Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 29/09/2025, n. 6427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6427 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02923/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2923 del 2025, proposto da:
AR IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Profili, Luigi Scarpati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. Armando Profili in Napoli, via San Giacomo 40;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità:
- della nota prot. PG/2025/425735 del 09.05.2025, notificata al ricorrente a mezzo p.e.c. il 12.05.2025, con cui il Comune di Napoli ha espresso diniego all'ostensione dei documenti richiesti dal Dott. AR IA, ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, con istanza di accesso agli atti presentata il 02.04.2025;
- d’ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
e per il conseguente riconoscimento del diritto di accesso agli atti, come richiesto con l'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 02.04.2025 ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., con la conseguente emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, il dott. LO VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente impugnava il diniego d’accesso agli atti, licenziato dal Comune di Napoli con riferimento all’istanza specificata in epigrafe, articolando censure di violazione di legge e d’eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, con memoria di stile.
Il ricorrente ed il Comune di Napoli depositavano quindi nota del Servizio S.U.E. del 23.07.2025, con cui era riscontrata, dall’ente, la predetta richiesta d’accesso.
Seguiva il deposito di memoria in cui il ricorrente, premesso che, come s’evinceva dalla documentazione versata in atti, il Comune di Napoli aveva evaso la propria domanda di accesso agli atti presentata il 2.04.2025, “solo nel corso del presente giudizio e senza fornire alcuna giustificazione per il ritardo; infatti, solo con la nota PG/2025/655586 del 25.07.2025 (rectius: 23.07.2025), intervenuta in corso di causa, l’Amministrazione resistente ha comunicato al ricorrente che da un esame approfondito dei registri in possesso dell’Ufficio, non risulta alcuna licenza edilizia rilasciata per l’immobile di via Frediano Cavara 12 f già vico Avvocata Foria SNC”; e pertanto, in virtù del principio della “soccombenza virtuale” instava per la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di causa.
Seguiva il deposito di memoria per il Comune di Napoli, che rilevava come, solo dai dati contenuti nel presente ricorso il competente Servizio aveva tratto gli elementi necessari per fornire riscontro, nei sensi predetti, all’istanza d’accesso del ricorrente, di cui rimarcava altrimenti l’eccessiva genericità.
All’udienza in camera di consiglio del 17 settembre 2025, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Rileva il Tribunale che, relativamente al presente ricorso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuta soddisfazione, in corso di giudizio, dell’esigenza ostensiva di parte ricorrente.
Le spese di lite, per la regola della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del Comune di Napoli, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
LO VE, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO VE |
IL SEGRETARIO