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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 787/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso sentenza n. 1483/2023 del Tribunale di Genova resa nel procedimento R.G. 10871/2019, pubblicata il 19/06/2023 tra
(C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Per_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Persona_2
), assistita e difesa dagli Avv.ti Anna Maccioni e Paola Ersilia C.F._3
Cursaro, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), in persona del in carica Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, assistito e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova appellato e appellante in via incidentale condizionata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la parte appellante: "nel merito, accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: - in via principale, accertata la responsabilità dell'Amministrazione nella causazione del danno patito dagli attori, 1) condannare il al Controparte_1
pagamento di € 847.222,00 a titolo di risarcimento del danno da loro sofferto in qualità di congiunti del sig. (così calcolato: € 279.403,00 (per il primo Parte_2
figlio) + € 279.403,00 (per il secondo figlio) + € 288.416,00 (per il coniuge); 2) condannare il al risarcimento del danno patrimoniale subito Controparte_1
dagli attori nella misura che verrà quantificato in corso di causa o che, comunque, dovete esser ritenuta equa e/o di giustizia.
-in via subordinata, accertata la responsabilità dell'Amministrazione nella causazione del danno patito dagli attori, condannare il al risarcimento del Controparte_1
danno, patrimoniale e non patrimoniale, nella misura che verrà ritenuta equa e/o di giustizia -
Vinte le spese di entrambi i gradi. - Si chiede, altresì, di disporre una CTU volta a quantificare il danno subito dagli appellanti e le cause del medesimo nonché si chiede ammettere le prove orali richieste dagli appellanti sia in atto di citazione di primo grado che nelle memorie istruttorie, non ammesse dal GI. con rigetto dell'appello incidentale promosso da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi già espressi.
-In estremo subordine nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dello spiegato appello e, considerata altresì l'infondatezza dell'appello incidentale spiegato da controparte Voglia compensare le spese di lite”.
* per la parte appellata e appellante in via incidentale condizionata:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, in via principale, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare l'appello avversario in quanto infondato e comunque confermare il rigetto della domanda;
in via di appello incidentale condizionato, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova, in favore di quello di Lecce od in alternativa, di Roma ovvero dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
in via istruttoria, solo occorrendo, nei sensi di cui sub III] di cui alla comparsa in appello, ammettere le prove dedotte nella seconda e nella terza memoria istruttoria del e non ammesse. CP_1
Con vittoria di spese del grado”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (in riassunzione a seguito della dichiarata incompetenza del Tribunale della Spezia) la sig.ra , in Parte_1
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori ed Persona_1
, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Genova (R.G. Persona_2
10871/2019) il esponendo che: Controparte_1
- gli attori erano rispettivamente coniuge e figli del sig. , militare del Parte_2
COMSUBIN (Comando Subacqueo Incursori) della Marina Militare;
- il era rimasto vittima di un grave sinistro in data 04/12/2012 durante Pt_2
un'attività addestrativa a Taranto;
- lo stesso aveva riportato lesioni gravi che gli avevano cagionato un'invalidità permanente dell'82%, motivo per il quale era stato posto in congedo con lo status di
“vittima del dovere”;
- il TT a seguito dell'evento e dello shock subito era cambiato profondamente, essendo diventato un uomo “insofferente ed irascibile, con un umore mutevole e un'insofferenza costante”, con conseguenti ripercussioni anche in ambito familiare.
Per tali motivi concludevano chiedendo la condanna del al risarcimento del CP_1
danno da lesione del rapporto parentale da loro subito iure proprio, nonché del danno patrimoniale quale emergente in corso di causa.
Con comparsa di risposta si costituiva il eccependo Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato nonché la nullità della citazione;
nel merito, contestava la sussistenza di una propria responsabilità in relazione all'evento del 04/12/2012. Chiedeva la reiezione delle domande attoree e, in via subordinata, che il risarcimento fosse ridotto in base a quanto già percepito dal sig. . Pt_2 La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione delle prove orali ammesse.
