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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 1056/2024 su ATP n. 20219/22 R.G.L. promossa
DA
nata Napoli il 09/01/1948 e residente in [...]
Vespasiano n. 35, (c.f. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi C.F._1
Iorio, presso il cui studio in Marano di Napoli (NA) alla Via Vincenzo Merolla 53, elett.te domicilia come in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
- Resistente-
All'udienza del 28.03.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16.01.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e riconoscimento status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che, le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria erano sorrette da valutazioni congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali, ed apparivano assolutamente rispettose dei pertinenti criteri medico legali. Andavano, pertanto, confermate.
Inoltre, l'istituto deduceva che non era ammissibile la produzione di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, ad avviso della resistente, poteva essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che la ricorrente potesse essere riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L 509/88 L. 124/98) grave 100 % a decorrere dal 18/10/2021 Portatore di handicap (Comma 1 Art. 3 l.104/92).
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu ritenendo errata la valutazione formulata dall'ausiliare del Giudice in quanto il parere espresso dal c.t.u. era totalmente discordante con il quadro clinico della ricorrente e con la documentazione medica allegata nel fascicolo. La difesa evidenziava che la sig.ra soffriva da decenni di Parte_1 demenza mista (Alzheimer e vascolare) che le provocava un disorientamento e completo deficit della memoria recente e delle funzioni esecutive. I predetti disturbi cognitivi si rinvenivano già nella cartella clinica del 2008 emessa dal ASL NA2 P.O. Santa Maria Delle Grazie in cui, nella diagnosi definitiva, i medici ospedalieri le diagnosticavano una demenza di Alzheimer e vasculopatia celebrale cronica. Tali patologie venivano confermate negli anni anche nei certificati dell'ASL NA2 Nord del 28/09/2021, del 25/03/2022, del 13/03/2023. Ad avviso della ricorrente, il c.t.u. non avrebbe preso visione della documentazione agli atti in quanto, non solo non elencava la predetta documentazione medica, ma non ne contestava neanche la validità. Infine, la difesa lamentava che la perizia redatta dal ctu ra carente dei Persona_1 codici tabellari di invalidità civile e delle percentuali assegnate ad ogni singola patologia tali da non rendere chiaro il metro di valutazione adottato. Riteneva quindi, che la perizia depositata dal ctu era generica, manchevole di elementi essenziali ed in palese contraddizione con i documenti offerti in atti.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott.ssa
, la quale, in questa sede approfondiva le indagini Persona_2 giungendo alla conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che la sig. era affetta da: “Demenza mista Parte_1
(Alzheimer e Vascolare) con deficit cognitivi e mnesici, turbe comportamentali in trattamento con memantina e quetiapina. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Diabete mellito tipo 2”. Tale complesso morboso può farsi risalire al 18/10/2021. Esso determina una invalidità corrispondente a “INVALIDA ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)” con decorrenza dal 18/10/2021. Esso determina una invalidità corrispondente a “portatore di
HANDICAP di cui alla Legge 104/92 in situazione di gravità art. 3 comma 3” con decorrenza dal 18/10/2021.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie:
<
RACHIDE LOMBARE* valutazione: 40/70% (cod. 7010) * DM per analogia a valutazione della patologia osteoarticolare. DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO Valutazione: 50% (cod. 9309). Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (certificato medico neurologico dell'ASL NA2 Nord della dott.ssa del 26/2/2024), che Persona_3 cristallizzavano più chiaramente le gravi patologie da cui era affetta la ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente il riconoscimento indennità di accompagnamento e lo status di handicap con connotazione di gravità a mente dell'art.3 ,comma 3, della
Legge 104/92 con decorrenza dal 18/10/2021.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 riconoscimento in favore della sig. ra del beneficio Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dal 18.10.2021 e dei benefici connessi allo status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92 dalla medesima data del 18.10.2021;
b) Condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28.03.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 1056/2024 su ATP n. 20219/22 R.G.L. promossa
DA
nata Napoli il 09/01/1948 e residente in [...]
