Versione
6 giugno 1949
6 giugno 1949
Art. 52.
Nelle localita' e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di eta' inferiore ai quaranta anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall'art. 36, secondo comma, n. 3.
Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di L. 200 per ogni giornata, effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'art. 62.
Gli allievi dei corsi che non percepiscano, quantunque disoccupati, ne' l'indennita' giornaliera di disoccupazione, ne' il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di L. 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a L. 100 aumentato di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purche' siano a carico.
I lavoratori che abbiano frequentato con regolarita' e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3000.
Il predetto attestato, a parita' di altre condizioni, da' diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.
I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione.
Nelle localita' e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di eta' inferiore ai quaranta anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall'art. 36, secondo comma, n. 3.
Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di L. 200 per ogni giornata, effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'art. 62.
Gli allievi dei corsi che non percepiscano, quantunque disoccupati, ne' l'indennita' giornaliera di disoccupazione, ne' il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di L. 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a L. 100 aumentato di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purche' siano a carico.
I lavoratori che abbiano frequentato con regolarita' e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3000.
Il predetto attestato, a parita' di altre condizioni, da' diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.
I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 179 testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavorohttps://www.brocardi.it/ · 1
Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate agli articoli 89 e 178, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacità, secondo le possibilità di occupazione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce annualmente, sentito il Ministero della sanità, un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/01/2017, n. 43Provvedimento: Pubblicato il 10/01/2017 N. 00043/2017REG.PROV.COLL. N. 03551/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3551 del 2007, proposto dal signor CA IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Neri, con domicilio eletto presso RI ZA in Roma, via Cipro, 77 contro Commissione di controllo degli atti della Regione Molise – UTG di Campobasso, Regione Molise, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 per la …Leggi di più...
- qualifica professionale·
- compensazione delle spese di lite·
- concorso pubblico·
- graduatoria concorsuale·
- commissione di controllo degli atti della regione·
- titoli di specializzazione·
- eccesso di potere·
- vincitori e idonei non vincitori·
- reinquadramento del personale·
- annullamento delibere giuntali·
- legge regionale·
- difetto di motivazione