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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 912/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 912/2020 tra
Parte_1
Avv. TURTURICI ANTONINO T
ATTORE
E
Controparte_1
Avv. BELLIA NICOLA
CONVENUTO
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 12:55 innanzi al Giudice dott. Valentina Del Rio, sono comparsi:
Per l'attore: l'Avv. TURTURICI ANTONINO
Per il convenuto: l'Avv. BELLIA NICOLA
E' altresì presente ai fini del tirocinio formativo la dr.ssa Linda Bonafede Il Giudice invita le parti a discutere la causa e precisare le conclusioni. L'Avv. Turturici discute la causa riportandosi integralmente al contenuto della nota per l'udienza del 21.12.2023; l'Avv. Bellia discute la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi ed alle note scritte chiedendo il rigetto della domanda e in subordine il riconoscimento di un concorso di colpa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio alle ore 19,33 il Tribunale di Sciacca, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina Del Rio, visto l'art. 281 sexies c.p.c.
considerato che
la natura delle questioni controverse consentono la discussione orale della causa nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni e la pronuncia immediata della sentenza al termine della discussione con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a verbale di cui il presente allegato costituisce parte integrante ha pronunciato la seguente sentenza:
N. R.G. 912/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 912/2020 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 P_ difesa dall'avv. TURTURICI ANTONINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Via Cappuccini n.154/B, per procura in atti P_
ATTORE
Contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. BELLIA NICOLA, per procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043-2051 cc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.10.2020, rappresentava che: in data Parte_1
11.2.2020 alle ore 11:30 circa, in , mentre percorreva a piedi la via Mazzini, all'altezza del P_ civico n.53, nell'attraversare la sede stradale, a causa di un avvallamento del manto stradale, localizzato al centro della carreggiata, cadeva rovinosamente a terra;
che in seguito alla caduta, riportava delle lesioni. Che intervenuta sul luogo la centrale operativa 118, veniva trasportata presso il P.O. “Giovanni Paolo II” di ove le veniva riscontrata “frattura composta malleolo P_ peroneale caviglia Sx, cospicuo edema perimalleolare”. Si applica provvisoria valva a gambaletto”. Rappresentava parte attrice che l'avvallamento del manto stradale non era visibile o percepibile a distanza poiché lo stesso si presentava di piccole dimensioni e ridotta profondità e non era adeguatamente segnalato con transenne o cartelli di pericolo, configurando, pertanto, una vera e propria insidia stradale.
Evidenziava che, a seguito delle lesioni riportate, si sottoponeva a diverse terapie e raggiungeva la piena guarigione solo dopo svariati mesi dalla data del sinistro.
Fatte queste premesse, ritenendo sussistente la responsabilità per il sinistro in capo al P_
, chiedeva di: “a) ritenere e dichiarare che ai sensi e per gli effetti dell'art.2051 c.c. e/o
[...] dell'art.2043 del codice civile la Sig.ra ha diritto a conseguire dal Parte_1 P_
, in persona del Sindaco pro-tempore, il risarcimento di tutti danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali patiti dalla stessa attrice in conseguenza di c.d. insidia del manto stradale ammontanti alla complessiva somma di € 12.737,64 per danni non patrimoniali di cui € 6.229,17 per danno biologico al 6% (tenendo conto che la parte danneggiata al momento dell'accaduto aveva un'età di
60 anni), € 1.899,60 per ITT 40 giorni, € 712,35 per ITP 20 giorni al 75%, € 474,90 per ITP 20 giorni al 50%, € 237,45 per ITP 20 giorni al 25% ed € 3.184,17 per danno morale (33,33%), oltre alla complessiva somma € 931,77 per danni patrimoniali di cui € 427,00 per spese di consulenza medico- legale di cui alla fattura n.46 del 03-09-2020 del Dott. € 200,00 per SIS terapia di cui Persona_1 alla fattura n.29 del 01-07 2020 del Dott. € 175,74 per spese occorse per le visite Persona_2
ortopediche e per la riabilitazione presso il Centro di Fisioterapia ed Ortopedia Pegaso di P_
di cui alle ricevute n.159 del 22-06-2020, n.166 del 24-06-2020, n.182 del 07-07-2020 e n.200 del
17-07- 2020, € 79,03 per spese occorse per l'acquisto di presidi sanitari come da ricevuta del 17-04-
2020 della Farmacia Tulone s.n.c., € 20,00 per per spese occorse per acquisire la scheda di intervento del 118 come da ricevuta di pagamento del 21-04-2020 ed € 30,00 per le spese occorse per le fotografie riproducenti i luoghi interessati dalla caduta come da fattura n.1 del 13-02-2020 della ditta Enzo Foto Digitale ovvero nella maggiore e/o minore somma che dovesse essere determinata dal Decidente in via equitativa ai sensi dell'art.1226 del codice civile, il tutto maggiorato degli interessi;
b) conseguentemente, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla Sig.ra Pt_1
in conseguenza di c.d. insidia del manto stradale ammontanti alla complessiva somma di €
[...]
