CA
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/11/2025, n. 7148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7148 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 921 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. NA Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 921 /2022 promossa da:
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LO PINTO
[...] P.IVA_1
IU e dell'avv. CINTIOLI FABIO ( ) VIA VITTORIA C.F._1
COLONNA 32 00193 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA
COLONNA, 32 00193 ROMA presso il difensore avv. LO PINTO IU;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. DE MATTEIS PIERMICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C/O DE ANGELIS P.VIA FEDERICO CESI N. 72 ROMA presso il difensore avv. DE MATTEIS PIERMICHELE
1 (C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. SARCHI ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIALE APPIO CLAUDIO, 208 ROMA presso il difensore avv. SARCHI
ANTONELLA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza n. 19976/2021 del Tribunale Ordinario di Roma
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la ha esposto di avere ricevuto dalla Parte_1
la cartella di pagamento n. 054 2019 00025415 Controparte_4
50000, pari al complessivo importo di € 92.090,45, su incarico di che aveva CP_1
emesso ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 per il recupero dei contributi concessi.
Il diritto al recupero della somma, secondo la prospettazione di , traeva origine CP_1
da inadempimenti dell'impresa beneficiaria la quale aveva violato specifici obblighi posti a suo carico dal contratto di finanziamento, determinando ad adottare un CP_1
provvedimento di revoca del finanziamento con conseguente nascita dell'obbligo restitutorio della ricorrente per le somme erogatele.
In particolare, all'esito di verifiche sulla regolarità della rendicontazione e delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato erano emerse delle irregolarità e la non ammissibilità di alcune delle spese, in quanto non erano stati presentati i relativi documenti.
La ha proposto opposizione contestando nel merito le pretese e chiedendo Pt_1
l'annullamento dell'ingiunzione.
Si è costituita l che ha così concluso: Controparte_3
“valutata preliminarmente la tempestività dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare l'estraneità dell rispetto ai fatti di causa e dunque Controparte_5
la carenza di legittimazione passiva con riguardo a doglianze concernenti attività di
2 esclusiva competenza dell'ente impositore;
pertanto, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, non condannare l a rifondere Controparte_5
le spese di lite in favore della parte vittoriosa.”.
ha contestato l'opposizione ed ha chiesto: CP_1
“dichiarare la carenza di legittimazione di rispetto all'impugnazione della CP_1
cartella esattoriale o altri successivi atti emessi dall'Agenza delle Entrate Riscossione, nonchè dichiarare inammissibile e comunque infondata l'opposizione per tutte le ragioni esposte in narrativa, e pertanto respingerla accertando e dichiarando altresì la sussistenza del credito di e conseguentemente condannare la opponente CP_1
al pagamento a favore di della somma recata dall'atto impugnato, CP_2 CP_1
oltre interessi sino al soddisfo.”.
L'opposizione è stata integralmente accolta
Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'opposizione e qualificato la stessa come opposizione ex art. 615 c.p.c. in quanto diretta nei confronti della cartella di pagamento emessa dall . Controparte_3
Nel merito il Tribunale ha affermato che
… l'ingiunzione di pagamento è fondata su provvedimento di revoca di contributo pubblico e che a sua volta il provvedimento di revoca è fondato sull'inosservanza dell'art. 5, lett. g) del contratto di finanziamento secondo cui il beneficiario del contributo deve consentire i controlli necessari per verificare la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento del contributo stesso.
Parte opponente ha riferito di avere prodotto al momento della richiesta del saldo tutta la documentazione necessaria a giustificare l'utilizzo dei contributi ricevuti.
invece non ha sufficientemente provato, né specificamente allegato, la CP_1
condotta dell'impresa che non avrebbe consentito i controlli di cui all'art. 5, lett. g) citato, ma si è limitata, con la missiva del 24.4.2009, a contestare genericamente la mancanza della documentazione prevista dall'art. 9, senza specificare quali erano le lacune documentali che potevano essere colmate.
Ha, pertanto, così deciso:
3 1) Annulla l'atto di ingiunzione del 18.1.2011 emesso da e sotteso alla Controparte_1
cartella di pagamento emessa dall e dichiara non Controparte_3
dovuta la somma ingiunta di € 92.090,45;
2) DA le parti opposte in solido al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 per compensi ed € 284,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge
Ha proposto appello e così concluso: CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello in accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c. sospendere anche parzialmente la sentenza impugnata e comunque accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiarare inammissibile comunque infondata l'opposizione pertanto respingerla accertando e dichiarando altresì la sussistenza del credito di e conseguentemente CP_1
condannare l'opponente al pagamento a favore di della somma CP_2 CP_1
recata dalla cartella esattoriale e già dall'ingiunzione di pagamento, oltre interessi sino al soddisfo., oppure in via gradata al pagamento della minor somma ricevuta a titolo di finanziamento agevolato detratta la somma già restituita, così per € 41.965,86 oltre interessi contrattuali anche di mora da determinarsi secondo la decorrenza stabilita nel contratto sino al soddisfo.
