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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2953/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2953/2024
Oggi 10 luglio 2025, alle ore 13.11, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per l'avv. SASSI RAFFAELLA e l'avv. MIGANI SIMONE Parte_1
( EL MARE N. 30 47923 MISANO ADRIATICO;
la prima anche in C.F._1 sostituzione del secondo Per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice invita le parti presenti alla discussione orale della presente causa
L'Avv. Sassi si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento dell'appello.
L'Avv. Sassi rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice preso atto di quanto sopra rientra in aula alle ore 15.08 e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 9 N. R. G. 2953/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato:
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2953/2024 tra
nata a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._2
San Giovanni in Marignano (RN), via XXII giugno n.13, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore nata a [...], il [...], difesa e Persona_1 rappresentata, dall'Avvocato Raffaella Sassi (C.F. ), PEC C.F._3
e dall'Avvocato Simone Migani ) PEC Email_1 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Misano Email_2
Adriatico (RN) via Del Mare n. 30, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
(CF ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. , PEC: C.F._5
Email_3 appellata-contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 234/2024, Cron. 2003, pubblicata in data 9 aprile 2024.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 10 luglio2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 9 I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 234/2024, Cron. 2003, Parte_1 pubblicata in data 9 aprile 2024, con la quale il Giudice Dott. Federico Tocco ha rigettato il ricorso e ha
“contenuto” la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale compensando le spese di lite.
Preliminarmente parte appellante ha ricostruito la vicenda che ha condotto alla irrogazione della sanzione amministrativa esponendo che in data 15 aprile 2025 la minore mentre si Persona_1 trovava alla guida del motociclo Aprilia e stava percorrendo Via Mascagni, ha perso il controllo CP_3 del mezzo ed è caduta. Più nel dettaglio la sig.ra ha dedotto che la causa della caduta è ascrivibile Pt_1 allo stato del manto stradale “totalmente dissestato” che ha costretto la minore ad allargare “la propria traiettoria di marcia per evitare le buche/fenditure presenti non segnalate”. Ha proseguito la sig.ra esponendo che a Pt_1 seguito della caduta sono intervenuti sul posto i Carabinieri, i quali le hanno contestato la violazione di cui all'art.143 comma 1 (verbale di contestazione di infrazione n.000021/I/23 - 003352/23) : “quale esercente la potestà genitoriale sulla minore nata a [...] il [...] e residente in [...]in Persona_1
Marignano (RN), non impediva che la stessa circolasse alla guida di un ciclomotore in via Mascagni con direzione di marcia
PS – RN, senza mantenersi sulla parte destra della carreggiata in prossimità di margine destro. L'infrazione è stata accertata
e contestata d'ufficio in data 21/5/2023 dopo la necessaria ricostruzione del sinistro stradale avvenuto in Cattolica (RN), via Mascagni civico 126 in data 15/4/2023 alle ore 18.45”.
La appellante ha dedotto che la sentenza del Giudice di pace è erronea per i seguenti motivi.