12.737,64 per danni non patrimoniali di cui € 6.229,17 per danno biologico al 6% (tenendo conto che la parte danneggiata al momento dell'accaduto aveva un'età di 60 anni), € 1.899,60 per ITT 40 giorni, € 712,35 per ITP 20 giorni al 75%, € 474,90 per ITP 20 giorni al 50%, € 237,45 per ITP 20 giorni al 25% ed € 3.184,17 per danno morale (33,33%), oltre alla complessiva somma € 931,77 per danni patrimoniali di cui € 427,00 per spese di consulenza medico-legale di cui alla fattura n.46 del 03-09-2020 del Dott. € 200,00 per SIS terapia di cui alla fattura n.29 del 01-07 2020 Persona_1 del Dott. € 175,74 per spese occorse per le visite ortopediche e per la riabilitazione Persona_2
presso il Centro di Fisioterapia ed Ortopedia Pegaso di di cui alle ricevute n.159 del 22-06- P_
2020, n.166 del 24-06-2020, n.182 del 07-07-2020 e n.200 del 17-07-2020, € 79,03 per spese occorse per l'acquisto di presidi sanitari come da ricevuta del 17-04-2020 della Farmacia Tulone s.n.c., €
20,00 per per spese occorse per acquisire la scheda di intervento del 118 come da ricevuta di pagamento del 21-04-2020 ed € 30,00 per le spese occorse per le fotografie riproducenti i luoghi interessati dalla caduta come da fattura n.1 del 13-02-2020 della ditta Enzo Foto Digitale ovvero nella maggiore e/o minore somma che dovesse essere determinata dal Decidente in via equitativa ai sensi dell'art.1226 del codice civile, il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge da dì dell'accaduto fino al soddisfo”.
Si costituiva con comparsa depositata il 2.2.2021, il che contestava quando Controparte_1 dedotto da parte attrice, deducendo l'insussistenza di una sua responsabilità nell'occorso ed affermando come il sinistro fosse da ascrivere esclusivamente alla condotta colposa, negligente o imprudente dell'attrice.
Il convenuto negava che fosse ravvisabile un'insidia nel caso di specie, evidenziando che l'avvallamento del manto stradale era poco profondo e ben visibile anche da lontano, dovendosi considerare che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in tarda mattina, in condizioni di buona visibilità e che, pertanto, avrebbe potuto essere facilmente evitato con una condotta diligente ed attenta.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento, pur ribadendo la nullità della citazione ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c., il convenuto ne contestava anche la quantificazione, in quanto sproporzionata e non rispondente alle delineate modalità del sinistro. Concludeva chiedendo di “- Rigettare la domanda proposta dall'attrice, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro;
- Ritenere e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità del nel Controparte_1
presente giudizio, stante la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso relativamente all'incidente occorso all'odierna attrice. - Assolversi il convenuto dalle domande contro di P_ esso proposte dall'attrice. - Ritenere e dichiarare che il non è tenuto a risarcire Controparte_1 alcun danno e/o a pagare alcuna somma a nessun titolo.”
All'udienza di prima comparizione delle parti del 4.2.2021, tenutasi con modalità a trattazione scritta venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita con l'escussione di due testimoni a scelta per parte attrice.
Veniva inoltre espletata CTU medica. All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale allegato alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. sollevata dal con la comparsa di costituzione per essere la narrazione del fatto Controparte_1
storico contenuta in citazione lacunosa.
Analizzando l'atto di citazione, infatti, emerge la chiara indicazione dell'oggetto della domanda e delle richieste, con conseguente sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa e possibilità per la controparte di prendere posizione sui fatti dedotti.