Si è costituita l'appellata che ha contesto l'appello e chiesto il rigetto dello CP_2
stesso.
Si è costituita l che ha impugnato la sentenza nella Controparte_3
parte in cui ha disposto la condanna in solido dell'ente creditore e dell CP_5
.
[...]
Ha dedotto che la lite non traeva origine dalla notificazione della cartella, avvenuta peraltro quattro anni dopo la notificazione dell'ordinanza di ingiunzione.
Ha sostenuto l'inammissibilità della opposizione contestando la qualifica attribuita dal
Tribunale posto che tutti i motivi di opposizione sollevati dalla TÀ CP_2
riguardavano appunto la fondatezza delle ragioni per le quali era stata adottata la revoca del finanziamento e dunque emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4 Ha così concluso:
in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione originariamente proposta dalla TÀ , con CP_2
vittoria delle spese del doppio grado di giudizio ed obbligo di restituzione di quanto eventualmente riscosso. In subordine, accertare e dichiarare l'estraneità dell'Agente della Riscossione rispetto ai fatti di causa e dunque la carenza di legittimazione passiva con riguardo a doglianze concernenti attività di esclusiva competenza dell'ente impositore;
per l'effetto, riformare il capo della sentenza appellata che ha disposto la condanna in solido dei convenuti alle spese del giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di secondo grado ed obbligo di restituzione di quanto eventualmente riscosso in forza della sentenza riformata.
L'appello della è infondato. CP_1
Quale primo motivo di appello ha dedotto: CP_1
Incompetenza del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Sulmona ai sensi degli artt. 27, 28 e 615 c.p.c.
Ha sostenuto che la cartella era stata notificata presso la sede di Sulmona della società opponente e che in ragione di ciò doveva radicarsi la relativa, inderogabile, competenza territoriale ex art. 28 cpc.
Si tratta di un motivo inammissibile atteso che l'incompetenza territoriale in primo grado non è stata eccepita da alcuna delle parti e neppure rilevata d'ufficio del
Tribunale e non può più essere rilevata o eccepita in appello ai sensi dell'art. 38 cpc.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui afferma che “L'opposizione, tuttavia, non presenta profili di inammissibilità poiché essa è fondata sulla invalidità del titolo azionato per inesistenza del credito e il superamento del termine di 30 giorni previsto dall'art. 3 R.D. n. 639/1910, se comporta l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento, non preclude la contestazione della fondatezza del titolo (v. Cass. n. 12031/2021)”.
Secondo l'appellante decorso il termine di trenta giorni senza che il debitore abbia provveduto al pagamento l'ingiunzione di pagamento in cui è recato il credito diviene
5 titolo esecutivo come ritenuto dalla stessa sentenza impugnata. Una volta divenuto esecutiva l'ingiunzione di pagamento è consentito avviare il procedimento di esecuzione coattiva con la notificazione della cartella esattoriale e successivamente avverso questa è possibile dedurre ragioni di merito solo in caso di mancata previa notifica della ordinanza ingiunzione oppure solo per ragioni sopravvenute al titolo esecutivo (p.e. per intervenuto pagamento della somma).
Tale motivo non è fondato.
La Cassazione ha in più occasioni affermato (Sez. L -, Sentenza n. 12031 del
06/05/2021) che in tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, né per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità.
Tale giurisprudenza è stata richiamata nella sentenza impugnata senza che sulla stessa sia stata sollevata una specifica censura;
il fatto che decorsi trenta giorni l'ordinanza divenga titolo esecutivo non preclude infatti la presentazione della opposizione per ragioni di merito come affermato dalla Corte di Cassazione (sempre nella sentenza
12031 del 2011) ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo
Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
Violazione delle regole e dei principi dell'onere probatorio e del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Ha premesso che nel giudizio di opposizione proposto ai sensi dell'art. 32 del DLgs
150/2011, la parte opponente avverso la pretesa creditoria assume solo formalmente il ruolo di attrice mentre sostanzialmente quello di convenuta, per converso l'Ente creditore assume sostanzialmente la posizione di attore e solo formalmente quella di convenuto.
In tale prospettiva, dunque, su quale attrice sostanziale e titolare del credito CP_1
recato dall'atto opposto incombeva soltanto l'onere di prova l'esistenza del titolo fonte del proprio credito, nonché dell'entità dello stesso, ben potendo limitarsi ad allegare
6 l'inadempimento del contratto di finanziamento da parte della debitrice, mentre era onere della debitrice opponente (sostanzialmente convenuta) dare la prova di circostanze idonee a superare la pretesa creditoria.
Ha esposto che, invece, il Tribunale aveva invertito l'onere probatorio.
