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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 127/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
( P.IVA_1
Appellante
CONTRO
, personalmente e nella qualità di legale Controparte_1
rappresentante della società ) Parte_2 P.IVA_2
Appellato
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, dichiara il difetto di legittimazione attiva di in qualità di legale rappresentante Controparte_1
della società e, per l'effetto, dichiara inammissibile Parte_2 l'opposizione proposta avverso le ordinanze ingiunzione n. OI –
000355561 e OI – 000330832; condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 2.697,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.906,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Maltese
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 127/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
( P.IVA_1
Appellante
CONTRO
, personalmente e nella qualità di legale Controparte_1
rappresentante della società ) Parte_2 P.IVA_2
Appellato
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, dichiara il difetto di legittimazione attiva di in qualità di legale rappresentante Controparte_1
della società e, per l'effetto, dichiara inammissibile Parte_2 l'opposizione proposta avverso le ordinanze ingiunzione n. OI –
000355561 e OI – 000330832; condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 2.697,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.906,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Maltese
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