Con la sentenza n. 1483/2023 pubblicata il 19/06/2023 il Tribunale di Genova decideva la vertenza, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, respinge le eccezioni sollevate dal convenuto ed indicate in parte motiva. Controparte_1
Rigetta le domande proposte da parte attrice.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari proposte dal , rigettava la CP_1
domanda risarcitoria degli attori. La decisione era motivata sulla base della distinzione tra il titolo per ottenere lo status di vittima del dovere, prevista dalla legge in particolari circostanze, e il titolo per ottenere il risarcimento del danno da fatto illecito, in questo caso di natura riflessa. In particolare, il Tribunale osservava che gli attori non avevano dimostrato alcun fatto illecito commesso dal quale datore di lavoro del CP_1
. Pt_2
Proponeva appello , in proprio e nella qualità di esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sui minori e . Persona_1 Persona_2
Con il primo motivo di appello lamentava l'erronea applicazione dei principi in tema di onere della prova da parte del Tribunale, avendo questo posto a carico dei danneggiati l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto illecito.
Osservava che dall'avvio del procedimento penale presso la procura della Repubblica di Taranto e dal riconoscimento dello status di vittima del dovere al TT doveva desumersi la sussistenza del fatto illecito del , eziologicamente collegato ai CP_1
danni dedotti in giudizio. Richiamava poi i principi in tema di infortuni sul lavoro, tali da rendere più favorevole al lavoratore la dimostrazione del danno per l'etero- integrazione del contratto di lavoro con l'obbligo di garantire la sicurezza previsto dalle norme lavoristiche, ai sensi dell'art. 2087 c.c., sicchè era sufficiente che il lavoratore danneggiato dimostrasse il danno e il nesso causale, incombendo all'amministrazione di dare la prova dell'assenza di colpa nel proprio comportamento. Con il secondo motivo di appello contestava la conclusione del Tribunale per cui essa non avrebbe assolto il proprio onere probatorio in merito alle domande svolte circa il danno. Rilevava al riguardo che le dichiarazioni dei testimoni escussi nella fase istruttoria del primo grado erano sufficienti a dimostrare i danni patiti dagli attori, nonché il nesso causale con il sinistro occorso al , essendo risultato che in Pt_2
conseguenza di tale infortunio il era molto cambiato, si innervosiva per un Pt_2
nonnulla, aveva problemi di udito e di stabilità emotiva.
Per tali motivi concludeva per l'accoglimento delle domande risarcitorie formulate in primo grado.
Si costituiva il , eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per indeterminatezza, non essendo stato nemmeno descritto il sinistro da cui era derivato il danno lamentato, contestandone la fondatezza anche nel merito e chiedendone il rigetto, nonché proponendo appello incidentale condizionato.
In via di appello incidentale condizionato eccepiva infatti l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova in favore di quelli di Lecce o di Roma, eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei diritti azionati e insisteva nell'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza delli 11/02/2025 veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va respinta l'eccezione preliminare dell'avvocatura erariale concernente il difetto di allegazione del fatto illecito, sia sotto il profilo dell'inammissibilità della domanda attrice sia sotto quello di ostacolo all'accoglimento della stessa, in quanto il fatto come accaduto emerge dagli atti e dai documenti prodotti in causa, oltre che dalla descrizione che ne fa la parte convenuta nel giudizio di primo grado, sicchè non vi è dubbio che si possa comprendere con precisione in cosa sia consistito il sinistro per cui è causa e del resto il Tribunale ha ritenuto pacifica la dinamica del sinistro.
Passando a trattare del merito dell'appello principale, il primo motivo non appare fondato. Con esso l'appellante si duole dell'errata inversione dell'onere probatorio operata dal
Tribunale.
