Decreto cautelare 23 marzo 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Sentenza 23 marzo 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Ordinanza collegiale 6 luglio 2022
Accoglimento
Sentenza 4 gennaio 2023
Parere interlocutorio 16 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 15 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 8 agosto 2023
Ordinanza collegiale 11 ottobre 2023
Inammissibile
Sentenza 27 ottobre 2023
Decreto decisorio 21 novembre 2024
Parere definitivo 7 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/02/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00975/2025REG.PROV.COLL.
N. 01408/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2023, proposto da
Campli Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Marcello Clarich e Catia Tomasetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianluca Maria Esposito in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia 11;
nei confronti
Ubi Leasing S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 4 gennaio 2023 n. 121, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Gianluca Maria Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l’esecuzione del giudicato portato dalla sentenza n. 121 del 4 gennaio 2023, con la quale questa Sezione ha accolto l’appello n. 3573/2022 R.G. proposto dalla società Campli Energy S.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e, per l’effetto, ha accolto il ricorso di primo grado promosso per l’annullamento della nota del 21 novembre 2019, prot. GSE/P2010071867, emessa in esito al procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 243581, di potenza pari a 2380,50 kW, sito in località Floriano, snc, nel Comune di Campli (TE).
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 5893/2023 del 15.06.2023 è stata disposta verificazione, volta ad accertare le tariffe incentivanti spettanti e gli interessi maturati, affidata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con facoltà di delega a un docente esperto nella materia.
Con istanza del 25 settembre 2023 il verificatore prof. ing. Salvatore Celozzi ha chiesto una proroga del termine per la consegna della verificazione, rappresentando che, nella riunione di inizio delle attività peritali, tenutasi il 21 luglio 2023, le parti avevano comunicato che, a seguito dell’avvenuto pagamento da parte del Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. delle spettanze relative alle tariffe incentivanti per l’impianto fotovoltaico della società Campli Energy s.r.l., non ritenevano necessarie le attività di verificazione; ma in seguito, in data 21 settembre 2023, la società Campli Energy s.r.l. aveva chiesto la prosecuzione delle attività di verificazione per il calcolo degli interessi sulle somme liquidate.
Con ordinanza collegiale n. 8859/2023 del 11.10.2023 è stata accordata la chiesta proroga ed il termine per il deposito della bozza di relazione di verificazione è stato differito al 31 ottobre 2023.
Il verificatore ha trasmesso alle parti entro tale termine la bozza di relazione; acquisite le osservazioni, ha depositato la relazione finale il 15 dicembre 2023 nella quale, in accoglimento delle osservazioni del GSE, la scadenza dei pagamenti è stata modificata, con conseguente variazione del calcolo degli interessi maturati rispetto la bozza di relazione.
Il verificatore, in particolare, ha proceduto al calcolo degli interessi maturati, considerando due possibili scenari, con riferimento alla data di decorrenza di maturazione, individuata, in un caso, nel momento di sospensione delle tariffe incentivanti (comunicata con nota del 21 novembre 2019, prot. GSE/P2010071867), e nella data della sentenza n°121 del 4 gennaio 2023, nel secondo scenario.
La data di termine del periodo è stata individuata nel 15 giugno 2023.
Il saggio di interesse è stato fissato in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel valore di 8% fino al 31/12/2022 e nel valore di 10,5% dal 1/1/2023 al 30/06/2023.
L’ammontare complessivo lordo degli interessi maturati è stato quantificato, nel primo scenario, in € 726.951,61 e, nel secondo scenario, in € 112.349,46.
Il verificatore ha poi presentato, in data 3.1.2024, la richiesta di liquidazione del compenso, quantificato ai sensi del D.M. n. 182 del 30 Maggio 2002, articoli 11 (€ 9.851,74) e 13 (€ 2.271,76), chiedendo altresì, a causa della complessità e dell’articolazione del lavoro eseguito, un aumento degli onorari ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 115/2002 nella misura del 100% (pari ad € 12.123,50), pervenendo ad un totale dei compensi richiesti pari ad € 24.247,00, oltre a spese non documentate per € 100.
La Campli Energy s.r.l. con memoria del 20 novembre 2024 ha rappresentato che le parti sono pervenute a un accordo transattivo e ha pertanto dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese.
Preso atto di quanto sopra, non rimane al Collegio che dichiarare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del giudizio, ivi incluse le spese di verificazione, che vengono qui di seguito liquidate.