1.1 Occorre premettere che la domanda risarcitoria proposta da parte attrice attiene alle lesioni derivanti agli utenti della strada da beni della pubblica amministrazione.
A tal riguardo, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'Ente, può essere ricondotta all'art. 2051 c.c. (Cass. 3695 del 2016, Cass. n. 19653 del 2004, 3651 del 2006).
In particolare, si è osservato come gli indici generalmente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. – demanialità o patrimonialità del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione – non comportano di per sé l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tale norma (e quindi nell'individuazione delle condizioni alle quali la pubblica amministrazione può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa) quelle caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne “il potere di governo”, solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno il cui onere probatorio incombe sul custode. (cfr. Cass. 19653/04; 298/03; 488/03; 11446/03 e le precedenti Cass. 4070/98; 11749/98; 4673/96; da ultimo vedi Cass. 3651/06, 15383/06, 15779/06,
16770/06).
Inoltre, la condotta colposa nell'uso del bene demaniale può valere ad escludere la responsabilità dell'amministrazione se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo – ai sensi dell'articolo
1227, primo comma, cod. civ. – con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. civ. Sez. VI n. 11122 del 2021; Cass. 2480 del 2018; Cass. 15779 del 2006).
È l'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene – la cui sussistenza in concreto deve essere oggetto di indagine caso per caso da parte del giudice del merito – a costituire il discrimine per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e non già la natura demaniale del bene medesimo
(Cass. 24617 del 2007).
In altri termini, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa.
In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c.; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si sia verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima (Cass. 9546 del 2010).
La responsabilità dell'Ente è altresì esclusa ove, pur a fronte di una non corretta manutenzione del manto stradale, l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che tale comportamento possa integrare soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. (Cass., ord., 1/02/2018, n. 2480; Cass., ord., 30/10/2018, n. 27724; Cass., ord., 3/04/2019, n. 9315; v. pure
5409/19; Cass. 9546/2010).
2. A seguito dell'istruttoria orale, le allegazioni di parte attrice relative all'an del sinistro hanno trovato conferma dalle deposizioni dei due testimoni escussi all'udienza del 18.2.2022, indifferenti alla parte.
In particolare, il testimone , ha dichiarato “è vero, io uscivo dal negozio di generi Tes_1
alimentari e ho sentito un grido e ho visto la signora a terra in mezzo alla strada. Mi sono precipitato
a soccorrerla. C'era anche il signore qui fuori nel corridoio. Poi mi sono accorto che c'era questo avvallamento. La signora era moto dolorante”.
La testimonianza resa dal teste conferma la dinamica dei fatti descritta nei Testimone_2
capitoli di prova in quanto nello specifico, lo stesso riferisce: “riconosco i luoghi, ero presente quando sono state fatte le foto. La signora è caduta proprio dove c'era l'avvallamento”….”riconosco il luogo raffigurato nelle foto, vedo anche la insegna del negozio che vende formaggi. Ho trovato la signora proprio in corrispondenza dell'avvallamento. La signora attraversava e quando si attraversa o si guarda le macchine o si guarda per terra”.
I testimoni hanno inoltre confermato che l'avvallamento non era segnalato.
La presenza dell'avvallamento era difficilmente percepibile da una persona di ordinaria diligenza come emerge dalle foto allegate all'atto di citazione, ove lo stesso si presenta di piccole dimensioni, ridotta profondità sebbene non di colore del tutto omogeneo rispetto al restante manto stradale, presentando al centro un colore più chiaro.
La strada, peraltro, si trova situata in città, con conseguente concreta possibilità per l'ente di effettuare un controllo sulla stessa. La natura dell'insidia, consistente in un avvallamento della sede stradale, è tale a far ritenere che potesse effettuarsi tempestivamente sia un controllo che un ripristino dello stato dei luoghi per una messa in sicurezza.
Alcuna prova è emersa in ordine ad un comportamento del pedone tale da integrare il caso fortuito interruttivo del nesso causale, non essendo emerso alcun impiego improprio o anomalo del bene (Cass. civ. sez. III n. 21727 del 2012). Uno dei testimoni escussi ha infatti rappresentato che la signora stava attraversando la strada.
Ove l'utente della strada abbia fatto un uso normale della cosa, secondo il recente orientamento della giurisprudenza, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono di per sé idonee ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito.