Al riguardo osserva che nel caso in esame si tratta di responsabilità extracontrattuale e che “il danno oggetto dell'odierna domanda non ha alcun presupposto contrattuale, giacché né la sig.ra né i figli minori sono mai stati dipendenti del ”. Pt_1 CP_1
Aggiunge, tuttavia, subito dopo che “in ambito di responsabilità aquiliana colui che è stato danneggiato deve provare il danno ed il nesso causale ma l'onere della prova ricade sul danneggiante” e che la responsabilità della p.a. “è oggettiva per buon senso, oltre che per principio codicistico”.
Ora, l'art. 2043 c.c. prescrive che l'onere della prova in ordine agli elementi integranti la fattispecie deve gravare sul danneggiato.
Il Tribunale ha respinto l'unico capitolo di prova (il n. 1) relativo al sinistro in questione, dedotto da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto generico, e - rileva la Corte - soprattutto irrilevante ai fini della prova della responsabilità della p.a., non contenendo alcun riferimento all'ascrivibilità delle lesioni subite dal ad una condotta negligente della p.a. Pt_2
Il Tribunale, dato atto della carenza di allegazione e di prova dei presupposti soggettivi
(dolo o colpa dell'Amministrazione) e oggettivi (nesso causale e illiceità del fatto), ha correttamente respinto la domanda risarcitoria, “non essendo stata sufficientemente dimostrata (né allegata) la specifica negligenza del in occasione Controparte_1
dell'evento del 4/12/2012”.
Del resto, non è possibile qualificare la responsabilità del come contrattuale, CP_1
anche se l'appellante – dopo avere espressamente escluso che si tratti di responsabilità contrattuale specificando chiaramente che essa è di natura extracontrattuale – sembra ipotizzarlo quando afferma che la responsabilità del sussisterebbe per il fatto CP_1
che l'evento lesivo è occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e che si applicherebbe l'art. 2087 c.c.
Va però distinto il sinistro, che può avvenire anche per caso fortuito, in cui incorre il lavoratore, dalla violazione di norme di sicurezza integranti l'illecito del datore: in caso contrario qualsiasi evento di danno occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa integrerebbe per ciò solo la responsabilità del datore di lavoro.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante sul punto (Cass. n. 28516 del 2019), che afferma che “dal principio di contrattualità deriva che, nella domanda di risarcimento del danno per infortunio sul lavoro, il riparto degli oneri probatori si pone nei medesimi termini dell'art. 1218 c.c. relativamente all'inadempimento delle obbligazioni, sicché il lavoratore, creditore dell'obbligo di sicurezza, non è tenuto a fornire prova della colpa dell'imprenditore ma deve comunque allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale”, non appare pertinente, perchè è relativa al diverso caso dell'azione risarcitoria proposta dal lavoratore in proprio, mentre nella fattispecie in esame agiscono la moglie ed i figli minori del lavoratore infortunato, non legati al datore da alcun contratto di lavoro.
In ogni caso, la giurisprudenza esige che il prestatore che agisce per il risarcimento del danno da infortunio debba fornire una circostanziata ricostruzione del fatto da cui è scaturito il danno e da cui emerga con chiarezza la colpa datoriale.
Si richiede infatti una “descrizione del fatto materiale che consenta di individuare una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificatamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087
c.c.” (Cass., sez. lav., n. 9209 del 2015).
Mentre in primo grado l'attrice si è limitata a descrivere il fatto occorso al marito come
“un sinistro avvenuto a Taranto, in data 4.12.2012, durante l'attività addestrativa pianificata con il sommergibile Gazzana”, senza aggiungere altro relativamente a profili di colpa della p.a.
Per quanto riguarda poi la tesi dell'appellante per cui l'illecito datoriale sarebbe in re ipsa nell'infortunio del lavoratore e sarebbe attestato dal riconoscimento al TT della qualifica di “vittima del dovere”, la Corte osserva che la Cassazione, sez. lav., n.
