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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BE VI, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2637/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali Del Cosentino - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali Del Cosentino
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2308/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 28/03/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19798186 QUOTA CONSORTILE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.2308/2025, pronunciata il 26/03/2025 e depositata il
28/03/2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di pagamento n.19798186 emesso da Area Sr.l. concessionario per la riscossione relativo ai contributi consortili vantati dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini
Settentrionali relativo all'anno 2020.
L'appellante eccepiva la Nullità dell'avviso di pagamento per carenza di motivazione ed insufficiente precisazione dei presupposti impositivi e per mancanza del beneficio derivante dalle opere di bonifica.
Non si costituiva il Consorzio di Bonifica appellato.
Si costituiva la società Area S.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'appellante lamentava la carenza di “elementi precisi che consentano l'identificazione del terreno oggetto della pretesa tributaria e, soprattutto, i criteri in base ai quali il Consorzio è giunto a determinare il carico iscritto a ruolo” nonché la mancanza di beneficio, sia diretto che indiretto, dall'opera del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali. Lo stesso Consorzio, secondo il contribuente, non aveva provato di aver svolto alcuna opera di bonifica nella zona in cui si trova l'immobile oggetto del tributo.
In tema di contributi consortili è il contribuente che deve provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel Piano di Classifica.
Nell'atto impositivo è indicata l'avvenuta predisposizione ed approvazione del Piano di Classifica, approvato dal Consiglio Regionale della Regione Calabria con delibera n.196 del 04/05/2017.
Purtuttavia vi è da rilevare che il ricorrente, in primo grado, aveva prodotto una perizia redatta dal
Nominativo_1geometra , che dimostrava l'assenza di qualsiasi attività svolta dal Consorzio che potesse apportare qualche vantaggio ai terreni, indicati nell'avviso di pagamento impugnato.
La perizia, infatti concludeva: ”sul fondo in questione, nessuna opera di bonifica è stata mai realizzata Ricorrente_1e nessun intervento risulta effettuato sin dalla data in cui il sig. è divenuto proprietario”. Il Consorzio non ha contrastato quanto riportato dalla perizia prodotta che attesta la mancanza di opere di bonifica.
Il contribuente, pertanto, ha provato l'insussistenza di un vantaggio o di un beneficio concreto sull'immobile.
In mancanza del presupposto impositivo, che legittima la richiesta di pagamento del contributo di bonifica, derivante dal vantaggio diretto ed immediato in favore dell'immobile, l'atto impugnato deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata annullando l'atto opposto con ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro
233,00 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BE VI, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2637/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali Del Cosentino - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali Del Cosentino
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2308/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 28/03/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19798186 QUOTA CONSORTILE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.2308/2025, pronunciata il 26/03/2025 e depositata il
28/03/2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di pagamento n.19798186 emesso da Area Sr.l. concessionario per la riscossione relativo ai contributi consortili vantati dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini
Settentrionali relativo all'anno 2020.
L'appellante eccepiva la Nullità dell'avviso di pagamento per carenza di motivazione ed insufficiente precisazione dei presupposti impositivi e per mancanza del beneficio derivante dalle opere di bonifica.
Non si costituiva il Consorzio di Bonifica appellato.
Si costituiva la società Area S.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'appellante lamentava la carenza di “elementi precisi che consentano l'identificazione del terreno oggetto della pretesa tributaria e, soprattutto, i criteri in base ai quali il Consorzio è giunto a determinare il carico iscritto a ruolo” nonché la mancanza di beneficio, sia diretto che indiretto, dall'opera del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali. Lo stesso Consorzio, secondo il contribuente, non aveva provato di aver svolto alcuna opera di bonifica nella zona in cui si trova l'immobile oggetto del tributo.
In tema di contributi consortili è il contribuente che deve provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel Piano di Classifica.
Nell'atto impositivo è indicata l'avvenuta predisposizione ed approvazione del Piano di Classifica, approvato dal Consiglio Regionale della Regione Calabria con delibera n.196 del 04/05/2017.
Purtuttavia vi è da rilevare che il ricorrente, in primo grado, aveva prodotto una perizia redatta dal
Nominativo_1geometra , che dimostrava l'assenza di qualsiasi attività svolta dal Consorzio che potesse apportare qualche vantaggio ai terreni, indicati nell'avviso di pagamento impugnato.
La perizia, infatti concludeva: ”sul fondo in questione, nessuna opera di bonifica è stata mai realizzata Ricorrente_1e nessun intervento risulta effettuato sin dalla data in cui il sig. è divenuto proprietario”. Il Consorzio non ha contrastato quanto riportato dalla perizia prodotta che attesta la mancanza di opere di bonifica.
Il contribuente, pertanto, ha provato l'insussistenza di un vantaggio o di un beneficio concreto sull'immobile.
In mancanza del presupposto impositivo, che legittima la richiesta di pagamento del contributo di bonifica, derivante dal vantaggio diretto ed immediato in favore dell'immobile, l'atto impugnato deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata annullando l'atto opposto con ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro
233,00 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.