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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
D.ssa EL DI GIROLAMO Presidente
Dr. MO CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 775/2024 R.G., riservata a decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.12.2025 e vertente
TRA
n. in Romania il 16.3.1974, CF Parte_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Natarella C.F._1
RICORRENTE
E
n. a Atessa il 4.3.1978, CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Stefania Morgione C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
L'Avv. Giuseppe Natarella per conclude: “Voglia l'Onorevole Parte_1
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Atessa (CH), in Via Ennio Flaiano n.27, con collocamento prevalente con la madre sig.ra
. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative Parte_1 zione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. assegnare la casa familiare (immobile in locazione) sita in Atessa (CH), in Via Ennio Flaiano n.27, con ogni arredo e pertinenza, disponendo la voltura del contratto locativo in corso e delle utenze tutte a nome della sig.ra , ma senza l'accollo delle morosità Parte_1 pregresse;
regolare i te a genitore non collocatario e figli come a seguire: salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé i figli, anche separatamente, ogniqualvolta vorrà, previo accordo con la madre. Le festività natalizie (alternando il Natale con il Capodanno) e pasquali (alternando la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo) i minori le potranno trascorrere ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore. Il giorno del compleanno dei genitori i figli lo trascorreranno con ognuno di essi indipendentemente da quanto sopra previsto;
mentre, il giorno del compleanno di ciascuno dei minori preferibilmente sarà organizzata una festa con la presenza di entrambi i genitori o, in alternativa, trascorrerà il pranzo con l'uno e la cena con l'altro. Nel periodo estivo (intendendosi comprensivo di giugno, luglio ed agosto) il padre, qualora voglia, potrà trascorrere quindici giorni (con consecutività che verrà indicata di volta in volta) con i figli preventivamente comunicando il detto periodo alla madre entro il 31 maggio;
disporre che il sig. Controparte_1 provveda al mantenimento di entrambi i figli minori e, visto che Protocollo del CNF condiviso, comprende anche il contributo per le spese dell'abitazione comprese le utenze - la somma complessiva di € 1.400,00 (in ragione di € 700,00 per ciascun figlio minore e Persona_1 Per_2
fino al raggiungimento della loro indipendenza economica) somma
[...] bile annualmente in base agli indici ISTAT, somma che, visto il perdurante inadempimento e violazione del sig. agli obblighi di assistenza Controparte_1 famigliare che gli competono da padr e inadempienze contrattuali accumulate con i vari fornitori delle utenze casalinghe, si chiede che venga corrisposta direttamente in favore della Sig.ra dal datore di lavoro Parte_1 del sig. , ossia la oc. con sede in Paglieta CP_1 Controparte_2
(CH), V ro snc (C.F. di c/c che l'avente P.IVA_1 diritto provvederà ad aprirsi;
disporre che il sig. provveda al Controparte_1 pagamento dell'80% delle spese mediche no dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo, se necessario, e documentate, comunque sempre con riferimento al Protocollo CNF;
condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.” L'Avv. Stefania Morgione per Razionale conclude: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis ed effettuati gli eventuali ed opportuni accertamenti, in via principale respingere, e rigettare, perché infondata nel merito ed indimostrata senza alcuna prova e documentazione, la domanda attrice, con vittoria di spese di causa, IVA E CPA come per Legge;
affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento dei figli minori presso l'attuale abitazione familiare in Atessa in via Flaiano n. 27, e disporre che la residenza dei figli resti in Paglieta in via Boccagrande, stessa residenza del signor;
che la signora CP_1 provveda personalmente al pagamento integrale del canone di locazione Pt_1 della casa familiare in Atessa, con accollo di tutte le utenze gas, luce, acqua e immondizia, disponendo l'immediata voltura a suo nome del contratto di locazione e delle bollette;
ritenere e dichiarare che la signora , ha capacità lavorativa e Pt_1 idoneità per poter trovare una occupazione e riusc teggiare anche alle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento della prole;
disporre la modifica e la revoca del Provvedimento del 28.12.2024 RG N. 775/2024-1 che prevede il versamento della somma mensile di euro 700,00 entro il 25 di ogni mese esaustiva di ogni ulteriore altro impegno economico;
che il signor provveda Controparte_1 al mantenimento di entrambi i figli minori per un importo di euro 400,00 ossia euro 200,00 per ciascun figlio, da versare entro il 25 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alle variazioni ISTAT, che detto assegno per il protocollo del CFN condiviso, comprende anche le spese dell' abitazione comprese le utenze, vitto, abbigliamento, materiale scolastico e di cancelleria, mensa, trasporti urbani, medicinali di base, uscite didattiche organizzate dalla scuola, e attività extrascolastiche, e sportive e porre a carico della Signora il pagamento del Pt_1
50% delle spese straordinarie prevedibili e non prevedibili;
porrè per la metà 50% dell'assegno Unico previsto per legge a favore della signora e il restante 50% Pt_1 al signor , Assegno unico che il Razionale p e solamente dal CP_1
13.04.2024; disporre pertanto l'accollo e la voltura del contratto di locazione e delle utenze tutte a nome della signora;