Ha esposto che, peraltro, dall'istruttoria era emerso che la beneficiaria non aveva consentito alla deducente di eseguire i controlli dovuti e per di più aveva violato altri e diversi obblighi contrattuali, attuando molteplici inadempimenti ciascuno di per sé sufficiente a legittimare l'esercizio della revoca
Ha esposto di avere dettagliatamente contestato i seguenti inadempimenti: la violazione dell'art. 5 lett. d) attesa la mancanza nella sede operativa della società dei beni finanziati;
la violazione dell'art. 5 lett. e) atteso il mancato rinvenimento del registro in cui annotare e identificare i beni mobili e i credito della società; la violazione dell'art. 5 lett. g) non avendo consentito a di eseguire i controlli circa l CP_2 CP_1
esistenza e consistenza degli investimenti effettuati nonché per accertare le spese sostenute sia per la realizzazione degli investimenti sia per lo svolgimento dell'attività di impresa;
nonché per violazione dell'art. 12 del medesimo contratto di finanziamento
(mancata esibizione delle quietanze relative alla rate di mutuo scadute di cui la beneficiaria dichiarava di aver effettuato i pagamenti).
Anche detto motivo è infondato.
In primo grado è stato fatto un governo rispettoso delle regole in materia di riparto dell'onere probatorio.
Il Tribunale, infatti, ha affermato che l'opponente aveva prodotto la documentazione giustificativa necessaria (fatture in atti) e che invece aveva dedotto solo CP_1
genericamente che l'impresa che non avrebbe consentito i controlli e si era limitata, con la missiva del 24.4.2009, a contestare genericamente la mancanza della documentazione prevista dall'art. 9, senza specificare quali erano le lacune documentali che potevano essere colmate.
7 In appello non ha contestato la produzione delle fatture e neppure è stata CP_1
validamente confutata l'affermazione del Tribunale secondo la quale le contestazioni poste a fondamento della revoca erano generiche.
L'indeterminatezza delle contestazioni, infatti, trova evidente conferma nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nel quale si limita a dire che all'esito CP_1
della visita di monitoraggio del 7.11.2008 erano emerse delle irregolarità e la non ammissibilità di alcune delle spese e di avere comunicato che dalle verifiche effettuate non erano risultati installati e funzionanti i beni di investimento oggetto delle agevolazioni.
E dunque i presupposti per la revoca non erano stati espressamente specificati in primo grado né erano state sollevate espresse contestazioni da parte di alla CP_1
documentazione giustificativa fornita dall'opponente, la quale ha fornito un elenco dettagliato di fatture, fino alla concorrenza della somma di € 133.162,72, quali somme impiegate nel programma di agevolazioni di cui al D. Lgs. 21 Aprile 2000 n. 185.
Questa documentazione è stata valutata in primo grado dal Tribunale e non censurata sotto alcun profilo in sede di appello.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che dal raffronto tra la documentazione giustificativa e la genericità delle contestazioni dovesse concludersi per la insussistente dei presupposti per la revoca del finanziamento.
Quale ultimo motivo di appello ha dedotto la mancata pronuncia in ordine alla CP_1
domanda avanzata in via subordinata. L'appellante ha dedotto di avere chiesto al
Tribunale in via subordinata e per la denegata ipotesi in cui si ritenesse fondata l'opposizione, di voler comunque condannare al pagamento della (sola) CP_2
somma erogata a titolo di finanziamento agevolato, detratte le rate già corrisposte. La restituzione, ha eccepito l'appellante, è dovuta quale effetto automatico del semplice del provvedimento di revoca del finanziamento e non dipende dall'eventuale annullamento della cartella.
Anche questo motivo è infondato.
8 La mancata delibazione della domanda subordinata di restituzione degli importi è dovuta alla valutazione negativa del Tribunale in merito alla esistenza di presupposti per la revoca del finanziamento, ragione per la quale lo stesso deve ritenersi tuttora vigente.
Infine, deve essere respinto l'appello presentato dalla Controparte_3
.
[...]
Quanto alla ammissibilità della opposizione è sufficiente richiamare le ragioni del rigetto del secondo motivo di appello di . CP_1
Con riferimento alla condanna alle spese della non sono indicate ragioni che CP_3
giustificano il discostarsi dal costante orientamento della Corte di Cassazione
(applicato dalla sentenza impugnata) che, applicando il principio di causalità, ha più volte confermato l'attribuzione solidale delle spese di lite posto che l'opponente è estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017).
L'appello principale e l'appello incidentale devono, quindi, essere respinti.
Le spese del grado, liquidate secondo lo scaglione di valore sino ad €. 260.000,00, seguono le regole della soccombenza.
Va dato atto della sussistenza in capo agli appellanti dei presupposti per il versamento di un importo pari al contributo unificato ex art. 13 dpr 115/02
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 19976/2021 del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da
[...]
e l'appello incidentale Controparte_1
proposto da e conferma Controparte_3
integralmente la sentenza impugnata;
2) DA e Controparte_3 [...]
al Controparte_1
9 pagamento in favore di delle Controparte_2
spese del grado di appello che liquida in €. 14.000,00 per compensi oltre Iva e
Cpa e rimborso spese generali.
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte di
[...]
Controparte_1 Controparte_1
e di una somma pari al Controparte_3
contributo unificato ai sensi dell'art. 13 dpr 115/02
Roma 26/11/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. NA Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
10