Articolo 1 della Legge 9 maggio 1984, n. 118
Versione
26 maggio 1984
Art. 1. Articolo unico

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Entrata in vigore il 26 maggio 1984
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