In primo luogo, la sig.ra ha dedotto che il Giudice di Pace ha omesso di ricostruire la esatta Pt_1 dinamica del fatto sull'assunto che “innanzi tutto con rilievo preliminare di carattere generale va osservato come nel procedimento in esame non costituisca oggetto di esso una pronuncia sulla eventuale responsabilità della conducente del mezzo coinvolto nel sinistro occorso il 15 aprile 2023 in Cattolica via Mascagni ma unicamente la condotta della conducente del mezzo e la sua eventuale violazione o meno della norma del CDS (art.143) indicata nel verbale di accertamento opposto e null'altro”. Pertanto, il Giudice di Pace ha fatto applicazione dell'art. 143 c.d.s. senza considerare che la impossibilità di tenere una condotta conforme alla norma citata sia ascrivibile a fattore non imputabile alla minore ma allo stato dei luoghi e, in particolare, “per evitare le numerose buche presenti sul manto stradale in alcun modo segnalate”. La appellante ha evidenziato che corrisponde al vero che l'art. 143 c.d.s. prescrive che i veicoli debbano circolare sul margine destro della carreggiata, ma è altrettanto vero che tale obbligo deve essere parametrato allo stato dei luoghi e tale fatto non è stato correttamente valutato da parte del Giudice di Pace. L'obbligo ex art. 143, quindi, a detta della appellante è un obbligo relativo che deve essere parametrato allo stato dei luoghi e la cui inottemperanza non ricorre ove la impossibilità di tenere il margine destro della carreggiata sia ascrivibile a fattori non imputabili al conducente.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 13 marzo 2025 il Giudice ha dato atto che con atto depositato in data 31.01.2025 la ha eccepito la irritualità della notifica e pertanto lo CP_1 pagina 3 di 9 scrivente ha disposto il rinnovo della stessa. All'udienza del 19 giugno 2025 il giudice ha evidenziato che dalla documentazione allegata in atti non risultasse essere presente file in formato email attestante la regolarità della notifica e ha assegnato termine per il deposito della relativa documentazione. Con ordinanza del 22 giugno 2025, il Giudice, accertata la regolarità della notifica e il rispetto dei terini assegnati, ha fissato per la discussione l'udienza del 10 luglio 2025. All'udienza odierna le parti costituite sono state invitate alla discussione della lite a cui ha fatto seguito la presente sentenza.
In verità, occorre, anzitutto, procedere - prima di esaminare la censura - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
Orbene, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta, come accade un po' nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. n. 3837/2001, n. 3837;
Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
pagina 4 di 9 Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al
Giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.
Ciò posto in punto a svolgimento del processo e venendo ora al merito si osserva quanto segue.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte appellata.
SULL'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO
Parte appellante ha dedotto che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui il Giudice di Pace ha rigettato la opposizione, confermando la contestazione della violazione dell'obbligo ex art. 143 c.d.s., non tenendo in considerazione che il non aver tenuto la destra è stato determinato dallo stato dei luoghi e, in particolare, dalle condizioni del manto stradale che presentava varie disconnessioni e fenditure. A riguardo l'appellante ha citato l'orientamento della cassazione secondo il quale non è ascrivibile al conducente la violazione dell'obbligo ex art 143 c.d.s. nel caso in cui il “tratto di strada aderente al margine destro della carreggiata sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del veicolo”.
Sul punto giova evidenziare che il Dott. Tocco ha così motivato: “irrilevante è, d'altro canto, il motivo dedotto dalla ricorrente a ritenuta giustificazione di tale condotta poiché dall'esame della produzione fotografica operata da parte resistente si evince come tutta la carreggiata della via Mascagni presentasse rilevanti sconnessioni e fenditure del manto stradale non solo un lato di essa. Tutto ciò rende palese l'inutilità della giusitificazione addotta dalla ricorrente nel tentare di giustificare con una causa di necessità o forza maggiore la manovra di allargamento nella conduzione del mezzo operata”. pagina 5 di 9 Sul piano normativo l'art. 143 c.d.s. prevede che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata
e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. La giurisprudenza di Cassazione in ordine alla finalità dell'obbligo di mantenere la destra ha affermato che l'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima anche quando la strada è libera, previsto dall'art. 143 C.d.S. non vale a prevenire tutti i pericoli che possano incorrere nel corso della circolazione stradale, ma ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e per gli altri che la percorrano e non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione da parte di un altro autoveicolo proveniente dalla direzione opposta o l'attraversamento di un pedone (Cassazione penale, sez. IV, 09.01.2019, n. 8118). L'obbligo di tenere il margine destro, quindi, prescinde dalla circostanza che si tratti di strada a doppio senso di marcia in quanto il citato dovere ricorre anche nel caso di strada a senso unico di marcia essendo finalizzata a garantire una regolare e corretta circolazione. Con particolare riferimento al caso in cui a venire in rilievo sia la circolazione di un motociclo su una strada a senso unico di marcia il citato obbligo assolve alla specifica finalità di evitare che il motociclo possa intralciare la circolazione permettendo ad eventuali veicoli che stanno sopravvenendo di poter effettuare la manovra di sorpasso.