Al riguardo, il Collegio intende riaffermare l’orientamento espresso dalla Sezione con recente sentenza n. 101/2025 del 8/1/2025.
Il compenso e le spese per la verificazione, per come previsto dall’art. 66, comma 4, terzo periodo, c.p.a., è regolato definitivamente dal Collegio con la sentenza che definisce il giudizio.
Fermo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 6 maggio 2024 n. 10, e ad ulteriore puntualizzazione della stessa, la Sezione, con la richiamata decisione n.101/2025 ha affermato che, nello specifico caso – non considerato dalla richiamata sentenza della Plenaria- in cui non sia intervenuta la liquidazione da parte del Presidente (competente ai sensi dell’art. 66, co.4, c.p.a.), prima della pronuncia della sentenza che definisce il grado di giudizio, la “definitiva regolazione degli oneri” per la verificazione (attribuita al Collegio dal medesimo art. 66, co. 4, c.p.a.) deve ritenersi comprensiva anche della liquidazione del compenso.
Sorreggono tale conclusione evidenti esigenze di “chiusura” del giudizio, mentre sarebbe poco ragionevole supporre una “definitiva” regolazione degli oneri senza che l’onere stesso (il compenso al verificatore) sia stato quantificato.
In sostanza, mentre il “quadro” offerto dall’art. 66, co. 4 c.p.a. (oggetto di esame da parte dell’Adunanza Plenaria) presuppone un ordinato svolgimento consistente: i) nel previo deposito dell’istanza di liquidazione delle spettanze della verificazione da parte dell’ausiliario; ii) l’emissione del decreto di liquidazione da parte del Presidente prima dell’udienza pubblica; iii) la definitiva attribuzione dell’onere da parte della sentenza; al contrario, l’assenza dell’emissione del decreto, pur in presenza dell’istanza dell’ausiliario, impone comunque la chiusura del giudizio (e di quanto ad esso riconducibile) da parte della sentenza (sia pure, quanto alla liquidazione, con una sua anomala “collocazione topografica”: Cass.civ., sez. III, 8 febbraio 2018 n. 3028).
In adesione a detto principio, deve concludersi che, non avendo già formato oggetto di liquidazione con decreto monocratico, il relativo importo va qui liquidato.
Visto l’art. 168 D.P.R. n. 115/2002, che prevede per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato l’emanazione di apposito decreto motivato;
Visto l’art. 275 del citato D.P.R. n. 115/2002 il quale prevede che la misura degli onorari in questione è disciplinata, da ultimo, dalle tabelle allegate al decreto del ministero di Grazia e giustizia del 30 maggio del 2002;
Visto l’art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale), a tenore del quale per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni;
Ritenuto doversi provvedere sull’istanza del verificatore, il quale ha completato le operazioni di verificazione, depositando la relazione con allegati entro i termini come prorogati;
Ritenuto che la parcella del verificatore può essere liquidata come segue:
- per quanto attiene al rimborso delle spese, non può essere riconosciuto alcun importo, in quanto non documentate;
- quanto all’onorario, per la cui determinazione il verificatore si è attenuto ai valori indicati nel decreto ministeriale 30 maggio 2002, si osserva che il verificatore ha calcolato la parcella ai sensi degli artt. 11 e 13 del citato D.M., ma in effetti la disposizione applicabile è l’art.2 (relativo alla perizia o consulenza tecnica “in materia amministrativa, contabile e fiscale”, per la quale “spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni”), trattandosi di verificazione finalizzata a quantificare unicamente gli interessi per il ritardato pagamento delle tariffe incentivanti.
Pertanto al verificatore può essere liquidato (considerato che l’importo stimato supera l’importo massimo a base del calcolo, pari ad € 516.456,90, nonché il pregio e la completezza dell’elaborato) l’importo di € 10.256,34; su tale somma può essere accordata la maggiorazione per la complessità dell’incarico nella misura del 50% (ex art. 52 del d.m. 30.1.2002), pari ad € 5.128,17.
Il pagamento viene posto a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna e con responsabilità solidale nei riguardi del verificatore.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Liquida in favore del verificatore, prof. ing. Salvatore Celozzi, la somma complessiva di € 15.384,51 (quindicimilatrecentottantaquattro/51), oltre accessori, se dovuti, dalla quale va detratta la somma eventualmente già corrisposta a titolo di acconto, a titolo di compenso e spese per lo svolgimento dell’incarico, che pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna e con responsabilità solidale nei riguardi del verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO