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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/09/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 95/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI
Letto il ricorso con cui (C.F. ), con l'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Ladislao Tintori, ha presentato un ricorso volto all'apertura della propria liquidazione controllata;
letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (dott. e rag. ; Persona_1 Persona_2 visti gli artt. 268 ss. CCII;
OSSERVA
1. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
2. Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
a) il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»; b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
c) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
inoltre, ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (come richiesto dall'art. 268, comma 3).
3. In merito all'attivo, sostanzialmente coincidente con il rateo pensionistico, valgano le seguenti considerazioni.
Anzitutto, è attualmente in essere un contratto di cessione del quinto. In accordo con quanto da tempo precisato dalla giurisprudenza maggioritaria, deve osservarsi che la cessione del quinto costituisce semplicemente una modalità di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, su piano tipologico in alcun modo distinguibile, ad esempio, da un pagamento rateale, sicché, nel momento in cui si apre la liquidazione controllata, così come l'adempimento del piano di ammortamento di un mutuo non segue più il suo
1 andamento fisiologico, e quindi l'esecuzione del contratto, nei fatti, subisce un arresto per l'avverarsi di un fattore impeditivo di matrice legale, allo stesso modo non può più essere eseguito neppure il contratto che prevede la cessione del quinto. Logica conseguenza di quanto sopra è che verrà appreso alla massa l'intero importo retributivo, al netto di quanto necessario per il mantenimento della ricorrente ex art. 268, comma 4, CCII (somma che sarà determinata dal giudice delegato in seguito a una motivata e documentata istanza dei liquidatori.
Considerazioni analoghe valgono per il pignoramento presso terzi. Invero, il creditore beneficiario di un provvedimento di assegnazione di somme verrà trattato al pari degli altri creditori concorsuali, non vantando alcun tipo di privilegio, ed anzi i pagamenti di cui in ipotesi dovesse beneficiare in corso di procedura in adempimento dell'ordinanza di assegnazione dovrebbero ritenersi inefficaci ai sensi dell'art. 144 CCII (in questo senso si veda anche Trib. Reggio Emilia del 5.2.2025, pubblicato in www.ilcaso.it.).
4. In merito al passivo indicato nel ricorso, nel rammentare che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata compete all'organo liquidatore la formazione dello stato passivo a fronte di specifiche domande, anche da parte dei professionisti che hanno assistito la ricorrente nella predisposizione dell'odierna domanda, corre l'obbligo di precisare che il rango prededucibile è associabile ai soli crediti dei gestori OCC per le attività dai medesimi svolte e non anche a quelle del legale e del dott. (la cui attività, Persona_3 peraltro, non pare emergere in alcun modo dalla documentazione allegata e dovrà essere vagliata con la dovuta attenzione dai liquidatori); e ciò in base a una pluralità di argomenti convergenti.
Anzitutto, è certo che tra le macro-categorie contemplate direttamente dall'art. 6 CCII non compaiono i crediti professionali sorti in funzione della domanda di liquidazione controllata. Ed infatti la lettera a), dedicata alle fattispecie del sovraindebitamento, comprende tra quelli prededucibili «i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento», e quindi include esclusivamente i compensi dell'OCC. Di contro, le lettere b) e c) attribuiscono rango prededucibile ai crediti professionali
«sorti in funzione» della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o, infine, della domanda di concordato, anche se a determinate condizioni sulle quali non è necessario in questa sede soffermarsi.
Il diverso trattamento dei crediti professionali desumibile dall'art. 6 CCII rende evidente l'indirizzo legislativo fatto proprio dalla disposizione, vale a dire quello di non “appesantire” con crediti prededucibili le procedure normalmente meno complesse e meno “ricche”, la cui introduzione può avvenire anche con il solo ausilio dell'OCC, senza che sia necessaria l'assistenza di un legale o da un advisor di altro genere
(diversamente da quanto accade, invece, per tutte le altre procedure contemplate dalle lettere b) e c)).
Vero è che, nel suo incipit, l'art. 6 CCII richiama anche i crediti «espressamente qualificati» come prededucibili dalla legge, ma a ben vedere nessuna disposizione normativa qualifica come prededucibili i crediti suddetti. In passato taluni hanno sostenuto che la norma legittimante fosse l'art. 277, comma 2,
CCII («i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti»). Tale tesi, tuttavia, era sicuramente fallace;
ad ogni modo, la disposizione de qua è stata abrogata con l'ultimo correttivo, così fugando ogni dubbio.
5. Per ciò che attiene alla nomina del Liquidatore, l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, per come risultante dalle modifiche dell'ultimo correttivo, sancisce che il tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in
2 caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale». Questo collegio ritiene che non vi siano ragioni per non confermare i professionisti già individuati dall'OCC.
6. Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento».
P.Q.M.
▪ dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ); C.F._1
▪ nomina giudice delegato il dott. FEDERICO PANI;
▪ nomina liquidatori il dott. e il rag. Persona_1 Persona_2
▪ rimette al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza dei liquidatori;
▪ dispone che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o la pensione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
▪ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
▪ dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
▪ dispone che, a cura dei liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
▪ dispone che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato tribunale.