In ordine all'ambito di applicazione della norma citata la Cassazione ha sottolineato che non si tratta di una regola assoluta ed inderogabile ma che deve essere parametrata a quello che è lo stato dei luoghi. Più nel dettaglio la Suprema Corte ha evidenziato che “ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 1, cod. strada non è sufficiente che il veicolo marci nella propria mezzeria e, quindi, nella parte destra della carreggiata, ma è altresì necessario che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa, a meno che risulti accertato che il tratto di strada aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse violazione dell'art. 143 cod. strada la condotta di un motociclista che, pur circolando nella parte destra della carreggiata, non marciava in prossimità del margine destro, non percorribile in sicurezza per la presenza di brecciolino sul fondo stradale) (Cassazione civile, sez. III, 25.07.2022, n.
23057).
Orbene nel caso di specie come risulta dalla documentazione in atti con verbale n. 000021/I/23 –
003352/23 è stata contestata alla sig.ra , in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 sulla minore , la violazione dell'art. 143 c.d.s., in quanto la stessa non ha impedito che la Persona_1 figlia circolasse in via Mascagni con direzione di marcia PS/RN senza mantenersi sulla parte destra della carreggiata. Più nel dettaglio, dalla relazione di servizio del giorno 15.04.2023 si legge che “la ragazza riferiva essere caduta dopo aver imboccato la curva in prossimità di via Mascagni 126…e di essersi allargata nella traiettoria, slittando poi con la ruota posteriore su della ghiaia a bordo strada, detriti presenti unicamente fuori dalla carreggiata”.
Costituisce circostanza incontestata che la minorenne il giorno 15.04.2023 stesse marciano su via
Mascagni senza mantenere il margine destro della carreggiata, in quanto la stessa parte appellante ha così pagina 6 di 9 dedotto: “la minore dopo aver percorso il primo tratto di strada rettilineo di via Mascagni, strada a senso unico, nel procedere la propria marcia nel tratto curvilineo, improvvisamente si trovava di fronte una strada completamente dissestata, pertanto, per evitare le numerose buche presenti sul manto stradale in alcun modo segnalate allargava la propria traiettoria di marcia, tuttavia a causa della presenza di ghiaia, materiale anche a bordo strada in alcun modo segnalato perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra”. Pertanto, la sola circostanza contestata dall'appellante è che il mancato rispetto dell'obbligo ex art. 143 c.d.s. sia ascrivibile alle condizioni del manto stradale e, in particolare, alle buche/fenditure presenti che hanno costretto la minore a spostarsi verso il centro della carreggiata per poterle evitare.
Parte appellante, in conformità a quelli che sono gli oneri probatori che incombono sulla opponente e di cui si è sopra trattato, ha allegato documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi e dalla quale, a suo dire, emergerebbe la prova che il mancato rispetto della disciplina ex art 143 c.p.c. sia stato determinato dalle fenditure presenti sul margine destro della carreggiata.
La in sede di primo grado di giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 ha dedotto che esiste in loco apposita segnaletica relativa al pericolo di strada sdrucciolevole e che dalla documentazione in atti non emerge la presenza di pietrisco sulla strada.
Orbene, alla luce della documentazione in atti, ritiene il presente Tribunale che la sentenza del
Giudice di Pace, con la quale ha rigettato il ricorso sull'assunto che “irrilevante è, d'altro canto, il motivo dedotto dalla ricorrente a ritenuta giustificazione di tale condotta poiché dall'esame della produzione fotografica operata da parte resistente si evince come tutta la carreggiata della via Mascagni presentasse rilevanti sconnessioni e fenditure del manto stradale non solo un lato di essa”, sia errata, in quanto dall'analisi del materiale fotografico allegato, risulta che la strada ove la minore stava marciando presenta sia sul margine destro che sinistro evidenti sconnessioni e fenditure, le quali inducono a mantenere la parte centrale della carreggiata e non consentono di ascrivere al guidatore la violazione dell'obbligo ex art 143 c.d.s. La Cassazione, infatti, ha evidenziato che “non ricorrono gli estremi per la contestazione della violazione dell'obbligo di cui alla norma citata nel caso in cui “risulti accertato che il tratto di strada aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo”.