Vespasiano n. 35, (c.f. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi C.F._1
Iorio, presso il cui studio in Marano di Napoli (NA) alla Via Vincenzo Merolla 53, elett.te domicilia come in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_2
- Resistente-
All'udienza del 28.03.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16.01.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e riconoscimento status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che, le conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria erano sorrette da valutazioni congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali, ed apparivano assolutamente rispettose dei pertinenti criteri medico legali. Andavano, pertanto, confermate.
Inoltre, l'istituto deduceva che non era ammissibile la produzione di documentazione sanitaria successiva ed ulteriore rispetto a quella già sottoposta all'esame del CTU. Infatti, lo strumento giuridico del ricorso di merito successivo all'ATP, ex articolo 445 bis comma 6, ad avviso della resistente, poteva essere utilizzato unicamente per contestare la valutazione del consulente tecnico e non per introdurre fatti nuovi.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che la ricorrente potesse essere riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L 509/88 L. 124/98) grave 100 % a decorrere dal 18/10/2021 Portatore di handicap (Comma 1 Art. 3 l.104/92).
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu ritenendo errata la valutazione formulata dall'ausiliare del Giudice in quanto il parere espresso dal c.t.u. era totalmente discordante con il quadro clinico della ricorrente e con la documentazione medica allegata nel fascicolo. La difesa evidenziava che la sig.ra soffriva da decenni di Parte_1 demenza mista (Alzheimer e vascolare) che le provocava un disorientamento e completo deficit della memoria recente e delle funzioni esecutive. I predetti disturbi cognitivi si rinvenivano già nella cartella clinica del 2008 emessa dal ASL NA2 P.O. Santa Maria Delle Grazie in cui, nella diagnosi definitiva, i medici ospedalieri le diagnosticavano una demenza di Alzheimer e vasculopatia celebrale cronica. Tali patologie venivano confermate negli anni anche nei certificati dell'ASL NA2 Nord del 28/09/2021, del 25/03/2022, del 13/03/2023. Ad avviso della ricorrente, il c.t.u. non avrebbe preso visione della documentazione agli atti in quanto, non solo non elencava la predetta documentazione medica, ma non ne contestava neanche la validità. Infine, la difesa lamentava che la perizia redatta dal ctu ra carente dei Persona_1 codici tabellari di invalidità civile e delle percentuali assegnate ad ogni singola patologia tali da non rendere chiaro il metro di valutazione adottato. Riteneva quindi, che la perizia depositata dal ctu era generica, manchevole di elementi essenziali ed in palese contraddizione con i documenti offerti in atti.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott.ssa
, la quale, in questa sede approfondiva le indagini Persona_2 giungendo alla conclusione, rettamente motivata e pertanto, pienamente condivisibile, che la sig. era affetta da: “Demenza mista Parte_1
(Alzheimer e Vascolare) con deficit cognitivi e mnesici, turbe comportamentali in trattamento con memantina e quetiapina. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Diabete mellito tipo 2”. Tale complesso morboso può farsi risalire al 18/10/2021. Esso determina una invalidità corrispondente a “INVALIDA ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)” con decorrenza dal 18/10/2021. Esso determina una invalidità corrispondente a “portatore di
HANDICAP di cui alla Legge 104/92 in situazione di gravità art. 3 comma 3” con decorrenza dal 18/10/2021.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie:
<
RACHIDE LOMBARE* valutazione: 40/70% (cod. 7010) * DM per analogia a valutazione della patologia osteoarticolare. DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO Valutazione: 50% (cod. 9309). Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (certificato medico neurologico dell'ASL NA2 Nord della dott.ssa del 26/2/2024), che Persona_3 cristallizzavano più chiaramente le gravi patologie da cui era affetta la ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente il riconoscimento indennità di accompagnamento e lo status di handicap con connotazione di gravità a mente dell'art.3 ,comma 3, della
Legge 104/92 con decorrenza dal 18/10/2021.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 riconoscimento in favore della sig. ra del beneficio Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dal 18.10.2021 e dei benefici connessi allo status di portatore di handicap ex art. 3 co 3 L.104/92 dalla medesima data del 18.10.2021;
b) Condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28.03.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.