2.1 Tali elementi devono tuttavia, essere valorizzati ai fini del riconoscimento di un eventuale concorso di colpa ai sensi dell art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.
In proposito deve infatti rilevarsi che il giudice può esaminare d'ufficio l'incidenza causale della condotta del danneggiato nella causazione del sinistro.
Nel caso di specie la circostanza che il sinistro si sia verificato alle ore 11:30 circa del mattino, con la luce solare, in un punto della sede stradale normalmente deputato al passaggio di autoveicoli e non di pedoni (come nel caso del marciapiede), con conseguente necessità di prestare una maggiore attenzione, conduce a ritenere ravvisabile un concorso di colpa della danneggiata che può essere riconosciuto, valutate tutte le predette circostanze nella misura del 70%.
3. Accertata la sussistenza del nesso causale occorre ora passare ad esaminare il quantum deberatur in base agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Come accertato dal CTU, va osservato che le lesioni hanno provocato un danno permanente all'integrità psicofisica di parte attrice nell'ordine del 3% della totale.
Il CTU ha poi indicato un'inabilità temporanea di 65 giorni al 75%, di 66 giorni al 35% e di
10 giorni al 10%. Va quindi ora effettuata una valutazione equitativa del danno biologico che tenga conto delle indicazioni fornite dalle sentenze delle sezioni unite n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008.
Tenuto conto delle tabelle in vigore al momento della presentazione della domanda presso il
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, avendo riguardo all'età della danneggiata all'epoca del fatto (60 anni), alle conseguenze riportate dal sinistro, si è ritenuto equo applicare la somma di € 98,00 per ogni giorno di ITP (€ 7.139,30) mentre per il danno biologico da invalidità permanente quantificato nella misura del 3%, già comprensivo di una componente a titolo di sofferenza soggettiva, si ha un importo di € 3.517,00 per un totale complessivo di € 10.656,30.
In merito all'opportunità di variare l'ammontare del danno come risultante dall'applicazione delle predette Tabelle, deve osservarsi che queste ultime già inglobano il pregiudizio morale nella sua produzione normalmente connessa (secondo l'id quod plerumque accidit) al tipo ed all'entità di lesioni subite e che, nel caso oggetto del presente giudizio, non occorre ulteriormente personalizzare, risultando le allegazioni relative al danno morale patito dalla parte quale conseguenza normalmente ricollegata al tipo di lesione patita e quindi già soddisfatte con il riconoscimento anche di un importo a titolo di pregiudizio morale nella misura sopra indicata.
In considerazione della natura di debito di valore, vanno altresì riconosciuti all'attore gli interessi (compensativi del danno da ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria) al saggio legale, calcolati sulla somma annualmente rivalutata (previa devalutazione del superiore importo al dì del sinistro), in conformità al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
Il danno, in forza di tale operazione ammonta quindi ad € 11.616,29.
Quanto alle spese mediche le stesse risultano documentate nella misura di € 454,77 elencate nella
CTU.
Il danno complessivo ammonta quindi ad € 12.071,06.
Tale importo, stante il concorso di colpa della danneggiata quantificato in via equitativa nella misura del 70%, viene ridotto ad €.3.621,32 somma cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia e sino al soddisfo.
4. Le spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza.
A tal riguardo, quanto alla spesa per la consulenza di parte si ritiene di riconoscere l'importo versato per € 427,00 come da fattura quietanzata allegata all'atto di citazione mentre si ritiene superfluo l'ulteriore importo di € 350,00 come da documento prodotto il 7.2.2023 da parte attrice.
In materia la Suprema Corte ha affermato che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell' art. 92 cod. proc. civ.” (Cass. civ 16990/2017)
Stante la non particolare complessità delle questioni di diritto affrontate, la quantificazione degli importi viene effettuata riducendo al 50% i valori medi per un importo complessivo a titolo di spese legali pari ad € 2.540,00 oltre 15% a titolo di rimborso forfetario, iva e cpa, oltre alle spese di
CTP per € 427,00.