Si comunichi ai liquidatori, i quali avranno cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
3 Il Presidente est.
Federico Pani
4
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI
Letto il ricorso con cui (C.F. ), con l'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Ladislao Tintori, ha presentato un ricorso volto all'apertura della propria liquidazione controllata;
letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (dott. e rag. ; Persona_1 Persona_2 visti gli artt. 268 ss. CCII;
OSSERVA
1. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
2. Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
a) il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»; b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
c) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
inoltre, ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (come richiesto dall'art. 268, comma 3).
3. In merito all'attivo, sostanzialmente coincidente con il rateo pensionistico, valgano le seguenti considerazioni.
Anzitutto, è attualmente in essere un contratto di cessione del quinto. In accordo con quanto da tempo precisato dalla giurisprudenza maggioritaria, deve osservarsi che la cessione del quinto costituisce semplicemente una modalità di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, su piano tipologico in alcun modo distinguibile, ad esempio, da un pagamento rateale, sicché, nel momento in cui si apre la liquidazione controllata, così come l'adempimento del piano di ammortamento di un mutuo non segue più il suo
1 andamento fisiologico, e quindi l'esecuzione del contratto, nei fatti, subisce un arresto per l'avverarsi di un fattore impeditivo di matrice legale, allo stesso modo non può più essere eseguito neppure il contratto che prevede la cessione del quinto. Logica conseguenza di quanto sopra è che verrà appreso alla massa l'intero importo retributivo, al netto di quanto necessario per il mantenimento della ricorrente ex art. 268, comma 4, CCII (somma che sarà determinata dal giudice delegato in seguito a una motivata e documentata istanza dei liquidatori.
Considerazioni analoghe valgono per il pignoramento presso terzi. Invero, il creditore beneficiario di un provvedimento di assegnazione di somme verrà trattato al pari degli altri creditori concorsuali, non vantando alcun tipo di privilegio, ed anzi i pagamenti di cui in ipotesi dovesse beneficiare in corso di procedura in adempimento dell'ordinanza di assegnazione dovrebbero ritenersi inefficaci ai sensi dell'art. 144 CCII (in questo senso si veda anche Trib. Reggio Emilia del 5.2.2025, pubblicato in www.ilcaso.it.).
4. In merito al passivo indicato nel ricorso, nel rammentare che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata compete all'organo liquidatore la formazione dello stato passivo a fronte di specifiche domande, anche da parte dei professionisti che hanno assistito la ricorrente nella predisposizione dell'odierna domanda, corre l'obbligo di precisare che il rango prededucibile è associabile ai soli crediti dei gestori OCC per le attività dai medesimi svolte e non anche a quelle del legale e del dott. (la cui attività, Persona_3 peraltro, non pare emergere in alcun modo dalla documentazione allegata e dovrà essere vagliata con la dovuta attenzione dai liquidatori); e ciò in base a una pluralità di argomenti convergenti.
Anzitutto, è certo che tra le macro-categorie contemplate direttamente dall'art. 6 CCII non compaiono i crediti professionali sorti in funzione della domanda di liquidazione controllata. Ed infatti la lettera a), dedicata alle fattispecie del sovraindebitamento, comprende tra quelli prededucibili «i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento», e quindi include esclusivamente i compensi dell'OCC. Di contro, le lettere b) e c) attribuiscono rango prededucibile ai crediti professionali
«sorti in funzione» della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o, infine, della domanda di concordato, anche se a determinate condizioni sulle quali non è necessario in questa sede soffermarsi.
Il diverso trattamento dei crediti professionali desumibile dall'art. 6 CCII rende evidente l'indirizzo legislativo fatto proprio dalla disposizione, vale a dire quello di non “appesantire” con crediti prededucibili le procedure normalmente meno complesse e meno “ricche”, la cui introduzione può avvenire anche con il solo ausilio dell'OCC, senza che sia necessaria l'assistenza di un legale o da un advisor di altro genere
(diversamente da quanto accade, invece, per tutte le altre procedure contemplate dalle lettere b) e c)).
Vero è che, nel suo incipit, l'art. 6 CCII richiama anche i crediti «espressamente qualificati» come prededucibili dalla legge, ma a ben vedere nessuna disposizione normativa qualifica come prededucibili i crediti suddetti. In passato taluni hanno sostenuto che la norma legittimante fosse l'art. 277, comma 2,
CCII («i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti»). Tale tesi, tuttavia, era sicuramente fallace;
ad ogni modo, la disposizione de qua è stata abrogata con l'ultimo correttivo, così fugando ogni dubbio.
5. Per ciò che attiene alla nomina del Liquidatore, l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, per come risultante dalle modifiche dell'ultimo correttivo, sancisce che il tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in
2 caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale». Questo collegio ritiene che non vi siano ragioni per non confermare i professionisti già individuati dall'OCC.
6. Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale «dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento».
P.Q.M.
▪ dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ); C.F._1
▪ nomina giudice delegato il dott. FEDERICO PANI;
▪ nomina liquidatori il dott. e il rag. Persona_1 Persona_2
▪ rimette al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza dei liquidatori;
▪ dispone che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o la pensione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
▪ assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
▪ dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
▪ dispone che, a cura dei liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
▪ dispone che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato tribunale.
Si comunichi ai liquidatori, i quali avranno cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
3 Il Presidente est.
Federico Pani
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