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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/11/2024, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
15/11/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 250/2018 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...]
D'Oro n° 6 c.f.: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 19/01/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Vittoria Società Cooperativa Agricola per l'anno 2013, per 102 giornate lavorative e alle dipendenze della ditta Franzone Nunzio Emiliano per l'anno 2014, per 51 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tali anni è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati alla ricorrente come per legge;
CP_1
- Che l' con provvedimento del 02.12.2016 ha comunicato all'odierna ricorrente che “nel CP_1
periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono stati pagati €. 1.077,08 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 1, per i seguenti motivi: “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1
contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'esito dell'udienza dell 15/11/2024, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente CP_1 per Gli anni necessari all'ottenimento della prestazione invocata, la variazione trimestrale del 2014, pubblicata dal 15.06.2016 all'01/07/2016. CP_ A seguito di ciò, l' ha evidenziato l'indebita percezione delle somme liquidate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, chiedendone la restituzione.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni erogate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie. CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della CP_1
ricorrente per gli anni necessari, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del Comune di residenza con l'elenco di variazione anno 2016 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/06/2016 all'01/07/2016.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, l'elenco di variazione 2016, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente, nonché il prospetto di liquidazione delle somme cui chiede la restituzione.
Avverso il provvedimento di cancellazione la ricorrente non ha proposto ricorso alla commissione
CISOA entro i 30 giorni successivi 01/08/2016;
Da tale data la ricorrente avrebbe dovuto proporre l'azione tesa all'accertamento del suo diritto a detta iscrizione non oltre l'01/12/2016 (30 giorni per la proposizione del ricorso, art. 11 d.lgs
375/1992 + 120 giorni art. 22, comma 1, del d.l. 7/70).
Parte ricorrente invece ha proposto ricorso in data 09/01/2017, come da nota in atti.
Mentre il presente giudizio è stato depositato il 19/01/2018, ovvero quando la decadenza era maturata, ovvero a notevole distanza dalla data di inizio dell'iter del ricorso amministrativo, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
19/01/2018, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c..
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita e non va scrutinata.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 15/11/2024.
IL Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
15/11/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 250/2018 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...]
D'Oro n° 6 c.f.: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 19/01/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Vittoria Società Cooperativa Agricola per l'anno 2013, per 102 giornate lavorative e alle dipendenze della ditta Franzone Nunzio Emiliano per l'anno 2014, per 51 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tali anni è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati alla ricorrente come per legge;
CP_1
- Che l' con provvedimento del 02.12.2016 ha comunicato all'odierna ricorrente che “nel CP_1
periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014 sono stati pagati €. 1.077,08 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 1, per i seguenti motivi: “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che avverso il predetto provvedimento veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1
contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'esito dell'udienza dell 15/11/2024, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente CP_1 per Gli anni necessari all'ottenimento della prestazione invocata, la variazione trimestrale del 2014, pubblicata dal 15.06.2016 all'01/07/2016. CP_ A seguito di ciò, l' ha evidenziato l'indebita percezione delle somme liquidate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, chiedendone la restituzione.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni erogate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie. CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della CP_1
ricorrente per gli anni necessari, essendo stata cancellata per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del Comune di residenza con l'elenco di variazione anno 2016 pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/06/2016 all'01/07/2016.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, l'elenco di variazione 2016, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente, nonché il prospetto di liquidazione delle somme cui chiede la restituzione.
Avverso il provvedimento di cancellazione la ricorrente non ha proposto ricorso alla commissione
CISOA entro i 30 giorni successivi 01/08/2016;
Da tale data la ricorrente avrebbe dovuto proporre l'azione tesa all'accertamento del suo diritto a detta iscrizione non oltre l'01/12/2016 (30 giorni per la proposizione del ricorso, art. 11 d.lgs
375/1992 + 120 giorni art. 22, comma 1, del d.l. 7/70).
Parte ricorrente invece ha proposto ricorso in data 09/01/2017, come da nota in atti.
Mentre il presente giudizio è stato depositato il 19/01/2018, ovvero quando la decadenza era maturata, ovvero a notevole distanza dalla data di inizio dell'iter del ricorso amministrativo, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
19/01/2018, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c..
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita e non va scrutinata.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 15/11/2024.
IL Giudice on.
Antonino Casdia