29819 del 2022 in materia di vittime del dovere, ha specificato che non devono essere confuse la violazione delle discipline in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con la sussistenza delle “particolari condizioni ambientali ed operative” necessarie ai fini della tutela.
In particolare, il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione caso per caso, che tenga conto delle caratteristiche della singola vicenda lavorativa del soggetto che richiede il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, senza alcun automatismo tra l'attribuzione di tale status e la sussistenza di responsabilità colposa in capo al datore di lavoro.
Ai fini del riconoscimento di detto status non è infatti necessaria la violazione di norme sulla sicurezza da parte del datore di lavoro.
Così, l'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005, stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466,
e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Pertanto, l'attribuzione del predetto status rileva sicuramente per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge, ma non implica l'automatica affermazione della responsabilità della pubblica amministrazione relativamente al danno patito dal dipendente pubblico, essendo pur sempre necessaria la prova della colpa nella condotta della p.a., oltre che ovviamente del danno e del nesso causale tra la condotta colposa e l'evento.
Il primo motivo di appello deve quindi essere respinto. Dal mancato accoglimento del primo motivo di appello discende l'infondatezza anche del secondo motivo.
Invero, il Tribunale non ha respinto la domanda per carenza della prova del danno, ma ha semplicemente ritenuto assorbita la questione, non avendo accolto la domanda risarcitoria per difetto di prova dell'illiceità del fatto.
Il Tribunale ha cioè respinto la domanda per difetto di prova del fatto illecito (e ancora prima di allegazione), di talchè il secondo motivo di appello, che ha ad oggetto la valutazione delle prove concernenti il danno conseguenza, si appalesa irrilevante, in quanto inidoneo a comportare la riforma della decisione.
L'appello incidentale proposto dall'avvocatura erariale è condizionato: poiché non viene accolto l'appello principale, esso non deve essere scrutinato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro
520.001 a euro 1.000.000 ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello principale;
condanna l'appellante principale a rifondere all'appellato le spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 9.256,00 per compensi, oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 14/2/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 787/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso sentenza n. 1483/2023 del Tribunale di Genova resa nel procedimento R.G. 10871/2019, pubblicata il 19/06/2023 tra
(C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori Per_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Persona_2
), assistita e difesa dagli Avv.ti Anna Maccioni e Paola Ersilia C.F._3
Cursaro, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), in persona del in carica Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, assistito e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova appellato e appellante in via incidentale condizionata
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la parte appellante: "nel merito, accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: - in via principale, accertata la responsabilità dell'Amministrazione nella causazione del danno patito dagli attori, 1) condannare il al Controparte_1
pagamento di € 847.222,00 a titolo di risarcimento del danno da loro sofferto in qualità di congiunti del sig. (così calcolato: € 279.403,00 (per il primo Parte_2
figlio) + € 279.403,00 (per il secondo figlio) + € 288.416,00 (per il coniuge); 2) condannare il al risarcimento del danno patrimoniale subito Controparte_1
dagli attori nella misura che verrà quantificato in corso di causa o che, comunque, dovete esser ritenuta equa e/o di giustizia.
-in via subordinata, accertata la responsabilità dell'Amministrazione nella causazione del danno patito dagli attori, condannare il al risarcimento del Controparte_1
danno, patrimoniale e non patrimoniale, nella misura che verrà ritenuta equa e/o di giustizia -
Vinte le spese di entrambi i gradi. - Si chiede, altresì, di disporre una CTU volta a quantificare il danno subito dagli appellanti e le cause del medesimo nonché si chiede ammettere le prove orali richieste dagli appellanti sia in atto di citazione di primo grado che nelle memorie istruttorie, non ammesse dal GI. con rigetto dell'appello incidentale promosso da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi già espressi.
-In estremo subordine nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dello spiegato appello e, considerata altresì l'infondatezza dell'appello incidentale spiegato da controparte Voglia compensare le spese di lite”.