condannare la signora CP_3 Parte_1 Pt_1 al pagamento delle spese di liti, n aria ex art 96 c.p.c. Con di spese e compensi giudiziali per non aver inoltre, tentato di comporre bonariamente tale controversia, per non aver tentato ed istaurato in via preliminare, una mediazione familiare, manifestando in maniera evidente una alta conflittualità, istaurando giudizi con circostanze, infondate e pretestuose non provate e documentate;
condannare la signora al risarcimento del danno morale e non Pt_1 patrimoniale per non aver dal 2012 al 2024 mostrato alcuna collaborazione, disinteresse dei bisogni della famiglia, nessuna contribuzione, non solo economica ma neppure alcun interesse al menage familiare;
regolare i tempi di frequentazione del Sig. Razionale con il figli minori come a seguire: potrà tenere con se i figli almeno tre pomeriggi alla settimana lunedi , mercoledi e venerdi dalle ore 14.00 uscita di scuola e fino alle ore 21:00 ; Il padre potrà comunque vederli e tenerli con se ogni qualvolta vorrà, previo accordo con la madre;
weekend alternati i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitore: staranno con il papà a settimane alterne dal sabato dall'uscita di scuola fino alla domenica sera dopo cena fino verso le 21.00. durante le vacanze natalizie disporre che ad anni alterni i ragazzi trascorreranno la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con sé i ragazzi per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, alternando tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia il 31/1 gennaio;
durante le Vacanze di Pasqua per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua con il lunedi dell'Angelo
, i Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando il criterio dell'alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
i minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papa' con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno del compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme o in mancanza di collaborazione alternando di anno in anno la presenza dei ragazzi con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. durante le vacanze estive il padre potrà avere con se i ragazzi 4 settimane consecutive o non consecutive (luglio o agosto) e la mamma avrà con se i ragazzi per le altre 4 settimane consecutive o non consecutive;
comunque previo accordo tra i genitori che dovranno accordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, i ragazzi potranno in questo periodo frequentare comunque campi estivi o sportivi. Nel mese estivo che i ragazzi trascorreranno con il padre, sarà consentito al padre di versare solo metà dell'importo previsto come assegno di mantenimento ”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel corso del presente giudizio sono stati assunti diversi provvedimenti in ordine, particolarmente, al diritto di visita dei figli minori ad opera del convenuto e del conseguente assegno di mantenimento a suo carico, fermo restanto l'affidamento condiviso della prole ai genitori ed il loro collocamento presso la madre;
in particolare:
Con ordinanza del 7.2.2025 si è disposto l'affidamento condiviso dei figli della coppia con loro collocamento presso la madre, si è regolamentato il diritto di visita del padre, cui è stato imposto l'assegno di mantenimento di euro 700 mensili (da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese), oltre al contributo al 50% per le spese straordinarie
Con ordinanza del 30.5.2025, le disposizioni di cui sopra erano confermate, nel contempo ipotizzando una possibile riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del resistente a determinate condizioni
Con successiva ordinanza ex art. 473/bis.15 cpc del 14.6.2025 l'assegno di mantenimento a carico del era elevato ad euro 1.000 mensili ed in CP_1 favore di era assicurata l'erogazione del 100% Parte_1 dell'assegno unico erogato dall'INPS
Infine, con ordinanza del 27.6.2025 (all'esito della comparizione delle parti) il precedente provvedimento del 14.6.2025 era confermato, ma con la precisazione che, nel caso le utenze dell'immobile nel quale abita la ricorrente siano pagate da , i relativi importi dovranno essere detratti Controparte_1 dall'assegno mensile fissato con l'ordinanza del 14.6.2025.
Le disposizioni sopra indicate devono essere senza alcun dubbio confermate per quel che concerne l'affidamento condiviso dei minori ed il loro collocamento presso la madre. In ordine al diritto di visita del padre, il provvedimento del 7.2.2025 può essere in questa sede confermato, in quanto garantisce una adeguata frequentazione dei minori e quindi un assetto soddisfacente sotto il profilo della bigenitorialità, facendo comnunque salvi eventuali diversi accordi tra le parti.
Per quel che concerne il contributo per il mantenimento dei figli, l'importo come da ultimo determinato e specificato nelle ordinanze del 14 e 27 giugno 2025 deve essere confermato, tenendo conto di quanto emerso dall'istruttoria orale espletatasi nell'udienza del 15.5.2025, istruttoria che ha confermato lo svolgimento, ad opera del di un'attività ulteriore oltre quella dimostrata dalle sue produzioni CP_1 documentali: i testi e hanno infatti riferito in termini Tes_1 Tes_2 estremamente precisi in cosa consiste l'attività del Razionale (intrattenimento in vari locali della zona), come viene retribuito (circa 500 euro a serata) e quando tali attività sono espletate (di solito nei fine settimana, ma anche in particolari festività); tali deposizioni sono sufficientemente precise e tali da documentare chiaramente la percezione di significativi emolumenti da parte del convenuto;
viceversa, le deposizioni dei testi e evidenziano una conoscenza solo parziale delle Tes_3 Tes_4 attività del Razionale, riferendo di serate speciali nelle quali il resistente viene retribuito solo in natura oppure addirittura non viene pagato.
