Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2872 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MOSCHELLA IRENE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
27/08/2024, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/05/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 58, parte 1;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
“a. I Signori convengono di vivere sin d'oggi separatamente;
le parti si CP_1
autorizzano reciprocamente a fissare la loro residenza nel luogo da essi ritenuto più conveniente;
b. Le parti concordano pacificamente che nessuna somma a titolo di mantenimento sarà versata;
ognuno in ragione delle proprie forze economiche mensili, contribuirà ai propri bisogni personali posto che entrambi hanno entrate mensili variabili per lavori occasionali e sporadici e sono alla continua ricerca di occupazioni stabili e più durature c. La signora ha presentato domanda al Comune di Messina per ottenere Parte_1
alloggio in emergenza abitativa in data odierna trovandosi senza fissa dimora, posto che l'alloggio sito in Messina via Vecchia Comunale (Messina) in cui attualmente i coniugi vivono con la di lei figlia minore di anni 15, è stato concesso al signor a titolo di CP_1
comodato gratuito con contratto di comodato d'uso a titolo gratuito. d. I Signori CP_1
convengono concordemente di chiedere la omologazione della separazione personale regolata dagli accordi che precedono e che avranno vigore solo in seguito a tale omologazione”.
All'udienza del 02/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e formulavano le seguenti domande: “che la signora possa Parte_1
continuare ad abitare con la di lei figlia minore di anni 15 nell'alloggio sito in Messina via
Vecchia Comunale (Messina) concesso a suo tempo al signor a titolo di comodato CP_1
gratuito, posto che il sig. a da tempo trovato altra dimora abitativa. In subordine chiede CP_1
che l'Ill.mo Intestato Tribunale voglia pronunciare e omologare la separazione consensuale dei Signori e confermando le conclusioni Parte_1 CP_1
rassegnate nel ricorso incoato presso il Tribunale di Messina R.G. 2872/2024”.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Premesso che nulla deve disporsi relativamente alla richiesta formulata nelle note di trattazione scritta in merito all'alloggio sito in Messina via Vecchia Comunale (Messina), trattandosi di domanda non collegata con il giudizio di separazione in oggetto e comunque non accoglibile in quanto il rapporto abitativo dello si basa su un comodato gratuito CP_1
riferibile allo stesso soggetto, il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi e contenuti nel ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono infatti in contrasto con norme imperative di legge.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/08/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1
MESSINA (ME) il 22/02/1983, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 27/05/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 58, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.