* per la parte appellata e appellante in via incidentale condizionata:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, in via principale, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare l'appello avversario in quanto infondato e comunque confermare il rigetto della domanda;
in via di appello incidentale condizionato, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova, in favore di quello di Lecce od in alternativa, di Roma ovvero dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
in via istruttoria, solo occorrendo, nei sensi di cui sub III] di cui alla comparsa in appello, ammettere le prove dedotte nella seconda e nella terza memoria istruttoria del e non ammesse. CP_1
Con vittoria di spese del grado”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (in riassunzione a seguito della dichiarata incompetenza del Tribunale della Spezia) la sig.ra , in Parte_1
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori ed Persona_1
, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Genova (R.G. Persona_2
10871/2019) il esponendo che: Controparte_1
- gli attori erano rispettivamente coniuge e figli del sig. , militare del Parte_2
COMSUBIN (Comando Subacqueo Incursori) della Marina Militare;
- il era rimasto vittima di un grave sinistro in data 04/12/2012 durante Pt_2
un'attività addestrativa a Taranto;
- lo stesso aveva riportato lesioni gravi che gli avevano cagionato un'invalidità permanente dell'82%, motivo per il quale era stato posto in congedo con lo status di
“vittima del dovere”;
- il TT a seguito dell'evento e dello shock subito era cambiato profondamente, essendo diventato un uomo “insofferente ed irascibile, con un umore mutevole e un'insofferenza costante”, con conseguenti ripercussioni anche in ambito familiare.
Per tali motivi concludevano chiedendo la condanna del al risarcimento del CP_1
danno da lesione del rapporto parentale da loro subito iure proprio, nonché del danno patrimoniale quale emergente in corso di causa.
Con comparsa di risposta si costituiva il eccependo Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato nonché la nullità della citazione;
nel merito, contestava la sussistenza di una propria responsabilità in relazione all'evento del 04/12/2012. Chiedeva la reiezione delle domande attoree e, in via subordinata, che il risarcimento fosse ridotto in base a quanto già percepito dal sig. . Pt_2 La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione delle prove orali ammesse.
Con la sentenza n. 1483/2023 pubblicata il 19/06/2023 il Tribunale di Genova decideva la vertenza, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, respinge le eccezioni sollevate dal convenuto ed indicate in parte motiva. Controparte_1
Rigetta le domande proposte da parte attrice.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari proposte dal , rigettava la CP_1
domanda risarcitoria degli attori. La decisione era motivata sulla base della distinzione tra il titolo per ottenere lo status di vittima del dovere, prevista dalla legge in particolari circostanze, e il titolo per ottenere il risarcimento del danno da fatto illecito, in questo caso di natura riflessa. In particolare, il Tribunale osservava che gli attori non avevano dimostrato alcun fatto illecito commesso dal quale datore di lavoro del CP_1
. Pt_2
Proponeva appello , in proprio e nella qualità di esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sui minori e . Persona_1 Persona_2
Con il primo motivo di appello lamentava l'erronea applicazione dei principi in tema di onere della prova da parte del Tribunale, avendo questo posto a carico dei danneggiati l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto illecito.
Osservava che dall'avvio del procedimento penale presso la procura della Repubblica di Taranto e dal riconoscimento dello status di vittima del dovere al TT doveva desumersi la sussistenza del fatto illecito del , eziologicamente collegato ai CP_1
danni dedotti in giudizio. Richiamava poi i principi in tema di infortuni sul lavoro, tali da rendere più favorevole al lavoratore la dimostrazione del danno per l'etero- integrazione del contratto di lavoro con l'obbligo di garantire la sicurezza previsto dalle norme lavoristiche, ai sensi dell'art. 2087 c.c., sicchè era sufficiente che il lavoratore danneggiato dimostrasse il danno e il nesso causale, incombendo all'amministrazione di dare la prova dell'assenza di colpa nel proprio comportamento. Con il secondo motivo di appello contestava la conclusione del Tribunale per cui essa non avrebbe assolto il proprio onere probatorio in merito alle domande svolte circa il danno. Rilevava al riguardo che le dichiarazioni dei testimoni escussi nella fase istruttoria del primo grado erano sufficienti a dimostrare i danni patiti dagli attori, nonché il nesso causale con il sinistro occorso al , essendo risultato che in Pt_2
conseguenza di tale infortunio il era molto cambiato, si innervosiva per un Pt_2
nonnulla, aveva problemi di udito e di stabilità emotiva.
