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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 06/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 54/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 06/05/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. CIPOLLA in sostituzione Parte_1 dell'Avv. RINALDI e per il resistente Controparte_1
il dott.
[...] CP_2
L'avv. CIPOLLA rappresenta che il collega titolare della pratica depositerà in mattinata la documentazione richiesta in data 15.4.2025.
Il Giudice, riservata ogni valutazione sul punto all'esito dell'effettivo deposito di quanto richiesto, invita le parti alla discussione.
L'avv. CIPOLLA insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il dott. ichiama la memoria e l'eccezione di prescrizione. CP_2
L'avv. CIPOLLA richiama la diffida depositata ed afferma che il conteggio è limitato agli importi non prescritti.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 13.10 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 06/05/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 54/2025 R.G. Lav. tra
- elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. RINALDI Parte_1
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti MICELI WALTER,
GANCI FABIO e ZAMPIERI NICOLA, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato n data 17/01/2025 ha chiamato in causa il Parte_1
, chiedendo che il Giudice dichiarasse il suo diritto a Controparte_1
percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione al servizio da lei prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione meglio descritti in atti e conseguentemente condannasse lo stesso a corrisponderle tale emolumento, CP_1
quantificato nella misura di € 675,12 oltre accessori di legge.
Il convenuto si è costituito in giudizio formulando eccezione di prescrizione CP_1
parziale e contestando, comunque, la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.
Nel corso della prima udienza il Giudice, rilevato che al ricorso introduttivo del giudizio era stata allegata procura alle liti già allegata al precedente procedimento n. 27/25 RG Lav. promosso dallo stesso ricorrente ai fini del riconoscimento del bonus di cui all'art. 1 comma 121
L. 107/15, ha rilevato un difetto di rappresentanza assegnando termine ex art. 182 c.p.c..
Alla successiva udienza il difensore del ricorrente ha affermato che, in realtà, il difetto di rappresentanza era stato già sanato nel diverso procedimento n. 27/15, nell'ambito del quale era stata depositata il 13.2.2025 apposita procura alle liti, ed ha chiesto termine per documentare la circostanza.
In data odierna la difesa attorea ha effettivamente depositato copia dei mandati alle liti conferiti dal ai fini del riconoscimento del bonus ex art. 1 comma 121 L. 107/15 e Pt_1
dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
A seguito delle opportune verifiche è, quindi, emerso che effettivamente il ricorrente in data 13.2.2025 ha depositato nell'ambito del procedimento n. 27/25 RG Lav. nuova e specifica procura alle liti: alla luce di tali precisazioni, dunque, il difetto di rappresentanza nel presente procedimento non sussiste.
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti si sono richiamati ai rispettivi atti introduttivi concludendo come in essi.
Il ricorso appare fondato.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della
3 valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La spettanza della retribuzione professionale docenti - avente natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo - anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria è stata affermata dalla Suprema Corte (Cass. n. 20015/18).
La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che tale emolumento rientra “nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, ha più volte affermato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo
4 determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto
55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito e la durata temporalmente limitata dell'incarico non può ritenersi di per sé ostativa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, hanno voluto “ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa
5 interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass.
n. 20015/18).
Nel caso in esame emerge dallo stato matricolare prodotto in atti che Parte_1 ha prestato servizio quale docente in favore del in forza di Controparte_1
vari contratti di supplenza breve nell'anno scolastico 2019/20.
Il docente ha dedotto di non aver percepito, per tali supplenze, l'emolumento ex art. 7
CCNL.
L'amministrazione ha confermato di non aver versato al ricorrente il compenso accessorio, affermando che lo stesso non avrebbe fornito prova documentale di aver svolto le medesime mansioni dei docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, ma con incarichi sino al 30 giugno o al 31 agosto.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 17889/20).
Il non ha, quindi, specificamente contestato che l'odierno Controparte_1
ricorrente, assunto per ripetute supplenze brevi e saltuarie, abbia reso una prestazione qualitativamente sovrapponibile a quelle dei colleghi assunti per l'intero anno scolastico.
In applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, quindi, spetta al ricorrente la retribuzione professionale docenti per il servizio breve e saltuario prestato come insegnante.
Il ha sollevato tempestivamente eccezione di Controparte_1
prescrizione parziale.
Si rileva, tuttavia, che la domanda attorea risulta essere stata limitata ai giorni per i quali non è maturata la prescrizione quinquennale in forza della diffida notificata via PEC l'8.1.2025
(all 5 al ricorso), vale a dire 174 giorni dall'8.1.2020 al 30.6.2020.
Circa la quantificazione degli emolumenti, deve essere recepito in sede di decisione il conteggio attoreo, non oggetto di contestazione alcuna da parte dell'amministrazione.
6 In accoglimento del ricorso, il deve, quindi, essere Controparte_1
condannato al pagamento in favore di di € 675,12 a titolo di retribuzione Parte_1
professionale docenti. Su tale importo matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto della serialità del contenzioso, dell'attività processuale in concreto svolta e della breve durata della causa, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di € 675,12 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra Parte_1
interessi e rivalutazione, dalla maturazione al saldo come per legge.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1
spese che liquida in € 21,50 per esborsi ed € 258,00 per onorari oltre rimb. forf. 15%, IVA e
CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Savona, 06/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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