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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1313/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313/2023 R.G., avente a oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
, titolare della ditta omonima, con l'avv. Gaetano Parte_1
D'Arma;
- opponente -
CONTRO
, con l'avv. Giuseppe Lo Monaco;
Controparte_1
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 25 novembre 2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto monitorio n. 164/23 (proc. n. r.g. 1100/2023) emesso in data 13 ottobre 2023 dall'intestato Tribunale, poi notificato il 3 novembre 2023, con cui
è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 37.713,87, oltre la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché delle spese del procedimento.
In particolare, la somma oggetto del provvedimento monitorio è risultata dovuta a titolo di retribuzione per i mesi da maggio 2015 a luglio 2017, nonché a titolo di TFR.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: - l'insussistenza del credito, in quanto non avrebbe mai assunto alle proprie dipendenze, come segretaria, l'opposta, in quanto i rapporti con i clienti erano gestiti direttamente dello stesso titolare;
- che della formale assunzione si è occupato il figlio, , Persona_1 marito dell'opposta, il quale era l'unico dipendente che si occupava della parte amministrativa e contabile, anche in forza della procura speciale a lui conferita;
- che le buste paga allegate in sede di ricorso monitorio erano a lui sconosciute;
- che, ad ogni modo, devono ritersi prescritti i crediti eventualmente accertati.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e assunzione di prove orali.
L'udienza del 22 luglio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
L'opposizione è infondata.
In relazione alle retribuzioni mensili, parte opposta, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, ha allegato le buste paga relative all'intero periodo in contestazione.
Ebbene, per giurisprudenza pacifica, le risultanze delle buste paga hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi le relative annotazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (cfr. ex multis Cass.
Sez. L, Sent. n. 2239 del 30/01/2017; Cass. Sez. L, Sent. n. 13150 del 24/06/2016)
Ancora, “come noto, la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 cod. civ., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute” (Cass. Sez. L, Sent. n. 13150 del
24/06/2016).
Ciò posto in ordine alla natura confessoria delle buste paga, va osservato che ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo
2 l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero (cfr. Cass. civ. n. 9777/2016).
Chiarissima poi la sentenza della Cassazione n. 26985/2013, ove si afferma che
“A norma dell'art. 2732 cod. civ., la confessione può essere revocata soltanto se, oltre a dimostrare l'inveridicità della dichiarazione, si provi che essa sia stata determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che è irrilevante che il confitente deduca, a tal fine, prova per testimoni limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli l'onere di dimostrare anche l'errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria”.
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto di non aver mai saputo dell'avvenuta assunzione dell'opposta, né dell'emissione delle buste paga.
Ebbene, la circostanza è stata negata dal teste Testimone_1 escusso all'udienza del 19 marzo 2025, il quale, premettendo di essere stato consulente del lavoro della ditta dell'opponete, ha affermato che le buste paga di sono state CP_1
da lui redatte e poi inviate via mail a . Ciò è di per sé sufficiente a dimostrare Parte_1
che il datore di lavoro aveva consapevolezza dell'assunzione della lavoratrice e del contenuto delle buste paga, sicché nessun errore di fatto, tale da smentite il valore confessorio dei documenti in parola, è riscontrabile.
Parimenti, risulta dovuta la somma corrispondente al TFR maturato e non versato, che risulta attestato dal CUD, formato dalla stessa ditta opponente. Atteso che i modelli CUD, in relazione al rapporto lavorativo cui si riferiscono, assumono di prova documentale (cfr. Cass. n. 31173/2018 e n. 24977/2023), quindi, stante la non contestazione da parte della datrice di lavoro della debenza né del relativo importo, anche tale posta creditoria deve ritenersi sussistente.
Infine, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione.
Invero, basti qui rammentare che, recentemente, la Suprema Corte ha affermato come: “In ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - che per effetto delle modifiche apportate dalla legge
n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Conseguentemente, per tutti
3 quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(Cassazione civile sez. lav., 01/02/2024, n. 2963).
Ne discende che, tenuto conto che il rapporto di lavoro si è concluso per licenziamento il 5 luglio 2017 e l'opposta ha inviato diffida interruttiva all'opponente il
4 luglio 2022, a mezzo PEC, i credit non risultano estinti nemmeno parzialmente (cfr. all. 33 al ricorso monitorio, allegato anche alla memoria di costituzione in questa fase di giudizio).
