Art. 4.
Il contributo di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sara' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire, da completare o da sistemare nell'Italia meridionale e insulare. La presente disposizione si applica anche in favore degli Enti locali dell'Italia centrale e settentrionale per i quali ricorrono gli estremi di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589 . ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 luglio 1956, n. 1005 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che conseguentemente alla modifica dell'art. 3, disposto dalla medesima Legge, e' prorogata per lo stesso periodo di tempo la disposizione dell'art. 4, nei riguardi delle opere gia' citate.
Il contributo di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sara' elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire, da completare o da sistemare nell'Italia meridionale e insulare. La presente disposizione si applica anche in favore degli Enti locali dell'Italia centrale e settentrionale per i quali ricorrono gli estremi di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589 . ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 31 luglio 1956, n. 1005 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che conseguentemente alla modifica dell'art. 3, disposto dalla medesima Legge, e' prorogata per lo stesso periodo di tempo la disposizione dell'art. 4, nei riguardi delle opere gia' citate.