Ebbene nel caso di specie, lo stesso Giudice di Pace ha implicitamente accertato che il margine destro della carreggiata era caratterizzato dalla presenza di sconnessioni, motivando che “dall'esame della produzione fotografica operata da parte resistente si evince come tutta la carreggiata della via Mascagni presentasse rilevanti sconnessioni e fenditure”. Di conseguenza l'ommesso rispetto dell'obbligo di mantenere il margine destro della strada deve ascriversi allo stato dei luoghi, dovendosi precisare che la minore non ha dichiarato di aver mantenuto il margine sinistro ma semplicemente di “di essersi allargata nella traiettoria”. L'allargarsi nella traiettoria, cercando di evitare le sconnessioni presenti sul manto stradale, è stato determinato non dalla condotta dolosa o colposa della minore, ma dalle condizioni della strada ove si è verificato il fatto, che non permettono la ottemperanza al dovere di mantenere il margine destro della carreggiata. A riguardo si pagina 7 di 9 precisa ulteriormente che la non ha fornito prova della assenza di fattori tali da escludere la CP_1 stretta ottemperanza all'obbligo ex art. 143 c.d.s. ma si è limitata a dedurre in ordine alla presenza sulla strada ove si è verificato il fatto di segnaletica stradale atta ad indicare la presenza di strada sdrucciolevole.
Per i motivi sopra espressi, pertanto, la pronuncia del Giudice di Pace con la quale è stata confermata la violazione è errata e la stessa deve essere riformata con conseguente annullamento del verbale di contestazione n. 000021/I/23 – 003352/23 e della relativa sanzione.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c.
(c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez.
3 - Ordinanza n. 9064 del
12.04.2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).
Nel caso di specie, le circostanze di fatto presenti e la non univocità dello stato dei luoghi giustificano la compensazione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso avverso il verbale n. 000021/I/23 – 003352/23 e, per l'effetto, lo dichiara illegittimo;
➢ Compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio pagina 8 di 9 Rimini, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2953/2024
Oggi 10 luglio 2025, alle ore 13.11, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per l'avv. SASSI RAFFAELLA e l'avv. MIGANI SIMONE Parte_1
( EL MARE N. 30 47923 MISANO ADRIATICO;
la prima anche in C.F._1 sostituzione del secondo Per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice invita le parti presenti alla discussione orale della presente causa
L'Avv. Sassi si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento dell'appello.
L'Avv. Sassi rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza
Il Giudice preso atto di quanto sopra rientra in aula alle ore 15.08 e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 9 N. R. G. 2953/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato:
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2953/2024 tra
nata a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._2
San Giovanni in Marignano (RN), via XXII giugno n.13, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore nata a [...], il [...], difesa e Persona_1 rappresentata, dall'Avvocato Raffaella Sassi (C.F. ), PEC C.F._3
e dall'Avvocato Simone Migani ) PEC Email_1 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Misano Email_2
Adriatico (RN) via Del Mare n. 30, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
(CF ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. , PEC: C.F._5
Email_3 appellata-contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 234/2024, Cron. 2003, pubblicata in data 9 aprile 2024.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 10 luglio2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 9 I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 234/2024, Cron. 2003, Parte_1 pubblicata in data 9 aprile 2024, con la quale il Giudice Dott. Federico Tocco ha rigettato il ricorso e ha
“contenuto” la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale compensando le spese di lite.
