun contratto di somministrazione col gestore. In tal senso la statuizione della Corte d'appello è chiara: “Ritiene, pertanto, questa Corte, rimodulando il proprio precedente orientamento (…) che risulta predeterminata l'utenza condominiale, equiparata al concetto di “utente finale”, con ciò intendendo identificare l'utente finale nel soggetto cui è riferibile il misuratore dei consumi. Nella specie, dunque, l'utente finale deve essere individuato nel e la quota fissa va applicata in ragione di un'unica utenza Controparte_3 finale” (così la sentenza n. 146 del 16 aprile 2021). Il rapporto contrattuale è pertanto riferibile al condominio quale unico utente finale e solo ad esso va addebitata la quota fissa.
Non essendovi ragioni, peraltro non valorizzate dalla società convenuta che si limita a proporre una lettura parziale e fuorviante della richiamata sentenza, per limitare la portata del giudicato esterno al solo credito relativo alla fattura del 31 dicembre 2015, a prescindere da ogni rilievo sulla correttezza della pronuncia che è ormai indiscutibile fra le parti, essa è tale da involgere, palesemente, l'intero rapporto e da porsi quale disciplina del contratto. Ne consegue che era tenuta a calcolare la CP_1 quota fissa sul solo contatore del condominio contraente e non con riferimento a ciascuna singola unità abitativa presente nello stabile, sicché deve reputarsi illegittimo e scorretto il relativo addebito contenuto nelle fatture contestate, emesse successivamente a quella considerata nel precedente giudizio.
Le altre questioni proposte dall'attore e involgenti accertamenti già oggetto del precedente giudizio sono coperte dal giudicato e non possono formare ulteriormente oggetto di cognizione.
Le doglianze di parte attrice inerenti al pagamento della somma sopra indicata, su cui non c'è contestazione, e all'anomalia nella registrazione e contabilizzazione dei consumi sono generiche ed infondate, non specificando l'esponente quali siano gli elementi di fatto a sostegno della relativa domanda né in base a quali dati storici di raffronto i consumi registrati (correttamente) dal misuratore debbano reputarsi incongrui, sottolineandosi come il gestore abbia già provveduto, a seguito del reclamo proposto dal condominio, a scomputare dal dovuto i costi del servizio di depurazione e fognatura. Atteso dunque che, in fatto, l'affermata, vistosa eccedenza dei consumi registrati e fatturati con le fatture in contestazione non è dimostrata, deve rammentarsi come l'impianto sia sottoposto ai doveri di controllo e manutenzione del condominio utente e che ai sensi delle richiamate clausole di cui ai punti sub B 35.1 e B 35.2 del Regolamento del SII, normativa secondaria con valenza integrativa del contratto di somministrazione, un'eventuale eccedenza dei consumi fatturati rispetto a quelli storici pagina 5 di 7 della medesima utenza di per sé non dà luogo a riduzione della fattura né comporta il sorgere del diritto dell'utente al ricalcolo dei consumi, essendo questi comunque tenuto all'adempimento. D'altra parte, l'invocato diritto al ricalcolo dei consumi non è nemmeno riconosciuto dal Regolamento del SII o dalla Carta dei Servizi. Il primo, all'art. B 35.1, sottolinea come sia “diritto dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso”, e ciò anche attraverso l'autolettura (art.
6.1 comma 3 della Carta del Servizio Idrico Integrato); attribuisce poi al gestore il compito di evidenziare “in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente” (consumi, come detto, nella specie non riscontrabili), essendo comunque “cura dell'utente tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore”. Inoltre, l'art. B 35.2 del regolamento, nel ribadire che “L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite”, consente, sebbene “in via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali” (eccedenza nella specie, lo si ribadisce, rimasta indimostrata) una decurtazione dell'importo fatturato, ma “esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria”. Decurtazione nella specie già effettuata da Per le medesime considerazioni non può essere accolta la domanda risarcitoria CP_1 di parte attrice.
Le domande di accertamento e di condanna proposte da sono inammissibili, come pure CP_1 eccepito dall'attore, per intervenuta decadenza, essendosi la società costituita tardivamente, ossia oltre i venti giorni prima dell'udienza indicata nella citazione, ai sensi degli artt. 166 e 167, co. 2°, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis.
Le spese di lite seguono la (prevalente) soccombenza e sono liquidate in favore dell'attore nella misura di cui al dispositivo (giudizio ordinario di cognizione, valore indeterminabile, complessità media).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3, e dichiara non dovuta, con riferimento alle fatture di cui in espositiva, la quota fissa calcolata in relazione alle plurime unità abitative condominiali, in violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 146/2021 della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dovendone addebitarsi l'importo all'unica utenza condominiale.
Rigetta le altre domande.
Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da CP_1
Condanna la società convenuta al rimborso in favore dell'attore Parte_2
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 5.450,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa Org_1 come per legge.
Sassari, 5 marzo 2024 pagina 6 di 7 Il giudice
Stefania Deiana
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