In definitiva, pur volendo ritenere che l'attività di intrattenimento del Razionale si svolga solo due o tre volte al mese, la somma di euro 1.000 impostagli per il mantenimento dei figli corrisponde proprio ai redditi supplementari percepiti dal convenuto per effetto di tale sua attività e può dirsi quindi più che adeguata in rapporto alle sue sostanze.
La particolarità della vicenda processuale (esaminata soprattutto nelle ordinanza del 14 e 27 giugno 2025) è peraltro costituita dal fatto che le utenze dell'abitazione familiare della ricorrente erano in passato saldate dal (in quanto a lui CP_1 intestate), pur se ineteressata in via primaria al loro pagamento era proprio la
(che vive nella casa familiare e quindi utilizza luce, gas ed acqua ed ha Pt_1 interesse alla ulteriore fruizione di tali servizi); proprio il distacco dell'utenza del gas intestata al Razionale nel mese di giugno 2025 aveva determinato un ricorso urgente della difesa della , che in presenza di un palese inadempimento del Pt_1 convenuto nei confronti dell'ente erogatore, aveva subito l'interruzione della fornitura del metano, con conseguente grave disagio per sé e per i figli (fortunatamente contenuto in ragione della coincidenza di tale distacco con il periodo estivo); di conseguenza, con ordinanza del 14.6.2025 (anche sulla scorta delle prove raccolte nel corso della precedente udienza del 15.5.2025) il contributo per il mantenimento dei figli a carico del Razionale è stato elevato a 1.000 euro, presupponendo che in futuro le utenze in uso all'abitazione della sarebbero Pt_1 state pagate da quest'ultima; peraltro, le rassicurazioni fornite sul punto dal Razionale nella successiva udienza del 26.6.2025 hanno determinato, con l'ordinanza del 27.6.2025, la conferma dell'ammontare dell'assegno di mantenimento ma la precisazione che tale assegno doveva ritenersi comprensivo delle eventuali somme che il Razionale avesse provveduto a pagare per le utenze di luce, gas ed acqua per l'immobile abitato dalla e dai figli. Pt_1
Tale decisione deve essere in questa sede confermata, nel senso che nell'assegno di mantenimento ai figli della coppia devono essere ricomprese (se sostenute dal convenuto) le spese per le utenze domestiche (gas, luce ed acqua), il cui ammontare deve essere sottratto dall'importo stabilito di 1.000 euro, qualora il relativo importo sia erogato dal Razionale;
in caso contrario, ovviamente, resta a carico del resistente l'intera somma mensile di euro 1.000, da ritenersi congrua anche in considerazione della percezione, ad opera della ricorrente, per effetto dell'ordinanza del 14.6.2025 (che in questa sede si conferma) dell'intero assegno unico erogato dall'INPS.
Il parziale accoglimento delle richieste delle parti legittima una pronuncia di integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 775/2024, così decide:
Dispone l'affidamento condiviso di e Persona_1
con loro collocamento presso la madre Per_2
potrà vedere i figli due pomeriggi a settimana (dalle Controparte_1
16.00 alle 19.00), indicativamente nei giorni di lunedì e mercoledì, salvi diversi accordi tra le parti, ad a fine settimana alterni (dalle 16.00 di venerdì alle 19.00 di domenica); potrà tenere inoltre Controparte_1
i figli per tre settimane (anche non consecutive) durante le vacanze estive (secondo un calendario concordato tra le parti entro il 31 maggio), nonché, negli anni dispari, durante le festività pasquali (dal sabato santo al lunedì dell'angelo) e natalizie (intendendosi come tali i periodi 24-31 dicembre e 1-7 gennaio) ed infine nel giorno del compleanno dei bambini
Fissa in complessivi 1.000 euro l'assegno di mantenimento dei figli ad opera di , somma soggetta ad adeguamento annuale Controparte_1 in base agli indici ISTAT, importo da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese a;
da tale importo saranno comunque detratte Parte_1 le somme eventualmente pagate dal per le utenze CP_1 dell'abitazione in uso alla ricorrente. Razionale dovrà inoltre CP_1 provvedere per il 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse di minori, ove concordate con la o da quest'ultima Pt_1 adeguatamente documentate
Dispone Che percepisca per l'intero l'assegno unico Parte_1 erogato dall'INPS
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento. Così deciso in Lanciano il 23.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
MO CA EL Di MO