Le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del convenuto. P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice
- condanna il in persona del sindaco p.t. al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale nei confronti della sig.ra quantificato in complessivi € 3.621,32, oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice quantificate, Controparte_1 in € 2.540,00, per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A, € 427,00 per la consulenza tecnica di parte;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Sciacca, 15.4.2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 912/2020 tra
Parte_1
Avv. TURTURICI ANTONINO T
ATTORE
E
Controparte_1
Avv. BELLIA NICOLA
CONVENUTO
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 12:55 innanzi al Giudice dott. Valentina Del Rio, sono comparsi:
Per l'attore: l'Avv. TURTURICI ANTONINO
Per il convenuto: l'Avv. BELLIA NICOLA
E' altresì presente ai fini del tirocinio formativo la dr.ssa Linda Bonafede Il Giudice invita le parti a discutere la causa e precisare le conclusioni. L'Avv. Turturici discute la causa riportandosi integralmente al contenuto della nota per l'udienza del 21.12.2023; l'Avv. Bellia discute la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi ed alle note scritte chiedendo il rigetto della domanda e in subordine il riconoscimento di un concorso di colpa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio alle ore 19,33 il Tribunale di Sciacca, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina Del Rio, visto l'art. 281 sexies c.p.c.
considerato che
la natura delle questioni controverse consentono la discussione orale della causa nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni e la pronuncia immediata della sentenza al termine della discussione con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a verbale di cui il presente allegato costituisce parte integrante ha pronunciato la seguente sentenza:
N. R.G. 912/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 912/2020 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 P_ difesa dall'avv. TURTURICI ANTONINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Via Cappuccini n.154/B, per procura in atti P_
ATTORE
Contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. BELLIA NICOLA, per procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043-2051 cc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.10.2020, rappresentava che: in data Parte_1
11.2.2020 alle ore 11:30 circa, in , mentre percorreva a piedi la via Mazzini, all'altezza del P_ civico n.53, nell'attraversare la sede stradale, a causa di un avvallamento del manto stradale, localizzato al centro della carreggiata, cadeva rovinosamente a terra;
che in seguito alla caduta, riportava delle lesioni. Che intervenuta sul luogo la centrale operativa 118, veniva trasportata presso il P.O. “Giovanni Paolo II” di ove le veniva riscontrata “frattura composta malleolo P_ peroneale caviglia Sx, cospicuo edema perimalleolare”. Si applica provvisoria valva a gambaletto”. Rappresentava parte attrice che l'avvallamento del manto stradale non era visibile o percepibile a distanza poiché lo stesso si presentava di piccole dimensioni e ridotta profondità e non era adeguatamente segnalato con transenne o cartelli di pericolo, configurando, pertanto, una vera e propria insidia stradale.
Evidenziava che, a seguito delle lesioni riportate, si sottoponeva a diverse terapie e raggiungeva la piena guarigione solo dopo svariati mesi dalla data del sinistro.
Fatte queste premesse, ritenendo sussistente la responsabilità per il sinistro in capo al P_
, chiedeva di: “a) ritenere e dichiarare che ai sensi e per gli effetti dell'art.2051 c.c. e/o
[...] dell'art.2043 del codice civile la Sig.ra ha diritto a conseguire dal Parte_1 P_
, in persona del Sindaco pro-tempore, il risarcimento di tutti danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali patiti dalla stessa attrice in conseguenza di c.d. insidia del manto stradale ammontanti alla complessiva somma di € 12.737,64 per danni non patrimoniali di cui € 6.229,17 per danno biologico al 6% (tenendo conto che la parte danneggiata al momento dell'accaduto aveva un'età di
60 anni), € 1.899,60 per ITT 40 giorni, € 712,35 per ITP 20 giorni al 75%, € 474,90 per ITP 20 giorni al 50%, € 237,45 per ITP 20 giorni al 25% ed € 3.184,17 per danno morale (33,33%), oltre alla complessiva somma € 931,77 per danni patrimoniali di cui € 427,00 per spese di consulenza medico- legale di cui alla fattura n.46 del 03-09-2020 del Dott. € 200,00 per SIS terapia di cui Persona_1 alla fattura n.29 del 01-07 2020 del Dott. € 175,74 per spese occorse per le visite Persona_2
ortopediche e per la riabilitazione presso il Centro di Fisioterapia ed Ortopedia Pegaso di P_
di cui alle ricevute n.159 del 22-06-2020, n.166 del 24-06-2020, n.182 del 07-07-2020 e n.200 del
17-07- 2020, € 79,03 per spese occorse per l'acquisto di presidi sanitari come da ricevuta del 17-04-
2020 della Farmacia Tulone s.n.c., € 20,00 per per spese occorse per acquisire la scheda di intervento del 118 come da ricevuta di pagamento del 21-04-2020 ed € 30,00 per le spese occorse per le fotografie riproducenti i luoghi interessati dalla caduta come da fattura n.1 del 13-02-2020 della ditta Enzo Foto Digitale ovvero nella maggiore e/o minore somma che dovesse essere determinata dal Decidente in via equitativa ai sensi dell'art.1226 del codice civile, il tutto maggiorato degli interessi;
b) conseguentemente, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla Sig.ra Pt_1
in conseguenza di c.d. insidia del manto stradale ammontanti alla complessiva somma di €
[...]
12.737,64 per danni non patrimoniali di cui € 6.229,17 per danno biologico al 6% (tenendo conto che la parte danneggiata al momento dell'accaduto aveva un'età di 60 anni), € 1.899,60 per ITT 40 giorni, € 712,35 per ITP 20 giorni al 75%, € 474,90 per ITP 20 giorni al 50%, € 237,45 per ITP 20 giorni al 25% ed € 3.184,17 per danno morale (33,33%), oltre alla complessiva somma € 931,77 per danni patrimoniali di cui € 427,00 per spese di consulenza medico-legale di cui alla fattura n.46 del 03-09-2020 del Dott. € 200,00 per SIS terapia di cui alla fattura n.29 del 01-07 2020 Persona_1 del Dott. € 175,74 per spese occorse per le visite ortopediche e per la riabilitazione Persona_2
presso il Centro di Fisioterapia ed Ortopedia Pegaso di di cui alle ricevute n.159 del 22-06- P_
2020, n.166 del 24-06-2020, n.182 del 07-07-2020 e n.200 del 17-07-2020, € 79,03 per spese occorse per l'acquisto di presidi sanitari come da ricevuta del 17-04-2020 della Farmacia Tulone s.n.c., €
20,00 per per spese occorse per acquisire la scheda di intervento del 118 come da ricevuta di pagamento del 21-04-2020 ed € 30,00 per le spese occorse per le fotografie riproducenti i luoghi interessati dalla caduta come da fattura n.1 del 13-02-2020 della ditta Enzo Foto Digitale ovvero nella maggiore e/o minore somma che dovesse essere determinata dal Decidente in via equitativa ai sensi dell'art.1226 del codice civile, il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge da dì dell'accaduto fino al soddisfo”.
Si costituiva con comparsa depositata il 2.2.2021, il che contestava quando Controparte_1 dedotto da parte attrice, deducendo l'insussistenza di una sua responsabilità nell'occorso ed affermando come il sinistro fosse da ascrivere esclusivamente alla condotta colposa, negligente o imprudente dell'attrice.
Il convenuto negava che fosse ravvisabile un'insidia nel caso di specie, evidenziando che l'avvallamento del manto stradale era poco profondo e ben visibile anche da lontano, dovendosi considerare che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in tarda mattina, in condizioni di buona visibilità e che, pertanto, avrebbe potuto essere facilmente evitato con una condotta diligente ed attenta.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento, pur ribadendo la nullità della citazione ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c., il convenuto ne contestava anche la quantificazione, in quanto sproporzionata e non rispondente alle delineate modalità del sinistro. Concludeva chiedendo di “- Rigettare la domanda proposta dall'attrice, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro;
- Ritenere e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità del nel Controparte_1
presente giudizio, stante la mancanza di qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso relativamente all'incidente occorso all'odierna attrice. - Assolversi il convenuto dalle domande contro di P_ esso proposte dall'attrice. - Ritenere e dichiarare che il non è tenuto a risarcire Controparte_1 alcun danno e/o a pagare alcuna somma a nessun titolo.”
All'udienza di prima comparizione delle parti del 4.2.2021, tenutasi con modalità a trattazione scritta venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita con l'escussione di due testimoni a scelta per parte attrice.
Veniva inoltre espletata CTU medica. All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale allegato alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. sollevata dal con la comparsa di costituzione per essere la narrazione del fatto Controparte_1
storico contenuta in citazione lacunosa.
Analizzando l'atto di citazione, infatti, emerge la chiara indicazione dell'oggetto della domanda e delle richieste, con conseguente sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa e possibilità per la controparte di prendere posizione sui fatti dedotti.
1.1 Occorre premettere che la domanda risarcitoria proposta da parte attrice attiene alle lesioni derivanti agli utenti della strada da beni della pubblica amministrazione.
A tal riguardo, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'Ente, può essere ricondotta all'art. 2051 c.c. (Cass. 3695 del 2016, Cass. n. 19653 del 2004, 3651 del 2006).
In particolare, si è osservato come gli indici generalmente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. – demanialità o patrimonialità del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione – non comportano di per sé l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tale norma (e quindi nell'individuazione delle condizioni alle quali la pubblica amministrazione può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa) quelle caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne “il potere di governo”, solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno il cui onere probatorio incombe sul custode. (cfr. Cass. 19653/04; 298/03; 488/03; 11446/03 e le precedenti Cass. 4070/98; 11749/98; 4673/96; da ultimo vedi Cass. 3651/06, 15383/06, 15779/06,
16770/06).
Inoltre, la condotta colposa nell'uso del bene demaniale può valere ad escludere la responsabilità dell'amministrazione se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo – ai sensi dell'articolo
1227, primo comma, cod. civ. – con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. civ. Sez. VI n. 11122 del 2021; Cass. 2480 del 2018; Cass. 15779 del 2006).
È l'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene – la cui sussistenza in concreto deve essere oggetto di indagine caso per caso da parte del giudice del merito – a costituire il discrimine per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e non già la natura demaniale del bene medesimo
(Cass. 24617 del 2007).
In altri termini, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa.
In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c.; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si sia verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima (Cass. 9546 del 2010).
La responsabilità dell'Ente è altresì esclusa ove, pur a fronte di una non corretta manutenzione del manto stradale, l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che tale comportamento possa integrare soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. (Cass., ord., 1/02/2018, n. 2480; Cass., ord., 30/10/2018, n. 27724; Cass., ord., 3/04/2019, n. 9315; v. pure
5409/19; Cass. 9546/2010).
2. A seguito dell'istruttoria orale, le allegazioni di parte attrice relative all'an del sinistro hanno trovato conferma dalle deposizioni dei due testimoni escussi all'udienza del 18.2.2022, indifferenti alla parte.
In particolare, il testimone , ha dichiarato “è vero, io uscivo dal negozio di generi Tes_1
alimentari e ho sentito un grido e ho visto la signora a terra in mezzo alla strada. Mi sono precipitato
a soccorrerla. C'era anche il signore qui fuori nel corridoio. Poi mi sono accorto che c'era questo avvallamento. La signora era moto dolorante”.
La testimonianza resa dal teste conferma la dinamica dei fatti descritta nei Testimone_2
capitoli di prova in quanto nello specifico, lo stesso riferisce: “riconosco i luoghi, ero presente quando sono state fatte le foto. La signora è caduta proprio dove c'era l'avvallamento”….”riconosco il luogo raffigurato nelle foto, vedo anche la insegna del negozio che vende formaggi. Ho trovato la signora proprio in corrispondenza dell'avvallamento. La signora attraversava e quando si attraversa o si guarda le macchine o si guarda per terra”.
I testimoni hanno inoltre confermato che l'avvallamento non era segnalato.
La presenza dell'avvallamento era difficilmente percepibile da una persona di ordinaria diligenza come emerge dalle foto allegate all'atto di citazione, ove lo stesso si presenta di piccole dimensioni, ridotta profondità sebbene non di colore del tutto omogeneo rispetto al restante manto stradale, presentando al centro un colore più chiaro.
La strada, peraltro, si trova situata in città, con conseguente concreta possibilità per l'ente di effettuare un controllo sulla stessa. La natura dell'insidia, consistente in un avvallamento della sede stradale, è tale a far ritenere che potesse effettuarsi tempestivamente sia un controllo che un ripristino dello stato dei luoghi per una messa in sicurezza.
Alcuna prova è emersa in ordine ad un comportamento del pedone tale da integrare il caso fortuito interruttivo del nesso causale, non essendo emerso alcun impiego improprio o anomalo del bene (Cass. civ. sez. III n. 21727 del 2012). Uno dei testimoni escussi ha infatti rappresentato che la signora stava attraversando la strada.
Ove l'utente della strada abbia fatto un uso normale della cosa, secondo il recente orientamento della giurisprudenza, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono di per sé idonee ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito.
2.1 Tali elementi devono tuttavia, essere valorizzati ai fini del riconoscimento di un eventuale concorso di colpa ai sensi dell art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.
In proposito deve infatti rilevarsi che il giudice può esaminare d'ufficio l'incidenza causale della condotta del danneggiato nella causazione del sinistro.
Nel caso di specie la circostanza che il sinistro si sia verificato alle ore 11:30 circa del mattino, con la luce solare, in un punto della sede stradale normalmente deputato al passaggio di autoveicoli e non di pedoni (come nel caso del marciapiede), con conseguente necessità di prestare una maggiore attenzione, conduce a ritenere ravvisabile un concorso di colpa della danneggiata che può essere riconosciuto, valutate tutte le predette circostanze nella misura del 70%.
3. Accertata la sussistenza del nesso causale occorre ora passare ad esaminare il quantum deberatur in base agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Come accertato dal CTU, va osservato che le lesioni hanno provocato un danno permanente all'integrità psicofisica di parte attrice nell'ordine del 3% della totale.
Il CTU ha poi indicato un'inabilità temporanea di 65 giorni al 75%, di 66 giorni al 35% e di
10 giorni al 10%. Va quindi ora effettuata una valutazione equitativa del danno biologico che tenga conto delle indicazioni fornite dalle sentenze delle sezioni unite n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008.
Tenuto conto delle tabelle in vigore al momento della presentazione della domanda presso il
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, avendo riguardo all'età della danneggiata all'epoca del fatto (60 anni), alle conseguenze riportate dal sinistro, si è ritenuto equo applicare la somma di € 98,00 per ogni giorno di ITP (€ 7.139,30) mentre per il danno biologico da invalidità permanente quantificato nella misura del 3%, già comprensivo di una componente a titolo di sofferenza soggettiva, si ha un importo di € 3.517,00 per un totale complessivo di € 10.656,30.
In merito all'opportunità di variare l'ammontare del danno come risultante dall'applicazione delle predette Tabelle, deve osservarsi che queste ultime già inglobano il pregiudizio morale nella sua produzione normalmente connessa (secondo l'id quod plerumque accidit) al tipo ed all'entità di lesioni subite e che, nel caso oggetto del presente giudizio, non occorre ulteriormente personalizzare, risultando le allegazioni relative al danno morale patito dalla parte quale conseguenza normalmente ricollegata al tipo di lesione patita e quindi già soddisfatte con il riconoscimento anche di un importo a titolo di pregiudizio morale nella misura sopra indicata.
In considerazione della natura di debito di valore, vanno altresì riconosciuti all'attore gli interessi (compensativi del danno da ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria) al saggio legale, calcolati sulla somma annualmente rivalutata (previa devalutazione del superiore importo al dì del sinistro), in conformità al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
Il danno, in forza di tale operazione ammonta quindi ad € 11.616,29.
Quanto alle spese mediche le stesse risultano documentate nella misura di € 454,77 elencate nella
CTU.
Il danno complessivo ammonta quindi ad € 12.071,06.
Tale importo, stante il concorso di colpa della danneggiata quantificato in via equitativa nella misura del 70%, viene ridotto ad €.3.621,32 somma cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia e sino al soddisfo.
4. Le spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza.
A tal riguardo, quanto alla spesa per la consulenza di parte si ritiene di riconoscere l'importo versato per € 427,00 come da fattura quietanzata allegata all'atto di citazione mentre si ritiene superfluo l'ulteriore importo di € 350,00 come da documento prodotto il 7.2.2023 da parte attrice.
In materia la Suprema Corte ha affermato che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell' art. 92 cod. proc. civ.” (Cass. civ 16990/2017)
Stante la non particolare complessità delle questioni di diritto affrontate, la quantificazione degli importi viene effettuata riducendo al 50% i valori medi per un importo complessivo a titolo di spese legali pari ad € 2.540,00 oltre 15% a titolo di rimborso forfetario, iva e cpa, oltre alle spese di
CTP per € 427,00.
Le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del convenuto. P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice
- condanna il in persona del sindaco p.t. al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale nei confronti della sig.ra quantificato in complessivi € 3.621,32, oltre Parte_1
interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice quantificate, Controparte_1 in € 2.540,00, per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A, € 427,00 per la consulenza tecnica di parte;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Sciacca, 15.4.2025
Il Giudice
Valentina Del Rio