Per tali motivi concludeva per l'accoglimento delle domande risarcitorie formulate in primo grado.
Si costituiva il , eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per indeterminatezza, non essendo stato nemmeno descritto il sinistro da cui era derivato il danno lamentato, contestandone la fondatezza anche nel merito e chiedendone il rigetto, nonché proponendo appello incidentale condizionato.
In via di appello incidentale condizionato eccepiva infatti l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova in favore di quelli di Lecce o di Roma, eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei diritti azionati e insisteva nell'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza delli 11/02/2025 veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va respinta l'eccezione preliminare dell'avvocatura erariale concernente il difetto di allegazione del fatto illecito, sia sotto il profilo dell'inammissibilità della domanda attrice sia sotto quello di ostacolo all'accoglimento della stessa, in quanto il fatto come accaduto emerge dagli atti e dai documenti prodotti in causa, oltre che dalla descrizione che ne fa la parte convenuta nel giudizio di primo grado, sicchè non vi è dubbio che si possa comprendere con precisione in cosa sia consistito il sinistro per cui è causa e del resto il Tribunale ha ritenuto pacifica la dinamica del sinistro.
Passando a trattare del merito dell'appello principale, il primo motivo non appare fondato. Con esso l'appellante si duole dell'errata inversione dell'onere probatorio operata dal
Tribunale.
Al riguardo osserva che nel caso in esame si tratta di responsabilità extracontrattuale e che “il danno oggetto dell'odierna domanda non ha alcun presupposto contrattuale, giacché né la sig.ra né i figli minori sono mai stati dipendenti del ”. Pt_1 CP_1
Aggiunge, tuttavia, subito dopo che “in ambito di responsabilità aquiliana colui che è stato danneggiato deve provare il danno ed il nesso causale ma l'onere della prova ricade sul danneggiante” e che la responsabilità della p.a. “è oggettiva per buon senso, oltre che per principio codicistico”.
Ora, l'art. 2043 c.c. prescrive che l'onere della prova in ordine agli elementi integranti la fattispecie deve gravare sul danneggiato.
Il Tribunale ha respinto l'unico capitolo di prova (il n. 1) relativo al sinistro in questione, dedotto da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., in quanto generico, e - rileva la Corte - soprattutto irrilevante ai fini della prova della responsabilità della p.a., non contenendo alcun riferimento all'ascrivibilità delle lesioni subite dal ad una condotta negligente della p.a. Pt_2
Il Tribunale, dato atto della carenza di allegazione e di prova dei presupposti soggettivi
(dolo o colpa dell'Amministrazione) e oggettivi (nesso causale e illiceità del fatto), ha correttamente respinto la domanda risarcitoria, “non essendo stata sufficientemente dimostrata (né allegata) la specifica negligenza del in occasione Controparte_1
dell'evento del 4/12/2012”.
Del resto, non è possibile qualificare la responsabilità del come contrattuale, CP_1
anche se l'appellante – dopo avere espressamente escluso che si tratti di responsabilità contrattuale specificando chiaramente che essa è di natura extracontrattuale – sembra ipotizzarlo quando afferma che la responsabilità del sussisterebbe per il fatto CP_1
che l'evento lesivo è occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e che si applicherebbe l'art. 2087 c.c.
