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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 804/2025
TRIBUNALE DI MONZA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(C.F.: ),
[...] P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore;
dato atto che sono state esaminate le clausole del contratto incidenti sull'accoglimento della domanda, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n.
9479/2023; dato atto che le citate clausole non hanno carattere vessatorio;
esaminate, in particolare, le clausole relative alla decadenza dal beneficio del termine ed alle modalità di determinazione degli interessi di mora, da ritenersi non abusive;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F.: ) di pagare alla parte Controparte_1 C.F._1
ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 47775,57;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1365,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Monza, 23 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
TRIBUNALE DI MONZA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(C.F.: ),
[...] P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore;
dato atto che sono state esaminate le clausole del contratto incidenti sull'accoglimento della domanda, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n.
9479/2023; dato atto che le citate clausole non hanno carattere vessatorio;
esaminate, in particolare, le clausole relative alla decadenza dal beneficio del termine ed alle modalità di determinazione degli interessi di mora, da ritenersi non abusive;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F.: ) di pagare alla parte Controparte_1 C.F._1
ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 47775,57;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1365,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Monza, 23 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi