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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/11/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c
nel procedimento di appello RG n. 1652/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. VEZZANI FRANCO;
- parte attrice appellante –
Contro
cod. Controparte_1 fisc. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
- parte convenuta appellata –
Oggetto: appello sentenza giudice pace 16 maggio 2024 n. 337.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria ecce- zione, deduzione ed istanza disattese, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 337/2024 del Giudice di Pace di , per i motivi in premessa esposti, in accoglimento del Pt_1 presente appello rigettare i ricorsi proposti dalla società Controparte_1
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
[...]
Conclusioni parte convenuta: “Voglia il Tribunale adìto, alla luce di quanto sopra esposto, confermare la sentenza n. 337/2024 del 16/05/2024 del Giudice di Pace di , Pt_1 pubblicata il 20/05/2024, rigettando integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- il ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace che aveva accolto l'opposizione formulata da Parte_2 verso 16 verbali di contestazione di violazione al codice stradale (nello specifico per avere circolato nella zona ZTL senza autorizzazione) lamentando che il giudice di pace era incorso in “vizio di ultra/extra petizione” in quanto avrebbe “preso in con- siderazione, ai fini delle decisione, fatti diversi da quelli posti dalla ricorrente a
1 fondamento della causa petendi ed ha, di propria iniziativa, inserito l'esame della asserita improvvisa modifica operata dal della disciplina di accesso nella Pt_1
ZTL che, unitamente alla notifica dei verbali di contestazione avvenuta a distanza di mesi dalle violazioni, sarebbero circostanze sufficienti ad integrare la scriminante della c.d. “buona fede”.
ha opposto che “il Giudice ha il potere-dovere di accer- Controparte_1 tare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte” dovendo “considerare non solo il tenore let- terale degli atti ma anche la natura delle vicende rappresentate” e potendo “ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta purché si trovi in rapporto di connes- sione necessaria con il petitum e la causa petendi”.
2.- La doglianza dell'appellante è fondata.
Infatti, nel proprio atto di opposizione l'allora ricorrente ed oggi appellata aveva dedotto che “trattandosi dunque di violazioni succedutesi in un lasso brevis- simo tra loro si ritiene che possa essere applicata la normativa della continuazione prevista dall'art. 8 L. 689/81” in questo modo chiaramente invocando la disposi- zione che prevedeva l'unificazione delle infrazioni sotto il vincolo della continua- zione al fine di una sanzione ridotta.
Nel caso in esame tuttavia il giudice ha invece annullato le sanzioni sulla base della diversa disposizione dell'art. 3 legge 698/1981 secondo cui “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa” in questo modo introducendo un motivo di annullamento clamorosamente diverso da quello invocato dalla ricorrente.
Ciò comporta la nullità della sentenza impugnata ma anche l'obbligo del giudice di appello di decidere comunque la controversia in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice d'appello, il quale accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art.
354 c.p.c.” (Cass. 10 maggio 2019, n. 12570). Ciò comporta che, annullata la sen- tenza, il giudice di appello deve confrontarsi con la domanda originaria su cui il giudice di pace non si era pronunciato.
Ciò tuttavia non è possibile in quanto parte appellata non ha riproposto la domanda essendosi viceversa limitata a difendere l'indifendibile sentenza di primo grado. Dimentica infatti l'appellante che l'art. 346 c.p.c. dispone che ove non
2 riproposte le domande su cui il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi debbano essere ritenute rinunciate: nel caso in esame, “tolta di mezzo” la sentenza di primo grado, la possibilità del giudice di appello di confrontarsi con l'originaria controversia è subordinata alla rituale riproposizione della domanda in secondo grado, unico strumento che – tipicamente - consente il “passaggio” alla cognizione di appello.
Detta omissione non consente al Tribunale di sindacare il fondamento dell'originaria domanda in quanto non riproposta.
Stante l'accoglimento dell'appello, le spese del presente grado devono fare carico sull'appellata mentre quelle del primo grado devono essere compensate alla luce del teorico fondamento delle ragioni della parte ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- annulla la sentenza del Giudice di Pace di 16 maggio 2024 n. 337; Pt_1
- rigetta la domanda proposta da Parte_3
[...]
- condanna CP_1 Controparte_1
al pagamento delle spese legali sostenute dal per il
[...] Parte_1 presente grafo che si liquidano in € 1.200,00 oltre accessori come per legge e com- pensa quelle del primo grado.
Pistoia, 24 novembre 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
3
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c
nel procedimento di appello RG n. 1652/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. VEZZANI FRANCO;
- parte attrice appellante –
Contro
cod. Controparte_1 fisc. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
- parte convenuta appellata –
Oggetto: appello sentenza giudice pace 16 maggio 2024 n. 337.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria ecce- zione, deduzione ed istanza disattese, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 337/2024 del Giudice di Pace di , per i motivi in premessa esposti, in accoglimento del Pt_1 presente appello rigettare i ricorsi proposti dalla società Controparte_1
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
[...]
Conclusioni parte convenuta: “Voglia il Tribunale adìto, alla luce di quanto sopra esposto, confermare la sentenza n. 337/2024 del 16/05/2024 del Giudice di Pace di , Pt_1 pubblicata il 20/05/2024, rigettando integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- il ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace che aveva accolto l'opposizione formulata da Parte_2 verso 16 verbali di contestazione di violazione al codice stradale (nello specifico per avere circolato nella zona ZTL senza autorizzazione) lamentando che il giudice di pace era incorso in “vizio di ultra/extra petizione” in quanto avrebbe “preso in con- siderazione, ai fini delle decisione, fatti diversi da quelli posti dalla ricorrente a
1 fondamento della causa petendi ed ha, di propria iniziativa, inserito l'esame della asserita improvvisa modifica operata dal della disciplina di accesso nella Pt_1
ZTL che, unitamente alla notifica dei verbali di contestazione avvenuta a distanza di mesi dalle violazioni, sarebbero circostanze sufficienti ad integrare la scriminante della c.d. “buona fede”.
ha opposto che “il Giudice ha il potere-dovere di accer- Controparte_1 tare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte” dovendo “considerare non solo il tenore let- terale degli atti ma anche la natura delle vicende rappresentate” e potendo “ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta purché si trovi in rapporto di connes- sione necessaria con il petitum e la causa petendi”.
2.- La doglianza dell'appellante è fondata.
Infatti, nel proprio atto di opposizione l'allora ricorrente ed oggi appellata aveva dedotto che “trattandosi dunque di violazioni succedutesi in un lasso brevis- simo tra loro si ritiene che possa essere applicata la normativa della continuazione prevista dall'art. 8 L. 689/81” in questo modo chiaramente invocando la disposi- zione che prevedeva l'unificazione delle infrazioni sotto il vincolo della continua- zione al fine di una sanzione ridotta.
Nel caso in esame tuttavia il giudice ha invece annullato le sanzioni sulla base della diversa disposizione dell'art. 3 legge 698/1981 secondo cui “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa” in questo modo introducendo un motivo di annullamento clamorosamente diverso da quello invocato dalla ricorrente.
Ciò comporta la nullità della sentenza impugnata ma anche l'obbligo del giudice di appello di decidere comunque la controversia in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice d'appello, il quale accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art.
354 c.p.c.” (Cass. 10 maggio 2019, n. 12570). Ciò comporta che, annullata la sen- tenza, il giudice di appello deve confrontarsi con la domanda originaria su cui il giudice di pace non si era pronunciato.
Ciò tuttavia non è possibile in quanto parte appellata non ha riproposto la domanda essendosi viceversa limitata a difendere l'indifendibile sentenza di primo grado. Dimentica infatti l'appellante che l'art. 346 c.p.c. dispone che ove non
2 riproposte le domande su cui il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi debbano essere ritenute rinunciate: nel caso in esame, “tolta di mezzo” la sentenza di primo grado, la possibilità del giudice di appello di confrontarsi con l'originaria controversia è subordinata alla rituale riproposizione della domanda in secondo grado, unico strumento che – tipicamente - consente il “passaggio” alla cognizione di appello.
Detta omissione non consente al Tribunale di sindacare il fondamento dell'originaria domanda in quanto non riproposta.
Stante l'accoglimento dell'appello, le spese del presente grado devono fare carico sull'appellata mentre quelle del primo grado devono essere compensate alla luce del teorico fondamento delle ragioni della parte ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- annulla la sentenza del Giudice di Pace di 16 maggio 2024 n. 337; Pt_1
- rigetta la domanda proposta da Parte_3
[...]
- condanna CP_1 Controparte_1
al pagamento delle spese legali sostenute dal per il
[...] Parte_1 presente grafo che si liquidano in € 1.200,00 oltre accessori come per legge e com- pensa quelle del primo grado.
Pistoia, 24 novembre 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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