3. Conclusioni e spese di lite.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta di €
9.257,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 22 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313/2023 R.G., avente a oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
, titolare della ditta omonima, con l'avv. Gaetano Parte_1
D'Arma;
- opponente -
CONTRO
, con l'avv. Giuseppe Lo Monaco;
Controparte_1
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 25 novembre 2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto monitorio n. 164/23 (proc. n. r.g. 1100/2023) emesso in data 13 ottobre 2023 dall'intestato Tribunale, poi notificato il 3 novembre 2023, con cui
è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 37.713,87, oltre la corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché delle spese del procedimento.
In particolare, la somma oggetto del provvedimento monitorio è risultata dovuta a titolo di retribuzione per i mesi da maggio 2015 a luglio 2017, nonché a titolo di TFR.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: - l'insussistenza del credito, in quanto non avrebbe mai assunto alle proprie dipendenze, come segretaria, l'opposta, in quanto i rapporti con i clienti erano gestiti direttamente dello stesso titolare;
- che della formale assunzione si è occupato il figlio, , Persona_1 marito dell'opposta, il quale era l'unico dipendente che si occupava della parte amministrativa e contabile, anche in forza della procura speciale a lui conferita;
- che le buste paga allegate in sede di ricorso monitorio erano a lui sconosciute;
- che, ad ogni modo, devono ritersi prescritti i crediti eventualmente accertati.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e assunzione di prove orali.
L'udienza del 22 luglio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
L'opposizione è infondata.
In relazione alle retribuzioni mensili, parte opposta, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, ha allegato le buste paga relative all'intero periodo in contestazione.
Ebbene, per giurisprudenza pacifica, le risultanze delle buste paga hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi le relative annotazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (cfr. ex multis Cass.
Sez. L, Sent. n. 2239 del 30/01/2017; Cass. Sez. L, Sent. n. 13150 del 24/06/2016)
Ancora, “come noto, la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 cod. civ., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute” (Cass. Sez. L, Sent. n. 13150 del
24/06/2016).
Ciò posto in ordine alla natura confessoria delle buste paga, va osservato che ai fini della revoca della confessione per errore di fatto, è necessario dimostrare non solo
2 l'inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, il confitente versava in errore, provando le circostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fatto confessato fosse vero (cfr. Cass. civ. n. 9777/2016).
Chiarissima poi la sentenza della Cassazione n. 26985/2013, ove si afferma che
“A norma dell'art. 2732 cod. civ., la confessione può essere revocata soltanto se, oltre a dimostrare l'inveridicità della dichiarazione, si provi che essa sia stata determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che è irrilevante che il confitente deduca, a tal fine, prova per testimoni limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli l'onere di dimostrare anche l'errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria”.
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto di non aver mai saputo dell'avvenuta assunzione dell'opposta, né dell'emissione delle buste paga.
Ebbene, la circostanza è stata negata dal teste Testimone_1 escusso all'udienza del 19 marzo 2025, il quale, premettendo di essere stato consulente del lavoro della ditta dell'opponete, ha affermato che le buste paga di sono state CP_1
da lui redatte e poi inviate via mail a . Ciò è di per sé sufficiente a dimostrare Parte_1
che il datore di lavoro aveva consapevolezza dell'assunzione della lavoratrice e del contenuto delle buste paga, sicché nessun errore di fatto, tale da smentite il valore confessorio dei documenti in parola, è riscontrabile.
Parimenti, risulta dovuta la somma corrispondente al TFR maturato e non versato, che risulta attestato dal CUD, formato dalla stessa ditta opponente. Atteso che i modelli CUD, in relazione al rapporto lavorativo cui si riferiscono, assumono di prova documentale (cfr. Cass. n. 31173/2018 e n. 24977/2023), quindi, stante la non contestazione da parte della datrice di lavoro della debenza né del relativo importo, anche tale posta creditoria deve ritenersi sussistente.
Infine, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione.
Invero, basti qui rammentare che, recentemente, la Suprema Corte ha affermato come: “In ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - che per effetto delle modifiche apportate dalla legge
n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Conseguentemente, per tutti
3 quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(Cassazione civile sez. lav., 01/02/2024, n. 2963).
Ne discende che, tenuto conto che il rapporto di lavoro si è concluso per licenziamento il 5 luglio 2017 e l'opposta ha inviato diffida interruttiva all'opponente il
4 luglio 2022, a mezzo PEC, i credit non risultano estinti nemmeno parzialmente (cfr. all. 33 al ricorso monitorio, allegato anche alla memoria di costituzione in questa fase di giudizio).
3. Conclusioni e spese di lite.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta di €
9.257,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 22 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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