Preliminarmente parte appellante ha ricostruito la vicenda che ha condotto alla irrogazione della sanzione amministrativa esponendo che in data 15 aprile 2025 la minore mentre si Persona_1 trovava alla guida del motociclo Aprilia e stava percorrendo Via Mascagni, ha perso il controllo CP_3 del mezzo ed è caduta. Più nel dettaglio la sig.ra ha dedotto che la causa della caduta è ascrivibile Pt_1 allo stato del manto stradale “totalmente dissestato” che ha costretto la minore ad allargare “la propria traiettoria di marcia per evitare le buche/fenditure presenti non segnalate”. Ha proseguito la sig.ra esponendo che a Pt_1 seguito della caduta sono intervenuti sul posto i Carabinieri, i quali le hanno contestato la violazione di cui all'art.143 comma 1 (verbale di contestazione di infrazione n.000021/I/23 - 003352/23) : “quale esercente la potestà genitoriale sulla minore nata a [...] il [...] e residente in [...]in Persona_1
Marignano (RN), non impediva che la stessa circolasse alla guida di un ciclomotore in via Mascagni con direzione di marcia
PS – RN, senza mantenersi sulla parte destra della carreggiata in prossimità di margine destro. L'infrazione è stata accertata
e contestata d'ufficio in data 21/5/2023 dopo la necessaria ricostruzione del sinistro stradale avvenuto in Cattolica (RN), via Mascagni civico 126 in data 15/4/2023 alle ore 18.45”.
La appellante ha dedotto che la sentenza del Giudice di pace è erronea per i seguenti motivi.
In primo luogo, la sig.ra ha dedotto che il Giudice di Pace ha omesso di ricostruire la esatta Pt_1 dinamica del fatto sull'assunto che “innanzi tutto con rilievo preliminare di carattere generale va osservato come nel procedimento in esame non costituisca oggetto di esso una pronuncia sulla eventuale responsabilità della conducente del mezzo coinvolto nel sinistro occorso il 15 aprile 2023 in Cattolica via Mascagni ma unicamente la condotta della conducente del mezzo e la sua eventuale violazione o meno della norma del CDS (art.143) indicata nel verbale di accertamento opposto e null'altro”. Pertanto, il Giudice di Pace ha fatto applicazione dell'art. 143 c.d.s. senza considerare che la impossibilità di tenere una condotta conforme alla norma citata sia ascrivibile a fattore non imputabile alla minore ma allo stato dei luoghi e, in particolare, “per evitare le numerose buche presenti sul manto stradale in alcun modo segnalate”. La appellante ha evidenziato che corrisponde al vero che l'art. 143 c.d.s. prescrive che i veicoli debbano circolare sul margine destro della carreggiata, ma è altrettanto vero che tale obbligo deve essere parametrato allo stato dei luoghi e tale fatto non è stato correttamente valutato da parte del Giudice di Pace. L'obbligo ex art. 143, quindi, a detta della appellante è un obbligo relativo che deve essere parametrato allo stato dei luoghi e la cui inottemperanza non ricorre ove la impossibilità di tenere il margine destro della carreggiata sia ascrivibile a fattori non imputabili al conducente.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza del 13 marzo 2025 il Giudice ha dato atto che con atto depositato in data 31.01.2025 la ha eccepito la irritualità della notifica e pertanto lo CP_1 pagina 3 di 9 scrivente ha disposto il rinnovo della stessa. All'udienza del 19 giugno 2025 il giudice ha evidenziato che dalla documentazione allegata in atti non risultasse essere presente file in formato email attestante la regolarità della notifica e ha assegnato termine per il deposito della relativa documentazione. Con ordinanza del 22 giugno 2025, il Giudice, accertata la regolarità della notifica e il rispetto dei terini assegnati, ha fissato per la discussione l'udienza del 10 luglio 2025. All'udienza odierna le parti costituite sono state invitate alla discussione della lite a cui ha fatto seguito la presente sentenza.
In verità, occorre, anzitutto, procedere - prima di esaminare la censura - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
Orbene, l'oggetto di siffatto giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta, come accade un po' nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità forniate del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. n. 3837/2001, n. 3837;
Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n.
20930/2009; Cass. n. 5122/2011).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.
pagina 4 di 9 Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al
Giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.
Ciò posto in punto a svolgimento del processo e venendo ora al merito si osserva quanto segue.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte appellata.
SULL'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO
Parte appellante ha dedotto che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui il Giudice di Pace ha rigettato la opposizione, confermando la contestazione della violazione dell'obbligo ex art. 143 c.d.s., non tenendo in considerazione che il non aver tenuto la destra è stato determinato dallo stato dei luoghi e, in particolare, dalle condizioni del manto stradale che presentava varie disconnessioni e fenditure. A riguardo l'appellante ha citato l'orientamento della cassazione secondo il quale non è ascrivibile al conducente la violazione dell'obbligo ex art 143 c.d.s. nel caso in cui il “tratto di strada aderente al margine destro della carreggiata sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del veicolo”.
Sul punto giova evidenziare che il Dott. Tocco ha così motivato: “irrilevante è, d'altro canto, il motivo dedotto dalla ricorrente a ritenuta giustificazione di tale condotta poiché dall'esame della produzione fotografica operata da parte resistente si evince come tutta la carreggiata della via Mascagni presentasse rilevanti sconnessioni e fenditure del manto stradale non solo un lato di essa. Tutto ciò rende palese l'inutilità della giusitificazione addotta dalla ricorrente nel tentare di giustificare con una causa di necessità o forza maggiore la manovra di allargamento nella conduzione del mezzo operata”. pagina 5 di 9 Sul piano normativo l'art. 143 c.d.s. prevede che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata
e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. La giurisprudenza di Cassazione in ordine alla finalità dell'obbligo di mantenere la destra ha affermato che l'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima anche quando la strada è libera, previsto dall'art. 143 C.d.S. non vale a prevenire tutti i pericoli che possano incorrere nel corso della circolazione stradale, ma ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e per gli altri che la percorrano e non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione da parte di un altro autoveicolo proveniente dalla direzione opposta o l'attraversamento di un pedone (Cassazione penale, sez. IV, 09.01.2019, n. 8118). L'obbligo di tenere il margine destro, quindi, prescinde dalla circostanza che si tratti di strada a doppio senso di marcia in quanto il citato dovere ricorre anche nel caso di strada a senso unico di marcia essendo finalizzata a garantire una regolare e corretta circolazione. Con particolare riferimento al caso in cui a venire in rilievo sia la circolazione di un motociclo su una strada a senso unico di marcia il citato obbligo assolve alla specifica finalità di evitare che il motociclo possa intralciare la circolazione permettendo ad eventuali veicoli che stanno sopravvenendo di poter effettuare la manovra di sorpasso.
In ordine all'ambito di applicazione della norma citata la Cassazione ha sottolineato che non si tratta di una regola assoluta ed inderogabile ma che deve essere parametrata a quello che è lo stato dei luoghi. Più nel dettaglio la Suprema Corte ha evidenziato che “ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 1, cod. strada non è sufficiente che il veicolo marci nella propria mezzeria e, quindi, nella parte destra della carreggiata, ma è altresì necessario che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa, a meno che risulti accertato che il tratto di strada aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse violazione dell'art. 143 cod. strada la condotta di un motociclista che, pur circolando nella parte destra della carreggiata, non marciava in prossimità del margine destro, non percorribile in sicurezza per la presenza di brecciolino sul fondo stradale) (Cassazione civile, sez. III, 25.07.2022, n.
23057).
Orbene nel caso di specie come risulta dalla documentazione in atti con verbale n. 000021/I/23 –
003352/23 è stata contestata alla sig.ra , in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 sulla minore , la violazione dell'art. 143 c.d.s., in quanto la stessa non ha impedito che la Persona_1 figlia circolasse in via Mascagni con direzione di marcia PS/RN senza mantenersi sulla parte destra della carreggiata. Più nel dettaglio, dalla relazione di servizio del giorno 15.04.2023 si legge che “la ragazza riferiva essere caduta dopo aver imboccato la curva in prossimità di via Mascagni 126…e di essersi allargata nella traiettoria, slittando poi con la ruota posteriore su della ghiaia a bordo strada, detriti presenti unicamente fuori dalla carreggiata”.
Costituisce circostanza incontestata che la minorenne il giorno 15.04.2023 stesse marciano su via
Mascagni senza mantenere il margine destro della carreggiata, in quanto la stessa parte appellante ha così pagina 6 di 9 dedotto: “la minore dopo aver percorso il primo tratto di strada rettilineo di via Mascagni, strada a senso unico, nel procedere la propria marcia nel tratto curvilineo, improvvisamente si trovava di fronte una strada completamente dissestata, pertanto, per evitare le numerose buche presenti sul manto stradale in alcun modo segnalate allargava la propria traiettoria di marcia, tuttavia a causa della presenza di ghiaia, materiale anche a bordo strada in alcun modo segnalato perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra”. Pertanto, la sola circostanza contestata dall'appellante è che il mancato rispetto dell'obbligo ex art. 143 c.d.s. sia ascrivibile alle condizioni del manto stradale e, in particolare, alle buche/fenditure presenti che hanno costretto la minore a spostarsi verso il centro della carreggiata per poterle evitare.
Parte appellante, in conformità a quelli che sono gli oneri probatori che incombono sulla opponente e di cui si è sopra trattato, ha allegato documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi e dalla quale, a suo dire, emergerebbe la prova che il mancato rispetto della disciplina ex art 143 c.p.c. sia stato determinato dalle fenditure presenti sul margine destro della carreggiata.
La in sede di primo grado di giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 ha dedotto che esiste in loco apposita segnaletica relativa al pericolo di strada sdrucciolevole e che dalla documentazione in atti non emerge la presenza di pietrisco sulla strada.
Orbene, alla luce della documentazione in atti, ritiene il presente Tribunale che la sentenza del
Giudice di Pace, con la quale ha rigettato il ricorso sull'assunto che “irrilevante è, d'altro canto, il motivo dedotto dalla ricorrente a ritenuta giustificazione di tale condotta poiché dall'esame della produzione fotografica operata da parte resistente si evince come tutta la carreggiata della via Mascagni presentasse rilevanti sconnessioni e fenditure del manto stradale non solo un lato di essa”, sia errata, in quanto dall'analisi del materiale fotografico allegato, risulta che la strada ove la minore stava marciando presenta sia sul margine destro che sinistro evidenti sconnessioni e fenditure, le quali inducono a mantenere la parte centrale della carreggiata e non consentono di ascrivere al guidatore la violazione dell'obbligo ex art 143 c.d.s. La Cassazione, infatti, ha evidenziato che “non ricorrono gli estremi per la contestazione della violazione dell'obbligo di cui alla norma citata nel caso in cui “risulti accertato che il tratto di strada aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo”.
Ebbene nel caso di specie, lo stesso Giudice di Pace ha implicitamente accertato che il margine destro della carreggiata era caratterizzato dalla presenza di sconnessioni, motivando che “dall'esame della produzione fotografica operata da parte resistente si evince come tutta la carreggiata della via Mascagni presentasse rilevanti sconnessioni e fenditure”. Di conseguenza l'ommesso rispetto dell'obbligo di mantenere il margine destro della strada deve ascriversi allo stato dei luoghi, dovendosi precisare che la minore non ha dichiarato di aver mantenuto il margine sinistro ma semplicemente di “di essersi allargata nella traiettoria”. L'allargarsi nella traiettoria, cercando di evitare le sconnessioni presenti sul manto stradale, è stato determinato non dalla condotta dolosa o colposa della minore, ma dalle condizioni della strada ove si è verificato il fatto, che non permettono la ottemperanza al dovere di mantenere il margine destro della carreggiata. A riguardo si pagina 7 di 9 precisa ulteriormente che la non ha fornito prova della assenza di fattori tali da escludere la CP_1 stretta ottemperanza all'obbligo ex art. 143 c.d.s. ma si è limitata a dedurre in ordine alla presenza sulla strada ove si è verificato il fatto di segnaletica stradale atta ad indicare la presenza di strada sdrucciolevole.
Per i motivi sopra espressi, pertanto, la pronuncia del Giudice di Pace con la quale è stata confermata la violazione è errata e la stessa deve essere riformata con conseguente annullamento del verbale di contestazione n. 000021/I/23 – 003352/23 e della relativa sanzione.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c.
(c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez.
3 - Ordinanza n. 9064 del
12.04.2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).
Nel caso di specie, le circostanze di fatto presenti e la non univocità dello stato dei luoghi giustificano la compensazione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso avverso il verbale n. 000021/I/23 – 003352/23 e, per l'effetto, lo dichiara illegittimo;
➢ Compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio pagina 8 di 9 Rimini, 10 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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