Va però distinto il sinistro, che può avvenire anche per caso fortuito, in cui incorre il lavoratore, dalla violazione di norme di sicurezza integranti l'illecito del datore: in caso contrario qualsiasi evento di danno occorso durante lo svolgimento dell'attività lavorativa integrerebbe per ciò solo la responsabilità del datore di lavoro.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante sul punto (Cass. n. 28516 del 2019), che afferma che “dal principio di contrattualità deriva che, nella domanda di risarcimento del danno per infortunio sul lavoro, il riparto degli oneri probatori si pone nei medesimi termini dell'art. 1218 c.c. relativamente all'inadempimento delle obbligazioni, sicché il lavoratore, creditore dell'obbligo di sicurezza, non è tenuto a fornire prova della colpa dell'imprenditore ma deve comunque allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale”, non appare pertinente, perchè è relativa al diverso caso dell'azione risarcitoria proposta dal lavoratore in proprio, mentre nella fattispecie in esame agiscono la moglie ed i figli minori del lavoratore infortunato, non legati al datore da alcun contratto di lavoro.
In ogni caso, la giurisprudenza esige che il prestatore che agisce per il risarcimento del danno da infortunio debba fornire una circostanziata ricostruzione del fatto da cui è scaturito il danno e da cui emerga con chiarezza la colpa datoriale.
Si richiede infatti una “descrizione del fatto materiale che consenta di individuare una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificatamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087
c.c.” (Cass., sez. lav., n. 9209 del 2015).
Mentre in primo grado l'attrice si è limitata a descrivere il fatto occorso al marito come
“un sinistro avvenuto a Taranto, in data 4.12.2012, durante l'attività addestrativa pianificata con il sommergibile Gazzana”, senza aggiungere altro relativamente a profili di colpa della p.a.
Per quanto riguarda poi la tesi dell'appellante per cui l'illecito datoriale sarebbe in re ipsa nell'infortunio del lavoratore e sarebbe attestato dal riconoscimento al TT della qualifica di “vittima del dovere”, la Corte osserva che la Cassazione, sez. lav., n.
29819 del 2022 in materia di vittime del dovere, ha specificato che non devono essere confuse la violazione delle discipline in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con la sussistenza delle “particolari condizioni ambientali ed operative” necessarie ai fini della tutela.
In particolare, il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione caso per caso, che tenga conto delle caratteristiche della singola vicenda lavorativa del soggetto che richiede il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, senza alcun automatismo tra l'attribuzione di tale status e la sussistenza di responsabilità colposa in capo al datore di lavoro.
Ai fini del riconoscimento di detto status non è infatti necessaria la violazione di norme sulla sicurezza da parte del datore di lavoro.
Così, l'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005, stabilisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466,
e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Pertanto, l'attribuzione del predetto status rileva sicuramente per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge, ma non implica l'automatica affermazione della responsabilità della pubblica amministrazione relativamente al danno patito dal dipendente pubblico, essendo pur sempre necessaria la prova della colpa nella condotta della p.a., oltre che ovviamente del danno e del nesso causale tra la condotta colposa e l'evento.
Il primo motivo di appello deve quindi essere respinto. Dal mancato accoglimento del primo motivo di appello discende l'infondatezza anche del secondo motivo.
Invero, il Tribunale non ha respinto la domanda per carenza della prova del danno, ma ha semplicemente ritenuto assorbita la questione, non avendo accolto la domanda risarcitoria per difetto di prova dell'illiceità del fatto.
Il Tribunale ha cioè respinto la domanda per difetto di prova del fatto illecito (e ancora prima di allegazione), di talchè il secondo motivo di appello, che ha ad oggetto la valutazione delle prove concernenti il danno conseguenza, si appalesa irrilevante, in quanto inidoneo a comportare la riforma della decisione.
L'appello incidentale proposto dall'avvocatura erariale è condizionato: poiché non viene accolto l'appello principale, esso non deve essere scrutinato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro
520.001 a euro 1.000.000 ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello principale;
condanna l'appellante principale a rifondere all'appellato le spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 9.256,00 per compensi, oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 14/2/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO